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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 762 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), con sede legale in Castellammare del Golfo, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Marianna Conforto
(pec domiciliazione: Email_1 Email_2
)
[...]
ATTORE
CONTRO
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del sindaco p.t., con l'avv. Ferdinando Giannilivigni (pec domiciliazione: Email_3 Email_4
[...]
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo – Canone Cosap.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore , con atto di Parte_1
citazione per translatio iudicii a seguito di declinatoria di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Trapani, conviene in giudizio il Controparte_1
al fine di sentire pronunciare declaratoria di annullamento
[...]
degli avvisi di accertamento COSAP n. 29 prot. n. 26594 del 2 Luglio
2021 in relazione all'anno di imposta 2017 dell'importo di € 4.336,65,
n. 30 prot. n. 26596 del 2 Luglio 2021 in relazione all'anno di imposta 2018 dell'importo di € 4.324,30 e n. 31 prot. n. 26598 del 2
Luglio 2021 in relazione all'anno di imposta 2019 dell'importo di €
4.289,50, tutti emessi dal predetto ente locale.
Tali avvisi di accertamento attengono al canone dovuto dalla attrice per l'occupazione di un'area pubblica di circa 110 mq Pt_2
ubicata nel Comune di Castellammare del Golfo nella Via Marconi
n. 165, già strada statale 187, censita al NCT del detto comune al Fg.
50, part. 654 (in alcuni documenti l'estensione di tale particella viene indicata in 116-117 mq). La particella in questione deriva dal frazionamento della maggiore particella n. 653, originariamente estesa aree 2,10.
A supporto della declaratoria di annullamento degli avvisi di accertamento l'attore adduce:
i) che con atto in notar da Castellammare del Persona_1
Golfo del 17.11.1958 (repertorio n. 8696), , suo Persona_2
dante causa, acquistò da potere di un fondo sito Controparte_2
nel Comune di Castellammare del Golfo corrispondente all'originaria particella 653, estesa aree 2,10, ove il cessionario eresse un impianto di distribuzione di carburante a tutt'oggi esistente;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ii) che in tale lotto di terreno vi rientrava un'area di circa 110
mq (poi separata, a seguito del predetto frazionamento, nella particella n. 654, oggetto del presente giudizio) che le parti ritennero, erroneamente, essere di proprietà di che, al CP_3
confine con tale lembo di terreno, stava erigendo un tratto della S.S.
187 compreso tra la progressiva chilometrica 40+040 e 42+215 (si cfr.
“domanda di annotamento in margine a precedente trascrizione”
presentata in data 22.04.1959 alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Trapani dal dott. notaio rogante della Per_1
compravendita, ove si legge: “il sottoscritto Notaro Dottor
[...]
PREMESSO che con atto dallo stesso ricevuto in data 17 Per_3
novembre 1958, registrato al n. 318 e trascritto a Trapani il 4/12/1958…
aveva venduto a… un piccolo Persona_4 Persona_2
lotto di terreno… esteso are due e centiare diciannove confinante dal lato di
tramontana con la strada nazionale n. 187… erroneamente venne
compresa nella superficie di terreno sopra citata la scarpata della strada
stazionale n. 187 che è demaniale e quindi inalienabile per una superficie di
metri quadrati centosedici… CHIEDE CHE in margine alla trascrizione
sopra citata relativa al già citato atto ricevuto dal sottoscritto notaro in
data 17/11/1958 VENGA FATTO ANNOTAMENTO che con altro atto
pure dal sottoscritto notaro ricevuto in data 21 gennaio 1959 e registrato al
n. 473… il predetto riconobbe di avere realmente ed in Controparte_2
buona fede venduto al signor anche una striscia di Persona_2
terreno di proprietà demaniale della superficie di metri quadri centosedici e
che pertanto il terreno di proprietà di esso legalmente venduto CP_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
al signor col già citato atto del 17/11/1958 ha un'estensione di Per_2
metri quadri centotre, dovendosi considerare la rimanente estensione di
metri quadri centosedici come non venduta perché demaniale e
inalienabile…”)
iii) che nel 1961 l' trasferì al Comune di CP_3
Castellammare del Golfo il tratto della S.S. 187 compreso tra la progressiva chilometrica 40+040 e 42+215 frattanto dismesso (per l'apertura al traffico di una variante della strada statale esterna all'abitato);
iv) che, esso attore, con contratto del 12 Gennaio 1995, ottenne in concessione dal Comune di Castellammare del Golfo, per la durata di anni diciannove, la particella in questione n. 654 (contigua alla via Marconi già strada statale 187), corrispondendo annualmente il canone concordato;
v) che alla scadenza della concessione, esso attore, ha ritenuto di non doverla rinnovare “ritenendosi legittimamente proprietario del
bene de quo”;
v) che con atto in notar di Vita da Trapani del Per_5
16.03.2016 (rep. 41623) ha, infine, donato ai propri Parte_3
figli (odierno attore) e la Parte_1 Parte_4
particella n. 654 (in quest'atto si legge, in particolare, che la particella 654 è “erroneamente intestata al nome dell'ANAS… in quanto
il tracciato della cennata strada statale e le relative pertinenze, come meglio
si dirà, sono sempre risultati ricadere a nord… in relazione all'immobile
in oggetto, il donante dichiara… che il tratto di piazzale, già di terreno,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
oggi identificato dalla sopra richiamata particella 654 del foglio 50 di
Castellammare del Golfo non ha mai costituito sede della strada statale
numero 187, né spazio di pertinenza della medesima strada statale, come
può evincersi dall'allineamento perfettamente rettilineo del lato sud della
strada statale stessa, oggi in questo tratto costituente via comunale
denominata “via Guglielmo Marconi”… [che in corrispondenza è]
mancante [di marciapiede] in quanto il relativo spazio risulta destinato a
costituire passo carrabile per l'accesso all'impianto [di distribuzione di carburante].”).
