Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2024, proposto da NN AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Regione LI, la Giunta regionale della Regione LI, l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione LI (Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
delle intimate amministrazioni al risarcimento del danno in tesi subito dalla ricorrente per effetto del dichiarato illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha agito per il risarcimento del danno asseritamente patito dall'attività amministrativa dell'amministrazione regionale, rappresentando in fatto quanto segue:
- di aver partecipato al concorso pubblico finalizzato alla copertura di n. 70 posti di dirigente tecnico archeologo del ruolo dei beni culturali di cui alla Tabella A della l.r. n. 8/99 (art. 1, bando di concorso), bandito dall’Assessorato regionale intimato con bando pubblicato sulla G.U.R.S. serie speciale concorsi del 14 aprile 2000;
- che il relativo bando, nel disciplinare il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso, stabiliva, all’art. 6, che agli stessi sarebbe stato corrisposto “ il trattamento economico corrispondente all’VIII livello retributivo di cui alla Tabella A del D.P.R.S. n. 11 del 20.01.1995 ”;
- che, nelle more dell’espletamento dell'anzidetta procedura, è stata emanata la l.r. n. 10/2000, il cui art. 6 ha previsto che la dirigenza regionale è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità, e che la distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- che, in fase di prima applicazione della suddetta legge, è stata altresì istituita una terza fascia della dirigenza regionale, in cui è stato inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente che fosse stato in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. n. 10/2000;
- che l’Amministrazione regionale, con il decreto n. 9295 del 17 dicembre 2004, ha approvato la graduatoria definitiva del concorso in questione, in cui la ricorrente si è utilmente collocata al 61° posto;
- che, cionondimeno, con nota n. 6500 del 19 aprile 2005, l'amministrazione regionale ha comunicato alla ricorrente il D.D.G. n. 5359 del 3 marzo 2005, con il quale la stessa è stata inquadrate nella categoria “ D ” – Funzionario;
- che tale provvedimento è stato motivato in ragione della dichiarata impossibilità di disporre il suo inquadramento nell’anzidetta terza fascia dirigenziale;
- che la ricorrente ha impugnato il suddetto D.D.G. a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Regione LI, a seguito del quale il C.g.a.r.s. ha reso parere favorevole per l'accoglimento (parere n. 644/2006 reso nell'adunanza dell'11 dicembre 2007);
- che, il 23 ottobre 2008, la ricorrente ha notificato alla Presidenza dell'intimata Regione un atto di invito teso a sollecitare l’adozione del decreto decisorio relativo al suddetto ricorso straordinario, a seguito del quale l'amministrazione regionale, con nota n. 20683/535.05.8, ha disposto la sospensione del relativo procedimento, essendo in attesa della decisione della Corte di Cassazione in merito ai giudizi pendenti su ricorsi avverso sentenze con le quali alcune Corti d’appello siciliane avevano dichiarato il diritto all’inquadramento in III fascia dirigenziale di soggetti che, come l’odierna appellante, erano risultati vincitori di analoghi concorsi;
- che, esaurita la vista fase di sospensione, l'amministrazione regionale ha emanato il decreto presidenziale n. 1017 del 7 novembre 2011, che ha respinto (in difformità dal superiore parere del C.g.a.r.s.), il menzionato ricorso straordinario;
- che tale decreto è stato impugnato in sede giurisdizionale dalla ricorrente;
- che il suddetto ricorso è stato rigettato in primo grado in ragione dell'ultrattività del potere del Presidente della Regione di emanare un decreto decisorio in difformità dal parere del C.G.A.R.S. (TAR Palermo, sent. n. 867/2019);
- che ha impugnato in appello l'anzidetta pronuncia, affermando, da un lato, l’abrogazione tacita dell’art. 9, c. 5, d.lgs. n. 373/2003, nella parte in cui consentiva - in analogia con quanto disponeva il d.p.r. n. 1199/1971 – al Presidente della Regione la possibilità di decidere il ricorso straordinario anche in difformità del parere del C.g.a.r.s. e, dall'altro, l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 9, c. 5, d.lgs. n. 373/2003, ove lo stesso non fosse stato considerato implicitamente abrogato;
- che il C.g.a.r.s. ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo al menzionato art. 9 c. 5, del d. gs. n. 373 del 2003, definita nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione con la sentenza n. 63 del 7 aprile 2023 della Corte costituzionale;
- che, infine, il C.g.a.r.s. ha accolto il visto appello con la sentenza n. 656/2023.
1.1. La ricorrente ha quindi ha argomentato sulla sussistenza dei presupposti per l'azione risarcitoria, sostenendo in particolare:
- l'illegittimità delle determinazioni assunte dall'amministrazione regionale, definitivamente sancite dalla predetta sentenza n. 656/2023 del C.g.a.r.s.;
- l'esistenza del requisito soggettivo, costituito dalla colpa dell'amministrazione, affermando altresì il contegno contraddittorio di quest'ultima, che avrebbe deciso di non coltivare più i mezzi di impugnazione con riguardo ad alcuni vincitori del medesimo concorso, inquadrandoli come dirigenti;
- l'esistenza del nesso di causalità tra le determinazioni assunte e il danno subito, ulteriormente aggravato dalla determinazione dell'amministrazione regionale di non adeguarsi al parere reso dal C.g.a.r.s. in sede di ricorso straordinario.
Ciò posto, ha quantificato il danno patito in complessivi euro 1.688.116,70 a mezzo di una perizia, con la quale si è dato conto delle conseguenze in termini retributive e pensionistiche delle determinazioni assunte dall'amministrazione regionale.
In particolare, con la suddetta perizia, si è argomentato:
- sul danno retributivo maturato in relazione al tempo intercorso tra la data di assunzione (1 agosto 2005) e quella di esecuzione della perizia (31 marzo 2024), quantificato in euro 1.069.205,60, a cui andrebbero sommati interessi legali o rivalutazione monetaria, pari a euro 163.173,21, per complessivi euro 1.232.378,80;
- sul danno al T.F.R., quale ulteriore componente del danno retributivo, ivi quantificato in euro 76.943,46;
- sul danno pensionistico in conseguenza del mancato inquadramento giuridico/economico nel ruolo di dirigente di terza fascia in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra l’1 agosto 2005 e il 31 marzo 2024, quantificato in complessivi euro 377.794,44.
La ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione del danno da perdita di chance , da ella individuato nella perdita della possibilità di ottenere incarichi connessi allo svolgimento della funzione dirigenziale per circa venti anni, di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa .
2. Si è costituita l'amministrazione regionale che, con memoria resa in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, ha articolato le seguenti difese.
2.1. Anzitutto, ha precisato in punto di fatto che la ricorrente ha impugnato la nota dell’Ufficio legislativo e legale della Regione LI con la quale era stata disposta la sospensione del procedimento sul ricorso straordinario oggetto del parere favorevole del C.g.a.r.s. e che tale ricorso è stato rigettato con la sentenza n. 14329/2010 di questo Tribunale, con la quale si è argomentato della cogenza della previsione di cui all’art. 9, c. 5, d.lgs. n. 373 del 2003 anche dopo le novità introdotte dalla l. n. 69 del 2009 in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, al pari del successivo appello, definito dal C.g.a.r.s. con la sentenza n. 536 del 2012, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, tenuto conto della natura endoprocedimentale dell'atto e del sopravvenuto decreto decisorio (nelle more impugnato in via giurisdizionale), di contenuto difforme rispetto al parere del C.g.a.r.s.
2.2. Ciò posto, ha articolato le seguenti eccezioni preliminari.
2.2.1. Anzitutto, ha sostenuto che gli unici soggetti dotati di legittimazione passiva nell'odierno ricorso sarebbero la Presidenza della Regione LI e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità LI, con esclusione di ogni legittimazione della "Regione LI " e della Giunta regionale.
2.2.2. In secondo luogo, ha distinto la posizione del suddetto Assessorato da quella della Presidenza della Regione siciliana.
2.2.2.1. Quanto al predetto Assessorato:
- ha anzitutto eccepito la prescrizione delle pretese della ricorrente, individuando il relativo dies a quo nel momento dell'adozione del provvedimento di inquadramento quale funzionario, con la precisazione che la ricorrente avrebbe dovuto notificare al suddetto Assessorato eventuali atti interruttivi della prescrizione, non essendo in tesi a tal fine idoneo il ricorso straordinario con il quale detto provvedimento è stato impugnato;
- in secondo luogo, ha evidenziato che l'Assessorato non sarebbe stato coinvolto nei successivi giudizi incoati dalla ricorrente;
- in tertiis , ha argomentato sull'infondatezza delle doglianze della ricorrente, tenuto conto che il resistente Assessorato si sarebbe limitato a dar seguito alle determinazioni assunte dal Presidente della Regione a valle del menzionato ricorso straordinario, con conseguente carenza di ogni profilo di colpa e contestando quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla disparità di trattamento con altri vincitori della medesima selezione.
2.2.2.2. Quanto alla Presidenza della Regione, ferma l'eccezione di prescrizione, ha argomentato sull'infondatezza delle doglianze della ricorrente ed ha affermato che mancherebbero, nel caso di specie, tanto gli elementi del fatto illecito, quanto quello della colpa, tenuto conto che la Presidenza della Regione si sarebbe limitata a dare applicazione al più volte menzionato art. 9, c. 5, d.lgs. n. 373/2003, dichiarato incostituzionale solo nell'aprile del 2023.
2.2.3. Da ultimo, ha sostenuto che in ogni caso l'amministrazione regionale sarebbe incorsa in un errore scusabile, tenuto conto delle note oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla questione dei dirigenti di terza fascia, oggetto di pronunce favorevoli all'amministrazione regionale da parte della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, a cui peraltro si sarebbe successivamente conformato lo stesso C.g.a.r.s.
2.2.3.1. La difesa erariale ha poi contestato la quantificazione del danno e la sua stessa prova con particolare riguardo al danno da perdita di chance .
2.2.3.2. Da ultimo, ha affermato che l’eventuale quantum oggetto di condanna andrebbe comunque ridotto in applicazione dell'art. 1227, c.c., tenuto conto che la ricorrente medesima ha a suo tempo optato per uno strumento di tutela giustiziale che, sino al 2023, non garantiva con certezza l'adozione di un decreto decisorio conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa.
3. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio risarcitorio si pone a valle della complessa vicenda procedimentale e processuale che ha riguardato la ricorrente, vincitrice di un concorso per dirigente tecnico archeologo bandito dall’amministrazione regionale, e poi inquadrata quale funzionario (categoria “ D ”), tenuto conto della riforma dell’amministrazione regionale medio tempore intervenuta (l.r. n. 10/2000) e della limitata possibilità di accesso alla c.d. “ dirigenza di terza fascia ”.
Tale inquadramento è stato contestato dalla ricorrente a mezzo di ricorso straordinario (oggetto del menzionato parere favorevole n. 644/2006 del giudice di appello), a cui tuttavia ha fatto seguito, nel 2011, il decreto n. 1017 del Presidente della Regione che dal suddetto parere si è motivatamente discostato.
Ciò è avvenuto in conformità alle particolari previsioni dell’art. 9, c. 5, d.lgs. n. 373/2003, infine dichiarato incostituzionale proprio all’esito dell’impugnazione in sede giurisdizionale del menzionato d.P.R.S. n. 1017/2011 da parte della ricorrente (sentenza n. 63/2023 della Corte costituzionale).
Ha poi fatto seguito la sentenza n. 656/2023 del C.g.a.r.s., che ha annullato il menzionato decreto del Presidente della Regione.
In applicazione di tale pronuncia, con d.P.R.S. n. 31 del 22 febbraio 2024 (all. 9 della produzione documentale del 28 marzo 2025 dell’amministrazione regionale), è stato accolto il ricorso straordinario della ricorrente avverso l’originario provvedimento di inquadramento.
Quest’ultima è stata infine inquadrata quale “ dirigente di terza fascia ” con D.D.G. n. 1076 del 5 aprile 2024 (cfr. all. 10 della produzione documentale del 28 marzo 2025 dell’amministrazione regionale).
2. Chiarito il contesto di riferimento, può dirsi dell’infondatezza delle eccezioni preliminari mosse dalla difesa erariale.
2.1. Si prendano le mosse dall’eccezione di difetto di legittimazione passiva, articolata con riguardo alla giuridica inesistenza della “ Regione LI ” e alla Giunta regionale.
2.1.1. Quanto all’indicazione, in sede di ricorso, della “ Regione LI ” in persona del legale rappresentante pro tempore , si rileva quanto segue.
Parte ricorrente ha invero agito anche avverso la Presidenza della Regione LI, in persona del legale rappresentante pro tempore (cfr. l’epigrafe del ricorso). Ora, com’è noto, il Presidente della Regione LI rappresenta quest’ultima; cfr. art. 2, c. 1, l.r. n. 28/1962).
Dunque, l’indicazione della “ Regione LI ” nell’epigrafe del ricorso non può che ritenersi inerente alla “ Presidenza della Regione LI ”; il che la rende ridondante, ma non impone certo alcuna pronuncia di estromissione dal presente giudizio della “ Regione LI ” per difetto di legittimazione passiva, atteso che – come si è visto – uno degli atti alla base dell’odierna azione risarcitoria è il d.P.R.S. n. 1017/2011.
2.1.2. Altresì infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Giunta regionale siciliana.
Il visto d.P.R.S. n. 1017/2011 è stato infatti reso a seguito di un’espressa – e motivata – autorizzazione della Giunta regionale (cfr. all. 4 della produzione documentale della difesa erariale del 28 marzo 2025), che all'epoca era espressamente imposta dall'art. 9, c. 5, d.lgs. n. 373/2003 (che consentiva all’amministrazione regionale di discostarsi motivatamente dal parere reso in sede straordinaria dal C.g.a.r.s.).
Non per nulla il suddetto d.P.R.S. n. 1017/2011 ha espressamente richiamato la deliberazione n. 262/2011 della Giunta e le relative motivazioni, precisando vieppiù che esse “ si intendono qui integralmente riprodotte ” (cfr. all. 5 della produzione documentale della difesa erariale del 28 marzo 2025).
Né può ritenersi un caso il fatto che parte ricorrente abbia impugnato, nel giudizio definito con la menzionata sentenza n. 656/2023 del C.g.a.r.s., non solo il suddetto d.P.R.S. n. 1017/2011 ma anche la presupposta delibera di Giunta n. 262/2011.
Di talché non può fondatamente sostenersi che, nel ricorso risarcitorio a valle (anche) dell’annullamento di siffatte determinazioni, la Giunta regionale siciliana (che ha reso l’atto recante la motivazione per relationem del d.P.R. n. 1017/2011) possa ritenersi priva di legittimazione passiva.
2.2. Non può parimenti essere accolta l’eccezione di prescrizione articolata dalla difesa erariale.
Nel caso di specie va anzitutto chiarito che gli eventi potenzialmente produttivi di danno vanno individuati in due specifici momenti:
(i) l’adozione del provvedimento del resistente Assessorato che, nel 2005, ha inquadrato la ricorrente quale funzionario di categoria “ D ” (D.D.G. n. 5359 del 3 marzo 2005; cfr. all. 2 della produzione documentale della difesa erariale del 28 marzo 2025);
(ii) il d.P.R.S. n. 1017/2011, con il quale l’amministrazione regionale si è motivatamente discostata dal parere favorevole del giudice di appello siciliano sul ricorso straordinario mosso dalla ricorrente avverso il predetto D.D.G. n. 5359/2005.
Entrambi i suddetti provvedimenti sono stati sostanzialmente travolti dalla citata sentenza n. 656/2023 del giudice di appello siciliano: solo da quel momento, infatti, è venuto meno il d.P.R.S. n. 1017/2011 che, discostandosi dalle conclusioni a cui il C.g.a.r.s. era pervenuto in sede straordinaria, ha rigettato il ricorso straordinario avverso il D.D.G. n. 5359/2005 del resistente Assessorato, il cui annullamento – come si è visto – è stata diretta (e dovuta) conseguenza della succitata pronuncia.
Con la conseguenza che, a tutto concedere alla tesi della difesa erariale, solo dal passaggio in giudicato della sentenza n. 656/2023 del C.g.a.r.s. può ritenersi iniziato a decorrere:
(i) il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria avverso il D.D.G. n. 5359/2005 (adottato, dunque, ben prima dell’emanazione del c.p.a.; cfr., quanto al dies a quo dell’azione risarcitoria in caso di provvedimenti antecedenti alla nuova legge processuale, Cons. St., sez. V, 22 marzo 2024, n. 2806; Cons. St., sez. III, 8 maggio 2025, n. 3914);
(ii) il termine di decadenza dell’azione risarcitoria di cui all’art. 30, c. 5, c.p.a., avverso il più volte menzionato d.P.R.S. n. 1017/2011.
Pertanto la notifica della presente azione risarcitoria (risalente al 2 aprile 2024) ben può ritenersi tempestiva, posto che la sentenza n. 656/2023 del C.g.a.r.s. è stata depositata il 9 ottobre 2023 e non sono conseguentemente intercorsi n. 120 giorni tra il suo passaggio in giudicato e la proposizione dell’odierno ricorso.
3. Definite le viste questioni di carattere preliminare, può dirsi delle ragioni che militano nel senso dell’infondatezza del ricorso.
3.1. Al riguardo, è dirimente l’assenza di colpa dell’amministrazione regionale.
Com’è noto, “ la colpa della pubblica amministrazione viene dunque individuata non nella mera violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ma quando vi siano state inescusabili negligenze od omissioni, oppure gravi errori interpretativi di norme, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; per contro, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2023, n.1105). La colpa della pubblicazione amministrazione va valutata, non solo nella misura 'oggettiva' data dalla violazione della regola (di validità-comportamento) precauzionale, ma anche nella misura 'soggettiva' consistente nella 'rimproverabilità' dello scostamento dal parametro dell'agente modello. Va cioè accertata la concreta esigibilità della condotta doverosa per essere la lesione arrecata prevedibile ed evitabile (Cons. Stato, sez. II, 12 maggio 2023 n. 4800) ” (Cons St., sez. IV 17 agosto 2023, n. 7793).
Nel caso di specie, invero, non può revocarsi in dubbio che i due atti potenzialmente dannosi (si ripete: il D.D.G. n. 5359/2005 e il d.P.R.S. n. 1017/2011) siano stati resi entrambi in un contesto di profonda incertezza sulla normativa rispettivamente applicabile.
3.1.1. Si prendano le mosse dal decreto di inquadramento della ricorrente quale funzionaria e non quale dirigente di terza fascia (D.D.G. n. 5359/2005).
La questione prende le mosse dall’avvento in Sicilia della c.d. “ terza fascia dirigenziale ”, introdotta nel locale ordinamento regionale dall’art. 6, c. 1, l.r. n. 10/2000. Secondo tale disposizione l’accesso alla suddetta terza fascia era riservato al “ personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ”.
Sulla possibilità che potessero fare ingresso nella terza fascia dirigenziale anche coloro che, come l’odierna ricorrente, avessero superato concorsi banditi in precedenza dell’emanazione della nuova normativa regionale inerenti a particolari figure di dirigenti tecnici ma che non fossero in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. n. 10/2000, la giurisprudenza civile e amministrativa non ha assunto sin da subito posizioni univoche.
In un primo momento, la giurisprudenza amministrativa, aderendo all’interpretazione resa dai giudici civili di primo grado, ha accolto ricorsi come quello dell’odierna ricorrente. In tale solco interpretativo va dunque inquadrato il parere n. 644/2006 del C.g.a.r.s., poi disatteso dal d.P.R.S. n. 1017/2011.
Successivamente, preso atto delle differenti determinazioni nelle more assunte dalla giurisprudenza civile di appello e di legittimità, è stato affermato il principio per cui “ La Regione siciliana, nel riformare il rapporto di lavoro dei dirigenti con la L.R. 15 maggio 2000, n. 10, ha istituito un ruolo unico della dirigenza, suddiviso in due fasce corrispondenti ai diversi livelli di responsabilità e professionalità, più una terza fascia transitoria, nella quale è stato inquadrato il personale con qualifica di dirigente tecnico già in servizio al momento di entrata in vigore della suddetta legge. Ne consegue che in tale fascia non possono essere inquadrati i lavoratori assunti successivamente a tale data, a nulla rilevando che, per effetto della riforma, sia stata soppressa la qualifica funzionale prevista dal bando di concorso ” (cfr. C.g.a.r.s., sez. riun., parere n. 457/2012, inerente al medesimo concorso della ricorrente. Tale pronuncia, a cui si rinvia per una più compiuta ricostruzione della giurisprudenza dell’epoca e del revirement interpretativo risalente al parere n. 32/2011 del medesimo C.g.a.r.s., ha peraltro espressamente dato conto proprio, tra gli altri, del precedente orientamento, menzionando – tra gli altri – anche il parere n. 644/2006).
L’anzidetto principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., di recente, Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2025, n. 4073).
Di talché, non può ritenersi rimproverabile il contegno del resistente Assessorato sotto il profilo della colpa.
Quest’ultimo, invero, nel 2005 (dunque, in epoca antecedente al maturare di un chiaro orientamento giurisprudenziale sulla questione dell’inquadramento quali funzionari - e non quali dirigenti di terza fascia - dei vincitori dei concorsi emanati “ a cavallo ” della citata riforma dell’amministrazione regionale), ha inquadrato la ricorrente quale funzionario di categoria “ D ”, assumendo peraltro una decisione che si è rivelata quella successivamente avallata dalla successiva giurisprudenza, civile e amministrativa.
3.1.2. Può quindi dirsi delle ragioni che escludono la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa anche con riguardo al più volte citato d.P.R.S. n. 1017/2011, che ha disatteso il visto parere n. 644/2006 del C.g.a.r.s.
Detto d.P.R.S. è stato adottato proprio all’esito del definitivo assestamento della giurisprudenza amministrativa nel senso di escludere la fondatezza di doglianze analoghe a quella della ricorrente.
Tanto che la presupposta delibera di Giunta regionale n. 262 del 29 settembre 2011 ha dato ampio risalto alla giurisprudenza civile formatasi in senso contrario all’accoglimento delle tesi della ricorrente; giurisprudenza a cui, negli stessi giorni, aveva motivatamente aderito anche il giudice di appello siciliano (il menzionato parere n. 32/2011 del C.g.a.r.s. è stato reso all’esito dell’adunanza delle Sezioni riunite del 6 settembre 2011).
L’amministrazione regionale, dunque, nel momento in cui ha motivatamente scelto di disattendere il menzionato parere n. 644/2006 del C.g.a.r.s. (in quanto espressione di un orientamento pretorio nel frattempo superato) ha fatto applicazione di una norma all’epoca vigente ( i.e. , l’art. 9, c. 5, d.lgs. n. 373/2003), che non era stata affatto abrogata dagli interventi riformatori del 2009-2010 sul ricorso straordinario (sul punto si è chiaramente espresso il C.g.a.r.s. proprio con la sentenza n. 656/2023; cfr., in proposito, il par. 4.1 dell’anzidetta sentenza); tanto che l’accoglimento del ricorso mosso dall’odierna ricorrente avverso il d.P.R.S. n. 1017/2011 è dovuto necessariamente passare dalla dichiarazione di incostituzionalità della menzionata disposizione che – si rammenta – consentiva al Presidente della Regione LI, ancora nel mutato quadro normativo discendente dalla riforma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di disattendere motivatamente il parere del C.g.a.r.s. (cfr. par. 6 della citata pronuncia).
3.2. Ferme le precedenti considerazioni sull’assenza di colpa della resistente amministrazione (tanto all’atto di inquadrare la ricorrente quale funzionario di categoria “ D ” all’esito del superamento della procedura concorsuale in parola, quanto all’atto di disattendere motivatamente il parere n. 644/2006 del C.g.a.r.s.), va altresì soggiunto che, in ogni caso, il danno lamentato dalla ricorrente va escluso sotto l’ulteriore profilo della sussistenza del concorso di colpa della ricorrente (art. 1227, c.c.; art. 30, c. 3, c.p.a.).
Quest’ultima ha scelto di contestare il provvedimento del 2005 ricorrendo a uno strumento (il ricorso straordinario) che, all’epoca (tanto nella declinazione statale quanto in quella regionale), ben consentiva all’amministrazione di discostarsi motivatamente dal parere reso dal giudice amministrativo di appello.
Non vi è chi non veda come invece – ove la ricorrente medesima avesse vittoriosamente adito la competente autorità giurisdizionale e la relativa sentenza favorevole fosse passata in giudicato – ella avrebbe potuto godere degli effetti ben più stabili garantiti da una pronuncia giurisdizionale in senso proprio, senza esporsi all’adozione di successivi provvedimenti sfavorevoli dell’amministrazione regionale.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO