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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/02/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 1115/2021 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 24.1.2024; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1115 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (3.6.1957 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Luigia
Cotroneo) e l in persona del l.r.p.t. Controparte_1
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che l' ha illegittimamente Controparte_1 trattenuto per il periodo dall'aprile 2004 all'agosto 2018, in quanto illegittimamente decurtata dall'importo mensile retributivo del ricorrente e versata ad esso per Controparte_2
1 ritenuta incumulabilità del reddito da pensione privilegiata di inabilità alla navigazione con il reddito da lavoro percepito dal ricorrente, la somma di € 73.951,02, giusta specificazione in ordine ai singoli importi mensili di cui al corpo dell'atto; per l'effetto, condannare l'
[...]
alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per Controparte_1 il complessivo importo di € 73.951,02, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
condannare
l' al pagamento dei compensi del presente giudizio Controparte_1
da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo: a) di essere stato assunto in data 7.5.1985 come dipendente di con conseguente iscrizione Org_1
da tale data all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) alla quale aveva versato i contributi ex art. 38 co.1 L.413/1984; b) che con sentenza n. 40/2007, emessa in data 17.1.2007, l' CP_1
è stato condannato alla riliquidazione della pensione privilegiata di inabilità alla navigazione, secondo le disposizioni di cui all'art.6 L.222/1984, con decorrenza 31.3.2004; c) che, insorta controversia dinanzi allo stesso Tribunale in ordine all'ammontare del trattamento mensile, la stessa è stata definita con sentenza n.1027/2011, emessa in data 8.6.2011, con la quale si stabiliva che aveva maturato alla data dell'avvenuto riconoscimento (31.3.2004) n.1561 settimane di contributi, cui andava sommato un bonus contributivo di 520 settimane, corrispondente al periodo mancante per il raggiungimento del massimo contributivo previsto, per un totale di n.2081 settimane contributive, ossia oltre 40 anni di contribuzione;
d) che con comunicazione del 15.5.2014 l'istituto previdenziale resistente ha confermato i dati della liquidazione del trattamento operata in conformità al dettame giudiziale appena richiamato;
e) che dalla data di decorrenza del riconoscimento del trattamento privilegiato sino al 1.9.2018, data delle sue dimissioni volontarie, aveva continuato a svolgere la propria attività lavorativa, percependo contestualmente ad esso trattamento, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, quello retributivo da parte del datore di lavoro;
f) che durante l'intero periodo indicato (aprile 2004 - agosto 2018), ritenendo che operasse il divieto di cumulo del reddito da pensione privilegiata di inabilità alla navigazione con quello da lavoro, è stata sistematicamente operata, per essere versata all' una trattenuta mensile dalla retribuzione per una somma CP_1 pari ad una quota dell'importo della pensione de qua pari ad €59,84 per il mese di aprile 2004,
€ 1.178,02 per il mese di maggio 2004, € 412,62 per i mesi da giugno a novembre 2004, €
825,24 per il mese di dicembre 2004, € 412,62 per i mesi di gennaio e febbraio 2005, € 436,80 per il mese di marzo 2005 ed € 420,68 mensili dall'aprile 2005 in avanti sino al mese di agosto
2018: il tutto, per un importo complessivo pari ad € 73.951,02.
2 Ritenendo tale trattenuta illegittima per le ragioni appena sopra indicate, il si è quindi Pt_1
determinato alla proposizione del ricorso oggetto di causa.
Costituendosi in giudizio l' ha preliminarmente lamentato il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, eccependo poi l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 co. 2
D.P.R. 639/1970 e la prescrizione quinquennale del preteso credito per differenze retributive e/o pensionistiche tanto in virtù del disposto dell'art. 2948 c.c., quanto per effetto dell'art. 38 co.1, lettera d) n. 2 D.L. 98/2011.
Lo stesso ente previdenziale ha poi dedotto l'erroneità della somma richiesta in quanto, a suo dire, la stessa era già parzialmente coperta dalla somma determinata a seguito della sentenza
1027/2011, che aveva previsto il pagamento della somma di € 31.220,55 per il periodo aprile
2004 – luglio 2009.
Rilevata la tardività della costituzione dell' avvenuta un solo giorno prima CP_1
(25.11.2022) della data fissata per la prima udienza di trattazione (26.11.2022), la causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Va in primo luogo respinta l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 47 co. 2 D.P.R.