Tanto premesso in fatto, l'attore impugna gli avvisi di accertamento COSAP ricevuti dall'ente locale convenuto deducendo 1) la mancanza della titolarità del sull'area in CP_1
contestazione; 2) la mancanza del presupposto impositivo in quanto l'area oggetto della richiesta di COSAP non è mai stata destinata al pubblico uso.
I due profili di opposizione vanno trattati congiuntamente e risultano infondati.
Come si evince dalle allegazioni delle parti, dalla lettura dagli atti pubblici sopra richiamati (prodotti dall'attore), nonché dalla lettura della sentenza resa inter partes dalla Corte di Giustizia
Tributaria Regionale n. 2581/2024 (che già si è occupata della medesima questione oggetto del presente giudizio) l'area oggetto della richiesta di pagamento della Cosap da parte del (cioè CP_1
la particella n. 654) si colloca immediatamente a sud della via
Marconi e costituisce parte dello spiazzo di un distributore di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
carburante che si sviluppa “a raso” e in continuità con la pubblica via (che in corrispondenza è “mancante” di marciapiede “in quanto il
relativo spazio risulta destinato a costituire passo carrabile per l'accesso
all'impianto”).
In pratica, come già condivisibilmente rilevato dalla citata pronuncia della CGTR citata, la porzione di lotto in questione
(particella n. 654) non risulta “recintata o, comunque, interdetta al
pubblico passaggio, anche solo pedonale, per cui si deve ritenere da tempo
immemore destinata all'uso (anche) della collettività, oltre che ovviamente
del gestore del distributore di carburanti e che, pertanto, sussistano i
presupposti per l'inquadramento del bene nel [demanio] del comune”.
Infatti, come anche recentemente è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di strade comunali, l'art. 22,
comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. F (disposizione non abrogata,
neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale
include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse
adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata
accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come
pertinenze, del complesso viario del , pone una presunzione "iuris CP_1
tantum" di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza
di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui
faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la
proprietà a soggetto diverso dal ovvero alla preesistente natura CP_1
privata della proprietà dell'area in contestazione” (Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 28869 del 19/10/2021).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nella specie, non può ritenersi che l'attore sia risuscito a superare la presunzione di demanialità dello spazio “aperto”
adiacente, verso sud, alla via Marconi all'altezza del civico 165 (cioè
della particella 654). Infatti, le risultanze dell'atto di vendita del
17.11.1958 (che effettivamente contempla il trasferimento dell'area in questione in favore del dante causa dell'attore) non possono assolutamente considerarsi certe ed inoppugnabili, alla luce
- dell'atto del 21.01.1959 (oggetto di trascrizione) con cui il
Notaio rogante e la parte venditrice riconobbero che la CP_2
vendita aveva, erroneamente, riguardato una parte di terreno demaniale, inalienabile, pertinenza della S.S.;
- del fatto che, inspiegabilmente, lo stesso attore al fine di utilizzare la porzione di lotto in questione di 110 mq (di cui afferma di essere proprietario) accettò di riceverla in concessione dal
Comune a partire dal 12.01.1995 per ben 19 anni, pagando un canone annuale di lire 1.052.025, senza mai sollevare obiezioni.
*.*.*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore fino a € 26.000, con applicazione della massima riduzione percentuale prevista per le fasi introduttiva e istruttoria/trattazione (stante il carattere documentale della controversia).
P.Q.M.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
con l'“atto di citazione per traslatio iudicii”
[...]
notificato in data 13.05.2024;
Condanna al Parte_1
pagamento in favore del Castellammare del Golfo delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.850,00 per compensi,
oltre accessori e spese generali nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 01/04/2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 762 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), con sede legale in Castellammare del Golfo, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Marianna Conforto
(pec domiciliazione: Email_1 Email_2
)
[...]
