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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5638/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Vespucci, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Angela De
Martino del foro di Salerno, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla via Mario Fabio
n. 12.
Ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Lorenzo Ioele, con domicilio eletto presso la sede legale dell'
[...]
, in via San Leonardo, Salerno. Controparte_2
Resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di sanzione disciplinare
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e
Ruggi D'Aragona presso il reparto di Pronto Soccorso, con mansioni di infermiere professionale;
che in data 21 novembre 2022 il Direttore Sanitario dott.ssa trasmetteva all'Ufficio Per_1 CP_3
Procedimenti Disciplinari dell' richiesta di attivazione di Controparte_2
procedimento disciplinare nei suoi confronti per violazione dell'art. 2, dell'art. 2 co. 5, lett. H) e dell'art. 2 co. 6, lett. B del Regolamento Disciplinare area comparto, “per aver reso un'intervista su www.ultimavoce.it lesiva del decoro dell' “; che l'Ufficio Procedimenti Controparte_2
Disciplinari effettuava formale contestazione dell'addebito il 21.12.2022, convocando il ricorrente per il giorno 18.1.2023 dinanzi alla Commissione Procedimenti Disciplinari per un' audizione poi rinviata al 25.1.2023, data in cui lo stesso veniva effettivamente ascoltato con l'ausilio del difensore di fiducia;
esponeva poi che in data 15.3.2023 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con nota n.
13/UPD, gli comunicava l'avvenuta adozione del provvedimento disciplinare della “sospensione dal servizio per giorni 5 con privazione della retribuzione“; eccepiva la nullità di tale sanzione per difetto di motivazione, derivante dal fatto che nel procedimento disciplinare vi fosse stata una totale assenza di fase istruttoria, poiché non gli era stato consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di chiarire la propria posizione: precisava che l'intervista contestata non aveva leso il decoro dell' in quanto si limitava semplicemente a rendere nota la precaria Controparte_4
e difficile situazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale; tanto esposto, chiedeva al giudice adito di
“accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato per i detti motivi, annullandolo, con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva l' resistente chiedendo innanzitutto CP_1
che venisse rilevata la nullità del ricorso per mancanza di procura poiché quella allegata dal difensore del ricorrente faceva riferimento ad altro giudizio;
quanto al merito dell'avversa domanda , ribadiva la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato e concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
***************** Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Occorre innanzitutto premettere che, sebbene il ricorrente abbia reiterato più volte , anche con le note di trattazione scritta da ultimo depositate , la richiesta di procedere alla istruttoria della causa con l'escussione dei testi indicati in ricorso , di tali testi non vi è traccia nel ricorso introduttivo;
e , per la verità , nel ricorso non è stata neppure articolata una prova testimoniale , sicchè la richiesta istruttoria , per come formulata , si appalesa del tutto inammissibile .
Ai sensi dell'art. 244 c.p.c. , infatti , “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata” . Questa indicazione è fondamentale per consentire al giudice di valutare la pertinenza e la concludenza della prova, nonché alla controparte di preparare una adeguata difesa.
E' vero che la disposizione dell'art. 244 c.p.c. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicchè, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività (fermo restando che nell'interpretazione del significato e della portata delle deduzioni probatorie occorre tenere presente la loro finalità, in relazione alla concreta materia del contendere), in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli (Cass. n. 5842 del 2002; Cass. n. 11844 del
2006).
Con sentenza del 29 gennaio 2021 n.2149 la Corte di Cassazione ha infatti affermato il principio per cui: “In tema di prova testimoniale, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti”.Ciò in conformità ad una precedente pronuncia del 2019
(cfr. Cass. 11765/2019) secondo cui: “L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori”.
Ed è vero anche che , ai sensi del primo comma dell'art. 421 c.p.c.: “Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti”. Con ordinanza del 14.04.2021 n°9823 la
Corte di Cassazione è tornata inoltre a ribadire un più che saldo principio giurisprudenziale. Poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova (Cass. n. 19915 del 2016; Cass. n.6214 del 2003); peraltro la Corte ha altresì ripetutamente affermato (Cass. n.17649 del 2010; Cass. n.1130 del 2005; Cass. n.16529 del
2004) che il giudice di merito nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c. può assegnare alle parti un termine per porre rimedio alla irregolarità riscontrata nella indicazione dei capitoli di prova, con l'invito ad una nuova formulazione degli stessi e che ciò comporta, in applicazione della particolare disciplina del quinto e del sesto comma dell'art. 420 c.cp., la decadenza della parte dal diritto di assumere la prova soltanto nell'ipotesi di mancata ottemperanza a tale invito nel termine fissato.
Ma , nella specie, non si tratta di sanare una mera irregolarità nella formulazione delle istanze istruttorie , quanto , piuttosto , di ammettere una prova testimoniale mai ritualmente richiesta . Di qui la inammissibilità della istanza di ammissione della prova testimoniale , formulata soltanto con le note di trattazione scritta e peraltro in maniera assolutamente generica e senza neppure la indicazione dei testi .