639/1970 formulata dall non controvertendosi in materia di “trattamenti pensionistici” CP_1
per come indicato dalla norma in questione bensì di ordinaria azione di ripetizione di indebito.
2.2. La tardiva costituzione in giudizio dell'istituto previdenziale, con le conseguenti preclusioni ex art.416 c.p.c., preclude poi l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito pure formulata nella memoria difensiva.
2.3. Nel merito il ricorso è tuttavia infondato, essendo l' privo di legittimazione passiva CP_1
nella fattispecie in esame.
Il ricorrente , in buona sostanza, lamenta il fatto che il proprio pregresso datore di Pt_1
lavoro (la abbia per un lungo lasso temporale operato una trattenuta non dovuta Org_1
sulla propria retribuzione in funzione di una contribuzione in realtà non dovuta, per le ragioni meglio esplicate in ricorso.
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, al riguardo, ha però fatto discendere dalla natura retributiva degli importi in questione la legittimazione passiva del solo datore di lavoro in fattispecie come quella in esame.
Si è infatti affermato che “in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro - che, ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori, che egli
3 trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente, anche per la parte a carico dei lavoratori, dei quali non è rappresentante ex lege;
egli, pertanto, in ipotesi di indebito versamento contributivo, è l'unico legittimato all'azione di ripetizione, anche con riguardo alla quota predetta, nei confronti dell'ente previdenziale, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione può eventualmente agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa” (Cass., 8175/2001; nello stesso senso, Cass., 9470/2001).
In altre parole la legge, ponendo a carico del datore di lavoro e del lavoratore i contributi per gli enti di previdenza e di assistenza, stabilisce che il primo è responsabile del relativo versamento anche per la parte a carico del secondo, nei confronti del quale ha diritto di rivalsa, attuabile mediante trattenuta (art. 2115 c.c. e 19 legge 4 aprile 1952, n. 218).
Insorgono in tal modo due distinti rapporti, l'uno (pubblicistico) contributivo, intercorrente
(esclusivamente) fra datore di lavoro ed ente previdenziale cui i contributi devono essere versati, l'altro (privatistico) di rivalsa, intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore.
Nell'ambito del rapporto contributivo il datore di lavoro, tenuto a versare a detto ente la quota contributiva a proprio carico e quella a carico del lavoratore, in nome e per conto di lui, non assume, tuttavia, la veste di rappresentante ex lege di quest'ultimo; egli è invece l'unico soggetto passivo del rapporto, obbligato direttamente, per entrambe le quote, nei confronti dell'ente creditore (e soggetto a sanzioni di varia natura per il caso di omesso o ritardato o insufficiente versamento, riguardante l'una o l'altra quota).
Pertanto, mentre solo il datore di lavoro può chiedere - per quanto qui interessa - all' CP_1
anche per la parte a carico del lavoratore, la restituzione di contributi versati e non dovuti, specularmente lo stesso è l'unico soggetto tenuto in favore del lavoratore non tanto alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo quanto al pagamento delle stesse in termini di retribuzione effettivamente dovuta, per effetto del solo parziale adempimento della relativa obbligazione a suo carico.
Ciò, per l'appunto, determina quale inevitabile corollario la sua legittimazione passiva esclusiva di fronte a tale richiesta di adempimento “in considerazione del diritto (causa petendi) alla integrità della retribuzione, non decurtabile a titolo di rivalsa se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza (nell'an e nel quantum) dell'obbligazione contributiva adempiuta,
e per ottenere (petitum) direttamente dallo stesso datore di lavoro la quantità di retribuzione non corrisposta perché trattenuta, a quel titolo, oltre i limiti cui in realtà era tenuto (Cass. nn.
12855/95, 12837/93, 10181/96)” (così Cass., 8175/2001, cit.).
4 In tale ottica, a nulla rileva la non espressa contestazione da parte dell quanto alla CP_1
mancata percezione in concreto delle somme di cui si discute, dovendosi privilegiare il profilo funzionale dell'attribuzione della legittimazione passiva – per come ricostruito – sulla base della natura e delle funzioni dell'obbligazione contributive ex lege.
Da ciò discende la reiezione del ricorso.
3. La non manifesta infondatezza della pretesa del ricorrente e l'obiettivo disallineamento tra situazione di fatto e ricostruzione in diritto (idoneo a ingenerare la non incolpevole valutazione quanto alla possibile legittimazione passiva dell' quale soggetto concretamente CP_1
detentore delle somme rivendicate) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t. Controparte_1
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite attese le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 22.2.2024
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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