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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 972 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
EP NÌ (nato a [...] il [...], C.F. [...]), che si difende in proprio nonché mediante il patrocinio dell'avv. PIZZOCRI PAOLO, con domicilio eletto in Milano al Corso Monforte n.21, presso il difensore avv. Pizzocri Paolo;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
TI SN DI TI IC E C. IN LIQUIDAZIONE ( p. iva n. 00165140120), in persona del liquidatore pro tempore;
TA IL (nata a [...] il [...], C.F.
[...]), AN TI (nato a [...] il [...], C.F.
[...]), IC TI (nato a [...] il [...], C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. MARASCIULO DOMENICO, con domicilio eletto in VIA G.
PUCCINI, 15 VARESE, presso il difensore avv. MARASCIULO DOMENICO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A (p. iva n. 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GIARDINI MAURO, con domicilio eletto in Gallarate alla via Porta n.3, presso l'avvocato Pasotti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis e 14 d.lgs. 150/2011 l'Avvocato US IA ha esposto che: nel corso dell'anno 2009 RI TA, nella qualità di legale rappresentante della società TA s.n.c. di
TA RI e C. in liquidazione e in proprio, insieme a OV TA e UN AP conferivano allo studio legale US IA appositi incarichi per rappresentare e difendere gli interessi della società e dei medesimi nella fase giudiziale innanzi alla Corte di Cassazione per resistere ai ricorsi proposti dall'Agenzia delle Entrate per la Cassazione di tre sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia depositate in data 25.02.2008; all'esito del giudizio di Cassazione, previa riunione dei procedimenti, le decisioni impugnate venivano cassate con rinvio alla Commissione Tributaria provinciale di
- 1 - Varese per integrazione del contraddittorio;
la causa era riassunta innanzi alla CTP di Varese che dichiarava la tardività della riassunzione e tale decisione era confermata, a seguito di impugnazione da parte dei resistenti,
sia in secondo grado che in Cassazione;
contestualmente alla presentazione di tale ultimo ricorso innanzi alla
Suprema Corte, le parti resistenti sottoscrivevano una dichiarazione di esonero dalla responsabilità professionale da parte del difensore rispetto ai giudizi passati e gli confermavano la volontà di rappresentarli in sede di Cassazione;
a seguito del giudizio di Cassazione il ricorrente ha chiesto il pagamento dei propri compensi ma senza ottenere risposta.
Ciò premesso ha chiesto di accertare il proprio credito e per l'effetto ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo pari ad euro 85.858,35 comprensivo di Iva e cpa.
Si sono costituiti i convenuti i quali, in un primo momento, hanno depositato una comparsa di costituzione e risposta solo al fine di eccepire la mancanza dei termini a comparire stabiliti dal codice.
Si è dunque proceduto a ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire di cui all'articolo 702 bis comma 3 c.p.c.
E' stata quindi depositata nuova comparsa di costituzione e risposta con cui i convenuti hanno eccepito l'inadempimento del difensore rispetto al mandato professionale eccependo quindi una responsabilità professionale dello stesso per aver tardivamente riassunto il giudizio tributario;
hanno dedotto l'inefficacia del documento in cui le parti hanno sollevato da responsabilità il difensore nonché, le sole parti UN AP e
OV TA, disconosciuto la firma apposta in calce al documento;
in via riconvenzionale hanno chiesto di accertare la sussistenza dei danni subiti a causa della condotta processuale tenuta dal difensore.
Hanno concluso chiedendo di rigettare la domanda di parte ricorrente e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per una somma pari ad euro 82.428,55 per RI TA
e per euro 75.382,86 per OV TA nonché a questi ultimi e alla società in liquidazione la somma di euro 12.600,00 per le spese di soccombenza dei giudizi tardivamente riassunti oltre interessi dal dovuto al saldo.
All'udienza del 25 ottobre 2023, a seguito della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Unipolsai nonché il domiciliatario della stessa posizione.
Con ordinanza del 1 novembre 2023 è stato disposto il mutamento del rito da collegiale a monocratico ( in quanto nel presente giudizio vengono in rilievo richieste di compenso per attività professionali svolte nel processo tributario) nonché da sommario ad ordinario ed è stata autorizzata la chiamata in causa della sola compagnia assicuratrice.
Si è costituita in giudizio Unipolsai prendendo specifica posizione sulla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nei confronti del ricorrente e concludendo per il rigetto della domanda formulata nei confronti dell'Avvocato IA.
La causa, a seguito del rigetto delle prove articolate dalle parti, è stata assegnata allo scrivente in data
5.09.2024 e, previa modifica delle modalità di trattazione della stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 2 - Infatti, con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Ciò premesso va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento dei compensi per aver difeso la parte resistente in una serie di giudizi svoltisi in Cassazione (due giudizi) e innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese e regionale della Lombardia in relazione ad un contezioso di carattere tributario avente ad oggetto l'impugnazione di plurimi avvisi di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei convenuti.
Va innanzitutto osservato che, questo essendo l'oggetto della pretesa, è stato correttamente disposto il mutamento del rito ( non essendo la causa di competenza collegiale -arg- ex Cass. 19102/2019) dal precedente giudice istruttore e dunque la causa viene decisa monocraticamente.
Quanto al merito, al fine di verificare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente che ha chiesto il pagamento dei compensi professionali per aver difeso le odierne parti resistenti nei suindicati giudizi, è logicamente preliminare esaminare la fondatezza dell'eccezione di parte resistente che ha dedotto la responsabilità professionale del difensore.
Un accertamento di tale responsabilità infatti farebbe venir meno il diritto di parte ricorrente ad ottenere il pagamento dei compensi.
Ebbene quanto alla responsabilità dell'avvocato va osservato in via generale quanto segue.
In via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2) vale a dire è
richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 24544/2009) ha precisato che: "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole".
Ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8494 del 06/05/2020 (Rv.
657806 - 01) "l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto,
è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il
- 3 - professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore".
In particolare, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Quanto poi alla ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di mancata diligenza allegata con riferimento alla difesa svolta in un procedimento giudiziale rispetto al quale il difensore abbia tenuto un comportamento tale da impedirne la effettiva celebrazione (la mancata tempestiva riassunzione della causa) la stessa è considerata in modo pacifico comportamento difettoso o inadeguato sotto il profilo della diligenza professionale (Cass
2001/15759; ma vedi anche successivamente ex multis 852 del 18/01/2006, 13241 del 06/06/2006, 14820 del
27/06/2007, 2581 del 02/02/2009).
Ebbene, nel caso di specie, è evidente la responsabilità del difensore di parte ricorrente nel non aver riassunto tempestivamente il giudizio innanzi alla Commissione provinciale di Varese a seguito dell'ordinanza della
Cassazione del 2011 depositata in cancelleria in data 10.03.2011 con la quale ( a seguito di impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale da parte dell'Agenzia delle Entrate) era stata disposta, al fine di integrare il contraddittorio, la rimessione della causa innanzi al giudice di primo grado.
Tale tardività ( con conseguenza estinzione del giudizio) è stata poi confermata anche in sede di appello e in sede dell'ulteriore giudizio di legittimità conclusosi nel 2021.
Ebbene la responsabilità di tale tardività nella riassunzione deve ricadere esclusivamente sull'Avvocato IA il quale non può ritenere responsabile di tale inadempienza il collega domiciliatario sia in quanto è sempre il
dominus che deve rispondere dell'attività svolta dal collega di cui si avvale (non avendo quest'ultimo ricevuto alcun mandato dal cliente) e sia perché, in ogni caso, non è stata fornita da parte ricorrente la prova di un mandato disgiunto al domiciliatario.
La responsabilità professionale dell'Avvocato IA non può essere elisa né, come visto, dalla presenza di un domiciliatario senza la prova di un mandato disgiunto, né tantomeno dalla dichiarazione resa per iscritto dai convenuti di cui al documento 17 di parte ricorrente.
In tale dichiarazione, vi è scritto che gli odierni convenuti “esonerano l'avvocato US IA da ogni responsabilità relativamente all'intero giudizio pregresso e relativamente all'esito dell'instaurando giudizio e manifestano la loro espressa volontà di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione […]”.
Ebbene la clausola che esonera da responsabilità il difensore in relazione all'intero giudizio precedente deve considerarsi nulla ( e per questo motivo non si è dato corso al disconoscimento della sottoscrizione effettuato da due delle parti convenute) per le seguenti ragioni:
- 4 - - per genericità della stessa in quanto, essendosi il presupposto dell'inadempimento del difensore già verificatosi e accertato da due gradi di giudizio, occorreva quantomeno darne atto nel documento evidenziandosi altrimenti una palese asimmetria informativa tra le parti che rende di per sé la clausola indeterminata con riferimento quantomeno all'oggetto della pattuizione;
- per carenza di causa: essa si caratterizza per un evidente squilibrio in favore del difensore e per l'assenza di un apprezzabile interesse per le parti, che rinunziano a far valere una negligenza del difensore ( neanche espressamente richiamata in atti) senza alcuna diretta contropartita;
per converso risulta unicamente finalizzata a traslare sulla parte debole ( cliente) del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte ( avvocato);
- perché non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti, mentre nel caso di specie l'unico interesse salvaguardato
è quello del difensore senza alcuna contropartita per il cliente.
Alla luce di tali motivazioni, ritenuta nulla tale clausola di esenzione della responsabilità del difensore, e non addebitabile la mancata tempestiva riassunzione del procedimento al domiciliatario, deve essere accertata la responsabilità professionale dell'Avvocato IA nell'adempimento del mandato ricevuto dai convenuti con la conseguenza che deve essere rigettata la domanda formulata dallo stesso e volta al pagamento dei compensi richiesti.
Deve, infatti, farsi applicazione del principio secondo cui l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la "definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista" (Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 09/01/2018, dep. 05/10/2018), n.24519 Cass. Sez. 3,
sent. 26 febbraio 2013, n. 4781, Rv. 625387-01).
Va quindi analizzata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'avvocato IA al pagamento degli importi delle cartelle esattoriali impugnate.
Ed infatti, poiché la Commissione Regionale della Lombardia nel 2008 aveva riformato la sentenza della
Commissione provinciale di Varese, annullando l'avviso di accertamento notificato agli odierni resistenti e poiché la Cassazione, adita in quella sede, aveva, per un difetto di integrazione del contraddittorio rimesso gli atti alla
Commissione provinciale di Varese ( giudizio poi tardivamente riassunto come sopra indicato e per questo dichiarato estinto), la parte resistente ritiene che il difensore debba risarcire alla stessa gli importi delle cartelle esattoriali impugnate maggiorate di interessi e spese.
Ebbene al fine di verificare la fondatezza di tale domanda risarcitoria va osservato in via generale quanto segue.
Come affermato anche recentemente dalla Cassazione civile sez. III, 06/09/2024, (ud. 28/06/2024, dep.
06/09/2024), n.24007 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista
- 5 - e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa,
l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento.
Non è sufficiente infatti a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno.
Il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso si alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza dell'avvocato ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e cioè nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente (v. in questo senso
Cass. n. 2638 del 2013: "La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone").
Il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale comprende quindi, come detto, un giudizio prognostico ex ante sulla accoglibilità della domanda che si andava a proporre nel giudizio che non si è celebrato per la negligenza dell'avvocato. All'interno di esso si deve peraltro tener conto, anche ai fini di verificare l'intervenuta, corretta distribuzione degli oneri probatori, delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare.”
Ebbene calando tali principi nel caso di specie va osservato quanto segue.
Parte resistente fonda la domanda di risarcimento del danno solo in base all'esito del giudizio della
Commissione tributaria regionale di Milano del 2008.
Ritiene, apoditticamente, che poiché tale decisione, a seguito della mancata riassunzione del giudizio in primo grado dopo la Cassazione della sentenza per integrare il contraddittorio, è stata favorevole agli odierni resistenti, questi ultimi hanno diritto al risarcimento del danno pari agli importi delle cartelle impugnate.
In realtà, dovendosi effettuare un giudizio prognostico sull'esito del giudizio, e leggendo le stringate motivazioni sia della decisione di primo grado (che aveva rigettato i ricorsi degli odierni resistenti per difetto di documentazione volta a confutare l'operato dell'ufficio finanziario) sia di quella di secondo grado ( che invece, accogliendo l'impugnazione dei ricorrenti, ha dichiarato che era onere dell'ufficio finanziario effettuare qualche accertamento in più alla luce della documentazione fornita dagli odierni resistenti) non vi è alcuna certezza e ( e neanche che fosse “più probabile che non”) che alla fine degli ulteriori giudizi l'esito sarebbe stato lo stesso del
- 6 - giudizio svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del 2008.
Ed infatti, anche alla luce della circostanza che la motivazione della Commissione Tributaria Regionale del 2008
dà atto, nel compensare le spese, che le questioni trattate erano oggetto di recenti riforme legislative, non può ragionevolmente escludersi che l'esito dei giudizi avrebbe potuto essere favorevole agli odierni resistenti piuttosto che all'ufficio finanziario.
D'altronde le motivazioni della Commissione Tributaria Regionale piuttosto che fondarsi su dati oggettivi si basano su valutazioni che non è detto che sarebbero state condivise nei giudizi che non si sono celebrati a seguito dell'inadempienza dell'Avvocato IA ( “ la documentazione prova una situazione eccezionale” è evidentemente una valutazione sganciata da ogni dato fattuale;
“nel caso di specie, l'ufficio avrebbe dovuto passare all'analisi della situazione aziendale per poter accertare un maggior reddito” con formula del tutto dubitativa e priva di un conforto numerico o normativo).
Alla luce della totale incertezza quindi dell'esito dei due giudizi che sarebbero stati celebrati innanzi alle commissioni provinciale e regionale se l'avvocato IA avesse tempestivamente riassunto il giudizio, anche e soprattutto per la tecnicità della materia tributaria e della modifica della normativa applicabile ( circostanza di cui dà atto anche la Commissione Tributaria Regionale), la domanda di risarcimento del danno, così come formulata da parte resistente, non può trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda di risarcimento assorbe l'esame della domanda di manleva formulata da parte ricorrente.
Il rigetto della domanda principale e della domanda riconvenzionale, unito all'assorbimento della domanda di manleva, costituiscono circostanze tali per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita sulla domanda formulata da US IA nei confronti di TA snc di
TA RI e c. in liquidazione, UN AP, OV TA RI TA e con la chiamata in causa di Unipolsai s.p.a. così dispone:
- rigetta la domanda formulata da parte ricorrente;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 22/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 972 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
EP NÌ (nato a [...] il [...], C.F. [...]), che si difende in proprio nonché mediante il patrocinio dell'avv. PIZZOCRI PAOLO, con domicilio eletto in Milano al Corso Monforte n.21, presso il difensore avv. Pizzocri Paolo;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
TI SN DI TI IC E C. IN LIQUIDAZIONE ( p. iva n. 00165140120), in persona del liquidatore pro tempore;
TA IL (nata a [...] il [...], C.F.
[...]), AN TI (nato a [...] il [...], C.F.
[...]), IC TI (nato a [...] il [...], C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. MARASCIULO DOMENICO, con domicilio eletto in VIA G.
PUCCINI, 15 VARESE, presso il difensore avv. MARASCIULO DOMENICO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A (p. iva n. 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GIARDINI MAURO, con domicilio eletto in Gallarate alla via Porta n.3, presso l'avvocato Pasotti;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 702 bis e 14 d.lgs. 150/2011 l'Avvocato US IA ha esposto che: nel corso dell'anno 2009 RI TA, nella qualità di legale rappresentante della società TA s.n.c. di
TA RI e C. in liquidazione e in proprio, insieme a OV TA e UN AP conferivano allo studio legale US IA appositi incarichi per rappresentare e difendere gli interessi della società e dei medesimi nella fase giudiziale innanzi alla Corte di Cassazione per resistere ai ricorsi proposti dall'Agenzia delle Entrate per la Cassazione di tre sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia depositate in data 25.02.2008; all'esito del giudizio di Cassazione, previa riunione dei procedimenti, le decisioni impugnate venivano cassate con rinvio alla Commissione Tributaria provinciale di
- 1 - Varese per integrazione del contraddittorio;
la causa era riassunta innanzi alla CTP di Varese che dichiarava la tardività della riassunzione e tale decisione era confermata, a seguito di impugnazione da parte dei resistenti,
sia in secondo grado che in Cassazione;
contestualmente alla presentazione di tale ultimo ricorso innanzi alla
Suprema Corte, le parti resistenti sottoscrivevano una dichiarazione di esonero dalla responsabilità professionale da parte del difensore rispetto ai giudizi passati e gli confermavano la volontà di rappresentarli in sede di Cassazione;
a seguito del giudizio di Cassazione il ricorrente ha chiesto il pagamento dei propri compensi ma senza ottenere risposta.
Ciò premesso ha chiesto di accertare il proprio credito e per l'effetto ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo pari ad euro 85.858,35 comprensivo di Iva e cpa.
Si sono costituiti i convenuti i quali, in un primo momento, hanno depositato una comparsa di costituzione e risposta solo al fine di eccepire la mancanza dei termini a comparire stabiliti dal codice.
Si è dunque proceduto a ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire di cui all'articolo 702 bis comma 3 c.p.c.
E' stata quindi depositata nuova comparsa di costituzione e risposta con cui i convenuti hanno eccepito l'inadempimento del difensore rispetto al mandato professionale eccependo quindi una responsabilità professionale dello stesso per aver tardivamente riassunto il giudizio tributario;
hanno dedotto l'inefficacia del documento in cui le parti hanno sollevato da responsabilità il difensore nonché, le sole parti UN AP e
OV TA, disconosciuto la firma apposta in calce al documento;
in via riconvenzionale hanno chiesto di accertare la sussistenza dei danni subiti a causa della condotta processuale tenuta dal difensore.
Hanno concluso chiedendo di rigettare la domanda di parte ricorrente e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per una somma pari ad euro 82.428,55 per RI TA
e per euro 75.382,86 per OV TA nonché a questi ultimi e alla società in liquidazione la somma di euro 12.600,00 per le spese di soccombenza dei giudizi tardivamente riassunti oltre interessi dal dovuto al saldo.
All'udienza del 25 ottobre 2023, a seguito della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Unipolsai nonché il domiciliatario della stessa posizione.
Con ordinanza del 1 novembre 2023 è stato disposto il mutamento del rito da collegiale a monocratico ( in quanto nel presente giudizio vengono in rilievo richieste di compenso per attività professionali svolte nel processo tributario) nonché da sommario ad ordinario ed è stata autorizzata la chiamata in causa della sola compagnia assicuratrice.
Si è costituita in giudizio Unipolsai prendendo specifica posizione sulla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nei confronti del ricorrente e concludendo per il rigetto della domanda formulata nei confronti dell'Avvocato IA.
La causa, a seguito del rigetto delle prove articolate dalle parti, è stata assegnata allo scrivente in data
5.09.2024 e, previa modifica delle modalità di trattazione della stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 2 - Infatti, con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Ciò premesso va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento dei compensi per aver difeso la parte resistente in una serie di giudizi svoltisi in Cassazione (due giudizi) e innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese e regionale della Lombardia in relazione ad un contezioso di carattere tributario avente ad oggetto l'impugnazione di plurimi avvisi di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei convenuti.
Va innanzitutto osservato che, questo essendo l'oggetto della pretesa, è stato correttamente disposto il mutamento del rito ( non essendo la causa di competenza collegiale -arg- ex Cass. 19102/2019) dal precedente giudice istruttore e dunque la causa viene decisa monocraticamente.
Quanto al merito, al fine di verificare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente che ha chiesto il pagamento dei compensi professionali per aver difeso le odierne parti resistenti nei suindicati giudizi, è logicamente preliminare esaminare la fondatezza dell'eccezione di parte resistente che ha dedotto la responsabilità professionale del difensore.
Un accertamento di tale responsabilità infatti farebbe venir meno il diritto di parte ricorrente ad ottenere il pagamento dei compensi.
Ebbene quanto alla responsabilità dell'avvocato va osservato in via generale quanto segue.
In via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2) vale a dire è
richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.
Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 24544/2009) ha precisato che: "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole".
Ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8494 del 06/05/2020 (Rv.
657806 - 01) "l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto,
è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il
- 3 - professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore".
In particolare, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Quanto poi alla ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di mancata diligenza allegata con riferimento alla difesa svolta in un procedimento giudiziale rispetto al quale il difensore abbia tenuto un comportamento tale da impedirne la effettiva celebrazione (la mancata tempestiva riassunzione della causa) la stessa è considerata in modo pacifico comportamento difettoso o inadeguato sotto il profilo della diligenza professionale (Cass
2001/15759; ma vedi anche successivamente ex multis 852 del 18/01/2006, 13241 del 06/06/2006, 14820 del
27/06/2007, 2581 del 02/02/2009).
Ebbene, nel caso di specie, è evidente la responsabilità del difensore di parte ricorrente nel non aver riassunto tempestivamente il giudizio innanzi alla Commissione provinciale di Varese a seguito dell'ordinanza della
Cassazione del 2011 depositata in cancelleria in data 10.03.2011 con la quale ( a seguito di impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale da parte dell'Agenzia delle Entrate) era stata disposta, al fine di integrare il contraddittorio, la rimessione della causa innanzi al giudice di primo grado.
Tale tardività ( con conseguenza estinzione del giudizio) è stata poi confermata anche in sede di appello e in sede dell'ulteriore giudizio di legittimità conclusosi nel 2021.
Ebbene la responsabilità di tale tardività nella riassunzione deve ricadere esclusivamente sull'Avvocato IA il quale non può ritenere responsabile di tale inadempienza il collega domiciliatario sia in quanto è sempre il
dominus che deve rispondere dell'attività svolta dal collega di cui si avvale (non avendo quest'ultimo ricevuto alcun mandato dal cliente) e sia perché, in ogni caso, non è stata fornita da parte ricorrente la prova di un mandato disgiunto al domiciliatario.
La responsabilità professionale dell'Avvocato IA non può essere elisa né, come visto, dalla presenza di un domiciliatario senza la prova di un mandato disgiunto, né tantomeno dalla dichiarazione resa per iscritto dai convenuti di cui al documento 17 di parte ricorrente.
In tale dichiarazione, vi è scritto che gli odierni convenuti “esonerano l'avvocato US IA da ogni responsabilità relativamente all'intero giudizio pregresso e relativamente all'esito dell'instaurando giudizio e manifestano la loro espressa volontà di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione […]”.
Ebbene la clausola che esonera da responsabilità il difensore in relazione all'intero giudizio precedente deve considerarsi nulla ( e per questo motivo non si è dato corso al disconoscimento della sottoscrizione effettuato da due delle parti convenute) per le seguenti ragioni:
- 4 - - per genericità della stessa in quanto, essendosi il presupposto dell'inadempimento del difensore già verificatosi e accertato da due gradi di giudizio, occorreva quantomeno darne atto nel documento evidenziandosi altrimenti una palese asimmetria informativa tra le parti che rende di per sé la clausola indeterminata con riferimento quantomeno all'oggetto della pattuizione;
- per carenza di causa: essa si caratterizza per un evidente squilibrio in favore del difensore e per l'assenza di un apprezzabile interesse per le parti, che rinunziano a far valere una negligenza del difensore ( neanche espressamente richiamata in atti) senza alcuna diretta contropartita;
per converso risulta unicamente finalizzata a traslare sulla parte debole ( cliente) del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte ( avvocato);
- perché non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti, mentre nel caso di specie l'unico interesse salvaguardato
è quello del difensore senza alcuna contropartita per il cliente.
Alla luce di tali motivazioni, ritenuta nulla tale clausola di esenzione della responsabilità del difensore, e non addebitabile la mancata tempestiva riassunzione del procedimento al domiciliatario, deve essere accertata la responsabilità professionale dell'Avvocato IA nell'adempimento del mandato ricevuto dai convenuti con la conseguenza che deve essere rigettata la domanda formulata dallo stesso e volta al pagamento dei compensi richiesti.
Deve, infatti, farsi applicazione del principio secondo cui l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la "definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista" (Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, (ud. 09/01/2018, dep. 05/10/2018), n.24519 Cass. Sez. 3,
sent. 26 febbraio 2013, n. 4781, Rv. 625387-01).
Va quindi analizzata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'avvocato IA al pagamento degli importi delle cartelle esattoriali impugnate.
Ed infatti, poiché la Commissione Regionale della Lombardia nel 2008 aveva riformato la sentenza della
Commissione provinciale di Varese, annullando l'avviso di accertamento notificato agli odierni resistenti e poiché la Cassazione, adita in quella sede, aveva, per un difetto di integrazione del contraddittorio rimesso gli atti alla
Commissione provinciale di Varese ( giudizio poi tardivamente riassunto come sopra indicato e per questo dichiarato estinto), la parte resistente ritiene che il difensore debba risarcire alla stessa gli importi delle cartelle esattoriali impugnate maggiorate di interessi e spese.
Ebbene al fine di verificare la fondatezza di tale domanda risarcitoria va osservato in via generale quanto segue.
Come affermato anche recentemente dalla Cassazione civile sez. III, 06/09/2024, (ud. 28/06/2024, dep.
06/09/2024), n.24007 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista
- 5 - e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa,
l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento.
Non è sufficiente infatti a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno.
Il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso si alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza dell'avvocato ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e cioè nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente (v. in questo senso
Cass. n. 2638 del 2013: "La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone").
Il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale comprende quindi, come detto, un giudizio prognostico ex ante sulla accoglibilità della domanda che si andava a proporre nel giudizio che non si è celebrato per la negligenza dell'avvocato. All'interno di esso si deve peraltro tener conto, anche ai fini di verificare l'intervenuta, corretta distribuzione degli oneri probatori, delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare.”
Ebbene calando tali principi nel caso di specie va osservato quanto segue.
Parte resistente fonda la domanda di risarcimento del danno solo in base all'esito del giudizio della
Commissione tributaria regionale di Milano del 2008.
Ritiene, apoditticamente, che poiché tale decisione, a seguito della mancata riassunzione del giudizio in primo grado dopo la Cassazione della sentenza per integrare il contraddittorio, è stata favorevole agli odierni resistenti, questi ultimi hanno diritto al risarcimento del danno pari agli importi delle cartelle impugnate.
In realtà, dovendosi effettuare un giudizio prognostico sull'esito del giudizio, e leggendo le stringate motivazioni sia della decisione di primo grado (che aveva rigettato i ricorsi degli odierni resistenti per difetto di documentazione volta a confutare l'operato dell'ufficio finanziario) sia di quella di secondo grado ( che invece, accogliendo l'impugnazione dei ricorrenti, ha dichiarato che era onere dell'ufficio finanziario effettuare qualche accertamento in più alla luce della documentazione fornita dagli odierni resistenti) non vi è alcuna certezza e ( e neanche che fosse “più probabile che non”) che alla fine degli ulteriori giudizi l'esito sarebbe stato lo stesso del
- 6 - giudizio svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del 2008.
Ed infatti, anche alla luce della circostanza che la motivazione della Commissione Tributaria Regionale del 2008
dà atto, nel compensare le spese, che le questioni trattate erano oggetto di recenti riforme legislative, non può ragionevolmente escludersi che l'esito dei giudizi avrebbe potuto essere favorevole agli odierni resistenti piuttosto che all'ufficio finanziario.
D'altronde le motivazioni della Commissione Tributaria Regionale piuttosto che fondarsi su dati oggettivi si basano su valutazioni che non è detto che sarebbero state condivise nei giudizi che non si sono celebrati a seguito dell'inadempienza dell'Avvocato IA ( “ la documentazione prova una situazione eccezionale” è evidentemente una valutazione sganciata da ogni dato fattuale;
“nel caso di specie, l'ufficio avrebbe dovuto passare all'analisi della situazione aziendale per poter accertare un maggior reddito” con formula del tutto dubitativa e priva di un conforto numerico o normativo).
Alla luce della totale incertezza quindi dell'esito dei due giudizi che sarebbero stati celebrati innanzi alle commissioni provinciale e regionale se l'avvocato IA avesse tempestivamente riassunto il giudizio, anche e soprattutto per la tecnicità della materia tributaria e della modifica della normativa applicabile ( circostanza di cui dà atto anche la Commissione Tributaria Regionale), la domanda di risarcimento del danno, così come formulata da parte resistente, non può trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda di risarcimento assorbe l'esame della domanda di manleva formulata da parte ricorrente.
Il rigetto della domanda principale e della domanda riconvenzionale, unito all'assorbimento della domanda di manleva, costituiscono circostanze tali per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita sulla domanda formulata da US IA nei confronti di TA snc di
TA RI e c. in liquidazione, UN AP, OV TA RI TA e con la chiamata in causa di Unipolsai s.p.a. così dispone:
- rigetta la domanda formulata da parte ricorrente;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 22/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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