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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/11/2024, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 910/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 910/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Massimo De Matteis del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
nata in [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 21 marzo 2024 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 7 aprile 2005, che dalla loro unione non sono nati figli, che Controparte_1 la loro separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza (in proc. n. 4175/2022 R.G.) n. 1233/2023 pubblicata il 21 settembre 2023 e che, in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in oggetto senza alcuna disposizione accessoria.
pagina 1 di 2 Nel corso dell'udienza tenutasi il 12 novembre 2024, non comparsa né costituitasi in giudizio di cui era dichiarata la contumacia, confermava di non volere Controparte_1 Parte_1 riconciliarsi precisando di non vedere la moglie da quasi quattro anni.
Indi, la difesa dello stesso ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 1233/2023 (pubblicata il 21 settembre 2023) e sono senz'altro trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso come anche ribadite da personalmente Parte_1 all'udienza del 12 novembre 2024.
Per converso, l'attuale mancanza di rapporti tra i coniugi e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Ghana, il 7 aprile 2005, tra e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Parma al N. 771, P. 2, S. C, anno 2019.
Nulla, infine, sulle spese di lite stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ghana, il 7 aprile 2005, tra e Parte_1
, come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Parma al N. 771, P. 2, S. C, anno 2019.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 15 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 910/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Massimo De Matteis del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
nata in [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 21 marzo 2024 premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 7 aprile 2005, che dalla loro unione non sono nati figli, che Controparte_1 la loro separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza (in proc. n. 4175/2022 R.G.) n. 1233/2023 pubblicata il 21 settembre 2023 e che, in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in oggetto senza alcuna disposizione accessoria.
pagina 1 di 2 Nel corso dell'udienza tenutasi il 12 novembre 2024, non comparsa né costituitasi in giudizio di cui era dichiarata la contumacia, confermava di non volere Controparte_1 Parte_1 riconciliarsi precisando di non vedere la moglie da quasi quattro anni.
Indi, la difesa dello stesso ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 1233/2023 (pubblicata il 21 settembre 2023) e sono senz'altro trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso come anche ribadite da personalmente Parte_1 all'udienza del 12 novembre 2024.
Per converso, l'attuale mancanza di rapporti tra i coniugi e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Ghana, il 7 aprile 2005, tra e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Parma al N. 771, P. 2, S. C, anno 2019.
Nulla, infine, sulle spese di lite stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ghana, il 7 aprile 2005, tra e Parte_1
, come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Parma al N. 771, P. 2, S. C, anno 2019.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 15 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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