ATTORE
CONTRO
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del sindaco p.t., con l'avv. Ferdinando Giannilivigni (pec domiciliazione: Email_3 Email_4
[...]
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo – Canone Cosap.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore , con atto di Parte_1
citazione per translatio iudicii a seguito di declinatoria di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Trapani, conviene in giudizio il Controparte_1
al fine di sentire pronunciare declaratoria di annullamento
[...]
degli avvisi di accertamento COSAP n. 29 prot. n. 26594 del 2 Luglio
2021 in relazione all'anno di imposta 2017 dell'importo di € 4.336,65,
n. 30 prot. n. 26596 del 2 Luglio 2021 in relazione all'anno di imposta 2018 dell'importo di € 4.324,30 e n. 31 prot. n. 26598 del 2
Luglio 2021 in relazione all'anno di imposta 2019 dell'importo di €
4.289,50, tutti emessi dal predetto ente locale.
Tali avvisi di accertamento attengono al canone dovuto dalla attrice per l'occupazione di un'area pubblica di circa 110 mq Pt_2
ubicata nel Comune di Castellammare del Golfo nella Via Marconi
n. 165, già strada statale 187, censita al NCT del detto comune al Fg.
50, part. 654 (in alcuni documenti l'estensione di tale particella viene indicata in 116-117 mq). La particella in questione deriva dal frazionamento della maggiore particella n. 653, originariamente estesa aree 2,10.
A supporto della declaratoria di annullamento degli avvisi di accertamento l'attore adduce:
i) che con atto in notar da Castellammare del Persona_1
Golfo del 17.11.1958 (repertorio n. 8696), , suo Persona_2
dante causa, acquistò da potere di un fondo sito Controparte_2
nel Comune di Castellammare del Golfo corrispondente all'originaria particella 653, estesa aree 2,10, ove il cessionario eresse un impianto di distribuzione di carburante a tutt'oggi esistente;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ii) che in tale lotto di terreno vi rientrava un'area di circa 110
mq (poi separata, a seguito del predetto frazionamento, nella particella n. 654, oggetto del presente giudizio) che le parti ritennero, erroneamente, essere di proprietà di che, al CP_3
confine con tale lembo di terreno, stava erigendo un tratto della S.S.
187 compreso tra la progressiva chilometrica 40+040 e 42+215 (si cfr.
“domanda di annotamento in margine a precedente trascrizione”
presentata in data 22.04.1959 alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Trapani dal dott. notaio rogante della Per_1
compravendita, ove si legge: “il sottoscritto Notaro Dottor
[...]
PREMESSO che con atto dallo stesso ricevuto in data 17 Per_3
novembre 1958, registrato al n. 318 e trascritto a Trapani il 4/12/1958…
aveva venduto a… un piccolo Persona_4 Persona_2
lotto di terreno… esteso are due e centiare diciannove confinante dal lato di
tramontana con la strada nazionale n. 187… erroneamente venne
compresa nella superficie di terreno sopra citata la scarpata della strada
stazionale n. 187 che è demaniale e quindi inalienabile per una superficie di
metri quadrati centosedici… CHIEDE CHE in margine alla trascrizione
sopra citata relativa al già citato atto ricevuto dal sottoscritto notaro in
data 17/11/1958 VENGA FATTO ANNOTAMENTO che con altro atto
pure dal sottoscritto notaro ricevuto in data 21 gennaio 1959 e registrato al
n. 473… il predetto riconobbe di avere realmente ed in Controparte_2
buona fede venduto al signor anche una striscia di Persona_2
terreno di proprietà demaniale della superficie di metri quadri centosedici e
che pertanto il terreno di proprietà di esso legalmente venduto CP_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
al signor col già citato atto del 17/11/1958 ha un'estensione di Per_2
metri quadri centotre, dovendosi considerare la rimanente estensione di
metri quadri centosedici come non venduta perché demaniale e
inalienabile…”)
iii) che nel 1961 l' trasferì al Comune di CP_3
Castellammare del Golfo il tratto della S.S. 187 compreso tra la progressiva chilometrica 40+040 e 42+215 frattanto dismesso (per l'apertura al traffico di una variante della strada statale esterna all'abitato);
iv) che, esso attore, con contratto del 12 Gennaio 1995, ottenne in concessione dal Comune di Castellammare del Golfo, per la durata di anni diciannove, la particella in questione n. 654 (contigua alla via Marconi già strada statale 187), corrispondendo annualmente il canone concordato;
v) che alla scadenza della concessione, esso attore, ha ritenuto di non doverla rinnovare “ritenendosi legittimamente proprietario del
bene de quo”;
v) che con atto in notar di Vita da Trapani del Per_5
16.03.2016 (rep. 41623) ha, infine, donato ai propri Parte_3
figli (odierno attore) e la Parte_1 Parte_4
particella n. 654 (in quest'atto si legge, in particolare, che la particella 654 è “erroneamente intestata al nome dell'ANAS… in quanto
il tracciato della cennata strada statale e le relative pertinenze, come meglio
si dirà, sono sempre risultati ricadere a nord… in relazione all'immobile
in oggetto, il donante dichiara… che il tratto di piazzale, già di terreno,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
oggi identificato dalla sopra richiamata particella 654 del foglio 50 di
Castellammare del Golfo non ha mai costituito sede della strada statale
numero 187, né spazio di pertinenza della medesima strada statale, come
può evincersi dall'allineamento perfettamente rettilineo del lato sud della
strada statale stessa, oggi in questo tratto costituente via comunale
denominata “via Guglielmo Marconi”… [che in corrispondenza è]
mancante [di marciapiede] in quanto il relativo spazio risulta destinato a
costituire passo carrabile per l'accesso all'impianto [di distribuzione di carburante].”).
Tanto premesso in fatto, l'attore impugna gli avvisi di accertamento COSAP ricevuti dall'ente locale convenuto deducendo 1) la mancanza della titolarità del sull'area in CP_1
contestazione; 2) la mancanza del presupposto impositivo in quanto l'area oggetto della richiesta di COSAP non è mai stata destinata al pubblico uso.
I due profili di opposizione vanno trattati congiuntamente e risultano infondati.
Come si evince dalle allegazioni delle parti, dalla lettura dagli atti pubblici sopra richiamati (prodotti dall'attore), nonché dalla lettura della sentenza resa inter partes dalla Corte di Giustizia
Tributaria Regionale n. 2581/2024 (che già si è occupata della medesima questione oggetto del presente giudizio) l'area oggetto della richiesta di pagamento della Cosap da parte del (cioè CP_1
la particella n. 654) si colloca immediatamente a sud della via
Marconi e costituisce parte dello spiazzo di un distributore di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
carburante che si sviluppa “a raso” e in continuità con la pubblica via (che in corrispondenza è “mancante” di marciapiede “in quanto il
relativo spazio risulta destinato a costituire passo carrabile per l'accesso
all'impianto”).
In pratica, come già condivisibilmente rilevato dalla citata pronuncia della CGTR citata, la porzione di lotto in questione
(particella n. 654) non risulta “recintata o, comunque, interdetta al
pubblico passaggio, anche solo pedonale, per cui si deve ritenere da tempo
immemore destinata all'uso (anche) della collettività, oltre che ovviamente
del gestore del distributore di carburanti e che, pertanto, sussistano i
presupposti per l'inquadramento del bene nel [demanio] del comune”.
Infatti, come anche recentemente è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di strade comunali, l'art. 22,
comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. F (disposizione non abrogata,
neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale
include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse
adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata
accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come
pertinenze, del complesso viario del , pone una presunzione "iuris CP_1
tantum" di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza
di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui
faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la
proprietà a soggetto diverso dal ovvero alla preesistente natura CP_1
privata della proprietà dell'area in contestazione” (Cass. Civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 28869 del 19/10/2021).
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nella specie, non può ritenersi che l'attore sia risuscito a superare la presunzione di demanialità dello spazio “aperto”
adiacente, verso sud, alla via Marconi all'altezza del civico 165 (cioè
della particella 654). Infatti, le risultanze dell'atto di vendita del
17.11.1958 (che effettivamente contempla il trasferimento dell'area in questione in favore del dante causa dell'attore) non possono assolutamente considerarsi certe ed inoppugnabili, alla luce
- dell'atto del 21.01.1959 (oggetto di trascrizione) con cui il
Notaio rogante e la parte venditrice riconobbero che la CP_2
vendita aveva, erroneamente, riguardato una parte di terreno demaniale, inalienabile, pertinenza della S.S.;
- del fatto che, inspiegabilmente, lo stesso attore al fine di utilizzare la porzione di lotto in questione di 110 mq (di cui afferma di essere proprietario) accettò di riceverla in concessione dal
Comune a partire dal 12.01.1995 per ben 19 anni, pagando un canone annuale di lire 1.052.025, senza mai sollevare obiezioni.
*.*.*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore fino a € 26.000, con applicazione della massima riduzione percentuale prevista per le fasi introduttiva e istruttoria/trattazione (stante il carattere documentale della controversia).
P.Q.M.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
con l'“atto di citazione per traslatio iudicii”
[...]
notificato in data 13.05.2024;
Condanna al Parte_1
pagamento in favore del Castellammare del Golfo delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.850,00 per compensi,
oltre accessori e spese generali nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 01/04/2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile