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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5284/2023 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Azzurra Devito del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Matteotti n. 51 parte attrice
e
e CP_1 Controparte_2
(c.f. e p. i.v.a ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Veronelli del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al Francia n. 86 parte convenuta
OGGETTO: vendita e fornitura di tende;
vizi e difformità; domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“(…)
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera delle tende da sole concluso tra la e e la sig.ra CP_1 Controparte_2 Pt_1
,
[...] e, per l'effetto,
- condannare la alla Controparte_3 restituzione del prezzo di acquisto pari ad € 9.075,00 comprensivi di IVA al 10%, nonché al risarcimento di tutti i danni procurati alla sig.ra pari ad € Parte_1 380,64, per la relazione tecnica dell'Arch. Persona_1
, oltre il maggior danno subito da parte attrice
[...] quantifcabile nella somma di € 3.000,00 o nella minor o maggior somma ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudicante, per mancato utilizzo per oltre due anni degli impianti acquistati e le conseguenze relative all'inadempimento, nonché interessi legali maturati e maturandi sulle predette somme dal giorno del pagamento della fattura, oltre ad ogni ulteriore importo accertato o accertando in corso di causa. In via subordinata:
- accertare la responsabilità di nei Controparte_3 confronti della sig.ra per i vizi e Parte_1 difetti di conformità relativi alla fornitura e posa in opera delle tende da sole oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la alla Controparte_3 sostituzione dei prodotti con spese interamente a carico di parte convenuta. In via istruttoria
- Ammettersi l'ammissione della prova per interpello e testi sui capitoli di prova come dedotti in premessa da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”;
- Ammettersi a prova contraria sulle deduzioni di controparte;
- Ammettersi CTU tecnica volta ad accertare e determinare l'entità dei vizi e difetti contestati. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
2 Parte convenuta Controparte_3
“Previa, ove d'uopo, rimessione della causa in istruttoria, ammettersi i capi di prova di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., datata 14.02.2024 con i testi ivi indicati. Si oppone all'ammissione dei capi di prova ex adverso dedotti, per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 datata 4.3.2024 chiedendo, nella denegata ipotesi di loro ammissione di essere ammesso a prova contraria con i medesimi testi indicati in prova diretta. Nel merito
- respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti Con il favore di spese ed onorari di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha promosso il Parte_1 presente giudizio al fine di sentir pronunciare la risoluzione del contratto di vendita mediante fornitura e posa di tende esterne (da installare presso la propria abitazione di Collegno – TO - sita in via Leopardi n. 11, al piano terra di una palazzina condominiale) stipulato con la parte convenuta nel Controparte_3 mese di marzo 2021.
La fornitura – fra l'altro - ha avuto ad oggetto:
- n. 1 tenda estiva motorizzata a capottina in tessuto
Tempotest al prezzo di € 1.100,00 (comprensivi di IVA);
- n. 5 tende estate/inverno motorizzate di cui una con doppio rullo a caduta al prezzo di € 7.975,00 (comprensivi di IVA).
In particolare, la parte attrice ha dedotto i seguenti vizi e difformità:
1) la tenda estate/inverno fronte balcone non si chiude completamente in verticale poiché ostruita da una siepe condominiale preesistente, con conseguente insufficiente ombreggiatura del balcone;
3 2) la tenda a capottina non si chiude completamente in verticale poiché ostruita da una siepe condominiale preesistente: l'altezza di installazione e le dimensioni della tenda stessa, non consentono il sottostante passaggio di persone;
3) le strutture metalliche delle tende ed i tessuti
Tempotest risultano differenti da quelli originariamente concordati con essa attrice ed anche rispetto ai Pt_1 colori, modelli e finiture delle altre unità abitative dello stabile condominiale.
La parte convenuta Controparte_3 dal canto suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
La società convenuta sostiene – fra l'altro – che l'attrice non ha fornito ad essa convenuta tutte le Pt_1 informazioni utili per la corretta installazione delle tende in questione.
In particolare, la parte convenuta deduce che l'attrice - una volta informata da essa convenuta della necessità di “rifilare” le siepi presenti nel giardino prospiciente l'abitazione di parte attrice nonché dell'impossibilità di montare tende identiche al tipo presente nelle altre unità abitative a cagione della presenza di grate sulla finestra dell'abitazione – ha comunque dato il proprio consenso all'installazione delle tende da sole in questione sottoscrivendo l'ordine n.
41/2021.
Parte convenuta sostiene poi che il codice del tessuto usato dal è il medesimo di quello delle tende CP_4 fornite a parte attrice.
4
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limitati termini che seguono.
Si osserva preliminarmente che la parte convenuta non ha depositato in atti alcuna documentazione.
Parte attrice, invece, ha depositato fra l'altro l'ordine di acquisto e la successiva mail di accettazione
(v. i docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice) nonché una relazione tecnica di parte recante raffigurazione fotografica dei prodotti e dei luoghi di cui trattasi (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice recante relazione dell'arch. . Persona_1
Parte attrice invoca l'applicazione delle norme di cui agli articoli 129 e seguenti del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d.
Codice del Consumo).
Ebbene, appare evidente che la parte convenuta, per una parte di essi, e segnatamente con riferimento alla tenda estate/inverno fronte balcone ed alla tenda a capottina, non ha fornito e installato beni conformi al contratto.
Il comma 2 del D. Lgs. n. 206/2005 stabilisce quanto segue:
“2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
5 c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita”.
Nel caso in esame è pacifico che il venditore (odierna convenuta) ha potuto conoscere l'utilizzo particolare voluto dal consumatore avendo compiuto un sopralluogo al fine di individuare l'esatto bene da fornire.
La fornitura tuttavia - in parte, come detto - non ha avuto buon esito essendo evidente e provata documentalmente l'imperfetta chiusura della tenda fronte balcone e di quella a capottina (si vedano, fra l'altro, le fotografie nn. 1 e 3 recate nella relazione di parte prodotta sub doc.
n. 6 del fascicolo di parte ricorrente).
Tale imperfetta chiusura è peraltro anche ammessa e riconosciuta dalla parte convenuta.
La circostanza giustificativa addotta dalla parte convenuta secondo cui la parte attrice era stata edotta della necessità di “rifilare” la siepe condominiale è rimasta indimostrata.
A tal fine si evidenzia come nessuna dichiarazione scritta è stata resa sul punto, e ciò sebbene l'ordine sia successivo al sopralluogo, e come i capitoli di prova articolati a tal riguardo dalla parte convenuta (il capitolo n. 2 e il capitolo n. 3 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) sono del tutto inammissibili in quanto generici.
I capitoli di prova nn. 2 e 3 in questione così recitano:
“Vero che dopo aver effettuato i CP_1 sopralluoghi di cui al punto a), prima che venisse predisposto dalla resistente e, poi, accettato l'ordine n. 41/2021 (cfr. doc. ctp) da parte della sig.ra Pt_1 comunicava alla ricorrente che per l'installazione della tenda/estate inverno fronte – balcone sarebbe stato necessario “rifilare” la siepe presente nel giardino
6 prospiciente l'abitazione (doc. 6 pag. 5 foto n. 3 ctp da rammostrare al teste)”
“Vero che dopo aver effettuato i CP_1 sopralluoghi di cui al punto a), prima che venisse predisposto dalla resistente e, poi, accettato l'ordine n. 41/2021 (cfr. doc. ctp) da parte della sig.ra Pt_1 comunicava alla ricorrente che per l'installazione della tenda a capottina sarebbe stato necessario “rifilare” la siepe presente nel giardino prospiciente l'abitazione (doc. 6 pag. 3 foto n. 1 ctp da rammostrare al teste)”
Si tratta di capitoli totalmente inammissibili in quanto non è minimamente specificato con quale mezzo è stata comunicata la necessità dedotta, quando ciò è avvenuto, dove ciò è avvenuto, da chi e a chi è stato comunicato, nonché in presenza di quali altri soggetti.
Sono dunque capitoli di prova del tutto generici, non riportando le circostanze di fatto, anche spazio – temporali, in presenza e in occasione delle quali sarebbero stati assunti detti accordi (come, dove, quando, fra chi, alla presenza di chi e in che modalità), con palese ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 del codice di rito.
E' noto invero che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione negoziale (nella fattispecie contrattuale), qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa ovvero non sia indicato il luogo ove ciò è avvenuto così come alla presenza di chi (cfr. a tal riguardo, Cass., Sez.
6° – 3°, ord. n. 20997/2011 concernente una dichiarazione
7 ammissiva fatta dal debitore a un terzo, e Cass., Sez. 3°, sent. n. 9547/2009 in materia di revoca dell'incarico di mediazione).
In relazione a tali beni (tenda estate/inverno fronte balcone e tenda a capottina) si deve pertanto ritenere accertato l'inadempimento contrattuale di parte convenuta atteso che essa effettuando il sopralluogo ha potuto apprezzare l'effettivo stato dei luoghi e avrebbe dovuto fornire un bene commisurato ed adattato ad essi.
Non vi è peraltro neanche prova dell'avvenuta offerta di sostituzione dei beni, senza pagamenti ulteriori, atteso che la parte convenuta - come detto – non ha prodotto in atti alcuna conducente documentazione scritta.
Quanto invece alla tipologia delle altre strutture, il cattivo esito della fornitura non è completamente imputabile alla parte convenuta.
E infatti parte attrice ha comunque avallato l'ordine nel quale era solo genericamente descritta la tipologia delle ulteriori cinque tende estate/inverno.
L'ordine in questione così recita:
8 Se allora è vero che la parte convenuta avrebbe dovuto visionare gli ambienti ed adattare la fornitura ad essi, è anche vero che parte attrice non ha fornito alcuna indicazione precisa per iscritto ed ha avvallato l'ordine di cui trattasi.
Inoltre, mentre rispetto alla tenda estate/inverno fronte balcone ed alla tenda a capottina l'inadempimento è palese poiché il funzionamento di tipo meccanico deve necessariamente adattarsi alle dimensioni dei luoghi di installazione, con riferimento alle altre strutture ed al coordinamento con le altre unità abitative, si evidenzia come non vi erano state nell'ordine scritto indicazioni chiare e univoche cui parametrare la fornitura, non essendo le stesse automaticamente desumibili dalla sola visione
(mediante sopralluogo) degli ambienti di destinazione.
Né vi è la prova in atti dell'ordine di una precisa tipologia o struttura di tende, ovvero un campionario o catalogo su cui si è formato il consenso contrattuale.
Né comunque era stata resa esplicita la necessità di perfetta coincidenza con le altre strutture montate nel
Condominio.
9 Il Tribunale – in altri termini – evidenzia come vi sia stato un difetto, cui hanno contribuito entrambe le parti, di esatta definizione dell'oggetto della fornitura, in modo certo e inequivocabile.
A ciò si aggiunga che il contratto ha previsto anche la fornitura di altri beni (avvolgibili, zanzariere, porte interne) e che il difetto di conformità al contratto concerne una solo parte di essi.
Tale complessiva valutazione esclude dunque la possibilità che si possa pronunciare la risoluzione del contratto poiché l'inadempimento certo, imputabile totalmente alla parte resistente, riguarda solo una parte della vendita e della fornitura di cui trattasi.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale di dover accogliere la sola domanda implicita di riduzione di prezzo ed esplicita di tipo risarcitorio di parte attrice
(avanzata in via principale) con il riconoscimento alla parte attrice della somma di € 3.500,00 a titolo di riduzione di prezzo e risarcimento del danno, importo così individuato in via equitativa e da ritenersi congruo all'attualità.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti (e non accolte in corso di causa) in ragione delle ragioni sopra illustrate nonché in quanto non rilevanti al fine del decidere.
10 Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 1.100,01 a € 5.200,00) (così individuato sulla base del c.d. criterio del decisum di cui all'articolo 5 del
D.M. n. 55/2014), opportunamente diminuiti sino a valori prossimi ai minimi in ragione dell'esito del giudizio, del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 220,00
b) fase introduttiva → € 220,00
c) fase istruttoria → € 430,00
11 d) fase decisionale → € 430,00
- per un totale di € 1.300,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta
[...] al pagamento, in favore della parte Controparte_3 attrice della somma di € 3.500,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta le rimanenti domande attoree.
3) Condanna la parte convenuta
[...] al pagamento, in favore della parte Controparte_3 attrice delle spese di lite che liquida Parte_1 in € 118,50 per esposti ed € 1.300,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 12 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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