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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Donata
D'NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7805 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], nella qualità di genitore Parte_1 ed esercente la potestà sul figlio minorenne , nato a Palermo in [...] Persona_1
28/04/2020 (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'Avv. IMPIDUGLIA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
– parte resistente contumaciale -
Oggetto: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/06/2025 , in proprio e nella qualità Parte_1 di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore disabile Persona_2
, nato a [...] in data [...], ha chiesto di ordinare, anche in via provvisoria
[...] ed urgente, al Comune di la cessazione della condotta discriminatoria posta in esse- CP_1 re attraverso la mancata attuazione in favore del figlio dei servizi assistenziali previsti dal
Piano Personalizzato ex art. 14 della legge 328/2000 approvato in data 06/05/2025 (Doc.
1) e, segnatamente, “attività natatoria 1v/settimana” e l'attivazione del “SED (sevizio edu- cativo domiciliare) 4h/sett. sia per attività interne che esterne”.
Con decreto dell'8/07/2025 il Tribunale ha ordinato al convenuto in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata cessazione della condotta di- scriminatoria posta in essere e la conseguente attivazione in favore del disabile Parte_2
dei servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato, fissando per la trattazione
[...] l'udienza del 04/12/2025, sia per il giudizio di merito, sia per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies cod. proc. civ.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 04/12/2025, parte ricorrente - fa- cendo presente che, solo dopo la notifica del decreto cautelare inaudita altera parte l'amministrazione resistente ha attivato, a decorrere dal mese di novembre, il servizio de quo - chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale nonché alle spese del giu- dizio.
***
Orbene, essendovi prova dell'avvenuta erogazione dei servizi assistenziali nella misura con- forme a quanto indicato nella domanda proposta nel giudizio deve ritenersi cessato il com- portamento discriminatorio lamentato e cessata la materia del contendere.
Infondata appare la richiesta formulata da parte ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore a seguito della condotta discriminatoria posta in essere dall'Amministrazione resistente, rilevando a tal fine la carenza in atti della prova del danno reclamato (che, peraltro, non può considerarsi in re ipsa dal momento che anche laddove si alleghi la lesione di diritti inviolabili della persona, il danno non patrimoniale si configura quale “danno-conseguenza” derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela e non quale mero “danno-evento”, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione;
Cons. Stato, VI, 30.4.2013, n. 2373).
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giu- dizio vanno poste a carico del che ha dato causa alla controversia, il Controparte_1 quale deve essere condannato a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia del;
Controparte_1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara infondata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare alla Controparte_1 ricorrente, in proprio e n.q., le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro
1.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
- 2 - Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Donata D'NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Donata
D'NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7805 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], nella qualità di genitore Parte_1 ed esercente la potestà sul figlio minorenne , nato a Palermo in [...] Persona_1
28/04/2020 (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'Avv. IMPIDUGLIA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
– parte resistente contumaciale -
Oggetto: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/06/2025 , in proprio e nella qualità Parte_1 di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore disabile Persona_2
, nato a [...] in data [...], ha chiesto di ordinare, anche in via provvisoria
[...] ed urgente, al Comune di la cessazione della condotta discriminatoria posta in esse- CP_1 re attraverso la mancata attuazione in favore del figlio dei servizi assistenziali previsti dal
Piano Personalizzato ex art. 14 della legge 328/2000 approvato in data 06/05/2025 (Doc.
1) e, segnatamente, “attività natatoria 1v/settimana” e l'attivazione del “SED (sevizio edu- cativo domiciliare) 4h/sett. sia per attività interne che esterne”.
Con decreto dell'8/07/2025 il Tribunale ha ordinato al convenuto in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata cessazione della condotta di- scriminatoria posta in essere e la conseguente attivazione in favore del disabile Parte_2
dei servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato, fissando per la trattazione
[...] l'udienza del 04/12/2025, sia per il giudizio di merito, sia per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies cod. proc. civ.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 04/12/2025, parte ricorrente - fa- cendo presente che, solo dopo la notifica del decreto cautelare inaudita altera parte l'amministrazione resistente ha attivato, a decorrere dal mese di novembre, il servizio de quo - chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale nonché alle spese del giu- dizio.
***
Orbene, essendovi prova dell'avvenuta erogazione dei servizi assistenziali nella misura con- forme a quanto indicato nella domanda proposta nel giudizio deve ritenersi cessato il com- portamento discriminatorio lamentato e cessata la materia del contendere.
Infondata appare la richiesta formulata da parte ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore a seguito della condotta discriminatoria posta in essere dall'Amministrazione resistente, rilevando a tal fine la carenza in atti della prova del danno reclamato (che, peraltro, non può considerarsi in re ipsa dal momento che anche laddove si alleghi la lesione di diritti inviolabili della persona, il danno non patrimoniale si configura quale “danno-conseguenza” derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela e non quale mero “danno-evento”, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione;
Cons. Stato, VI, 30.4.2013, n. 2373).
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giu- dizio vanno poste a carico del che ha dato causa alla controversia, il Controparte_1 quale deve essere condannato a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia del;
Controparte_1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara infondata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare alla Controparte_1 ricorrente, in proprio e n.q., le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro
1.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
- 2 - Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Donata D'NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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