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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo,
all'udienza del 14.03.2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10046/2022 R.G. proposta da
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Paolo Scagliarini, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro in persona del legale COroparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
D'Arcangelo, giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.03.2025,
il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 23.08.2022,
ed hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione all'atto di precetto, loro notificato in data
03.08.2022, con il quale la in COroparte_1
forza del contratto di mutuo, redatto per atto pubblico notarile del
01.12.2006, aveva loro intimato il pagamento della somma di €
109.861,81, a titolo di rate scadute, interessi e capitale residuo,
oltre agli ulteriori interessi ed alle spese occorrende.
I.
3-Gli opponenti, dopo aver eccepito:
1) la nullità dell'atto di precetto, non essendo indicato il numero delle rate, rimaste impagate il numero ed il relativo importo;
2) la nullità dell'atto di precetto, non avendo la mutuataria, comunicato ai mutuatari la decadenza dal beneficio del termine;
hanno chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
22.11.2022, si è costituita la COroparte_1
CO (d'ora in avanti ) la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate come da verbale, il giudice si è
riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
2 II.
3-Deve essere, innanzitutto, rigettato, essendo destituito di fondamento, il motivo di opposizione incentrato sulla nullità
CO dell'atto per non avere la specificato l'importo ed il numero delle rate rimaste impagate.
II.
4-Orbene, a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 2, c.p.c. “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando
è richiesta dalla legge”.
II.
5-In applicazione della suddetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8906/2022) ha chiarito che
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1,
c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (in senso conforme
Cass. 4008/2013).
II.
6-Si veda, altresì, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Vibo Valentia sez. I, 27/02/2023, n.76 “Posto che le ipotesi di nullità del precetto sono tassative, ai fini della validità del precetto non è richiesta, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche l'illustrazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, essendo pertanto sufficiente l'indicazione del titolo esecutivo, delle voci di credito e dei relativi importi”.
II.
7-In applicazione delle coordinate normative e giurisprudenziali, innanzi richiamate, è pertanto, infondato, il
CO primo motivo di opposizione, avendo, per un verso, la esattamente
3 indicato la somma dovuta, quantificandola in € 109.86,81 e non costituendo, per altro verso, l'esplicitazione del procedimento logico-giuridico della somma dovuta, il cui importo, peraltro, non
è stato nemmeno contestato dagli opponenti, requisito prescritto, a pena di nullità, dell'atto di precetto.
II.
8-Deve essere, infine, rigettato anche il motivo di opposizione, basato sull'omessa comunicazione agli opponenti, da
CO parte della , della decadenza dal beneficio del termine.
II.
9-Deve, in particolare, evidenziarsi che la circostanza, eccepita dagli opponenti, è confutata, in via documentale, dalla copia della raccomandata inviata in data 15.12.2020, accompagnata dalle ricevute di ritorno, prodotta dall'opposta, in allegato al
CO fascicolo di parte, nella quale la , alla luce del mancato pagamento delle rate del finanziamento, ha formalmente dichiarato i mutuatari decaduti dal beneficio del termine di cui all'art. 1186
c.c.
II.10-Deve, peraltro, osservarsi che l'esistenza della predetta raccomandata, oltre ad essere provata in via documentale, è stata riconosciuta, all'udienza del 14.03.2025, dallo stesso difensore degli opponenti.
II.11-In definitiva l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito per cui si procede, come indicato nel precetto de quo, pari ad € 109.861,81.
III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate,
giustifica la riduzione del 20% degli onorari, che vengono liquidati
4 in base al seguente prospetto, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
Scaglione: da € 26.001,00 a € 250.000,00
Parte_3
[...]
2.552,00 -20% € 2.041,60
[...]
Introduttiva 1.628,00 -20% € 1.302,40
Trattazione 5.670,00 -50% € 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -20% € 3.402,40
Totale € 9.581,40
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione,
proposta da ed , con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato il 23.08.2022, avverso l'atto di precetto, loro notificato in data 03.08.2022, con il quale la COroparte_1
in forza del contratto di mutuo, redatto per atto
[...]
pubblico notarile del 01.12.2006, aveva loro intimato il pagamento della somma di € 109.861,81, oltre agli interessi ed alle spese successive ed occorrende, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ET l'opposizione;
B. NN ed , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento, in favore della COroparte_1
, delle spese processuali che liquida in € 9.581,40
[...]
per onorari, oltre al rimborso forfettario, spese generali al
15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 14.03.2025.
Il Giudice-Enzo Davide Ruffo
5
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo,
all'udienza del 14.03.2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10046/2022 R.G. proposta da
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. Paolo Scagliarini, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro in persona del legale COroparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
D'Arcangelo, giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.03.2025,
il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 23.08.2022,
ed hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione all'atto di precetto, loro notificato in data
03.08.2022, con il quale la in COroparte_1
forza del contratto di mutuo, redatto per atto pubblico notarile del
01.12.2006, aveva loro intimato il pagamento della somma di €
109.861,81, a titolo di rate scadute, interessi e capitale residuo,
oltre agli ulteriori interessi ed alle spese occorrende.
I.
3-Gli opponenti, dopo aver eccepito:
1) la nullità dell'atto di precetto, non essendo indicato il numero delle rate, rimaste impagate il numero ed il relativo importo;
2) la nullità dell'atto di precetto, non avendo la mutuataria, comunicato ai mutuatari la decadenza dal beneficio del termine;
hanno chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
22.11.2022, si è costituita la COroparte_1
CO (d'ora in avanti ) la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate come da verbale, il giudice si è
riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
2 II.
3-Deve essere, innanzitutto, rigettato, essendo destituito di fondamento, il motivo di opposizione incentrato sulla nullità
CO dell'atto per non avere la specificato l'importo ed il numero delle rate rimaste impagate.
II.
4-Orbene, a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 2, c.p.c. “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando
è richiesta dalla legge”.
II.
5-In applicazione della suddetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8906/2022) ha chiarito che
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1,
c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (in senso conforme
Cass. 4008/2013).
II.
6-Si veda, altresì, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Vibo Valentia sez. I, 27/02/2023, n.76 “Posto che le ipotesi di nullità del precetto sono tassative, ai fini della validità del precetto non è richiesta, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche l'illustrazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, essendo pertanto sufficiente l'indicazione del titolo esecutivo, delle voci di credito e dei relativi importi”.
II.
7-In applicazione delle coordinate normative e giurisprudenziali, innanzi richiamate, è pertanto, infondato, il
CO primo motivo di opposizione, avendo, per un verso, la esattamente
3 indicato la somma dovuta, quantificandola in € 109.86,81 e non costituendo, per altro verso, l'esplicitazione del procedimento logico-giuridico della somma dovuta, il cui importo, peraltro, non
è stato nemmeno contestato dagli opponenti, requisito prescritto, a pena di nullità, dell'atto di precetto.
II.
8-Deve essere, infine, rigettato anche il motivo di opposizione, basato sull'omessa comunicazione agli opponenti, da
CO parte della , della decadenza dal beneficio del termine.
II.
9-Deve, in particolare, evidenziarsi che la circostanza, eccepita dagli opponenti, è confutata, in via documentale, dalla copia della raccomandata inviata in data 15.12.2020, accompagnata dalle ricevute di ritorno, prodotta dall'opposta, in allegato al
CO fascicolo di parte, nella quale la , alla luce del mancato pagamento delle rate del finanziamento, ha formalmente dichiarato i mutuatari decaduti dal beneficio del termine di cui all'art. 1186
c.c.
II.10-Deve, peraltro, osservarsi che l'esistenza della predetta raccomandata, oltre ad essere provata in via documentale, è stata riconosciuta, all'udienza del 14.03.2025, dallo stesso difensore degli opponenti.
II.11-In definitiva l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito per cui si procede, come indicato nel precetto de quo, pari ad € 109.861,81.
III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate,
giustifica la riduzione del 20% degli onorari, che vengono liquidati
4 in base al seguente prospetto, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
Scaglione: da € 26.001,00 a € 250.000,00
Parte_3
[...]
2.552,00 -20% € 2.041,60
[...]
Introduttiva 1.628,00 -20% € 1.302,40
Trattazione 5.670,00 -50% € 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -20% € 3.402,40
Totale € 9.581,40
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione,
proposta da ed , con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato il 23.08.2022, avverso l'atto di precetto, loro notificato in data 03.08.2022, con il quale la COroparte_1
in forza del contratto di mutuo, redatto per atto
[...]
pubblico notarile del 01.12.2006, aveva loro intimato il pagamento della somma di € 109.861,81, oltre agli interessi ed alle spese successive ed occorrende, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ET l'opposizione;
B. NN ed , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento, in favore della COroparte_1
, delle spese processuali che liquida in € 9.581,40
[...]
per onorari, oltre al rimborso forfettario, spese generali al
15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 14.03.2025.
Il Giudice-Enzo Davide Ruffo
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