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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 444/2024 Ruolo Gen., vertente tra Parte 1 nato in [...], il [...] ed ivi residente nella Via Volturno n. 25, C.F.:
C.F. 1 con domicilio eletto presso lo studio professionale dell'Avv. Rosa Amaddeo, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in foglio separato
Opponente
contro
CP 1 nata in [...] il [...] ed ivi residente nella Via Volturno 25, C.F.:
C.F. 2 elettivamente domiciliata ai fini del presente atto e dell'esecuzione forzata in San
Filippo del Mela (ME), fraz. Olivarella, nella Via G. La Scala, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppa Gatto,
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto nelle forme e nei modi di cui all'art. 83
c.p.c. Opposto
Oggetto: Opposizione a CE ex art. 615, comma 1°, c.p.c..
Conclusioni delle parti come da verbale.
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 16.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, in ordine all'eccepita prescrizione del diritto di credito così come avanzata da parte opponente si osserva che dalla documentazione versata in atti già in precedenza l'odierna opposta aveva provveduto a notificare, in data 20.11.2021, all'opponente, TO di precetto a cui era seguito l'atto di opposizione allo stesso.
Per tali motivi l'eccezione formulata da parte opponente non risulta essere meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata, avendo parte oggi opposta provato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Si rappresenta, inoltre, che l'opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio eccepiva la fondatezza del diritto di credito vantato dall'opposta affermando che non corrispondeva al vero, la mancata, da parte sua, corresponsione della quota mensile pari ad €. 150,00 a titolo di contributo di mantenimento così come statuito dal Tribunale di Barcellona P.G. a seguito di giudizio di separazione. Dichiarava, infatti, l'opponente di aver sempre corrisposto la somma summenzionata e relativa al predetto assegno mensile di mantenimento all'opposta, brevi manu, consegnando la stessa ai figli che provvedevano a recapitarla alla madre.
Contestava, ancora, l'opponente l'irregolarità del quantum del precetto con i motivi meglio in atto di costituzione specificati.
Concludeva, chiedendo, che fosse dichiarata la nullità del precetto.
Si costituiva l'opposto, Sig.ra CP 1 la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della proposta opposizione, secondo il principio del ne bis in idem, per i motivi meglio, nei propri scritti difensivi,
indicati.
Relativamente a tale superiore eccezione nel corso del giudizio alcuna ulteriore prova e/o espressa indicazione in merito risulta essere stata fornita da parte opposta a sostegno della presunta violazione di cui al principio del ne bis in idem, pertanto la stessa và rigettata.
Contestava, ancora, l'opposta, l'assunto avverso sostenendo, in particolare, di non aver mai ricevuto dall'opponente alcuna somma di denaro inerente l'assegno di mantenimento come precedentemente statuito dal Tribunale di Barcellona P.G..
Concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la validità dell'atto di precetto.
Nel merito il G.I. dell'epoca con Ordinanza emessa in data 8.1.2025, modificando le determinazioni assunte con il precedente provvedimento, datato 24.9.2024, ammetteva le prove testimoniali così come richieste da parte opponente. Successivamente, lo stesso G.I., con Ordinanza dell'11.1.2025, rigettava l'istanza di revoca dell'Ordinanza
dell'8.1.2025, così come proposta dall'opposta per i motivi meglio in esso provvedimento indicati.
Quindi, all'udienza del 27.5.2025, venivano escussi i testi Sigg.ri Testimone 1 e MO 2
quali testualmente dichiaravano: MO 1 : "Sono e mi chiamo MO 1 nato a
Milazzo il 27/12/1999 e residente a [...] Sono il figlio delle parti e sono disinteressato alla lite", "Mio padre dava a me i soldi e io li portavo a mia madre. A metà mese mio padre mi dava questi soldi, € 150,00, in contanti e io li portavo a mia madre. Io sto con mio padre e mia madre stava e sta ancora da mia nonna e io andavo a trovarla e nell'occasione le portavo i soldi. Capitava ogni mese a metà
mese. Andavo a trovare mia madre di mia volontà. Le davo i soldi, capitava che stavo a casa di mia nonna un po' e poi andavo. Andavo da solo a casa di mia nonna a portare i soldi", "Confermo che la firma presente nel documento che mi viene esibito è la mia", "Mio padre ha adottato questo metodo di pagamento perché è il più rapido e perché, in ogni caso, mia madre non provvedeva al mantenimento mio e di mio fratello”;
MO 2 : "Sono e mi chiamo MO 2 nato a [...] il [...] e residente a [...]
in via Volturno n. 25........ Sono il figlio delle parti e disinteressato alla lite", "Mio padre mi dava i soldi e intorno alla metà del mese consegnavo questi soldi a mia madre. Accadeva intorno alla metà del mese. Andavo da solo. A volte andava mio fratello, a volte andavo io, ma mai insieme. Portavo i soldi a casa di mia nonna,
perché mia mamma stava e sta ancora da mia nonna da quando c'è stata la separazione con mio padre. Mio
padre mi dava i soldi in contanti, senza ricevute o simili", "confermo che nel documento che mi viene esibito
è apposta la mia firma", "ancora oggi continuiamo a pagare la somma di € 150,00 con le stesse modalità
sopra descritte". Nel merito, dalle prove testimoniali assunte è, quindi, emerso che l'odierno opponente, a differenza di quanto sostenuto da parte opposta, provvedeva regolarmente al versamento, nei confronti della moglie,
della somma mensile di €. 150,00, a titolo di assegno di mantenimento così come fissato dal Tribunale di
Barcellona P.G. in sede di giudizio separazione, con il tramite dei figli della coppia che si occupavano in maniera alternata della consegna dell'importo di cui prima alla loro madre, Sig.ra CP 1
Nulla veniva provato ex adverso a confutazione di quanto dichiarato dai testi summenzionati.
Per quanto sopra l'opposizione proposta và accolta con la dichiarazione di nullità del precetto stante l'inesistenza del credito vantato.
Infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, si condanna, l'opposta, Sig.ra CP 1
[...], al pagamento, in favore dell'opponente, Sig. Parte 1 delle spese e compensi di giudizio,
che, ritenuta l'ammissione al gratuito patrocinio della stessa opposta, giusta Delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., nell'adunanza del 2.5.2024, và posto a carico dello Stato e che viene liquidato, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00% ), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig.
Parte 2 ut supra rapp.to e difeso,
-accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in narrativa;
-dichiara nullo l'TO di CE opposto per quanto in parte motiva;
-condanna l'opposta, Sig.ra CP 1 al pagamento, in favore dell'opponente, Sig. Parte 1
[...] delle spese e compensi di giudizio, che, ritenuta l'ammissione al gratuito patrocinio della stessa opposta, giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., nell'adunanza del
2.5.2024, và posto a carico dello Stato e che viene liquidato, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per
Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 16.9.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 444/2024 Ruolo Gen., vertente tra Parte 1 nato in [...], il [...] ed ivi residente nella Via Volturno n. 25, C.F.:
C.F. 1 con domicilio eletto presso lo studio professionale dell'Avv. Rosa Amaddeo, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in foglio separato
Opponente
contro
CP 1 nata in [...] il [...] ed ivi residente nella Via Volturno 25, C.F.:
C.F. 2 elettivamente domiciliata ai fini del presente atto e dell'esecuzione forzata in San
Filippo del Mela (ME), fraz. Olivarella, nella Via G. La Scala, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppa Gatto,
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto nelle forme e nei modi di cui all'art. 83
c.p.c. Opposto
Oggetto: Opposizione a CE ex art. 615, comma 1°, c.p.c..
Conclusioni delle parti come da verbale.
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 16.9.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, in ordine all'eccepita prescrizione del diritto di credito così come avanzata da parte opponente si osserva che dalla documentazione versata in atti già in precedenza l'odierna opposta aveva provveduto a notificare, in data 20.11.2021, all'opponente, TO di precetto a cui era seguito l'atto di opposizione allo stesso.
Per tali motivi l'eccezione formulata da parte opponente non risulta essere meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata, avendo parte oggi opposta provato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Si rappresenta, inoltre, che l'opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio eccepiva la fondatezza del diritto di credito vantato dall'opposta affermando che non corrispondeva al vero, la mancata, da parte sua, corresponsione della quota mensile pari ad €. 150,00 a titolo di contributo di mantenimento così come statuito dal Tribunale di Barcellona P.G. a seguito di giudizio di separazione. Dichiarava, infatti, l'opponente di aver sempre corrisposto la somma summenzionata e relativa al predetto assegno mensile di mantenimento all'opposta, brevi manu, consegnando la stessa ai figli che provvedevano a recapitarla alla madre.
Contestava, ancora, l'opponente l'irregolarità del quantum del precetto con i motivi meglio in atto di costituzione specificati.
Concludeva, chiedendo, che fosse dichiarata la nullità del precetto.
Si costituiva l'opposto, Sig.ra CP 1 la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della proposta opposizione, secondo il principio del ne bis in idem, per i motivi meglio, nei propri scritti difensivi,
indicati.
Relativamente a tale superiore eccezione nel corso del giudizio alcuna ulteriore prova e/o espressa indicazione in merito risulta essere stata fornita da parte opposta a sostegno della presunta violazione di cui al principio del ne bis in idem, pertanto la stessa và rigettata.
Contestava, ancora, l'opposta, l'assunto avverso sostenendo, in particolare, di non aver mai ricevuto dall'opponente alcuna somma di denaro inerente l'assegno di mantenimento come precedentemente statuito dal Tribunale di Barcellona P.G..
Concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la validità dell'atto di precetto.
Nel merito il G.I. dell'epoca con Ordinanza emessa in data 8.1.2025, modificando le determinazioni assunte con il precedente provvedimento, datato 24.9.2024, ammetteva le prove testimoniali così come richieste da parte opponente. Successivamente, lo stesso G.I., con Ordinanza dell'11.1.2025, rigettava l'istanza di revoca dell'Ordinanza
dell'8.1.2025, così come proposta dall'opposta per i motivi meglio in esso provvedimento indicati.
Quindi, all'udienza del 27.5.2025, venivano escussi i testi Sigg.ri Testimone 1 e MO 2
quali testualmente dichiaravano: MO 1 : "Sono e mi chiamo MO 1 nato a
Milazzo il 27/12/1999 e residente a [...] Sono il figlio delle parti e sono disinteressato alla lite", "Mio padre dava a me i soldi e io li portavo a mia madre. A metà mese mio padre mi dava questi soldi, € 150,00, in contanti e io li portavo a mia madre. Io sto con mio padre e mia madre stava e sta ancora da mia nonna e io andavo a trovarla e nell'occasione le portavo i soldi. Capitava ogni mese a metà
mese. Andavo a trovare mia madre di mia volontà. Le davo i soldi, capitava che stavo a casa di mia nonna un po' e poi andavo. Andavo da solo a casa di mia nonna a portare i soldi", "Confermo che la firma presente nel documento che mi viene esibito è la mia", "Mio padre ha adottato questo metodo di pagamento perché è il più rapido e perché, in ogni caso, mia madre non provvedeva al mantenimento mio e di mio fratello”;
MO 2 : "Sono e mi chiamo MO 2 nato a [...] il [...] e residente a [...]
in via Volturno n. 25........ Sono il figlio delle parti e disinteressato alla lite", "Mio padre mi dava i soldi e intorno alla metà del mese consegnavo questi soldi a mia madre. Accadeva intorno alla metà del mese. Andavo da solo. A volte andava mio fratello, a volte andavo io, ma mai insieme. Portavo i soldi a casa di mia nonna,
perché mia mamma stava e sta ancora da mia nonna da quando c'è stata la separazione con mio padre. Mio
padre mi dava i soldi in contanti, senza ricevute o simili", "confermo che nel documento che mi viene esibito
è apposta la mia firma", "ancora oggi continuiamo a pagare la somma di € 150,00 con le stesse modalità
sopra descritte". Nel merito, dalle prove testimoniali assunte è, quindi, emerso che l'odierno opponente, a differenza di quanto sostenuto da parte opposta, provvedeva regolarmente al versamento, nei confronti della moglie,
della somma mensile di €. 150,00, a titolo di assegno di mantenimento così come fissato dal Tribunale di
Barcellona P.G. in sede di giudizio separazione, con il tramite dei figli della coppia che si occupavano in maniera alternata della consegna dell'importo di cui prima alla loro madre, Sig.ra CP 1
Nulla veniva provato ex adverso a confutazione di quanto dichiarato dai testi summenzionati.
Per quanto sopra l'opposizione proposta và accolta con la dichiarazione di nullità del precetto stante l'inesistenza del credito vantato.
Infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, si condanna, l'opposta, Sig.ra CP 1
[...], al pagamento, in favore dell'opponente, Sig. Parte 1 delle spese e compensi di giudizio,
che, ritenuta l'ammissione al gratuito patrocinio della stessa opposta, giusta Delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., nell'adunanza del 2.5.2024, và posto a carico dello Stato e che viene liquidato, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00% ), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig.
Parte 2 ut supra rapp.to e difeso,
-accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in narrativa;
-dichiara nullo l'TO di CE opposto per quanto in parte motiva;
-condanna l'opposta, Sig.ra CP 1 al pagamento, in favore dell'opponente, Sig. Parte 1
[...] delle spese e compensi di giudizio, che, ritenuta l'ammissione al gratuito patrocinio della stessa opposta, giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., nell'adunanza del
2.5.2024, và posto a carico dello Stato e che viene liquidato, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per
Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 16.9.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)