Sentenza breve 7 novembre 2014
Sentenza 8 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 07/11/2014, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05755/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02685/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2685 del 2014, proposto da RM De Rosa, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società il Sireneo D'Aequa S.a.s., e OR Beneduce, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Di Martino, con domicilio eletto presso lo studio legale RA in Napoli, via Toledo 156;
contro
il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;
nei confronti di
EN PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Iaccarino e Carlo Maria Iaccarino, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, 55;
per l'accertamento
e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale di Vico Equense in ordine all'atto di diffida inoltrato dai ricorrenti con nota prot. n.7884 del 26 marzo 2014, recante la richiesta di adozione degli atti e provvedimenti sanzionatori contemplati dall’art. 31, commi 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 380/2001, susseguenti all'ordinanza n.473 del 14 novembre 2013 di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi impartita dalla P.A. con riguardo agli abusi realizzati dall’ing. PI all’immobile di sua proprietà ubicato in Vico Equense, località Marina d’Aequa, spiaggia de “Il Pezzolo”, alla via Pezzolo n. 42, nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Vico Equense di far luogo nelle modalità previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 380/2001, all’acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e dell’area di sedime e/o alla rimozione delle opere abusive in esecuzione della predetta ordinanza di demolizione rimasta, ancorché valida ed efficace, totalmente in ottemperata e per la conseguente condanna dell’amministrazione comunale all’adozione di provvedimenti di legge e, per il caso di perdurante inadempimento, per la nomina di commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense e del controinteressato EN PI;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, proprietari, usufruttuari e comodatari degli immobili siti in Comune di Vico Equense, località Marina d’Aequa, via Torretta n. 5, sono confinanti con la proprietà del controinteressato EN PI che, secondo la loro prospettazione, avrebbe apportato, con una continuata attività edificatoria sine titulo , notevoli trasformazioni al fabbricato residenziale di sua proprietà, alterandone la sagoma e la volumetria, oltre a modificarne le consistenze abusivamente realizzate, già oggetto di una duplice istanza di condono, presentata ai sensi della legge n. 47/1985.
1.1. A seguito degli esposti presentati dai ricorrenti il Comune di Vico Equense ha adottato in data 14 novembre 2013 l’ordinanza n. 473 con la quale è stata ingiunta al controinteressato la demolizione e la riduzione in pristino di una serie di opere abusive consistenti in: 1) due locali in muratura con soffitto intradossato voltato ed esterno piano in corrispondenza della piscina; 2) alcune aiuole ornamentali edificate nell’area circostante la piscina; 3) alcune opere di sistemazione esterna, quali la definizione di aiuole e vialetto centrale; 4) pergolato in ferro con orditura verticale sul terrazzo;5) realizzazione di un piccolo WC nella camera da letto, già oggetto di condono edilizio. Con il medesimo provvedimento il Comune resistente ha anche ordinato il ripristino della scogliera realizzata in area demaniale in modo difforme rispetto all’autorizzazione edilizia e rimasta immutata, nonostante il precedente accertamento tecnico prot. n. 204 del 23.7.2002.
2. Con nota prot. n. 7884 del 26 marzo 2014 i ricorrenti, preso atto che il controinteressato aveva rinunciato alla domanda cautelare nel ricorso recante il numero R.G. 850/2014 proposto avverso la citata ordinanza di demolizione, hanno chiesto all’amministrazione comunale di adottare gli atti ablativi e ripristinatori previsti dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, in considerazione dell’efficacia del provvedimento sanzionatorio.
3. I ricorrenti impugnano, quindi, il silenzio serbato dal Comune resistente sulla predetta istanza, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (art. 2 della legge n. 241/1990; art. 31 del D.P.R. n. 30/2001; art. 97 Cost.; D.lgs. n. 42/2004) e chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della P.A. con conseguente ordine a quest’ultima di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e nomina di un commissario ad acta in ipotesi di perdurante inadempimento.
4. Il Comune di Vico Equense, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non essendo stata dimostrata l’ utilitas che i ricorrenti ritrarrebbero dalla definizione espressa del iter sanzionatorio a carico del controinteressato, concludendo nel merito per la reiezione del gravame in considerazione dell’inesistenza di un silenzio, attesa la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione alle opere abusive, del mancato decorso del termine di 60 giorni al momento della proposizione del ricorso ex art. 117 c.p.a. e della pendenza del ricorso R.G. 850/2014, avente ad oggetto l’ordinanza n. 473/2013.
5. Il controinteressato EN PI, costituito in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello recante il numero R.G. 850/2014, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.
6. All’udienza camerale del 25 settembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Occorre esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dal Comune resistente.
7.1. L’eccezione è infondata e da disattendere poiché il Collegio, sul punto, ritiene di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il proprietario di un'area o di un fabbricato, sulla cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi le ragioni” ( cfr . Cons. St., IV, 2 febbraio 2011 n. 744).
8. Deve essere anche disattesa l’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello recante il numero R.G. 850/2014, richiesta dal controinteressato ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in quanto non sussiste alcun nesso di pregiudizialità necessaria tra i predetti processi. Infatti, il presente giudizio verte sulla legittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza-diffida presentata dai ricorrenti ed è indipendente rispetto al giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa nei confronti del controinteressato.
9. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
9.1. Con la nota prot. n. 7884 del 26 marzo 2014 i ricorrenti hanno diffidato il Comune resistente ad adottate i provvedimenti e le attività sanzionatorie di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 nei confronti di EN PI, essendo decorsi i 90 giorni accordati per la spontanea rimozione delle opere contestate come abusivamente realizzate con l’ordinanza n. 473 del 14 novembre 2013.
9.2. A fronte della predetta nota è rilevabile un'inerzia imputabile all'amministrazione comunale dato che, come documentato in atti, la stessa avrebbe dovuto adottare gli atti consequenziali alla ordinanza di demolizione volti alla eliminazione degli abusi edilizi.
Non vi è dubbio che –nell’attuale democrazia amministrativa fondata sulla piena interlocuzione dialettica fra Potere pubblico e cittadini– a fronte della richiesta del privato (legittimante qualificato) volta ad ottenere un comportamento materiale da parte della amministrazione, quale quello di eseguire concretamente un ordine demolitorio relativamente ad opere la cui abusività è stata in precedenza acclarata, la silente inerzia serbata dall'amministrazione è certamente da qualificarsi illegittima (cfr. Tar Campania, Napoli, VIII, 6.8.2013, n. 4099).
9.3. Né il Collegio ritiene di poter accedere alla tesi del Comune secondo la quale non sarebbe configurabile alcun inerzia e alcun inadempimento della P.A. per il fatto che il controinteressato ha presentato in data 25 febbraio 2014 con nota prot. 5303 istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e che alla data della diffida dei ricorrenti (26 marzo 2014) non era ancora decorso il termine di 60 giorni per pronunciarsi sulla stessa.
Premesso che l'obbligo di provvedere in maniera espressa consiste nel compimento degli adempimenti di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 conseguenti all'emanazione dell'ingiunzione di demolizione e diretti alla conclusione del procedimento repressivo dell'abusivismo edilizio, il Collegio rileva che l’amministrazione avrebbe dovuto comunque notiziare i ricorrenti della presentazione della rammentata domanda di sanatoria e, quindi, una volta scaduto il termine per pronunciarsi sulla stessa in modo espresso ovvero per il maturarsi del silenzio diniego, avrebbe dovuto dare corso agli adempimenti di competenza.
9.4. Il Collegio rileva, infine, che l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, intervenuto il 22 marzo 2014, non è atto idoneo alla soddisfazione degli interesse dei ricorrenti in quanto si tratta per pacifica giurisprudenza di atto di natura endoprocedimentale che non esprime la volontà della P.A. e che non conclude, pertanto, il procedimento sanzionatorio.
9.5. Con riguardo, infine, alla fondatezza della pretesa dei ricorrenti volta a portare ad esecuzione l'ingiunzione di demolizione n. 473/2013 il Collegio ritiene di non potersi pronunciare sulla stessa in considerazione anche della presentata domanda di accertamento di conformità che tuttavia, giova ribadirlo, è del tutto indipendente dalla valutazione del silenzio in quanto non elide l’obbligo della amministrazione di interloquire fattivamente con gli attuali ricorrenti in ordine agli sviluppi di quella pratica amministrativa.
10. Per tali considerazioni il ricorso è meritevole di accoglimento con conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Vico Equense a provvedere in modo espresso e motivato nel termine di giorni 30 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
11. In applicazione dell’art. 117 c.p.a., per il caso di persistente inerzia, viene fin da ora nominato, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a personale dotato di specifica competenza, affinché provveda entro ulteriori 30 giorni in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, con spese da porsi a carico di quest'ultima (le quali verranno liquidate dal Tribunale con separato provvedimento sulla base dell'effettiva attività svolta ed alla relativa nota presentata dal Commissario).
12. La presente sentenza deve essere trasmessa, ai sensi della legge n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei Conti – Napoli.
13. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della complessità fattuale della controversia e delle motivazioni della decisione, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Vico Equense di provvedere con atto espresso e motivato entro giorni 30 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sull’istanza/diffida presentata dai ricorrenti;
- nomina fin da ora il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, quale Commissario ad acta perché, persistendo l'inerzia dell'Amministrazione onerata e su istanza di parte ricorrente, provveda entro ulteriori 30 giorni in sostituzione degli ordinari organi del Comune di Vico Equense, con spese a carico di quest'ultimo e da liquidarsi con separato provvedimento del Tribunale sulla base dell'effettiva attività svolta e della nota presentata dal Commissario stesso;
- manda alla Segreteria per la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei Conti – Napoli;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Luca De Gennaro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO