Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4591 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e residente in [...], Residence C.F._1
Villa Dante, Corpo C, Scala D, rappresentato e difeso dall'Avv. Miriam Di
Stefano (C.F.: , fax.: 0906410009, pec: C.F._2
, e dall'Avv. Filippo Giannetto (C.F.: Email_1
, pec: che dichiarano di C.F._3 Email_2
voler ricevere le comunicazioni di rito presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata, elettivamente domiciliato nel di loro studio in
Messina, via Lenzi, n. 5, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...], C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria CHILLE', del Foro di Messina,
C.F. [ ],PEC: fax C.F._5 Email_3
1
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 07.11.2024, premesso che in data Parte_1
03.01.2018 aveva contratto nel Comune di Messina matrimonio con
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto CP_1
comune al n. 1 parte 1 anno 2018); che dal matrimonio non era nati figli;
che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa del
16.07.2023; che i coniugi non si erano riconciliati ed appariva ormai impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
che erano ormai decorsi i termini per la procedibilità della domanda di divorzio;
che in sede di separazione egli si era obbligato a corrispondere alla n assegno di mantenimento dell'importo di € 250,00 al CP_1
mese, ma non apparivano sussistere le condizioni per un assegno divorzile, posto che la ra giornalista professionista e scrittrice, la stessa CP_1
aveva lavorato per dieci anni per il "Giornale di Sicilia", aveva lavorato in
Spagna come traduttrice e docente di lingua italiana, era autrice di diverse pubblicazioni, era stata docente a tempo determinato nell'anno scolastico
2021 - 2022, era proprietaria di un immobile a Messina, concesso in locazione. Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18.02.2025, si costituiva tardivamente la quale non contestava la CP_1
richiesta di divorzio, ma chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento, posto che, nonostante i titoli accademici e le qualifiche, non godeva di una situazione economica stabile ed il matrimonio aveva inciso sul suo percorso professionale. Osservava, inoltre, che le era stata riconosciuta l'invalidità civile nella misura del 46 %, condizione che rendeva più difficile l'inserimento professionale. Rilevava, infine, che ella era attualmente disoccupata, in quanto l'ultimo contratto di lavoro era venuto a cessare nel mese di gennaio 2025, mentre la condizione economica del ra nettamente migliore. Parte_1
All'udienza del 20.02.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva, e ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile da lui contratto con meriti accoglimento. CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei
3 coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto cronol. N 12909/2023 del 16.07.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.01.2018 nel Comune di Messina con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1 parte 1 anno
2018.
Quanto alla richiesta avanzata dalla resistente, volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
4 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575). Proprio in ragione di ciò, è pacifico che nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito e ciò significa che essa deve essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. civ.
12.03.2012 n. 3925; Cass. civ. 15.11.2002 n. 16066). Di conseguenza, non essendosi la resistente costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ben oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza di comparizione, quando era ormai preclusa la possibilità di proporre domande riconvenzionali, la sua domanda diretta alla corresponsione di un assegno va dichiarata inammissibile. Va, infine, osservato che, a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale cessa di avere efficacia l'assegno di mantenimento stabilito per il coniuge in regime di separazione personale e vanno, pertanto, revocate le statuizioni economiche a favore del coniuge
5 contenute nell'accordo di separazione omologato sin dalla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 98,00 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07.11.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
03.01.2018 nel Comune di Messina con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1 parte 1 anno 2018, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; CP_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile e revoca le statuizioni economiche a favore del coniuge contenute nell'accordo di separazione omologato sin dalla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3) condanna al pagamento delle spese CP_1
processuali, che liquida in complessivi € 98,00 per spese non
6 imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui €
851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.;
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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09096409938 per le comunicazioni di cancelleria, presso il cui studio in