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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 260/2024 R.G.A.C., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 202 5 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino De Vece, giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del sindaco pro tempore, contumace Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante < Accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità della Sentenza n.1781/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro ed oggi impugnata, poiché pronunciata in violazione dell'art.
1223 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per tutte le motivazioni compiutamente dedotte in premessa, con ogni consequenziale statuizione, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal Sig. . Per l'effetto, riformare l'impugnata Sentenza accertando e Parte_1 dichiarando il diritto del Sig. ad ottenere l'ulteriore corresponsione, da parte Parte_1 del dell'importo pari ad € 1.152,90 quali spese per l'attività di assistenza e Controparte_1 consulenza stragiudiziale dovute dall'appellante all' per come allegato e dimostrato CP_2 in primo grado, ai sensi dell'art. 1223 c.c., con ogni consequenziale statuizione>
Fatto e diritto ha impugnato davanti a questa Corte d'Appello la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catanzaro n. 1781/2023 con la quale è stata accolta la sua domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. nei confronti del ma è stato rigettato il capo di domanda riguardante il Controparte_1 rimborso delle spese stragiudiziali relative all'attività svolta in suo favore da una società di infortunistica.
Nonostante la regolarità della notificazione avvenuta a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale il già contumace in primo grado, non si è costituito neanche in questo Controparte_1 grado.
Con ordinanza del 14 ottobre 2024 il consiglier istruttore, ritenuto che la causa potesse essere decisa con le modalità di cui all'art. 350 bis c.p.c. ha fissato per la precisazione delle conclusioni davanti a a sé l'udienza del 5 marzo 2025, avvisando che all'esito la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni la causa è stata rimessa all'udienza dell'11 giugno 2025 poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
Parte appellante ha depositato le note il 6 giugno 2025.
Con l'unico motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1223 c.c. e per erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione al mancato riconoscimento da parte del tribunale di diritto alla corresponsione dell'importo di €
1.152,90 dovuto alla società per l'attività stragiudiziale da detta società prestata in Controparte_2 proprio favore.
Lamenta l'appellante che il Tribunale non ha considerato che dette spese costituiscono per giurisprudenza costante una voce di danno emergente che va liquidata dal giudice, trascurando altresì il dato istruttorio costituito dalle dichiarazioni testimoniali rese dal legale rappresentante della società in ordine allo svolgimento dell'incarico e alla mancata ricezione del compenso.
Il motivo per come formulato è inammissibile perché non si confronta con la motivazione resa dal
Tribunale che ha negato il diritto al rimborso della somma richiesta evidenziando la mancanza di prova del relativo esborso.
La decisione, non specificamente attinta dal motivo di appello che si limita a ribadire che le spese dell'attività stragiudiziale costituiscono danno emergente, è comunque assolutamente conforme alla costante giurisprudenza, citata anche dall'appellante, che declina questa voce di danno emergente quale diritto di rimborso di un costo sostenuto ( cfr. Cass. SS UU 16990/2017, Cass. 15265/2023 ).
Nel caso in esame la spesa non è stata sostenuta e, pertanto, non può essere rimborsata.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
La contumacia dell'appellante non richiede pronuncia sulle spese di lite.
Atteso il tenore della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione ove questo sia dovuto;
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro . 1781/2023 e nei confronti del Controparte_1 così provvede;
dichiara la contumacia del Controparte_1 dichiara l'appello inammissibile;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato ove questo sia dovuto.
Così deciso il 18 giugno 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero