Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 123 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Filippo Lannino;
APPELLANTE
CONTRO
oggi C.F. N. Controparte_1 Controparte_2
, P.IVA N. , elettivamente domiciliata in Palermo in Via P.IVA_1 P.IVA_2
Alessandro La Marmora n. 72, presso lo studio dell'Avv. Andrea Benigno,
APPELLATA
E Contro
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore , con sede legale in Casteldaccia (PA), Via Naurra n. 109; CP_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rejectis adversis;
in via istruttoria, disporre la rinnovazione della ctu volta alla determinazione della congruità del prezzo di compravendita o, in via subordinata, richiamare il CTU, architetto affinché Per_1
proceda a nuova valutazione del valore del terreno acquistato dal comparandolo Pt_1
con terreni della stessa tipologia e, nel caso in cui non fosse disponibile un numero congruo di atti di compravendita nel periodo di riferimento, autorizzarlo ad estendere
Nel merito, in accoglimento del presente appello riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare le domande attrici. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata oggi Controparte_1 Controparte_2
«Voglia'Ecc.ma Corte di Appello confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese ed onorari di cui si chiede la distrazione, dichiarandosi lo scrivente avvocato distrattario».
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1181 del 16 dicembre 2021 il Tribunale di Termini Imerese accolse la domanda formulata, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., da oggi dichiarando Controparte_1 Controparte_2 inefficace nei confronti del creditore l'atto di compravendita (numero di repertorio
6034/2686 stipulato per notaio Dr. in data 8 febbraio 2013) Per_2 Persona_3
intervenuto tra la società e , avente ad oggetto l piena Controparte_3 Parte_1
proprietà dell'appezzamento di terreno, sito in Mineo (CT) c.da Favarotta, estero ha.
3.18.13 in catasto foglio 51, p.lle 168, 206, 557 al prezzo di euro 36.500,00.
2. Col gravame, proposto con atto di citazione notificato il 11 gennaio 2022,
ha proposto appello avverso la suddetta decisione, sulla scorta dei seguenti Pt_1
motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cod. civ., nonché dell'art 116 c.p.c, difetto di motivazione;
b) erroneità della ctu;
c) violazione e falsa applicazione dell'art 91 c.p.c in relazione alla quantificazione delle spese di lite;
Ha, quindi concluso chiedendo, in via istruttoria, la rinnovazione o nuova valutazione della c.t.u., volta alla determinazione della congruità del prezzo di compravendita e, nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Nella perdurante contumacia della si è costituita in giudizio, Controparte_3
con comparsa del 24 aprile 2022, oggi Controparte_1 Controparte_5
che ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
[...]
2 4.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 26 febbraio
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter cpc., la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Con il primo motivo, il lamenta che la sentenza impugnata sia stata Pt_1
adottata in mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, risultando priva di coerenza logica e correttezza giuridica.
L'appellante contesta, innanzitutto, la valutazione del Tribunale che ha ritenuto l'esistenza di un rapporto di parentela o convivenza tra le parti come uno degli indici utili a provare il presupposto della scientia damni in capo a sé quale terzo acquirente.
Deduce che, di contro, essendo l'alienante una società di capitali non sarebbe potuto intercorrere con sé alcun rapporto di parentela e, oltre tutto, l'istruttoria svolta in prime cure, tramite la deposizione del teste aveva fatto emergere che le parti non Tes_1
si conoscevano prima dell'affare in questione
L'appellante contesta anche la motivazione resa dal Tribunale che aveva riscontrato la sussistenza del presupposto della scientia damni sulla base, soltanto, della sperequazione tra il prezzo di compravendita e il valore di mercato del bene.
Deduce, in proposito, che, al momento del perfezionamento dell'atto impugnato, la società venditrice aveva un'esposizione tributaria di modesta entità, pari ad euro
6.000,00 circa, dal momento che i principali atti impositivi e notifiche di ruolo sono successivi alla data (febbraio 2013) del rogito.
Evidenzia, ancora, che il Tribunale aveva del tutto trascurato molti altri elementi presuntivi che, al contrario dei pochi, valorizzati invece in sentenza, deponevano per l'assoluta ignoranza, da parte sua dell'esposizione debitoria della Controparte_3
Il motivo non è fondato.
Va premesso che “in tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23326 del 27 settembre 2018)
Cominciando la disamina – per ragioni di priorità logica - dalla sussistenza del
3 credito, occorre rilevare che non è affatto dirimente la circostanza per cui gran parte delle cartelle di pagamento dei crediti erariali su cui si fonda l'azione revocatoria siano successive alla stipula del negozio impugnato.
Ciò che rileva – al contrario – è che dagli estratti di ruolo risulta che gran parte dei crediti iscritti nei confronti dell' risalga a periodo di imposta Controparte_3
pregresso ciò che è sufficiente per confermare, per un verso, l'anteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto e, per altro verso, la notevole consistenza della stessa esposizione, bastando all'uopo, rilevare che, non è stato contestato dall'appellante che l'ammontare dei crediti che erano stati iscritti a ruolo nel 2012 era pari ad euro 73.554,04
e che, quanto ai crediti residui, titoli per € 26.317,82 erano stati notificati in data 24 gennaio 2013; titoli per €118.623,19 erano già sorti nel 2010 e titoli per € 126.302,18 erano già sorti nel 2011.
In ordine, poi, alla scientia damni, mette conto ricordare che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021; Sez. 1,
Sentenza n. 16825 del 05/07/2013).
Peraltro la prova della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (ex multis Cass. 13343/2015).
Alla luce di questo principio, è particolarmente significativo evidenziare che l'atto impugnato è stato stipulato (il 8 febbraio 2013) pochi giorni dopo la già richiamata notifica, effettuata il 24 gennaio 2013, di titoli per € 26.317,82 .
Quanto, poi, alla partecipatio fraudis del terzo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, ai fini della proponibilità dell'azione pauliana, è sufficiente che il terzo acquirente sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre al creditore, equiparandosi alla conoscenza del pregiudizio la semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità, da parte del terzo, di rendersi conto del
4 danno alle ragioni creditorie (cfr. Cass. 18315/15; Cass. 11577/08).
Con riguardo alla consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 27546/2014;
Cass. 5618/2016),
Nel caso concreto, siffatta consapevolezza in capo al poteva ben Pt_1
desumersi da circostanze fortemente indiziarie, aventi il valore di presunzioni univoche e concordanti.
In primo luogo vi è l'oggettiva sproporzione tra il valore effettivo del bene alienato (euro 62.000,00) e quello pattuito nel rogito di che trattasi (euro 36.500,00).
Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame la sperequazione del prezzo di una compravendita immobiliare col valore di mercato del bene rileva ai fini della prova della "scientia damni", presupposto dell'azione revocatoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
14069 del 15/12/1999).
Ulteriore elemento indiziario, anche questo correttamente valutato nella sentenza gravata, è costituito dalla mancata comparizione del legale rappresentante della società debitrice all'udienza fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale il cui capitolato era, tra l'altro, volto a provare che “Vero é che l'acquirente era a conoscenza della situazione debitoria della società e per tale motivo il prezzo concordato é stato inferiore al valore del bene”.
Se, allora, è certamente erroneo quanto ritenuto in sentenza circa la sussistenza di un rapporto di parentela o anche di mera conoscenza tra le parti, gli altri elementi individuati dall'appellante, lungi dall'escludere, confermano la conoscibilità se non addirittura la conoscenza effettiva del pregiudizio arrecato (sia da parte del che Pt_1
della società alle ragioni del creditore. Controparte_3
Così la circostanza che il sia un imprenditore agricolo titolare di Pt_1 un'azienda di 680 ettari rende ancora più plausibile che fosse avveduto del reale valore del fondo agricolo che acquistava ed aveva motivo per interrogarsi sulle ragioni che avrebbero potuto indurre il venditore ad alienare ad un prezzo siffatto.
Lo stesso vale per l'ulteriore circostanza per cui l'oggetto sociale della società alienante era dato dalla compravendita di terreni e fabbricati il che avvalora che anche essa fosse più che consapevole del pregiudizio che quell'atto arrecava alle ragioni del
5 creditore e degli effetti nefasti della monetizzazione di quella portata in pregiudizio del suo creditore.
7. Con il secondo motivo l'appellante contesta la consulenza tecnica d'ufficio, espletata in prime cure, volta alla valutazione del prezzo dell'immobile, sostenendo che: sebbene la avesse genericamente dedotto, in atto introduttivo, Controparte_1
l'inferiorità del prezzo di compravendita, non aveva, in realtà, nell'ambito del giudizio mai fornito un principio di prova diretta a sostegno di tale domanda, con conseguente inutilizzabilità dell'incombente avente finalità esplorativa;
nell'ambito della valutazione comparativa, il c.t.u. aveva utilizzato atti di compravendita di terreni completamente differenti per tipologia rispetto a quello da lui acquistato;
il c.t.u. non aveva considerato quanto emergeva da cinque atti pubblici di compravendita – aventi ad oggetto altrettante alienazioni, da parte sua, di terreni in agro di Mineo – idonei a dimostrare che il prezzo di vendita dei terreni, in quel contesto territoriale, non superava mai il prezzo di euro 1,00 al mq., somma addirittura inferiore al prezzo di euro 1,15 al mq. da lui pagate nell''atto impugnato;
numerose erano le contraddizioni da lui evidenziate alla bozza di c.t.u. la cui logicità era inficiata tanto che avrebbe dovuto essere considerata inutilizzabile al fine di dirimere la controversia;
al contrario, il Tribunale aveva aderito acriticamente alle conclusioni erronee del c.t.u. senza motivare sulle censure da lui mosse.
Anche questa doglianza non è fondata.
Mette conto rilevare che l'ausiliario, nominato dal Tribunale, ha applicato il criterio estimativo dell'International Valuation Standard (IVS), in cui il valore di mercato
è l'importo stimato al quale un determinato immobile può essere compravenduto.
Il valore di mercato viene ricercato utilizzando la metodologia diretta applicata attraverso il procedimento comparativo pluriparametrico derivato dal Market Comparison
Approach, consistente nella ricerca del più probabile valore di mercato attraverso la comparazione dell'immobile in oggetto (subject) con un campione di immobili aventi caratteristiche similari (comparables) dei quali siano noti il prezzo e l'epoca di compravendita.
Il c.t.u. ha, quindi, esaminato atti di compravendita registrati nel periodo di riferimento, ovvero nell'anno 2013 e, stante la limitatezza della quantità di transazioni,
6 ha esteso le indagini anche alla prima annualità successiva a quella di riferimento.
All'esito di tale valutazione, applicando il valore unitario di 1,95 €/mq sopra determinato alla superficie dei terreni oggetto di stima si ottiene il seguente valore di mercato dell'immobile: Vs = mq 31.813 x 1,95 €/mq = € 62.035,35 con arrotondamento ad € 62.000 (euro sessantaduemila/00).
Appare, poi, poco coerente la critica svolta dall'appellante in ordine all'individuazione delle vendite da considerare per la comparazione, avendo lo stesso rimesso a disposizione del CTU altri titoli di compravendita riferiti a periodi Pt_1
successivi a quello di riferimento.
Non è, poi, affatto pertinente il riferimento, effettuato dall'appellante, ai valori che sono stati introdotti dall'art. 16 della Legge n. 865/1971 Parte_2 essenzialmente per l'utilizzo nell'ambito delle procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree non edificabili di cui al DPR. 327/2001, e in particolare per la determinazione delle indennità aggiuntive di espropriazione.
Ed invece il valore di mercato rappresenta il punto d'incontro della domanda e dell'offerta di un determinato bene riferito a quel mercato ed in quel preciso momento.
È, ancora, contraddittoria la critica del al correttivo adoperato dal c.t.u. Pt_1
per compensare - nell'ambito della valutazione comparativa – gli scostamenti tra il valore di mercato di un terreno coltivato ad agrumeto ed uno coltivato a seminativo, derivanti dai costi da sostenere per l'impianto arboreo di un agrumeto, essendo stata una proposta dello stesso CTP dell'appellante, apparendo – quindi - del tutto ingiustificata la successiva critica alla suddetta operazione.
In ordine poi al mancato utilizzo, nella valutazione comparativa, delle transazioni commerciali indicate dall'appellante il c.t.u. ha chiarito che quattro titoli riportati siano riferibili a compravendite effettuate in epoche temporali ben più recenti rispetto alla data di compravendita dei terreni in esame e l'altro sia stato compiuto dallo stesso appellante sicchè il relativo utilizzo non avrebbe consentito il perseguimento di margini di maggiore oggettività nell'accertamento.
Ed infine, il c.t.u. ha chiarito che tra le caratteristiche di merito già utilizzate nella valutazione, l'esposizione dei fondi alienati è stata presa in considerazione, mentre risulta evidente come altri fattori non siano di norma presi in considerazione a causa della non semplice determinazione dei relativi parametri.
8.Con il terzo motivo, l'appellante contesta la statuizione sulle spese adottata dal
7 primo giudice, lamentando l'erronea applicazione dell'aumento del 20% previsto in caso di pluralità di parti costituite, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Anche questa doglianza è infondata.
Mette conto richiamare l'ormai consolidato principio giurisprudenziale in materia per cui “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(Cass. ord, 3697/2020). Per la Suprema Corte “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto
a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (Cass. 100089/2014).
Ricordato, quindi, che l'esposizione debitoria dell' nei confronti di CP_3
è pari ad euro 368.550,02 nella liquidazione delle spese, effettuata Controparte_1
dal Tribunale, non è dato ravvisare alcun aumento rispetto ai valori medi, anzi una riduzione rispetto ai minimi (pari nel totale ad euro 11.229).
9. Infondati essendo, quini, i motivi che lo sorreggono, la sentenza impugnata va interamente confermata con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di così provvede: Controparte_3
conferma interamente la sentenza nr. 1181 del 16 dicembre 2021 resa dal
Tribunale di Termini Imerese appellata in via principale da con atto di Parte_1
citazione notificato il 11 gennaio 2022, condanna a rifondere a oggi Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite deli grado liquidate nella complessiva somma Controparte_2 di € 7130,00 per compensi oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Benigno dichiaratosi antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
8 Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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