Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2503 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] Parte_1 elettivamente domiciliato\a in VIALE MARTIRI D'UNGHERIA N. 13 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.DANIELA SARRACINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
IN PERSONA Controparte_1
DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,
Resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 05/06/2024
[...] conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di essere Controparte_1
Dirigente Medico in servizio presso l' Controparte_1
dal 1992 specializzato in medicina legale e delle
[...] assicurazioni;
che In data 14 ottobre 2010, presentava istanza per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività professionale intramuraria nella disciplina della medicina legale che veniva respinta con la motivazione che la medicina legale non era il settore di appartenenza del ricorrente e ciò nonostante avesse ricoperto negli anni ripetutamente il ruolo di Dirigente medico dell'Unità Operativa di
1
che CP_1 proponeva ricorso al Tribunale di Benevento, definito con sentenza sentenza n 942/2013 di accoglimento della domanda con dichiarazione del “diritto del ricorrente a svolgere attività libero professionale intramuraria nella disciplina di medicina legale”; che la sentenza veniva confermata in appello e in Cassazione ma ciò Parte nondimeno l' non vi dava seguito;
che tale comportamento gli aveva precluso la possibilità di svolgere attività libero professionale cagionandogli un danno, come da tariffario Asl e A.O. San Pio;
che la resistente aveva avuto un comportamento illegittimo negandogli tale facoltà in forza di un'erronea interpretazione dell'articolo 5 DPCM 27.01.2000, e, comunque a seguito della sentenza di primo grado alla quale avrebbe dovuto dare esecuzione pur in pendenza di appello e ricorso per Cassazione;
che l'autorizzazione era stata concessa ad altri Parte medici;
che era stato protagonista di contrasti con la dirigenza a causa delle sue dichiarazioni a mezzo stampa con riferimento all'abuso delle terapie riabilitative presso centri convenzionati, per il Parte quale abuso erano intervenute sentenze di condanna per i vertici che all'esito di tale vicenda veniva attivata una procedura di licenziamento nei suoi confronti, cui non seguiva alcun provvedimento;
che instaurava altro contenzioso per trasferimento illegittimo, definito con sentenza di rigetto confermata in appello;
che aveva collaborato con la Polizia Giudiziaria per il contrasto all'illegalità; che aveva maturato un danno complessivo per mancato guadagno, mancato accrescimento professionale e perdita di nuove chances per complessivi €228.000,00. Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, come sopra esplicitati, determinati dal comportamento della parte datoriale ovvero in ogni caso determinati dall'omessa autorizzazione alle prestazioni sanitarie in premessa descritta, dal 01/07/2016 o dalla diversa data a stabilirsi all'esito dell'istruttoria, ivi compreso il danno da mancato guadagno, da mancato accrescimento professionale, da perdita di chances, nella misura di Euro 228.000,00 come innanzi quantificati (par.VII), o nella diversa misura a determinarsi da codesto ecc.mo Tribunale all'esito dell'istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare l resistente, in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle somme di cui al chiesto accertamento con interessi e rivalutazione monetaria;
- Con il favore delle spese e
2 competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione”. Regolarmente convenuto in giudizio con PEC in data 29.10.2024
, non si Controparte_1 costituiva, pertanto deve dichiararsene la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La vicenda oggetto del giudizio, ha origine nella richiesta, avanzata dal nel lontano ottobre 2010, di autorizzazione allo Parte_1 svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria. Parte Detta richiesta veniva respinta dall' con missiva prot.155339 16.11.2020, sulla base di interpretazione dell'articolo 5 DPCM 27.01.2000, perché il settore in cui era stato assunto il ricorrente, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, non vedeva come discipline equipollenti la Medicina Legale e, quindi, quest'ultima non poteva qualificarsi come disciplina di appartenenza. Detto diniego dava luogo ad un contenzioso che si concludeva, dopo due sentenze favorevoli al i primo e secondo grado, Parte_1 con l'ordinanza della Suprema Corte in data 21.06.2023, che statuiva definitivamente in ordine all'interpretazione del richiamato art.5, chiarendo che per “disciplina di appartenenza” doveva intendersi quella presso la quale il personale prestava la sua attività lavorativa presso la struttura sanitaria pubblica, interpretazione in linea con la ratio dell'ALPI ovvero abbattere le liste di attesa dell'utenza con reciproco beneficio della struttura e del medico, beneficio, per la prima, da individuarsi nella percezione di parte dei proventi, per il secondo, nella possibilità di avvalersi del personale e delle strutture Parte ambulatoriali Chiariva, altresì, che l'art. 5 DPCM 27.01.2000 consentiva lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria senza necessità di alcun altro requisito se rientrante nel settore di appartenenza, diversamente a condizione che si trattasse di una disciplina equipollente a quella di appartenenza, solo se in possesso della relativa specializzazione o in presenza di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella disciplina equipollente. Ciò premesso e con specifico riferimento al Parte_1 concludeva affermando la evidente sussistenza dei requisiti, posto che era assegnato, circostanza incontestata, quale Dirigente Medico all'UOC di Medicina legale e Invalidi Civili Benevento oltre che titolare della relativa specializzazione. Nonostante le pronunzie intervenute in materia, tutte di segno
3 Parte favorevole al ricorrente, l' non gli dava l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale. Tanto premesso è indubitabile che vi sia stato un comportamento Parte illegittimo dell e tanto fin dal momento dell'ingiustificato rigetto dell'istanza del 2010. Difatti l'interpretazione offerta dell'art.5 appare palesemente priva di giustificazione, recita l'art.5 “4. L'attività libero-professionale è prestata nella CP_2 disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, salvo quanto previsto dall'art.11. 5. Il personale che, da almeno un biennio alla data del presente atto di indirizzo e coordinamento, svolgeva attività libero-professionale in una disciplina equipollente può essere autorizzato dal direttore generale, sentito il collegio di direzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, a continuare la predetta attività fino al 30 giugno 2001, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina”. La norma, dunque, laddove parla di settore di appartenenza, non appare riferita a quello di prima assunzione bensì al settore di collocazione al momento della domanda relativa all'attività libero professionale. Nella specie, come risulta dal curriculum vitae ed incontestato, il ricorrente svolgeva fin dal 01.10.2006 l'attività di Dirigente Medico presso l'UOC di Medina legale e Invalidi Civili del DS Bn1. Parte Ugualmente illegittimo il comportamento perpretrato dall' anche successivamente alle sentenze di primo e secondo grado nonché addirittura a seguito dell'ordinanza della S.C., alla quale, da ultimo, non ha ritenuto di ottemperare. Ciò nondimeno, per integrare la responsabilità della P.A. si deve, accertare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle
4 quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi anche secondo canoni costituzionali.
In altre parole si può affermare la responsabilità della P.A. per danni conseguenti a un atto illegittimo solo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato, e negarla quando l'indagine presupposta conduca al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (in termini, Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2011, n. 4333; Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894; Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 2 luglio 2015, n. 8831).
Quanto alla dimostrazione della colpa non è richiesto per il danneggiato un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e dovendosi fare applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c. e fronte di ciò spetta alla P.A. dimostrare, se del caso, di essere incorsa in un errore (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. V, n. 4527/2009; Cons. Stato, n. 3815/2011; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5761/2012; Cons. Stato, Sez. V, n. 5846/2012).
Infatti solo in caso di errore scusabile riconducibile a « contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, una formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore una rilevante complessità del fatto ovvero una illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata, la P.A. può essere esente da responsabilità » (In termini, Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1099, con riferimento ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da tardiva assunzione).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha adeguatamente documentato un comportamento quantomeno colpevole dell'Amministrazione, che, in una prima fase, forse per negligenza o imperizia e, nella seconda, sicuramente in violazione delle norme di correttezza e buona amministrazione, ha ritenuto di non accordare il consenso all'attività intramoenia anche dopo le sentenze favorevoli al Parte_1
Sul punto il ricorrente ha documentato di essere stato protagonista di articoli di cronaca, a decorrere dal 2001, che riportavano le sue
5 denunzie relative all'impennata di spesa sanitaria dovuta agli eccessi di terapie riabilitative presso centri convenzionati;
fatti che portavano nel luglio 2007 alla condanna del Direttore sanitario e del Direttore generale per abuso d'ufficio.
I fatti rappresentati negli articoli di giornale prodotti e la sentenza di condanna, appaiono sufficienti a far presumere l'essistenza di un clima teso e conflittuale sul luogo di lavoro in epoca antecedente agli eventi oggetto dell'odierno giudizio, che potrebbe aver ispirato i successivi comportamenti dell'Amministrazione. Ciò nondimeno deve evidenziarsi che il rigetto dell'istanza relativa all'attività libero professionale è sottoscritto dal straordinario che, almeno CP_3 alla luce delle risultanze in atti, non era coinvolto nella vicenda in oggetto.
In ogni caso e pur in mancanza di sufficienti elementi per ritenere la sussistenza di un intento ritorsivo, come premesso si ravvisa nell'operato dell'ente, quantomeno un comportamento colposamente negligente che giustifica la liquidazione del danno conseguente.
Venendo alla quantificazione di detto danno, quanto alla voce
“Mancato guadagno”, parte ricorrente lo quantifica considerando lo svolgimento dell'attività intramuraria per due giorni a settimana, come da richiesta, e per due prestazioni al giorno, tenendo conto dei compensi previsti dal Regolamento ALPI dell'Ospedale San Pio. Perviene così ad un valore degli introiti pari ad €3200,00 al mese, di cui una quota del 50% incassata dal ricorrente, per l'importo lordo di
€1.600 al mese per il periodo dal 01.07.2016 alla cessazione del rapporto di lavoro del 30.06.2024., 95 mesi, per un totale di compensi non erogati pari all'importo lordo di €152.000,00. Il conteggio appare corretto e condivisibile e questo Giudice ritiene farlo proprio, risultando verosmile lo svolgimento dell'attività intramuraria nella misura indicata e comunque utilizzando tali importi al fine di individuare un risarcimento del danno, certamente patito, in via equitativa. Quanto, invece, al danno per perdita di accrescimento professionale perdita di chances, viene calcolato nella misura del 50% del mancato guadagno. Detta voce di danno non appare adeguatamente provata. Quanto all'accrescimento professionale, il ricorrente svolgeva analoga attività lavorativa nell'ambito del servizio reso nell'orario di servizio Parte in favore dell' attività nel cui ambito aveva analoghe possibilità di approfondimento teorico e approfondimento studi della letteratura
6 medico-scientifica o di atti dell'autorità giudiziaria nonché relazioni con colleghi. Analogamente, quanto alla perdita di chances, manca una precisa individuazione di tali chances, posto che non sono stati indicati altri posssibili sbocchi, diversi dall'attività libero professionale affiancata Parte all'attività resa per l' che gli sarebbe stata preclusa come diretta conseguenza del mancato svolgimento dell'attività intramuraria. Parte Da tutto quanto premesso consegue la condanna dell' al pagamento, a titolo di risarcimento danni da mancato guadagno cagionati come conseguenza del diniego di autorizzazione allo svolgimento dell'attività intramuraria, quantificato all'attualità in via equitativa in complessivi €152.000,00 lordi. Per il principio della soccombenza
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE Controparte_1
P.T. dev'essere condannato al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che si
[...] Parte_1 liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore Controparte_1 di a titolo di Parte_1 risarcimento danni da mancato guadagno conseguente al diniego di autorizzazione allo svolgimento dell'attività intramuraria, all'attualità in via equitativa, di €152.000,00 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalla presente sentenza al soddisfo;
2) condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali che liquida in
[...] complessivi €6.669,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. 379,50, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento 11/03/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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