E poiché neppure la parte resistente ha formulato istanze istruttorie, la causa è stata decisa allo stato degli atti.
Ciò premesso , possiamo passare ad esaminare il merito della pretesa vantata dal ricorrente .
Come abbiamo anticipato nella parte narrativa della presente decisione , il ricorrente impugna una sanzione disciplinare , e , più precisamente , la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 giorni .
La predetta sanzione , come chiarito dallo stesso ricorrente , origina dal procedimento disciplinare prot. 13 UPD del 15.3.2023 con il quale l'Azienda contestava al lavoratore la violazione dell'art. 2, comma 5, let. H) e dell'art. 2, co.6 , lett. B) del Regolamento disciplinare per aver rilasciato una intervista sulla rivista www.ultimavoce.it lesiva del decoro dell'Azienda .
Ebbene , il ricorrente si duole innanzitutto che il provvedimento in questione sarebbe stato adottato in assenza di istruttoria , non consentendo in tal modo al lavoratore di esercitare il diritto di difesa e, comunque, in all'assenza di motivazione .Dette doglianze , tuttavia , sono prive di fondamento . E' documentalmente provato , infatti , che la sanzione di cui si discute seguiva una precisa e circostanziata contestazione di addebito . Si legge infatti nella contestazione prot. 25/UPD del
21.12.2022 :” premesso che
in data 21.11.2022 è pervenuta a questo UPD la nota prot. 2022/29296 a firma del Direttore
Sanitario , dr.ssa , avente ad oggetto “ richiesta valutazione “ con allegati Persona_2
seguenti documenti : “ allegato a l – lettera aperta fotografata lato sterilizzazione il 18 novembre
2022 , allegato 2- la testimonianza rea su www.ultimavoce.it del 18 novembre 2022 , allegato 3- email del 29 ottobre 2022 ( ….) ; allegato 4- email del 17.11.2022 prot. 28979 “ , e contenente la richiesta di “ opportuna valutazione sui contenuti e sulla modalità adottata e per il prosieguo di competenza “ ;
l'Ufficio procedimenti disciplinari per il Comparto ha esaminato la suddetta documentazione;
ciò premesso si ritiene che con la Sua condotta , di per sé grave , Lei abbia violato il vigente Regolamento disciplinare per
l'Area Comparto che , tra gli obblighi del dipendente , all'art. 1 , co.1 , prevede che “ il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi del buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa , anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui . Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta aziendale a cui si rinvia e nel codice di comportamento di cui all'art. 54 d.lgs.165/2001” e all'art. 1, co.2 prevede che “ il dipendente si comporta in modo
Parte tale da fovorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra la ed i cittadini “ , configurando in tal modo la fattispecie prevista dall'art. 2 , co.5 , lettera h) ovvero dall'art. 2 co.6 lett. b) del citato Regolamento .
Si tratta , come è evidente , di una contestazione circostanziata nella quale vengono indicati con precisione i fatti oggetto di contestazione ,fatti che attengono alle dichiarazioni rese dal lavoratore ad organi di stampa e relative alla operatività dell' , alla situazione della struttura Controparte_2
ospedaliera e ai comportamenti degli organi direttivi . Con la stessa missiva , inoltre , il lavoratore veniva edotto anche delle norme comportamentali violate nella specie .
E del pari infondata è la doglianza circa l'impossibilità per il lavoratore di chiarire la propria posizione.
Con la contestazione di addebito , infatti , il ricorrente veniva convocato presso l'Ufficio
Procedimenti Disciplinari per essere sentito sui fatti di cui sopra con la precisazione che il lavoratore poteva farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale , nonché accedere agli atti riguardanti il procedimento a suo carico . Del resto , la documentazione in atti attesta che il ricorrente ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa , tanto è vero che il 18.1.2023 si presentava all'audizione accompagnato dal proprio legale e , per esercitare una più compiuta difesa , chiedeva un rinvio , richiesta che veniva accolta dalla
Commissione Procedimenti Disciplinari . Alla successiva convocazione del 25.1.2023 , il sig. Pt_1
compariva nuovamente , accompagnato dal proprio legale , rilasciando le proprie dichiarazioni in merito ai fatti oggetto di contestazione e depositando memoria difensiva .
E dunque , contrariamente a quanto lamentato in ricorso , il ricorrente ha avuto contezza dei fatti contestati ed ha potuto esercitare in pieno il proprio diritto di difesa .
D'altra parte , che il ricorrente abbia avuto piena consapevolezza dell'oggetto della contestazione appare evidente proprio dalle difese da lui spiegate atteso che il lavoratore , dimostrando di aver compreso perfettamente i termini della questione , eccepisce che l'intervista rilasciata alla rivista on line www.ultimavoce.it non sarebbe stata lesiva del decoro dell'Azienda .
Ma così non è .
L'intervista rilasciata dal ricorrente , infatti , descrive reparti d'isolamento per il Covid -19 sovraffollati , senza distanza di sicurezza , né privacy e senza macchinari;
mancanza di protocolli , di linee guida e di percorsi per provare a contenere la diffusione del virus;
anziani abbandonati a sé stessi , allettati e costretti ad esperire i propri bisogni fisiologici in condizioni degradanti;
indifferenza degli organi direttivi dell'azienda alle richieste di intervento formulate dal ricorrente e discriminazioni omofobe ai suoi danni sul posto di lavoro .
E non si può sostenere che tali dichiarazioni non fossero lesive del decoro dell' . Dobbiamo CP_1
tener presente , infatti , che gli episodi descritti erano stati già denunciati dal ricorrente all'autorità giudiziaria , l'unica deputata ad accertare la veridicità degli stessi , senza necessità che “ nel frattempo qualcuno rendesse pubblica la sua storia “ ( come si afferma in conclusione dell'articolo ) .
Dobbiamo tener presente , infatti , che l'art. 9 del Codice etico applicato in azienda stabilisce chiaramente , per quanto riguarda i rapporti con i Mass media e per la tutela della privacy , che i dipendenti , collaboratori e consulenti non delegati o espressamente autorizzati , devono astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo , comunicazioni formali o informali verso l'esterno , laddove , nella specie , nonostante il ricorrente avesse già portato le proprie ragioni nelle aule di tribunale, lo stesso non si faceva scrupolo di denunciare agli organi di stampa il trattamento riservato ai pazienti del pronto soccorso , le inefficienze degli organi direttivi dell'azienda , oltre che l'atteggiamento discriminatorio adottato nei suoi confronti , sebbene quei fatti fossero sub iudice e in attesa di essere valutati dagli organi competenti .
I fatti contestati , pertanto , contrariamente all'assunto attoreo , trovano piena conferma nella documentazione in atti e giustificano la sanzione irrogata . E poiché il fatto contestato , vale a dire l'aver rilasciato ad un organo di stampa una intervista lesiva del decoro dell'Azienda , ha trovato conferma nella istruttoria documentale , non può affermarsi che la sanzione irrogata rappresenta un ulteriore provvedimento discriminatorio adottato nei suoi confronti .
Ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione diventa infatti essenziale l'elemento di comparazione tra le diverse posizioni soggettive (quella esposta ai fattori di rischio e tutte le altre per così dire “neutre”), essendo necessario “che sia accertata 1'esistenza di elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di atti, patti, o comportamenti discriminatori...” (in tal senso art. 28 co.4 d.lgs. n. 150/2011; art. 40, co.l, d.lgs. n. 198/2006). Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha così chiarito in subiecta materia gli oneri di allegazione e probatori di competenza del lavoratore che si ritiene discriminato, affermando che “In tema di licenziamento discriminatorio, in forza dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta per effetto del recepimento delle direttive n. 2000/78/CE, n.
2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso. (Cassazione Sezione Lavoro, 27 settembre 2018 n. 23338).
Dalle disposizioni normative citate e dagli insegnamenti della Suprema Corte si ricava il principio generale secondo cui nelle ipotesi tipiche di discriminazione risulta necessario che il lavoratore deduca e dimostri un trattamento differenziato, rispetto all'elemento di comparazione che non è portatore del suo stesso fattore (tipico) di rischio.
Ma nella presente controversia il ricorso è privo, sotto il profilo allegatorio, degli elementi che possano condurre ad una qualificazione in termini di discriminatorietà del comportamento dell'azienda non avendo il ricorrente neppure dedotto l'esistenza di un elemento di comparazione o di altre circostanze significative da cui presumere la discriminatorietà della sanzione adottata nei suoi confronti. Mancano, nell'atto introduttivo a base della lamentata discriminazione specificamente elementi di precisione, concordanza e, si aggiunge, di serietà allegatoria perché possa scattare sulla parte convenuta l'onere di dimostrare l'insussistenza della discriminazione. Non si può infatti sostenere , sulla base delle allegazioni contenute in ricorso , che l'Azienda abbia posto in essere atteggiamenti discriminatori o adottato provvedimenti sfavorevoli nei confronti del ricorrente per la sua dichiara omosessualità . Abbiamo sopra detto , infatti , che la fattispecie sanzionatoria portata all'attenzione del Tribunale è oggettivamente sorretta da una valida giustificazione e da questo ne consegue il rigetto della domanda tesa a qualificare come discriminatoria la sanzione adottata .
Il ricorso va dunque rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite .
P.Q.M.
1 . rigetta il ricorso;
2.condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €
773,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , Iva e Cap come per legge .
Salerno 16 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio