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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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20 febbraio 2020
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Art. 641. Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso. (( 1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi. ))
Commentario • 1
- 1. Responsabilità oggettivaAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 29 febbraio 2016 · 0.84704155
Giurisprudenza • 36
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 21/12/2012, n. 6661Provvedimento: […] Quanto infine alla censura proposta contro l'art. 86, comma 8, del bando, questa è del tutto infondata. La disposizione si limita a ripetere sostanzialmente quella dell'art. 641 del codice dell'ordinamento militare (“Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento …”), dunque di per sé è conforme a legge.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
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