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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/09/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4785 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 4785/2022 R.G. promossa da:
– C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante sig. Parte_2
, in persona del legale rappresentante sig. ON
CP_2
, in persona del legale rappresentante sig.ra Controparte_3 Parte_3
, in persona del legale rappresentante sig. CP_4 CP_5
, in persona del legale rappresentante sig.ra ; Controparte_6 Controparte_7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Musolino, dall'avv. Franco di Siena, dall'avv. Flavio Santucci e dall'avv. Andrea Costa per procura in atti,
ATTORI,
nei confronti di
– P.I. , Controparte_8 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE,
nonché nei confronti di
– C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela CP_9 CodiceFiscale_1 Cordoni per procura in atti,
INTERVENUTO,
e
– C.F. ON0
, in persona del curatore dott. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_3 ON1 Andrea De Marco per procura in atti, avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Gli attori deducevano: A. di essere proprietari di una unità immobiliare, meglio descritte in atti, facenti parte di un edificio adibito a centro commerciale (“ ) per la cui gestione Controparte_8 è vigente un regolamento condominiale;
B. che con delibera del 17.11.2021 (e con la successiva del 23.11.2021) l'assemblea condominiale nominava amministratore CP_9 C. che dette delibere venivano impugnate avanti a questo stesso Tribunale che, con provvedimento del 14.10.2022, ne sospendeva l'efficacia; D. che, nelle more, con altra delibera del 31.5.2022, il condominio nominava nuovo amministratore, in luogo dell' il sig. ; CP_9 Persona_1 E. che, nonostante tale sostituzione, l' provvedeva a convocare, per la data del 15.9.2022, CP_9 altra assemblea dalla quale scaturiva la delibera impugnata nella presente sede. Su tali basi, gli attori chiedevano – previa sospensione della sua efficacia - dichiararsi la nullità/annullabilità di quest'ultima, da considerarsi financo inesistente in quanto convocata da soggetto privo di potere.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_8
Con ordinanza del 5.12.2022 emessa all'esito del relativo subprocedimento cautelare, l'istruttore sospendeva – per i motivi indicati nel provvedimento, ai quali il Tribunale aderisce facendoli propri
– l'efficacia della delibera in questione.
Successivamente:
• interveniva in giudizio contestando la domanda degli attori sulla base di CP_9 eccezioni processuali e di merito;
• interveniva in giudizio il Fallimento Centro Commerciale Tiberinus Srl n° 7/2022 – proprietaria delle restanti unità immobiliari facenti parte del condominio – il quale, invece, aderiva alla posizione degli attori.
Solo gli attori depositavano le memorie istruttorie e solo gli stessi attori e il CP_10 intervenuto depositavano le comparse conclusionali.
Ritiene il Tribunale.
1. Le circostanze di cui ai precedenti punti B – C – D – E sono supportate da prova documentale.
2. La delibera indicata sub D (nomina dell'amministratore in sostituzione del Per_1 precedente , non risulta essere stata mai impugnata ed è dunque definitiva: pertanto, CP_9 dalla data del 31.5.2022 il nuovo amministratore del condominio era . Persona_1
3. Parimenti – ed ulteriormente - risulta per tabulas come le delibere di nomina dell'amministratore (17.11.2021 e 23.11.2021) siano state sospese da questo Tribunale CP_9 con provvedimento reso in data 14.10.2022 nell'ambito del giudizio RG 5543/2021 (cfr. precedente punto sub C).
4. Conclusivamente, da quanto detto deriva che, al momento della convocazione dell'assemblea del 15.9.2022 in questa sede impugnata: a. l' era stato sostituito nella carica di amministratore dal con delibera del CP_9 Per_1 31.5.2022 da ritenersi definitiva b. in ogni caso, le delibere di nomina dello stesso sarebbero state – di lì a un mese, cioè CP_9 in data 14.10.2022, e comunque prima dell'introduzione del presente giudizio – fatte oggetto di ordinanza sospensiva della loro efficacia emessa da questo Tribunale.
Dunque, è incontestabile come al momento della convocazione dell'assemblea tenutasi il 15.9.2022, l' non fosse l'amministratore del in quanto già sostituito da altro CP_9 CP_8 soggetto con delibera del 31.5.2022 pienamente valida e fosse dunque privo del relativo potere: circostanza, quest'ultima, poi ulteriormente avvalorata dal provvedimento di sospensione dell'efficacia delle delibere riguardanti la sua nomina successivamente emesso dal Tribunale.
La domanda degli attori – cui ha aderito il fallimento - va dunque accolta sancendo l'annullamento della delibera.
Quanto alle eccezioni dell' unico soggetto – si ripete – che si è opposto alla domanda: CP_9
• per quanto riguarda quelle di merito, si fa riferimento ai fatti documentati e documentali di cui si è sopra detto;
per quanto riguarda quelle processuali:
• circa la dedotta invalidità della notifica dell'atto di citazione e della domanda cautelare di sospensiva, la stessa risulta essere stata regolarmente compiuta nei confronti dell'unico convenuto nella persona dell'amministratore Controparte_8 allora in carica (il ); Per_1
per quanto riguarda quelle di merito:
• le dedotte, asserite irregolarità che avrebbero contraddistinto la delibera del 31.5.2022 dalla quale è scaturita la nomina del , costituiscono questioni del tutto estranee al Per_1 presente giudizio;
• la dedotta eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori è infondata in quanto gli stessi sono sia proprietari che operatori e dunque pienamente titolari dell'interesse fatto valere.
La causa va dunque così decisa.
Quanto alle spese di giudizio. Vanno dichiarate irripetibili nei confronti del convenuto che non si è opposto CP_8 alla domanda.
invece, quale unico soccombente, va condannato alla refusione di quelle dovute CP_9 agli attori (DM 147/2022, valore indeterminabile, complessità bassa, applicazione tariffa minima) e all'intervenuto Fallimento, stessi parametri, con esclusione della fase istruttoria in assenza di deposito di memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 ON
, con atto di citazione ritualmente
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_4 notificato a nonché sull'intervento in giudizio di Controparte_8 CP_9 e Fallimento Centro Commerciale Tiberinus Srl n° 7/2022, così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda;
2) Per l'effetto, annulla la delibera condominiale del 15.9.2022 assunta dal
[...]
Controparte_8 3) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di CP_9 Parte_1
[...] ON Controparte_3 CP_4
ciascuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_4 tempore, nella misura di euro 559,28 per esborsi e di euro 3.809,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta;
4) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Fallimento CP_9 Centro Commerciale Tiberinus Srl n° 7/2022, in persona del curatore pro tempore, nella misura di euro 2.906,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta;
5) Dichiara irripetibili le spese di giudizio nei confronti del
[...]
Controparte_8
Tivoli, 22.9.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 4785/2022 R.G. promossa da:
– C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante sig. Parte_2
, in persona del legale rappresentante sig. ON
CP_2
, in persona del legale rappresentante sig.ra Controparte_3 Parte_3
, in persona del legale rappresentante sig. CP_4 CP_5
, in persona del legale rappresentante sig.ra ; Controparte_6 Controparte_7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Musolino, dall'avv. Franco di Siena, dall'avv. Flavio Santucci e dall'avv. Andrea Costa per procura in atti,
ATTORI,
nei confronti di
– P.I. , Controparte_8 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE,
nonché nei confronti di
– C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela CP_9 CodiceFiscale_1 Cordoni per procura in atti,
INTERVENUTO,
e
– C.F. ON0
, in persona del curatore dott. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_3 ON1 Andrea De Marco per procura in atti, avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Gli attori deducevano: A. di essere proprietari di una unità immobiliare, meglio descritte in atti, facenti parte di un edificio adibito a centro commerciale (“ ) per la cui gestione Controparte_8 è vigente un regolamento condominiale;
B. che con delibera del 17.11.2021 (e con la successiva del 23.11.2021) l'assemblea condominiale nominava amministratore CP_9 C. che dette delibere venivano impugnate avanti a questo stesso Tribunale che, con provvedimento del 14.10.2022, ne sospendeva l'efficacia; D. che, nelle more, con altra delibera del 31.5.2022, il condominio nominava nuovo amministratore, in luogo dell' il sig. ; CP_9 Persona_1 E. che, nonostante tale sostituzione, l' provvedeva a convocare, per la data del 15.9.2022, CP_9 altra assemblea dalla quale scaturiva la delibera impugnata nella presente sede. Su tali basi, gli attori chiedevano – previa sospensione della sua efficacia - dichiararsi la nullità/annullabilità di quest'ultima, da considerarsi financo inesistente in quanto convocata da soggetto privo di potere.
Il convenuto rimaneva contumace. CP_8
Con ordinanza del 5.12.2022 emessa all'esito del relativo subprocedimento cautelare, l'istruttore sospendeva – per i motivi indicati nel provvedimento, ai quali il Tribunale aderisce facendoli propri
– l'efficacia della delibera in questione.
Successivamente:
• interveniva in giudizio contestando la domanda degli attori sulla base di CP_9 eccezioni processuali e di merito;
• interveniva in giudizio il Fallimento Centro Commerciale Tiberinus Srl n° 7/2022 – proprietaria delle restanti unità immobiliari facenti parte del condominio – il quale, invece, aderiva alla posizione degli attori.
Solo gli attori depositavano le memorie istruttorie e solo gli stessi attori e il CP_10 intervenuto depositavano le comparse conclusionali.
Ritiene il Tribunale.
1. Le circostanze di cui ai precedenti punti B – C – D – E sono supportate da prova documentale.
2. La delibera indicata sub D (nomina dell'amministratore in sostituzione del Per_1 precedente , non risulta essere stata mai impugnata ed è dunque definitiva: pertanto, CP_9 dalla data del 31.5.2022 il nuovo amministratore del condominio era . Persona_1
3. Parimenti – ed ulteriormente - risulta per tabulas come le delibere di nomina dell'amministratore (17.11.2021 e 23.11.2021) siano state sospese da questo Tribunale CP_9 con provvedimento reso in data 14.10.2022 nell'ambito del giudizio RG 5543/2021 (cfr. precedente punto sub C).
4. Conclusivamente, da quanto detto deriva che, al momento della convocazione dell'assemblea del 15.9.2022 in questa sede impugnata: a. l' era stato sostituito nella carica di amministratore dal con delibera del CP_9 Per_1 31.5.2022 da ritenersi definitiva b. in ogni caso, le delibere di nomina dello stesso sarebbero state – di lì a un mese, cioè CP_9 in data 14.10.2022, e comunque prima dell'introduzione del presente giudizio – fatte oggetto di ordinanza sospensiva della loro efficacia emessa da questo Tribunale.
Dunque, è incontestabile come al momento della convocazione dell'assemblea tenutasi il 15.9.2022, l' non fosse l'amministratore del in quanto già sostituito da altro CP_9 CP_8 soggetto con delibera del 31.5.2022 pienamente valida e fosse dunque privo del relativo potere: circostanza, quest'ultima, poi ulteriormente avvalorata dal provvedimento di sospensione dell'efficacia delle delibere riguardanti la sua nomina successivamente emesso dal Tribunale.
La domanda degli attori – cui ha aderito il fallimento - va dunque accolta sancendo l'annullamento della delibera.
Quanto alle eccezioni dell' unico soggetto – si ripete – che si è opposto alla domanda: CP_9
• per quanto riguarda quelle di merito, si fa riferimento ai fatti documentati e documentali di cui si è sopra detto;
per quanto riguarda quelle processuali:
• circa la dedotta invalidità della notifica dell'atto di citazione e della domanda cautelare di sospensiva, la stessa risulta essere stata regolarmente compiuta nei confronti dell'unico convenuto nella persona dell'amministratore Controparte_8 allora in carica (il ); Per_1
per quanto riguarda quelle di merito:
• le dedotte, asserite irregolarità che avrebbero contraddistinto la delibera del 31.5.2022 dalla quale è scaturita la nomina del , costituiscono questioni del tutto estranee al Per_1 presente giudizio;
• la dedotta eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori è infondata in quanto gli stessi sono sia proprietari che operatori e dunque pienamente titolari dell'interesse fatto valere.
La causa va dunque così decisa.
Quanto alle spese di giudizio. Vanno dichiarate irripetibili nei confronti del convenuto che non si è opposto CP_8 alla domanda.
invece, quale unico soccombente, va condannato alla refusione di quelle dovute CP_9 agli attori (DM 147/2022, valore indeterminabile, complessità bassa, applicazione tariffa minima) e all'intervenuto Fallimento, stessi parametri, con esclusione della fase istruttoria in assenza di deposito di memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 ON
, con atto di citazione ritualmente
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_4 notificato a nonché sull'intervento in giudizio di Controparte_8 CP_9 e Fallimento Centro Commerciale Tiberinus Srl n° 7/2022, così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda;
2) Per l'effetto, annulla la delibera condominiale del 15.9.2022 assunta dal
[...]
Controparte_8 3) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di CP_9 Parte_1
[...] ON Controparte_3 CP_4
ciascuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_4 tempore, nella misura di euro 559,28 per esborsi e di euro 3.809,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta;
4) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Fallimento CP_9 Centro Commerciale Tiberinus Srl n° 7/2022, in persona del curatore pro tempore, nella misura di euro 2.906,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta;
5) Dichiara irripetibili le spese di giudizio nei confronti del
[...]
Controparte_8
Tivoli, 22.9.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano