Articolo 3 della Legge 22 novembre 1962, n. 1678
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6 gennaio 1963
Art. 3.
L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura, storico-letteraria o di pedagogia a scelta del candidato, e di un tema di legislazione amministrativa e scolastica.
La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie:
a) Letteratura italiana;
b) Storia;
c) Pedagogia;
d) Nozioni di igiene e legislazione scolastica con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli Istituiti di educazione.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1963