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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41/2023
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 41/2023 R.G. avente ad oggetto: responsabilità sanitaria
PROMOSSO DA
C.F. ), C.F. ), CP_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. , in proprio ed
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
in qualità di eredi di ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._5
Andrea Santini.
– RICORRENTI–
CONTRO
(C.F. ), in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Tallini
– RESISTENTE–
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: - accertata e dichiarata la
responsabilità della struttura sanitaria convenuta per tutto quanto dedotto ed argomentato in narrativa
del presente atto;
- condannare la struttura convenuta al pagamento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dai ricorrenti iure hereditatis, quantificati in complessivi € 601.228,64, da
corrispondersi in favore dei ricorrenti, in base al disposto di cui all'art. 581 c.c., ovvero per 1/3 in
favore della moglie Sig.ra e per 2/3 in favore dei figli e Parte_3 CP_1 Parte_1 Parte_2
da suddividersi in parti eguali tra di loro e/o quantificandoli nella minore o maggior somma che
[...]
risulterà dovuta all'esito del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. -
condannare la struttura convenuta al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai 2
ricorrenti iure proprio, quantificati in complessivi € 472.771,16, di cui € 119.457,50 da corrispondersi
in favore della Sig.ra € 151.413,66 da corrispondersi in favore della Sig.ra € Parte_3 CP_1
100.950,00 da corrispondersi in favore del Sig. ed € 100.950,00 da corrispondersi in Parte_1
favore del Sig. e/o quantificandoli nella minore o maggior somma che risulterà dovuta Parte_2
all'esito del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed
onorari del presente procedimento e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaurato dai ricorrenti
dinanzi all'intestato Tribunale nei confronti di ed avente R.G. n. 1757/2021”. Controparte_3
In via istruttoria “si insiste per l'accoglimento delle richieste di prove orali non ammesse”
Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza
disattesa, in via preliminare: accertare la natura non sommaria della causa e per l'effetto disporre il
mutamento del rito sommario nel rito ordinario ai sensi dell'art. 702-ter, secondo comma, c.p.c.; -
ancora in via preliminare: nell'ipotesi di mancato mutamento del rito, in ogni caso disporre il rinnovo
della CTU, ovvero, in via ulteriormente subordinata, quantomeno la chiamata dei CCTTUU, onde
rendere gli opportuni chiarimenti in ordine alle summenzionate criticità indicate in narrativa e,
segnatamente, a pagg.
9-12 della presente comparsa;
- in via principale: respingere integralmente le
avverse domande proposte nei confronti della in quanto infondate in fatto e in Controparte_3
diritto per tutti i motivi indicati in espositiva;
Con vittoria di spese del presente giudizio, nonché del
procedimento ex art. 696-bis c.p.c. instaurato dai ricorrenti davanti al Tribunale di Arezzo e recante
R.G. n. 1757/2021”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e CP_1 Parte_1 Parte_2 [...]
sia in proprio che in qualità di eredi di (padre di e Pt_3 Persona_1 CP_1 Pt_1
e marito di , adivano l'intestato Tribunale esercitando azione Parte_2 Parte_3
risarcitoria nei confronti della (di seguito per il ristoro Parte_4 CP_3
dei danni subiti – sia iure proprio che iure hereditatis – per malpractice medica in danno di 3
Persona_1
Riferivano in fatto che:
- in data 02.02.2018 e 12.02.2018 veniva sottoposto ad indagini Persona_1
strumentali volte ad indagare una recente insorgenza di emoftoe, all'esito delle quali riceveva diagnosi di neoformazione polmonare;
- in data 26.02.2018, veniva ricoverato presso la UOC Pneumologia – Presidio Pt_2
Ospedaliero “S. Donato” di Arezzo per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti;
- in data 27.02.2018, veniva sottoposto ad intervento di agobiopsia percutanea Pt_2
polmonare con guida TC;
- nell'immediatezza di detto intervento, ebbe a prodursi pneumotorace massivo di natura iatrogena, al fine di controllare il quale veniva praticata inserzione in emergenza di drenaggio toracico;
data l'estrema gravità del quadro clinico, il paziente veniva ricoverato presso la U.O.C. Rianimazione, ove presentava arresto cardiaco con PEA(dissociazione Pt_2
elettromeccanica), con necessità di rianimazione cardiopolmonare accompagnata da infusione di farmaci inotropi, rimozione del drenaggio ed inserzione di ulteriori due drenaggi toracici;
- in data 07.03.2018 il paziente, stante le notevoli difficoltà respiratorie, veniva sottoposto a tracheostomia chirurgica;
- rimase degente nel reparto rianimazione sino al 20.03.2018, quando venne Pt_2
trasferito presso la Unità di Terapia intensiva polmonare del medesimo nosocomio;
- in considerazione dell'insvezzabilità della protesi ventilatoria e nell'impossibilità di riprendere alimentazione per via orale, in data 11.04.2018 veniva confezionata PEG ed il paziente veniva avviato a nutrizione parenterale;
- il paziente era quindi dimesso dall'Ospedale San Donato di Arezzo in data
07.05.2018 e trasferito presso l'ospedale di comunità di Foiano della Chiana, ove rimaneva ricoverato sino al 22.05.2018;
- alla dimissione, presentava una compromissione totale dell'autonomia globale, Pt_2
avendo perso la capacità deambulatoria autonoma, necessitando di assistenza continuativa 4
nello svolgimento delle normali attività quotidiane (che precedentemente compiva in totale autonomia), essendo costretto alla respirazione/ventilazione tramite tracheostomia con O2
terapia ed alla alimentazione tramite gastrostomia, tanto che gli veniva riconosciuta indennità
di accompagnamento quale invalido totale ed handicap in gravità dal 01.05.2018. All'esame obiettivo compiuto dalla commissione medica per accertamento dell'handicap si legge:
“soggetto allettato, in stato cachettico, trachestomia, ventilazione assistita, colloquio impossibile,
Sindrome da immobilizzazione”;
- iniziava quindi un lungo percorso assistenziale caratterizzato da una Pt_2
dipendenza totale da terzi nello svolgimento delle normali attività quotidiane, oltre a riabilitazione e visite specialistiche domiciliari, controlli radiografici, cicli di fisioterapia ed assistenza da parte del centro di nutrizione clinica per la problematica gestione della PEG,
sostituita con cadenza trimestrale;
- in data 25.05.2018 veniva effettuata visita domiciliare da parte del personale sanitario della UOSD Pneumologia territoriale, Rete aziendale di assistenza respiratoria domiciliare, “Paziente con insufficienza respiratoria cronica secondaria a Parte_4
complicazione su accertamenti diagnostici invasivi per ETP polmonare. Attualmente è in ventilazione
meccanica invasiva continua via tracheosotomia, con supporto di =2 1,5 l/m..”;
- in data 06.07.2018 era eseguito RX Torace e colonna di controllo: “Non si riconoscono
focalità dei metameri esaminati. Osteoporosi e diffuse manifestazioni di artrosi intersomatica con
osteofisi somatomarginale e ridotti spazi intersomatici a tutti i livelli. Artrosi interspinosa lombare. A
carico del torace, appare sostanzialmente invariata la neoformazione notalobare superiore destra. CP_4
nei limiti. Aorto sclerosi. Paziente portatore di cannulla tracheostomica”;
- in data 17.10.2019 depositava, dinanzi all'intestato Tribunale, un primo Persona_1
ricorso ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di (R.G. n. 3121/2019), Parte_4
poi interrotto per il decesso del in data 12.3.2020; il procedimento non veniva riassunto Pt_2
nei termini di legge, secondo i ricorrenti, anche in considerazione dell' espressa opposizione manifestata dalla struttura sanitaria a modificare i quesiti sottoposti ai CCTTUU a seguito del 5
decesso del Pt_2
- i ricorrenti instauravano un nuovo procedimento ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di (R.G. n. 1757/2021); il Giudice conferiva incarico ai dott. Parte_4
e che depositavano la consulenza. Per_2 Pt_5
I ricorrenti, preso atto delle risultanze della consulenza, da cui emergeva la responsabilità
della struttura sanitaria per il gravissimo danno biologico subito dal introducevano il Pt_2
presente giudizio di merito, chiedendo il risarcimento dei seguenti danni:
- iure hereditario: danno biologico (invalidità permanente – da liquidare tenendo conto del danno intermittente o da premorienza – e invalidità temporanea, con riconoscimento del danno morale e della personalizzazione); danno da lesione del consenso informato;
danno patrimoniale (spese mediche e spese di assistenza continuativa);
- iure proprio: danno da grave lesione del rapporto parentale derivante dalle lesioni totalmente invalidanti del prossimo congiunto, che hanno determinato uno sconvolgimento dell'esistenza dei ricorrenti - i quali sono stati costretti ad un radicale cambiamento del loro stile di vita – e del rapporto intercorrente tra gli stessi e nel periodo di Persona_1
sopravvivenza del danneggiato post sinistro.
ha altresì richiesto il rimborso delle spese per la fase di ATP (spese legali, spese di CP_1
consulenza).
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo in via Parte_4
preliminare il mutamento del rito da sommario in ordinario, stante la complessità del thema
decidendum.
Nel merito, contestava le risultanze della CTU, deducendo in sintesi l'insussistenza dei dedotti profili di inadempimento;
in sintesi deduceva:
- che la scelta della agobiopsia risultava conforme alle linee-guida;
- i rischi derivanti dalla esecuzione della procedura non sono prevedibili né prevenibili;
- l'intervento era stato correttamente eseguito;
6
- non era rispondente al vero che il drenaggio fosse stato malposizionato né che vi fosse stata carenza nella sorveglianza da parte degli operatori.
Riportava, poi, le osservazioni dei propri ctp nel procedimento di ATP.
A fronte dei rilievi mossi alla relazione peritale, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica o, quantomeno, che i periti fossero chiamati a chiarimenti.
In ogni caso evidenziavano l'arbitraria e sproporzionata quantificazione del quantum
risarcitorio sia con riferimento al danno iure hereditatis che iure proprio.
3. Assegnata la causa allo scrivente Giudice, disposto il mutamento del rito (ordinanza del
09.05.2023); all'esito della udienza ex art. 183 c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. (ordinanza del 01.06.2023).
A seguito di scambio di memorie istruttorie, con l'ordinanza del 07.11.2023 venivano parzialmente ammessi i capitoli di prova articolati da parte attrice. Inoltre, non sussistendo ragioni obiettive tali da giustificare la rinnovazione delle operazioni peritali, si disponeva l'integrazione della consulenza, nominando il medesimo collegio peritale del procedimento ex
art. 696-bis c.p.c. RG. n. 1757/2021.
Depositata l'integrazione peritale in data 14.02.2024 ed escussi i testi all'udienza del
27.03.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con fissazione dell'udienza del
19.06.2024 per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica, regolarmente depositate.
4. La causa veniva rimessa in istruttoria per chiedere un chiarimento ai CCTTUU in ordine alla quantificazione della percentuale di danno biologico.
5. Depositata l'integrazione della consulenza peritale il 10.01.2025, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 20.03.2025 e in quella sede trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c
§§§§§§§
6. In ordine alla sussistenza dell'illecito
7
Alla luce delle consulenze tecniche svolte in sede di ATP e nel presente giudizio (dalle quali questo Giudicante non ritiene vi siano ragioni per discostarsi, siccome ampiamente argomentate ed immuni da vizi logici), sussiste la lamentata malpractice.
Dalle relazioni peritali risulta, in sintesi che:
- la agobiopsia percutanea-PNB (procedura indicata, pur essendo possibile una procedura meno invasiva) è una indagine routinaria, il cui successo dipende dall'appropriata selezione del paziente, dalla sua preparazione e dalla gestione post procedurale;
- nel caso in esame, il paziente presentava all'anamnesi una BPCO ed alla TC un quadro di enfisema polmonare di grado elevato con associata pneunopatia bollosa. Questa condizione anatomo-funzionale esponeva il paziente ad un rischio più elevato di incorrere in quella
“complicanza” che si è manifestata immediatamente dopo la PNB, cioè lo pneumotorace,
pneumomediastino ed enfisema sottocutaneo;
- Il ha presentato immediatamente un quadro di pneumotorace iperteso a destra, per cui Pt_2
il paziente veniva sottoposto ad inserzione di drenaggio intercostale in cavo pleurico e trasferito in rianimazione;
qui, a causa della grave insufficienza respiratoria e, soprattutto, per il collasso del polmone destro causato dal PNX iperteso, non risultando efficace, per erroneo posizionamento, il drenaggio, da cui la compressione oltre che del polmone sinistro, delle sezioni destre del cuore e dei grossi vasi con mancato ritorno ematico culminato con una
PEA-pulseless electrical activity;
- in tale circostanza i sanitari si accorsero che il drenaggio toracico era mal funzionante, per cui vennero inseriti in cavo pleurico altri due drenaggi, uno in regione apicale sulla linea
emiclaveare al livello del 2°spazio intercostale ed uno basale sulla linea emiascellare con notevole fuoriuscita di aria in pressione;
- la causa di ciò è da ricercare nel posizionamento non corretto del primo drenaggio applicato in sala operatoria in quanto o non pescava in cavo pleurico o si era spostato (“sposizionato”)
Co durante le manovre di trasporto del in rianimazione (come testimoniato da ); 8 Pt_2
- una più attenta sorveglianza del dispositivo endopleurico, come richiesto in questi casi,
avrebbe potuto evitare l'aggravamento della insufficienza respiratoria e la compressione cardiaca e, quindi, l'instaurarsi della dissociazione elettromeccanica cardiaca (PEA), cui hanno fatto seguito altre “complicazioni” a cui il paziente è andato incontro, quali:
tracheotomia a permanenza, ventilazione assistita, PEG, intercorrenti di varia natura, sepsi;
- se il caso in questione fosse stato preventivamente discusso multidisciplinarmente (come menzionato nelle line-guida della società europea di radiologia), valutando i rischi delle possibili se non già probabili “complicanze” in relazione al quadro polmonare, si sarebbe potuto tentare, in prima istanza, di ottenere una diagnosi istologica della neoformazione polmonare con altra tecnica meno invasiva, come raccomandato nelle linee guida delle neoplasie del polmone.
Secondo i CCTTUU nel caso in esame non si è trattato di mera complicanza, bensì di un errore sia (verosimilmente) di posizionamento del drenaggio pleurico al polmone destro,
nonché (e soprattutto) per una mancata adeguata monitorizzazione del suo corretto funzionamento, nonostante il ricovero in T.I., da cui la PEA e il danno neurologico gravissimo ed irreversibile che ne ha condizionato il successivo decorso clinico protrattosi sino alla morte;
“riteniamo pertanto che vi sia una responsabilità professionale non già e non tanto per aver
commesso errori nella esecuzione della procedura di ago-biopsiaTC guidata al polmone, quanto per gli
erronei trattamenti successivi e la monitorizzazione della complicanza medesima, da cui l'arresto
cardiaco correlato al massivo pneumotorace che ha determinato uno sbandamento del mediastino e la
compressione del cuore, in particolare del ventricolo destro, con arresto del ritorno venoso alla pompa
cardiaca e, quindi, una situazione di mancata perfusione tissutale”.
In seno al presente procedimento è stata disposta una integrazione della CTU a seguito di istanza in tal senso della CP_3
La convenuta affermava che la sequenza degli eventi era stata imprevedibile ed inevitabile;
la scelta dell'inserimento del drenaggio doveva ritenersi congrua ed efficace : questo si era dislocato a causa degli spostamenti del paziente. Peraltro, sempre secondo l' il 9 CP_3
recupero del paziente era stato proporzionalmente più lento e complesso a causa dell'età del affetto da altre rilevanti patologie. Pt_2
Il collegio peritale ha ribadito, in sede di chiarimenti, l'erronea gestione della complicanza,
prevedibile ex ante; anche la metodologia utilizzata per l'inserzione del drenaggio in cavo pleurico non era stata rispondente alle linee guida vigenti.
Per tale motivo il collegio ha negato la fondatezza delle deduzioni della convenuta in ordine alla tecnica utilizzata (“Si può dedurre che il drenaggio apposto non pescasse adeguatamente nel cavo
pleurico o che nelle successive manovre di trasporto del paziente in terapia intensiva, il presidio
endopleurico si sia sposizionato (come evidenziato dal successivo esame TC, che evidenziava che il
drenaggio era allocato nei tessuti molli del torace). A tale proposito è da sottolineare che l'arco
temporale intercorso fra l'apposizione di drenaggio e il quadro di PEA è di circa due ore, difatti il
drenaggio è stato posizionato alle ore 10:10 e l'arresto si è verificato alle ore 12:20, la TC, che ha
dimostrato la mancanza del drenaggio in cavo pleurico risale alle ore 11:52. Certamente se i sanitari
avessero prestato maggiore attenzione relativamente alla funzionalità del dispositivo drenante si
sarebbe evitato l'instaurarsi del quadro di PEA […] – l'iter diagnostico-terapeutico intrapreso nei suoi
confronti [del in quanto gravato da quei gravi errori da noi indicati, si è reso responsabile di Pt_2
quelle gravissime “complicanze” (termine questo improprio in quanto si trattò di veri e propri errori
professionali legati alla condotta dei sanitari, correlati sia alle scelte diagnostiche che alle “terapie”
successivamente poste in essere), andate incontro ad una rapida progressione quali la insufficienza
respiratoria e la conseguente PEA da cui il grave danno anossico cerebrale – enfasi aggiunta (v.
integrazione CTU, pagg. da 16 a 18).
Nonostante la regolare comunicazione della bozza della perizia alla convenuta, questa CP_3
non ha presentato osservazioni nei termini assegnati da questo Giudicante che, per tale ragione, non ha ravvisato circostanze che potessero consentire la remissione nei termini della
(v. decreto del 05.03.2024). Controparte_6
Quanto al danno biologico il collegio peritale nominato ha accertato che ha subìto 10 Persona_1
dei gravissimi postumi ascrivibili alla condotta colposa dell' convenuta di natura sia Pt_4
temporanea sia di carattere permanente. Esso è stato stimato nella misura del 90% (i dott.
e che visitarono il così lo descrissero: “soggetto cachettico, tessuto adiposo Per_3 Per_4 Pt_2
scarsamente rappresentato, colorito pallido di cute e mucose visibile, peso 49 kg, altezza 166 cm (prima
dell'evento pesava kg 65)… ipovigile, parzialmente collaborante, scarsamente orientato nel tempo e
nello spazio, scarsamente accessibile al colloquio con deficit mnesici oltre che di attenzione..
tracheostomia.. afonia… esame neurologico … doppia emiplegia con rigidità marcata diffusa ai 4 arti.
Esame dinamico notevole difficoltà nei passaggi posturali che risultano difficoltosi anche con l'ausilio di
terzi non riesce a mantenere la stazione eretta autonomamente, deambulazione a piccolissimi passi,
possibile solo con l'aiuto di 2 persone in precarie condizioni di equilibrio”.)
Il collegio peritale ha precisato che la condotta colpevole dei sanitari non aveva avuto alcuna incidenza causale né rispetto al progredire o all'aggravarsi della malattia da cui era affetto il
(id est la neoplasia polmonare), né con riferimento al decesso del paziente a distanza di Pt_2
due anni (il danno da perdita di chance non è stato richiesto in questa sede).
Con riferimento all'inabilità temporanea totale, il collegio peritale ha ritenuto che le condizioni del paziente si siano stabilizzate nel volgere di 8 mesi dall'evento e dunque per complessivi 240 giorni.
Il Giudice ha, quanto all'invalidità permanente, chiesto chiarimenti ai periti, per valutare se il danno, alla luce della pregressa condizione patologica del nonché di un eventuale Pt_2
corretto adempimento della prestazione dei sanitari, dovesse essere considerato in termini di danno differenziale.
Giova sul punto richiamare le valutazioni dei periti: “il Sig. era già titolare di indennità di Pt_2
accompagnamento e di handicap in gravità dal 21.05.2018, per una serie di comorbidità che non
rivestono alcuna rilevanza nel giudizio di specie proponendosi, il danno iatrogeno legato alla
responsabilità professionale dei sanitari dell'ospedale San Donato di Arezzo, correlato ad altra etiologia
e patogenesi oltreché organo bersaglio, in precedenza integro. Inoltre, al quesito secondo in cui ci viene 11
richiesto di stimare la percentuale di invalidità che si sarebbe concretizzata in caso di corretto
adempimento della prestazione da parte dei medici dell'azienda pervenuta, la risposta è 0% in quanto la
agobiopsia non avrebbe dato luogo ad alcun danno biologico permanente. Il danno biologico
permanente, da noi riconosciuto in ragione del 90%, è riconducibile esclusivamente alle conseguenze
del danno anossico cerebrale verificatosi a seguito della ACR e non già alla primitiva lesione polmonare
ed è riferibile non già allo pneumotorace verificatosi nel corso della agobiopsia polmonare, bensì
nell'erroneo ed inescusabile trattamento dell'”evento avverso”. Si può confermare come il grado di
invalidità permanente parziale correlato all'errore professionale, ovverosia al danno iatrogeno, debba
essere valutato intorno ad un 90% (novanta per cento). La locuzione utilizzata “possa essere
ragionevolmente posto intorno”, deriva dalla mancata possibilità di aver sottoposto a visita il paziente
in vita, ma è assolutamente ragionevole sulla base delle condizioni cliniche del paziente così come
descritte alla dimissione dall'ospedale San Donato.
Riteniamo quindi di dover confermare integralmente le valutazioni a suo tempo espresse, ovverosia che
l'entità del danno biologico legato alla erronea condotta tenuta dai sanitari dell'ospedale di Arezzo in
occasione dell'evento per cui è causa, verificatosi in data 27.02.2018, è da quantificarsi in ragione di un
90% (novanta per cento)”.
Pertanto, il pregiudizio non potrà essere liquidato secondo i criteri del c.d. danno differenziale in quanto, alla luce delle conclusioni del collegio peritale, le pregresse menomazioni del non imputabili all'errore medico sono c.d. menomazioni preesistenti Pt_2
coesistenti e non già concorrenti con i postumi invalidanti patiti dal paziente (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 21261/2024: “In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una
menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere
liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex
post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di
semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla
menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima
tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la 12
situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente -
liquidare interamente il danno iatrogeno”).
Non vi è invece prova del danno da lesione del c.d. consenso informato. Ed infatti, ove venga dedotta la violazione del diritto alla autodeterminazione, è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa” derivante dall'inadempimento
(inadempimento senz'altro sussistente nel caso in esame, dal momento che il consenso è stato fatto sottoscrivere la mattina stessa della manovra e non come raccomandano le linee guida internazionali preferibilmente 24 ore prima dell'esecuzione”). Orbene, detti pregiudizi non risultano allegati nell'atto introduttivo, ove si fa riferimento generico alla lesione del diritto alla autodeterminazione (come, appunto, se si trattasse di danno in re ipsa).
7. Sul c.d. danno biologico intermittente o da premorienza
Occorre pertanto procedere alla liquidazione del danno biologico subito dal deceduto Pt_2
due anni dopo l'illecito.
Al riguardo deve considerarsi che, secondo quanto risulta dalla CTU, non può ritenersi sussistente un nesso di causalità tra le lesioni subite in conseguenza dell'illecito e il successivo decesso del (cfr. pag. 57-58 CTU “Indiscutibilmente vi è da considerare un netto Pt_2
peggioramento della qualità della vita a seguito dell'episodio per cui è causa sino all'exitus, per il quale
invece non vi è, con criterio civilistico del “più probabile che non”, la possibilità, su basi scientifiche, di
poterlo ritenere etiologicamente riconducibile all'intervento del 27/02/2018, sia direttamente che
indirettamente, in relazione alla sopravvenuta mancata possibilità di trattare la neoformazione
polmonare”). La questione non è contestata dai ricorrenti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, al momento della liquidazione del danno, la vittima sia deceduta per causa non riconducibile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,” l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure
successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile,
in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera 13
probabilità statistica, ma è un dato noto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 5970/2023, Cass. Civ. n.
679/2016); si tratta delle ipotesi che viene comunemente definita “danno intermittente” o
“danno da premorienza”.
8. La liquidazione del danno non patrimoniale subito da Persona_1
Per la liquidazione di tale danno non verranno utilizzate le c.d. tabelle milanesi. Su di esse così si è recentemente espressa la Suprema Corte: “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante
"iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per
causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le
tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità,
in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al
danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il
pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al
danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al
termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio,
dalle tabelle del Tribunale di Roma)” (Cass. Civ., Ord. n. 29832/2024).
Il danno verrà pertanto liquidato secondo le tabelle romane (2023 con successivo aggiornamento alla variazione ISTAT del 14.3.2025), nei limiti evidentemente del petitum
formulato dagli attori.
Per una persona di 81 anni (quali il al momento dell'illecito), il danno biologico del 90% è Pt_2
risarcibile per euro 963.464,92.
Non vi è margine per la richiesta personalizzazione di tale danno. Al riguardo occorre considerare che, come chiarito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente
indicato da un baréme medico-legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. In particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano 14
reso il pregiudizio della vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi tutte identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due volte. Soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato,
che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute in sede di personalizzazione ella liquidazione (cfr. Cass. Civ., Ord. n.
5865/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di
merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal
danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti
da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che le conseguenze subite dal siano state Pt_2
estremamente drammatiche;
ciò, tuttavia, trova riconoscimento nella determinazione del danno biologico nella misura del 90%, senza che sia stato allegato e dimostrato che il Pt_2
abbia subito conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle che avrebbe subito un individuo della stessa età per la medesima tipologia di danno.
Tanto premesso, occorre ora considerare, ai fini della liquidazione, come già anticipato, che il
è deceduto in data 12.3.2020, per cause indipendenti dall'illecito qui in esame. Si farà Pt_2
pertanto applicazione della apposita tabella (Danno da morte per causa indipendente), per tenere conto dell'orientamento della S.C. sopra riportato.
La tabella si fonda sui seguenti princìpi: a) il danno non è una funzione costante crescente con il tempo e ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione di danno complessivo, ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una 15
parte dello stesso e che costituisce un adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta,
ed una parte che è invece correlata con i progressivi pregiudizi, si acquisisce nel tempo;
b)
tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 19% ed il 50% in relazione all'entità
del danno biologico, come da tabella.
Di conseguenza, poiché una parte del danno si acquisisce contestualmente al consolidamento dei postumi con i quali il danneggiato deve confrontarsi subito, per poi subire ulteriori conseguenze nel tempo in relazione all'incremento dell'età che introduce altre difficoltà, le tabelle prevedono che il danno risarcibile sia costituito da due voci:
a. una prima, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta, viene acquisita immediatamente per effetto della lesione subita;
b. una seconda, correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra, si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.
In particolare, facendo applicazione di quanto previsto in tabella (che prevedono un range dal
41 al 50% per la percentuale che viene acquisita immediatamente), può prendersi come punto di riferimento la percentuale media del 45%.
La prima voce risarcitoria (danno acquisito immediatamente) è dunque pari ad € 433.559,21.
La seconda voce risarcitoria (danno da acquisire nel tempo) deve essere calcolata come segue:
danno biologico residuo detratto quello già acquisito (€ 963.464,92 - € 433.559,21 )= 529.905,71;
vita media in relazione all'età al momento dell'illecito 92; anni ancora da vivere in media (92-
81)=11; anni vissuti in concreto 2; importo da corrispondere in concreto 2/11 di 529.905,71=
96.346,49.
Importo totale: 529.905,7, al quale può senz'altro aggiungersi un aumento per il danno morale
(i CCTTUU affermano che: è assai probabile che egli possa essere stato cosciente ed abbia avuto
momenti di lucidità almeno sino agli ultimi momenti di vita, da cui la propensione a ritenere che abbia
avuto consapevolezza della gravità del suo quadro clinico ed abbia conseguentemente di ciò sofferto).
L'importo risarcitorio non può comunque eccedere il petitum per tali voci risarcitorie, pari ad 16
€ 531.572,36 (202.228,61+219.562,50+€ 109.781,25); tale è l'importo che deve pertanto essere liquidato.
Per quanto attiene alla invalidità temporanea, i CCTTUU hanno riconosciuto otto mesi di ITT,
che – liquidate sempre mediante le anzidette Tabelle romane (considerando giorni 240; punto base 130,25) – conduce ad un totale di € 31.260,00 (tale importo rientra nei limiti del petitum);
non vi è luogo per la richiesta personalizzazione per le ragioni anzidette.
Ne consegue un totale, a titolo di danno non patrimoniale, espresso in moneta attuale, pari ad
€ 562.832,36 (531.572,36+31.260,00).
La somma in questione essere devalutata alla data della condotta colposa (27 febbraio 2018)
che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€ 470.595,62) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento subito il 27.02.2018 fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da
Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 619.324,87.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Per quanto attiene al risarcimento del danno patrimoniale richiesto iure hereditatis, gli attori hanno chiesto € 3.746,90 per spese mediche + € 22.169,38 per spese sostenute in relazione ai rapporti instaurati con i badanti di Persona_1
Per quanto attiene alle spese mediche, risultano provati gli esborsi le visite specialistiche pari ad € 207,00 (spese per visita cardiologica e neurologica – v. doc. n. 26, sub 4, ultime due pagine).
Quanto alle ulteriori spese mediche, invece, non è possibile riconoscere il danno patrimoniale per incompletezza della relativa prova;
ed infatti, essendo stati prodotti i soli scontrini, non è
possibile risalire alla tipologia di farmaco acquistato, per valutarne la riferibilità causale all'illecito per il quale è causa.
Quanto alle spese per la assistenza personale, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza 17
di legittimità, devono essere risarcite le spese sostenute per l'assistenza personale della vittima che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 17815/2019). L'esborso sostenuto per le badanti che si sono avvicendate nella cura di è pari ad € 22.169,38 (doc. 27); tali spese sono state Persona_1
riconosciute come congrue da parte dei consulenti (v. CTU resa in sede di ATP).
Il totale risarcibile a titolo di danno patrimoniale è pertanto pari ad € 22.376,38.
9. Sui danni subiti dagli attori iure proprio
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e, in particolare, il danno per lo sconvolgimento delle abitudini di vita e per la sofferenza psicologica derivante dalle gravissime lesioni subite da a causa della malpratice Persona_1
sopra riportata.
Secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno subìto dai congiunti a causa delle lesioni riportate da un loro famigliare per fatto illecito altrui, è un danno diretto e non riflesso: esso, infatti, consiste nella diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente che integra una condotta plurioffensiva, con vittime diverse,
ma parimenti dirette ed integra un danno non patrimoniale, iure proprio del congiunto (cfr.
Cass. Civ. Ord. n. 7748/2020).
Pertanto, qualora a causa delle lesioni subite da un individuo da cui derivino gravi postumi invalidanti a cui conseguano circostanze che determinano lo sconvolgimento nelle abitudini di vita (con apprezzabile mutamento peggiorativo) e/o danni di natura morale ai prossimi congiunti che si occupano di assistere il danneggiato, a questi ultimi spetta il risarcimento del
danno non patrimoniale. In tal caso, traducendosi il danno in una sofferenza d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base ad indizi, presunzioni semplici, a massime di comune esperienza o ricorrendo al fatto notorio che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, dato che l'esistenza stessa del rapporto fa presumere 18
la sofferenza del famigliare (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 4571/2023).
Per quanto concerne il coniuge convivente ( e la figlia residente nel CP_7 CP_1
medesimo immobile (come risulta dagli attestati di residenza versati in atti – docc. nn. 23 e 24–
e dalla testimonianza di , deve senz'altro concludersi, in base all'id quod Testimone_1
plerumque accidit, nonché alle prove testimoniali (su cui v. infra), che entrambe abbiano subìto,
a causa delle gravissime lesioni permanenti riportate dal loro congiunto (v. quanto riportato sopra), uno stravolgimento delle loro abitudini di vita oltre che una intensa sofferenza morale.
Per quanto attiene agli altri figli di pur residenti altrove, è stato provato nel corso Persona_1
della istruttoria un loro effettivo coinvolgimento nella cura del padre e, in ogni caso, un forte legame con lo stesso.
I testimoni sentiti all'udienza del 27.03.2024, hanno riferito delle ripercussioni che la invalidità di ha comportato per i suoi famigliari. Persona_1
La teste sorella di vicina di casa, ha riferito: Testimone_2 Parte_3
- che nei periodi dal 01.08.2018 al 25.11.2018 e dal 13.01.2019 al31.03.2019 (nei quali non era stata reperita una badante) l'assistenza continuativa h 24 è stata prestata al Sig. Per_1
dalla moglie, dalla figlia e dal figlio
[...] CP_1 Parte_1
- nei periodi nei quali era stata assunta la badante, nei momenti di riposo della stessa la cura veniva garantita dalla moglie e della figlia (quest'ultima faceva visita tutti i giorni CP_1
al padre);
- i figli e facevano visita al padre due o tre volte alla settimana;
Per_1 Pt_1
- che, prima dei fatti per cui è causa, i figli cenavano con il padre almeno una volta alla settimana e festeggiavano le ricorrenze a casa o al ristorante;
dopo non fu più possibile.
Tali circostanze sono state confermate, pressoché nella loro interezza dalla teste ES
, vicina di casa e da amica di 19
[...] Testimone_4 CP_1
Quest'ultima ha evidenziato che malgrado la presenza della badante deputata ad assistere il coinvolgimento dei figli e della moglie nella sua cura era in ogni caso Persona_1
necessaria a causa delle condizioni di salute critiche2.
Quanto al danno morale (la cui prova può essere fornita per presunzioni), esso deve ritenersi senz'altro sussistente, alla luce di quanto osservato rispetto al legame esistente tra gli odierni ricorrenti e e alle gravi condizioni di salute di quest'ultimo. In particolare, le parti Persona_1
ricorrenti hanno provato il dolore di vedere il proprio coniuge e padre nelle drammatiche condizioni anzidette, senza la possibilità di godere del relativo rapporto affettivo nel corso dei suoi due ultimi anni di vita.
Occorre procedere ora alla determinazione del quantum risarcibile.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, giova rammentare che il danno riflesso,
conformemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al danno da perdita del rapporto parentale, i cui princìpi possono estendersi anche al danno riflesso,
deve essere liquidato seguendo una tabella basata su di un “sistema a punti”, che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età del soggetto leso, l'età del congiunto, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, 2 Udienza del 27.03.2024: al capitolo 21) “V.C. durante i turni di riposo dei badanti avvicendatesi nelle cure del Sig. dal suo rientro a casa post dimissione al 31.07.2018, dal26.11.2018 al 12.01.2019, dal 01.04.2019 sino al Persona_1 decesso, l'assistenza al Sig. è stata prestata dalla moglie e dalla figlia ” rispondeva “Confermo la Persona_1 CP_1 circostanza;
preciso che l'assistenza veniva prestata anche quando vi erano i badanti, essendovi continuamente problemi. Il badante aveva bisogni di assistenza di almeno un membro della famiglia. Lo so perché frequentavo la casa. Ricordo che stava facendo la convalescenza a casa mia dopo un intervento e era stata chiamata perché c'era un'urgenza a CP_1 casa;
anche un'altra volta che era a mangiare da me avvenne lo stesso. Vi erano problematiche continue. Si impegnarono giorno e notte perché le condizioni erano molte critiche. Ricordo che una volta erano tutti e tre i figli impegnati ad assisterlo”.
con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità
della situazione (cfr. Cass. Civ. n. 26300/2021).
Ne consegue che a tale scopo costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle già
predisposte dal Tribunale di Roma (2023, ultime disponibili con aggiornamento alla inflazione 2025), che tengono conto degli indici indicati dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ. Ord. 20
n. 13540/2023 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non
patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a
tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle
predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione
dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”).
Esse prevedono un punto-base di € 3.533,06 per il danno morale e di € 2.491,65 per il danno esistenziale quando, come nel caso in esame, è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento alla vittima primaria, per un totale di € 6.024,71; si prevedono poi dei criteri per tenere in considerazione: il rapporto di parentela, l'età della vittima primaria e secondaria, il numero di famigliari presenti, la percentuale di danno biologico.
L'importo così risultante viene calcolato tenendo ovviamente conto della presunta aspettativa di vita della vittima primaria;
nel caso in esame, come già detto, il è deceduto dopo due Pt_2
anni (per causa indipendente); dovrà pertanto essere applicata una riduzione sull'importo derivante dalla applicazione delle tabelle. Può anche in questo caso considerarsi che una certa quota del danno si produca nella immediatezza: l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute del proprio congiunto (che subisce una lesione nella misura del 90%) costituisce evidentemente un evento fortemente traumatico, il cui impatto è certamente di particolare intensità (tanto sul versante dello sconvolgimento delle abitudini di vita, quanto per la sofferenza morale). Si procederà dunque ad un calcolo analogo a quello effettuato per il danno intermittente, con le due distinte voci risarcitorie (danno prodotto nella immediatezza e danno da acquisire nel tempo.
9.1. Per quanto attiene a moglie della vittima primaria, la sua posizione può Parte_3
essere valutata tenendo conto dei seguenti parametri: punti 20 per il rapporto di coniugio;
punti 2 in base all'età della vittima primaria (81 anni) ed ulteriore punti 1 in base all'età del parente da risarcire (81 anni), entrambi calcolati al momento del sinistro;
coefficiente per il coniuge 1; percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato (90%). 21
E dunque 20+2+1=23.
Moltiplicando l'importo del punto base (6.024,71) per 23, applicata la percentuale per il danno biologico, ne deriva l'importo di € 124.711,50 (23x 6024,71 x 90%).
La prima voce risarcitoria (danno acquisito immediatamente: 50%, percentuale massima,
attesa la gravità delle conseguenze) è dunque pari ad € 62.355,75.
La seconda voce risarcitoria (danno da acquisire nel tempo) deve essere calcolata come segue;
danno residuo detratto quello già acquisito (€ 124.711,50 - € 62.355,75)= 62.355,75; vita media in relazione all'età al momento dell'illecito 92; anni ancora da vivere in media (92-81)=11; anni vissuti in concreto 2; importo da corrispondere in concreto 2/11 di 68.591,32 = 11.337,41
Ne deriva un totale di euro 73.693,16.
La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (27 febbraio 2018) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€
61.616,35) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento subito il 27.02.2018 fino alla data della presente sentenza,
secondo i noti principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, ottenendo così la somma di €
81.089,87.
9.2 La posizione dei figli
Per quanto attiene ai tre figli della vittima primaria, la loro posizione può essere valutata tenendo conto dei seguenti parametri: punti 15 per il grado di parentela;
punti 2 in base all'età della vittima primaria (81 anni) ed ulteriori punti 4 in base all'età del parente da risarcire (tutti tra 50 e 60 anni), considerati al momento dell'illecito; numero dei soggetti
tenuti all'assistenza (4) per un coefficiente pari a 0,3; percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato 90%.
E dunque 15+2+4= 21; moltiplicato per 0.3=6,3 punti.
Moltiplicando il valore di € 6.024,71 per 6,3 ed applicata la percentuale del danno biologico, il risultato è di € 34.160,10. 22
Giova tuttavia distinguere la posizione di da quella dei due fratelli, dal momento CP_1
che la stessa abitava nello stesso immobile dei genitori e prestava assistenza continua al padre;
ciò che impone uno scostamento dalle tabelle e l'applicazione di un 30% in più rispetto ai fratelli, per un totale di € 44.408.
La prima voce risarcitoria (danno acquisito immediatamente: 50%) è dunque pari ad €
17080,50 per i due fratelli ed € 22.204 per CP_1
La seconda voce risarcitoria (danno da acquisire nel tempo) deve essere calcolata come segue;
- per i due fratelli: danno residuo detratto quello già acquisito (€ 34.160,10- € 17080,50)=
17080,50; vita media in relazione all'età al momento dell'illecito 92; anni ancora da vivere in media (92-81)=11; anni vissuti in concreto 2; importo da corrispondere in concreto 2/11 di
17080,50= 3.105,46, per un totale di € 20185,96.
- per danno residuo detratto quello già acquisito (€ 44.408- € 22.204)= 22.204 ; vita CP_1
media in relazione all'età al momento dell'illecito 92; anni ancora da vivere in media (92-
81)=11; anni vissuti in concreto 2; importo da corrispondere in concreto 2/11 di 22.204 =
4037,00, per un totale di € 26.241.
Le somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (27 febbraio 2018) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€
16.877,89per i fratelli;
€ 21.940,64 per devono essere calcolati gli interessi legali CP_1
sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento subito il 27.02.2018
fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. Sez. Un. n.
1712/1995, ottenendo così la somma di € 22.212,04 per i fratelli e di € 28.874,82 per CP_1
10. Le spese del procedimento di CTU e quelle del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
È stata altresì richiesta la condanna della resistente al pagamento delle spese della fase di ATP
in favore di CP_1
Un orientamento costante della Suprema Corte sostiene che le spese che attengono all'ATP,
ivi compresa quella per la CTU (cfr. Cass. 34540/2024), sono spese stragiudiziali e come tali devono essere trattate nel successivo giudizio di merito, dovendo pertanto essere oggetto di 23
apposita domanda, con i conseguenti oneri probatori.
La ricorrente ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle seguenti somme:
“spese legali: € 3.834,38 come da relative fatture allegate (doc. 29) + €286,00 per iscrizione a ruolo
procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per complessivi € 4.120,38;
- spese di CTP: € 6.220,00 + € 18.300,00 come da prenotule dei CCTTPP allegate (doc. 30) per
complessivi € 24.520,00;
- spese di CTU: € 8.363,28, come da decreto di liquidazione del Giudice e relative fatture dei CCTTUU
allegate (doc. 31)”.
Ritiene questo Giudicante che, per assolvere l'onere probatorio, siano necessarie la prova effettiva dell'esborso ovvero la prova della debenza dello stesso, derivante da un provvedimento del Giudice (come per i compensi di CTU) o da una previsione di legge (C.U.)
ovvero da documento dotato di sufficiente valenza probatoria, quale ad esempio una fattura
(non essendo sufficiente la mera notula).
Sulla base di tali coordinate, risultano provate:
- spese legali: € 3.834,38 (fatture: doc. 29)+ € 286,00 per iscrizione a ruolo procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per complessivi € 4.120,38;
- spese di CTU: € 8.363,28, come da decreto di liquidazione del Giudice e relative fatture dei CCTTUU allegate (doc. 31).
Alla luce di quanto precede non può ritenersi provata la spesa per i CCTTPP, essendo stata prodotta una mera notula.
Deve pertanto essere riconosciuto un importo pari ad € 12.483,66.
11. Le spese di lite del presente giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (sulla cui valutazione non incide l'accoglimento delle domande in misura inferiore rispetto al petitum: Cass. SSUU 32061/2022)
e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (da € 520.000 a € 1.000.000), oltre maggiorazione del 30% per la pluralità di soggetti assistiti dal medesimo difensore. 24
Le spese della CTU svolta nel corso del presente giudizio, liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale delle domande, accerta e dichiara la responsabilità
dell' per i danni, meglio indicati in motivazione, subiti da Parte_4
e dalle parti ricorrenti;
Persona_1
- conseguentemente condanna l' al risarcimento degli Parte_4
anzidetti danni, che liquida come segue:
i. € 619.324,87 a titolo di danno non patrimoniale ed € 22.376,38 a titolo di danno patrimoniale iure hereditario, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo da ripartirsi come segue: 1/3 in favore di i restanti 2/3 in Parte_3
parti uguali tra e CP_1 Parte_1 Parte_2
ii. € 81.089,87 a titolo di danno iure proprio a favore di oltre interessi al Parte_3
tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
iii. € 28.874,82 a titolo di danno iure proprio a favore di oltre interessi al CP_1
tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
iv. € 22.212,04 a titolo di danno iure proprio a favore di oltre interessi al Parte_1
tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
v. € 22.212,04 a titolo di danno iure proprio a favore di oltre interessi al Parte_2
tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte resistente al pagamento nei confronti di delle spese legali CP_1
e di consulenza della fase di ATP, per complessivi € 12.483,66;
- rigetta nel resto le domande degli attori;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite Parte_4
del presente giudizio nei confronti dei ricorrenti in solido tra loro, che liquida in € 37.950,90 25
per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come dovute per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico della convenuta Controparte_2
Così deciso in Arezzo, in data 19 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Turturro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Udienza del 27.03.2024: al capitolo 22) “V.C. prima del ricovero e dell'intervento eseguito in data 27.02.2018 presso
l'Ospedale San Donato di Arezzo, la figlia tutti i giorni faceva visita al padre ” rispondeva CP_1 Persona_1
“Confermo la circostanza;
abita al piano di sotto”.
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 41/2023 R.G. avente ad oggetto: responsabilità sanitaria
PROMOSSO DA
C.F. ), C.F. ), CP_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. , in proprio ed
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
in qualità di eredi di ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._5
Andrea Santini.
– RICORRENTI–
CONTRO
(C.F. ), in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Tallini
– RESISTENTE–
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: - accertata e dichiarata la
responsabilità della struttura sanitaria convenuta per tutto quanto dedotto ed argomentato in narrativa
del presente atto;
- condannare la struttura convenuta al pagamento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dai ricorrenti iure hereditatis, quantificati in complessivi € 601.228,64, da
corrispondersi in favore dei ricorrenti, in base al disposto di cui all'art. 581 c.c., ovvero per 1/3 in
favore della moglie Sig.ra e per 2/3 in favore dei figli e Parte_3 CP_1 Parte_1 Parte_2
da suddividersi in parti eguali tra di loro e/o quantificandoli nella minore o maggior somma che
[...]
risulterà dovuta all'esito del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. -
condannare la struttura convenuta al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai 2
ricorrenti iure proprio, quantificati in complessivi € 472.771,16, di cui € 119.457,50 da corrispondersi
in favore della Sig.ra € 151.413,66 da corrispondersi in favore della Sig.ra € Parte_3 CP_1
100.950,00 da corrispondersi in favore del Sig. ed € 100.950,00 da corrispondersi in Parte_1
favore del Sig. e/o quantificandoli nella minore o maggior somma che risulterà dovuta Parte_2
all'esito del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed
onorari del presente procedimento e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaurato dai ricorrenti
dinanzi all'intestato Tribunale nei confronti di ed avente R.G. n. 1757/2021”. Controparte_3
In via istruttoria “si insiste per l'accoglimento delle richieste di prove orali non ammesse”
Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza
disattesa, in via preliminare: accertare la natura non sommaria della causa e per l'effetto disporre il
mutamento del rito sommario nel rito ordinario ai sensi dell'art. 702-ter, secondo comma, c.p.c.; -
ancora in via preliminare: nell'ipotesi di mancato mutamento del rito, in ogni caso disporre il rinnovo
della CTU, ovvero, in via ulteriormente subordinata, quantomeno la chiamata dei CCTTUU, onde
rendere gli opportuni chiarimenti in ordine alle summenzionate criticità indicate in narrativa e,
segnatamente, a pagg.
9-12 della presente comparsa;
- in via principale: respingere integralmente le
avverse domande proposte nei confronti della in quanto infondate in fatto e in Controparte_3
diritto per tutti i motivi indicati in espositiva;
Con vittoria di spese del presente giudizio, nonché del
procedimento ex art. 696-bis c.p.c. instaurato dai ricorrenti davanti al Tribunale di Arezzo e recante
R.G. n. 1757/2021”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e CP_1 Parte_1 Parte_2 [...]
sia in proprio che in qualità di eredi di (padre di e Pt_3 Persona_1 CP_1 Pt_1
e marito di , adivano l'intestato Tribunale esercitando azione Parte_2 Parte_3
risarcitoria nei confronti della (di seguito per il ristoro Parte_4 CP_3
dei danni subiti – sia iure proprio che iure hereditatis – per malpractice medica in danno di 3
Persona_1
Riferivano in fatto che:
- in data 02.02.2018 e 12.02.2018 veniva sottoposto ad indagini Persona_1
strumentali volte ad indagare una recente insorgenza di emoftoe, all'esito delle quali riceveva diagnosi di neoformazione polmonare;
- in data 26.02.2018, veniva ricoverato presso la UOC Pneumologia – Presidio Pt_2
Ospedaliero “S. Donato” di Arezzo per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti;
- in data 27.02.2018, veniva sottoposto ad intervento di agobiopsia percutanea Pt_2
polmonare con guida TC;
- nell'immediatezza di detto intervento, ebbe a prodursi pneumotorace massivo di natura iatrogena, al fine di controllare il quale veniva praticata inserzione in emergenza di drenaggio toracico;
data l'estrema gravità del quadro clinico, il paziente veniva ricoverato presso la U.O.C. Rianimazione, ove presentava arresto cardiaco con PEA(dissociazione Pt_2
elettromeccanica), con necessità di rianimazione cardiopolmonare accompagnata da infusione di farmaci inotropi, rimozione del drenaggio ed inserzione di ulteriori due drenaggi toracici;
- in data 07.03.2018 il paziente, stante le notevoli difficoltà respiratorie, veniva sottoposto a tracheostomia chirurgica;
- rimase degente nel reparto rianimazione sino al 20.03.2018, quando venne Pt_2
trasferito presso la Unità di Terapia intensiva polmonare del medesimo nosocomio;
- in considerazione dell'insvezzabilità della protesi ventilatoria e nell'impossibilità di riprendere alimentazione per via orale, in data 11.04.2018 veniva confezionata PEG ed il paziente veniva avviato a nutrizione parenterale;
- il paziente era quindi dimesso dall'Ospedale San Donato di Arezzo in data
07.05.2018 e trasferito presso l'ospedale di comunità di Foiano della Chiana, ove rimaneva ricoverato sino al 22.05.2018;
- alla dimissione, presentava una compromissione totale dell'autonomia globale, Pt_2
avendo perso la capacità deambulatoria autonoma, necessitando di assistenza continuativa 4
nello svolgimento delle normali attività quotidiane (che precedentemente compiva in totale autonomia), essendo costretto alla respirazione/ventilazione tramite tracheostomia con O2
terapia ed alla alimentazione tramite gastrostomia, tanto che gli veniva riconosciuta indennità
di accompagnamento quale invalido totale ed handicap in gravità dal 01.05.2018. All'esame obiettivo compiuto dalla commissione medica per accertamento dell'handicap si legge:
“soggetto allettato, in stato cachettico, trachestomia, ventilazione assistita, colloquio impossibile,
Sindrome da immobilizzazione”;
- iniziava quindi un lungo percorso assistenziale caratterizzato da una Pt_2
dipendenza totale da terzi nello svolgimento delle normali attività quotidiane, oltre a riabilitazione e visite specialistiche domiciliari, controlli radiografici, cicli di fisioterapia ed assistenza da parte del centro di nutrizione clinica per la problematica gestione della PEG,
sostituita con cadenza trimestrale;
- in data 25.05.2018 veniva effettuata visita domiciliare da parte del personale sanitario della UOSD Pneumologia territoriale, Rete aziendale di assistenza respiratoria domiciliare, “Paziente con insufficienza respiratoria cronica secondaria a Parte_4
complicazione su accertamenti diagnostici invasivi per ETP polmonare. Attualmente è in ventilazione
meccanica invasiva continua via tracheosotomia, con supporto di =2 1,5 l/m..”;
- in data 06.07.2018 era eseguito RX Torace e colonna di controllo: “Non si riconoscono
focalità dei metameri esaminati. Osteoporosi e diffuse manifestazioni di artrosi intersomatica con
osteofisi somatomarginale e ridotti spazi intersomatici a tutti i livelli. Artrosi interspinosa lombare. A
carico del torace, appare sostanzialmente invariata la neoformazione notalobare superiore destra. CP_4
nei limiti. Aorto sclerosi. Paziente portatore di cannulla tracheostomica”;
- in data 17.10.2019 depositava, dinanzi all'intestato Tribunale, un primo Persona_1
ricorso ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di (R.G. n. 3121/2019), Parte_4
poi interrotto per il decesso del in data 12.3.2020; il procedimento non veniva riassunto Pt_2
nei termini di legge, secondo i ricorrenti, anche in considerazione dell' espressa opposizione manifestata dalla struttura sanitaria a modificare i quesiti sottoposti ai CCTTUU a seguito del 5
decesso del Pt_2
- i ricorrenti instauravano un nuovo procedimento ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti di (R.G. n. 1757/2021); il Giudice conferiva incarico ai dott. Parte_4
e che depositavano la consulenza. Per_2 Pt_5
I ricorrenti, preso atto delle risultanze della consulenza, da cui emergeva la responsabilità
della struttura sanitaria per il gravissimo danno biologico subito dal introducevano il Pt_2
presente giudizio di merito, chiedendo il risarcimento dei seguenti danni:
- iure hereditario: danno biologico (invalidità permanente – da liquidare tenendo conto del danno intermittente o da premorienza – e invalidità temporanea, con riconoscimento del danno morale e della personalizzazione); danno da lesione del consenso informato;
danno patrimoniale (spese mediche e spese di assistenza continuativa);
- iure proprio: danno da grave lesione del rapporto parentale derivante dalle lesioni totalmente invalidanti del prossimo congiunto, che hanno determinato uno sconvolgimento dell'esistenza dei ricorrenti - i quali sono stati costretti ad un radicale cambiamento del loro stile di vita – e del rapporto intercorrente tra gli stessi e nel periodo di Persona_1
sopravvivenza del danneggiato post sinistro.
ha altresì richiesto il rimborso delle spese per la fase di ATP (spese legali, spese di CP_1
consulenza).
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo in via Parte_4
preliminare il mutamento del rito da sommario in ordinario, stante la complessità del thema
decidendum.
Nel merito, contestava le risultanze della CTU, deducendo in sintesi l'insussistenza dei dedotti profili di inadempimento;
in sintesi deduceva:
- che la scelta della agobiopsia risultava conforme alle linee-guida;
- i rischi derivanti dalla esecuzione della procedura non sono prevedibili né prevenibili;
- l'intervento era stato correttamente eseguito;
6
- non era rispondente al vero che il drenaggio fosse stato malposizionato né che vi fosse stata carenza nella sorveglianza da parte degli operatori.
Riportava, poi, le osservazioni dei propri ctp nel procedimento di ATP.
A fronte dei rilievi mossi alla relazione peritale, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica o, quantomeno, che i periti fossero chiamati a chiarimenti.
In ogni caso evidenziavano l'arbitraria e sproporzionata quantificazione del quantum
risarcitorio sia con riferimento al danno iure hereditatis che iure proprio.
3. Assegnata la causa allo scrivente Giudice, disposto il mutamento del rito (ordinanza del
09.05.2023); all'esito della udienza ex art. 183 c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. (ordinanza del 01.06.2023).
A seguito di scambio di memorie istruttorie, con l'ordinanza del 07.11.2023 venivano parzialmente ammessi i capitoli di prova articolati da parte attrice. Inoltre, non sussistendo ragioni obiettive tali da giustificare la rinnovazione delle operazioni peritali, si disponeva l'integrazione della consulenza, nominando il medesimo collegio peritale del procedimento ex
art. 696-bis c.p.c. RG. n. 1757/2021.
Depositata l'integrazione peritale in data 14.02.2024 ed escussi i testi all'udienza del
27.03.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con fissazione dell'udienza del
19.06.2024 per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica, regolarmente depositate.
4. La causa veniva rimessa in istruttoria per chiedere un chiarimento ai CCTTUU in ordine alla quantificazione della percentuale di danno biologico.
5. Depositata l'integrazione della consulenza peritale il 10.01.2025, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 20.03.2025 e in quella sede trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c
§§§§§§§
6. In ordine alla sussistenza dell'illecito
7
Alla luce delle consulenze tecniche svolte in sede di ATP e nel presente giudizio (dalle quali questo Giudicante non ritiene vi siano ragioni per discostarsi, siccome ampiamente argomentate ed immuni da vizi logici), sussiste la lamentata malpractice.
Dalle relazioni peritali risulta, in sintesi che:
- la agobiopsia percutanea-PNB (procedura indicata, pur essendo possibile una procedura meno invasiva) è una indagine routinaria, il cui successo dipende dall'appropriata selezione del paziente, dalla sua preparazione e dalla gestione post procedurale;
- nel caso in esame, il paziente presentava all'anamnesi una BPCO ed alla TC un quadro di enfisema polmonare di grado elevato con associata pneunopatia bollosa. Questa condizione anatomo-funzionale esponeva il paziente ad un rischio più elevato di incorrere in quella
“complicanza” che si è manifestata immediatamente dopo la PNB, cioè lo pneumotorace,
pneumomediastino ed enfisema sottocutaneo;
- Il ha presentato immediatamente un quadro di pneumotorace iperteso a destra, per cui Pt_2
il paziente veniva sottoposto ad inserzione di drenaggio intercostale in cavo pleurico e trasferito in rianimazione;
qui, a causa della grave insufficienza respiratoria e, soprattutto, per il collasso del polmone destro causato dal PNX iperteso, non risultando efficace, per erroneo posizionamento, il drenaggio, da cui la compressione oltre che del polmone sinistro, delle sezioni destre del cuore e dei grossi vasi con mancato ritorno ematico culminato con una
PEA-pulseless electrical activity;
- in tale circostanza i sanitari si accorsero che il drenaggio toracico era mal funzionante, per cui vennero inseriti in cavo pleurico altri due drenaggi, uno in regione apicale sulla linea
emiclaveare al livello del 2°spazio intercostale ed uno basale sulla linea emiascellare con notevole fuoriuscita di aria in pressione;
- la causa di ciò è da ricercare nel posizionamento non corretto del primo drenaggio applicato in sala operatoria in quanto o non pescava in cavo pleurico o si era spostato (“sposizionato”)
Co durante le manovre di trasporto del in rianimazione (come testimoniato da ); 8 Pt_2
- una più attenta sorveglianza del dispositivo endopleurico, come richiesto in questi casi,
avrebbe potuto evitare l'aggravamento della insufficienza respiratoria e la compressione cardiaca e, quindi, l'instaurarsi della dissociazione elettromeccanica cardiaca (PEA), cui hanno fatto seguito altre “complicazioni” a cui il paziente è andato incontro, quali:
tracheotomia a permanenza, ventilazione assistita, PEG, intercorrenti di varia natura, sepsi;
- se il caso in questione fosse stato preventivamente discusso multidisciplinarmente (come menzionato nelle line-guida della società europea di radiologia), valutando i rischi delle possibili se non già probabili “complicanze” in relazione al quadro polmonare, si sarebbe potuto tentare, in prima istanza, di ottenere una diagnosi istologica della neoformazione polmonare con altra tecnica meno invasiva, come raccomandato nelle linee guida delle neoplasie del polmone.
Secondo i CCTTUU nel caso in esame non si è trattato di mera complicanza, bensì di un errore sia (verosimilmente) di posizionamento del drenaggio pleurico al polmone destro,
nonché (e soprattutto) per una mancata adeguata monitorizzazione del suo corretto funzionamento, nonostante il ricovero in T.I., da cui la PEA e il danno neurologico gravissimo ed irreversibile che ne ha condizionato il successivo decorso clinico protrattosi sino alla morte;
“riteniamo pertanto che vi sia una responsabilità professionale non già e non tanto per aver
commesso errori nella esecuzione della procedura di ago-biopsiaTC guidata al polmone, quanto per gli
erronei trattamenti successivi e la monitorizzazione della complicanza medesima, da cui l'arresto
cardiaco correlato al massivo pneumotorace che ha determinato uno sbandamento del mediastino e la
compressione del cuore, in particolare del ventricolo destro, con arresto del ritorno venoso alla pompa
cardiaca e, quindi, una situazione di mancata perfusione tissutale”.
In seno al presente procedimento è stata disposta una integrazione della CTU a seguito di istanza in tal senso della CP_3
La convenuta affermava che la sequenza degli eventi era stata imprevedibile ed inevitabile;
la scelta dell'inserimento del drenaggio doveva ritenersi congrua ed efficace : questo si era dislocato a causa degli spostamenti del paziente. Peraltro, sempre secondo l' il 9 CP_3
recupero del paziente era stato proporzionalmente più lento e complesso a causa dell'età del affetto da altre rilevanti patologie. Pt_2
Il collegio peritale ha ribadito, in sede di chiarimenti, l'erronea gestione della complicanza,
prevedibile ex ante; anche la metodologia utilizzata per l'inserzione del drenaggio in cavo pleurico non era stata rispondente alle linee guida vigenti.
Per tale motivo il collegio ha negato la fondatezza delle deduzioni della convenuta in ordine alla tecnica utilizzata (“Si può dedurre che il drenaggio apposto non pescasse adeguatamente nel cavo
pleurico o che nelle successive manovre di trasporto del paziente in terapia intensiva, il presidio
endopleurico si sia sposizionato (come evidenziato dal successivo esame TC, che evidenziava che il
drenaggio era allocato nei tessuti molli del torace). A tale proposito è da sottolineare che l'arco
temporale intercorso fra l'apposizione di drenaggio e il quadro di PEA è di circa due ore, difatti il
drenaggio è stato posizionato alle ore 10:10 e l'arresto si è verificato alle ore 12:20, la TC, che ha
dimostrato la mancanza del drenaggio in cavo pleurico risale alle ore 11:52. Certamente se i sanitari
avessero prestato maggiore attenzione relativamente alla funzionalità del dispositivo drenante si
sarebbe evitato l'instaurarsi del quadro di PEA […] – l'iter diagnostico-terapeutico intrapreso nei suoi
confronti [del in quanto gravato da quei gravi errori da noi indicati, si è reso responsabile di Pt_2
quelle gravissime “complicanze” (termine questo improprio in quanto si trattò di veri e propri errori
professionali legati alla condotta dei sanitari, correlati sia alle scelte diagnostiche che alle “terapie”
successivamente poste in essere), andate incontro ad una rapida progressione quali la insufficienza
respiratoria e la conseguente PEA da cui il grave danno anossico cerebrale – enfasi aggiunta (v.
integrazione CTU, pagg. da 16 a 18).
Nonostante la regolare comunicazione della bozza della perizia alla convenuta, questa CP_3
non ha presentato osservazioni nei termini assegnati da questo Giudicante che, per tale ragione, non ha ravvisato circostanze che potessero consentire la remissione nei termini della
(v. decreto del 05.03.2024). Controparte_6
Quanto al danno biologico il collegio peritale nominato ha accertato che ha subìto 10 Persona_1
dei gravissimi postumi ascrivibili alla condotta colposa dell' convenuta di natura sia Pt_4
temporanea sia di carattere permanente. Esso è stato stimato nella misura del 90% (i dott.
e che visitarono il così lo descrissero: “soggetto cachettico, tessuto adiposo Per_3 Per_4 Pt_2
scarsamente rappresentato, colorito pallido di cute e mucose visibile, peso 49 kg, altezza 166 cm (prima
dell'evento pesava kg 65)… ipovigile, parzialmente collaborante, scarsamente orientato nel tempo e
nello spazio, scarsamente accessibile al colloquio con deficit mnesici oltre che di attenzione..
tracheostomia.. afonia… esame neurologico … doppia emiplegia con rigidità marcata diffusa ai 4 arti.
Esame dinamico notevole difficoltà nei passaggi posturali che risultano difficoltosi anche con l'ausilio di
terzi non riesce a mantenere la stazione eretta autonomamente, deambulazione a piccolissimi passi,
possibile solo con l'aiuto di 2 persone in precarie condizioni di equilibrio”.)
Il collegio peritale ha precisato che la condotta colpevole dei sanitari non aveva avuto alcuna incidenza causale né rispetto al progredire o all'aggravarsi della malattia da cui era affetto il
(id est la neoplasia polmonare), né con riferimento al decesso del paziente a distanza di Pt_2
due anni (il danno da perdita di chance non è stato richiesto in questa sede).
Con riferimento all'inabilità temporanea totale, il collegio peritale ha ritenuto che le condizioni del paziente si siano stabilizzate nel volgere di 8 mesi dall'evento e dunque per complessivi 240 giorni.
Il Giudice ha, quanto all'invalidità permanente, chiesto chiarimenti ai periti, per valutare se il danno, alla luce della pregressa condizione patologica del nonché di un eventuale Pt_2
corretto adempimento della prestazione dei sanitari, dovesse essere considerato in termini di danno differenziale.
Giova sul punto richiamare le valutazioni dei periti: “il Sig. era già titolare di indennità di Pt_2
accompagnamento e di handicap in gravità dal 21.05.2018, per una serie di comorbidità che non
rivestono alcuna rilevanza nel giudizio di specie proponendosi, il danno iatrogeno legato alla
responsabilità professionale dei sanitari dell'ospedale San Donato di Arezzo, correlato ad altra etiologia
e patogenesi oltreché organo bersaglio, in precedenza integro. Inoltre, al quesito secondo in cui ci viene 11
richiesto di stimare la percentuale di invalidità che si sarebbe concretizzata in caso di corretto
adempimento della prestazione da parte dei medici dell'azienda pervenuta, la risposta è 0% in quanto la
agobiopsia non avrebbe dato luogo ad alcun danno biologico permanente. Il danno biologico
permanente, da noi riconosciuto in ragione del 90%, è riconducibile esclusivamente alle conseguenze
del danno anossico cerebrale verificatosi a seguito della ACR e non già alla primitiva lesione polmonare
ed è riferibile non già allo pneumotorace verificatosi nel corso della agobiopsia polmonare, bensì
nell'erroneo ed inescusabile trattamento dell'”evento avverso”. Si può confermare come il grado di
invalidità permanente parziale correlato all'errore professionale, ovverosia al danno iatrogeno, debba
essere valutato intorno ad un 90% (novanta per cento). La locuzione utilizzata “possa essere
ragionevolmente posto intorno”, deriva dalla mancata possibilità di aver sottoposto a visita il paziente
in vita, ma è assolutamente ragionevole sulla base delle condizioni cliniche del paziente così come
descritte alla dimissione dall'ospedale San Donato.
Riteniamo quindi di dover confermare integralmente le valutazioni a suo tempo espresse, ovverosia che
l'entità del danno biologico legato alla erronea condotta tenuta dai sanitari dell'ospedale di Arezzo in
occasione dell'evento per cui è causa, verificatosi in data 27.02.2018, è da quantificarsi in ragione di un
90% (novanta per cento)”.
Pertanto, il pregiudizio non potrà essere liquidato secondo i criteri del c.d. danno differenziale in quanto, alla luce delle conclusioni del collegio peritale, le pregresse menomazioni del non imputabili all'errore medico sono c.d. menomazioni preesistenti Pt_2
coesistenti e non già concorrenti con i postumi invalidanti patiti dal paziente (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 21261/2024: “In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una
menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere
liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex
post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di
semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla
menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima
tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la 12
situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente -
liquidare interamente il danno iatrogeno”).
Non vi è invece prova del danno da lesione del c.d. consenso informato. Ed infatti, ove venga dedotta la violazione del diritto alla autodeterminazione, è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa” derivante dall'inadempimento
(inadempimento senz'altro sussistente nel caso in esame, dal momento che il consenso è stato fatto sottoscrivere la mattina stessa della manovra e non come raccomandano le linee guida internazionali preferibilmente 24 ore prima dell'esecuzione”). Orbene, detti pregiudizi non risultano allegati nell'atto introduttivo, ove si fa riferimento generico alla lesione del diritto alla autodeterminazione (come, appunto, se si trattasse di danno in re ipsa).
7. Sul c.d. danno biologico intermittente o da premorienza
Occorre pertanto procedere alla liquidazione del danno biologico subito dal deceduto Pt_2
due anni dopo l'illecito.
Al riguardo deve considerarsi che, secondo quanto risulta dalla CTU, non può ritenersi sussistente un nesso di causalità tra le lesioni subite in conseguenza dell'illecito e il successivo decesso del (cfr. pag. 57-58 CTU “Indiscutibilmente vi è da considerare un netto Pt_2
peggioramento della qualità della vita a seguito dell'episodio per cui è causa sino all'exitus, per il quale
invece non vi è, con criterio civilistico del “più probabile che non”, la possibilità, su basi scientifiche, di
poterlo ritenere etiologicamente riconducibile all'intervento del 27/02/2018, sia direttamente che
indirettamente, in relazione alla sopravvenuta mancata possibilità di trattare la neoformazione
polmonare”). La questione non è contestata dai ricorrenti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, al momento della liquidazione del danno, la vittima sia deceduta per causa non riconducibile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,” l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure
successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile,
in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera 13
probabilità statistica, ma è un dato noto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 5970/2023, Cass. Civ. n.
679/2016); si tratta delle ipotesi che viene comunemente definita “danno intermittente” o
“danno da premorienza”.
8. La liquidazione del danno non patrimoniale subito da Persona_1
Per la liquidazione di tale danno non verranno utilizzate le c.d. tabelle milanesi. Su di esse così si è recentemente espressa la Suprema Corte: “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante
"iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per
causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le
tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità,
in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al
danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il
pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al
danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al
termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio,
dalle tabelle del Tribunale di Roma)” (Cass. Civ., Ord. n. 29832/2024).
Il danno verrà pertanto liquidato secondo le tabelle romane (2023 con successivo aggiornamento alla variazione ISTAT del 14.3.2025), nei limiti evidentemente del petitum
formulato dagli attori.
Per una persona di 81 anni (quali il al momento dell'illecito), il danno biologico del 90% è Pt_2
risarcibile per euro 963.464,92.
Non vi è margine per la richiesta personalizzazione di tale danno. Al riguardo occorre considerare che, come chiarito dalla Suprema Corte, il grado di invalidità permanente
indicato da un baréme medico-legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. In particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano 14
reso il pregiudizio della vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi tutte identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due volte. Soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato,
che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute in sede di personalizzazione ella liquidazione (cfr. Cass. Civ., Ord. n.
5865/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di
merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal
danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti
da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che le conseguenze subite dal siano state Pt_2
estremamente drammatiche;
ciò, tuttavia, trova riconoscimento nella determinazione del danno biologico nella misura del 90%, senza che sia stato allegato e dimostrato che il Pt_2
abbia subito conseguenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle che avrebbe subito un individuo della stessa età per la medesima tipologia di danno.
Tanto premesso, occorre ora considerare, ai fini della liquidazione, come già anticipato, che il
è deceduto in data 12.3.2020, per cause indipendenti dall'illecito qui in esame. Si farà Pt_2
pertanto applicazione della apposita tabella (Danno da morte per causa indipendente), per tenere conto dell'orientamento della S.C. sopra riportato.
La tabella si fonda sui seguenti princìpi: a) il danno non è una funzione costante crescente con il tempo e ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione di danno complessivo, ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una 15
parte dello stesso e che costituisce un adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta,
ed una parte che è invece correlata con i progressivi pregiudizi, si acquisisce nel tempo;
b)
tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 19% ed il 50% in relazione all'entità
del danno biologico, come da tabella.
Di conseguenza, poiché una parte del danno si acquisisce contestualmente al consolidamento dei postumi con i quali il danneggiato deve confrontarsi subito, per poi subire ulteriori conseguenze nel tempo in relazione all'incremento dell'età che introduce altre difficoltà, le tabelle prevedono che il danno risarcibile sia costituito da due voci:
a. una prima, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta, viene acquisita immediatamente per effetto della lesione subita;
b. una seconda, correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra, si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.
In particolare, facendo applicazione di quanto previsto in tabella (che prevedono un range dal
41 al 50% per la percentuale che viene acquisita immediatamente), può prendersi come punto di riferimento la percentuale media del 45%.
La prima voce risarcitoria (danno acquisito immediatamente) è dunque pari ad € 433.559,21.
La seconda voce risarcitoria (danno da acquisire nel tempo) deve essere calcolata come segue:
danno biologico residuo detratto quello già acquisito (€ 963.464,92 - € 433.559,21 )= 529.905,71;
vita media in relazione all'età al momento dell'illecito 92; anni ancora da vivere in media (92-
81)=11; anni vissuti in concreto 2; importo da corrispondere in concreto 2/11 di 529.905,71=
96.346,49.
Importo totale: 529.905,7, al quale può senz'altro aggiungersi un aumento per il danno morale
(i CCTTUU affermano che: è assai probabile che egli possa essere stato cosciente ed abbia avuto
momenti di lucidità almeno sino agli ultimi momenti di vita, da cui la propensione a ritenere che abbia
avuto consapevolezza della gravità del suo quadro clinico ed abbia conseguentemente di ciò sofferto).
L'importo risarcitorio non può comunque eccedere il petitum per tali voci risarcitorie, pari ad 16
€ 531.572,36 (202.228,61+219.562,50+€ 109.781,25); tale è l'importo che deve pertanto essere liquidato.
Per quanto attiene alla invalidità temporanea, i CCTTUU hanno riconosciuto otto mesi di ITT,
che – liquidate sempre mediante le anzidette Tabelle romane (considerando giorni 240; punto base 130,25) – conduce ad un totale di € 31.260,00 (tale importo rientra nei limiti del petitum);
non vi è luogo per la richiesta personalizzazione per le ragioni anzidette.
Ne consegue un totale, a titolo di danno non patrimoniale, espresso in moneta attuale, pari ad
€ 562.832,36 (531.572,36+31.260,00).
La somma in questione essere devalutata alla data della condotta colposa (27 febbraio 2018)
che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€ 470.595,62) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento subito il 27.02.2018 fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da
Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 619.324,87.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Per quanto attiene al risarcimento del danno patrimoniale richiesto iure hereditatis, gli attori hanno chiesto € 3.746,90 per spese mediche + € 22.169,38 per spese sostenute in relazione ai rapporti instaurati con i badanti di Persona_1
Per quanto attiene alle spese mediche, risultano provati gli esborsi le visite specialistiche pari ad € 207,00 (spese per visita cardiologica e neurologica – v. doc. n. 26, sub 4, ultime due pagine).
Quanto alle ulteriori spese mediche, invece, non è possibile riconoscere il danno patrimoniale per incompletezza della relativa prova;
ed infatti, essendo stati prodotti i soli scontrini, non è
possibile risalire alla tipologia di farmaco acquistato, per valutarne la riferibilità causale all'illecito per il quale è causa.
Quanto alle spese per la assistenza personale, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza 17
di legittimità, devono essere risarcite le spese sostenute per l'assistenza personale della vittima che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 17815/2019). L'esborso sostenuto per le badanti che si sono avvicendate nella cura di è pari ad € 22.169,38 (doc. 27); tali spese sono state Persona_1
riconosciute come congrue da parte dei consulenti (v. CTU resa in sede di ATP).
Il totale risarcibile a titolo di danno patrimoniale è pertanto pari ad € 22.376,38.
9. Sui danni subiti dagli attori iure proprio
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e, in particolare, il danno per lo sconvolgimento delle abitudini di vita e per la sofferenza psicologica derivante dalle gravissime lesioni subite da a causa della malpratice Persona_1
sopra riportata.
Secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno subìto dai congiunti a causa delle lesioni riportate da un loro famigliare per fatto illecito altrui, è un danno diretto e non riflesso: esso, infatti, consiste nella diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente che integra una condotta plurioffensiva, con vittime diverse,
ma parimenti dirette ed integra un danno non patrimoniale, iure proprio del congiunto (cfr.
Cass. Civ. Ord. n. 7748/2020).
Pertanto, qualora a causa delle lesioni subite da un individuo da cui derivino gravi postumi invalidanti a cui conseguano circostanze che determinano lo sconvolgimento nelle abitudini di vita (con apprezzabile mutamento peggiorativo) e/o danni di natura morale ai prossimi congiunti che si occupano di assistere il danneggiato, a questi ultimi spetta il risarcimento del
danno non patrimoniale. In tal caso, traducendosi il danno in una sofferenza d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base ad indizi, presunzioni semplici, a massime di comune esperienza o ricorrendo al fatto notorio che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, dato che l'esistenza stessa del rapporto fa presumere 18
la sofferenza del famigliare (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 4571/2023).
Per quanto concerne il coniuge convivente ( e la figlia residente nel CP_7 CP_1
medesimo immobile (come risulta dagli attestati di residenza versati in atti – docc. nn. 23 e 24–
e dalla testimonianza di , deve senz'altro concludersi, in base all'id quod Testimone_1
plerumque accidit, nonché alle prove testimoniali (su cui v. infra), che entrambe abbiano subìto,
a causa delle gravissime lesioni permanenti riportate dal loro congiunto (v. quanto riportato sopra), uno stravolgimento delle loro abitudini di vita oltre che una intensa sofferenza morale.
Per quanto attiene agli altri figli di pur residenti altrove, è stato provato nel corso Persona_1
della istruttoria un loro effettivo coinvolgimento nella cura del padre e, in ogni caso, un forte legame con lo stesso.
I testimoni sentiti all'udienza del 27.03.2024, hanno riferito delle ripercussioni che la invalidità di ha comportato per i suoi famigliari. Persona_1
La teste sorella di vicina di casa, ha riferito: Testimone_2 Parte_3
- che nei periodi dal 01.08.2018 al 25.11.2018 e dal 13.01.2019 al31.03.2019 (nei quali non era stata reperita una badante) l'assistenza continuativa h 24 è stata prestata al Sig. Per_1
dalla moglie, dalla figlia e dal figlio
[...] CP_1 Parte_1
- nei periodi nei quali era stata assunta la badante, nei momenti di riposo della stessa la cura veniva garantita dalla moglie e della figlia (quest'ultima faceva visita tutti i giorni CP_1
al padre);
- i figli e facevano visita al padre due o tre volte alla settimana;
Per_1 Pt_1
- che, prima dei fatti per cui è causa, i figli cenavano con il padre almeno una volta alla settimana e festeggiavano le ricorrenze a casa o al ristorante;
dopo non fu più possibile.
Tali circostanze sono state confermate, pressoché nella loro interezza dalla teste ES
, vicina di casa e da amica di 19
[...] Testimone_4 CP_1
Quest'ultima ha evidenziato che malgrado la presenza della badante deputata ad assistere il coinvolgimento dei figli e della moglie nella sua cura era in ogni caso Persona_1
necessaria a causa delle condizioni di salute critiche2.
Quanto al danno morale (la cui prova può essere fornita per presunzioni), esso deve ritenersi senz'altro sussistente, alla luce di quanto osservato rispetto al legame esistente tra gli odierni ricorrenti e e alle gravi condizioni di salute di quest'ultimo. In particolare, le parti Persona_1
ricorrenti hanno provato il dolore di vedere il proprio coniuge e padre nelle drammatiche condizioni anzidette, senza la possibilità di godere del relativo rapporto affettivo nel corso dei suoi due ultimi anni di vita.
Occorre procedere ora alla determinazione del quantum risarcibile.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, giova rammentare che il danno riflesso,
conformemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al danno da perdita del rapporto parentale, i cui princìpi possono estendersi anche al danno riflesso,
deve essere liquidato seguendo una tabella basata su di un “sistema a punti”, che preveda l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età del soggetto leso, l'età del congiunto, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, 2 Udienza del 27.03.2024: al capitolo 21) “V.C. durante i turni di riposo dei badanti avvicendatesi nelle cure del Sig. dal suo rientro a casa post dimissione al 31.07.2018, dal26.11.2018 al 12.01.2019, dal 01.04.2019 sino al Persona_1 decesso, l'assistenza al Sig. è stata prestata dalla moglie e dalla figlia ” rispondeva “Confermo la Persona_1 CP_1 circostanza;
preciso che l'assistenza veniva prestata anche quando vi erano i badanti, essendovi continuamente problemi. Il badante aveva bisogni di assistenza di almeno un membro della famiglia. Lo so perché frequentavo la casa. Ricordo che stava facendo la convalescenza a casa mia dopo un intervento e era stata chiamata perché c'era un'urgenza a CP_1 casa;
anche un'altra volta che era a mangiare da me avvenne lo stesso. Vi erano problematiche continue. Si impegnarono giorno e notte perché le condizioni erano molte critiche. Ricordo che una volta erano tutti e tre i figli impegnati ad assisterlo”.
con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità
della situazione (cfr. Cass. Civ. n. 26300/2021).
Ne consegue che a tale scopo costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle già
predisposte dal Tribunale di Roma (2023, ultime disponibili con aggiornamento alla inflazione 2025), che tengono conto degli indici indicati dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ. Ord. 20
n. 13540/2023 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non
patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a
tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle
predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione
dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”).
Esse prevedono un punto-base di € 3.533,06 per il danno morale e di € 2.491,65 per il danno esistenziale quando, come nel caso in esame, è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento alla vittima primaria, per un totale di € 6.024,71; si prevedono poi dei criteri per tenere in considerazione: il rapporto di parentela, l'età della vittima primaria e secondaria, il numero di famigliari presenti, la percentuale di danno biologico.
L'importo così risultante viene calcolato tenendo ovviamente conto della presunta aspettativa di vita della vittima primaria;
nel caso in esame, come già detto, il è deceduto dopo due Pt_2
anni (per causa indipendente); dovrà pertanto essere applicata una riduzione sull'importo derivante dalla applicazione delle tabelle. Può anche in questo caso considerarsi che una certa quota del danno si produca nella immediatezza: l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute del proprio congiunto (che subisce una lesione nella misura del 90%) costituisce evidentemente un evento fortemente traumatico, il cui impatto è certamente di particolare intensità (tanto sul versante dello sconvolgimento delle abitudini di vita, quanto per la sofferenza morale). Si procederà dunque ad un calcolo analogo a quello effettuato per il danno intermittente, con le due distinte voci risarcitorie (danno prodotto nella immediatezza e danno da acquisire nel tempo.
9.1. Per quanto attiene a moglie della vittima primaria, la sua posizione può Parte_3
essere valutata tenendo conto dei seguenti parametri: punti 20 per il rapporto di coniugio;
punti 2 in base all'età della vittima primaria (81 anni) ed ulteriore punti 1 in base all'età del parente da risarcire (81 anni), entrambi calcolati al momento del sinistro;
coefficiente per il coniuge 1; percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato (90%). 21
E dunque 20+2+1=23.
Moltiplicando l'importo del punto base (6.024,71) per 23, applicata la percentuale per il danno biologico, ne deriva l'importo di € 124.711,50 (23x 6024,71 x 90%).
La prima voce risarcitoria (danno acquisito immediatamente: 50%, percentuale massima,
attesa la gravità delle conseguenze) è dunque pari ad € 62.355,75.
La seconda voce risarcitoria (danno da acquisire nel tempo) deve essere calcolata come segue;
danno residuo detratto quello già acquisito (€ 124.711,50 - € 62.355,75)= 62.355,75; vita media in relazione all'età al momento dell'illecito 92; anni ancora da vivere in media (92-81)=11; anni vissuti in concreto 2; importo da corrispondere in concreto 2/11 di 68.591,32 = 11.337,41
Ne deriva un totale di euro 73.693,16.
La somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (27 febbraio 2018) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€
61.616,35) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento subito il 27.02.2018 fino alla data della presente sentenza,
secondo i noti principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, ottenendo così la somma di €
81.089,87.
9.2 La posizione dei figli
Per quanto attiene ai tre figli della vittima primaria, la loro posizione può essere valutata tenendo conto dei seguenti parametri: punti 15 per il grado di parentela;
punti 2 in base all'età della vittima primaria (81 anni) ed ulteriori punti 4 in base all'età del parente da risarcire (tutti tra 50 e 60 anni), considerati al momento dell'illecito; numero dei soggetti
tenuti all'assistenza (4) per un coefficiente pari a 0,3; percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato 90%.
E dunque 15+2+4= 21; moltiplicato per 0.3=6,3 punti.
Moltiplicando il valore di € 6.024,71 per 6,3 ed applicata la percentuale del danno biologico, il risultato è di € 34.160,10. 22
Giova tuttavia distinguere la posizione di da quella dei due fratelli, dal momento CP_1
che la stessa abitava nello stesso immobile dei genitori e prestava assistenza continua al padre;
ciò che impone uno scostamento dalle tabelle e l'applicazione di un 30% in più rispetto ai fratelli, per un totale di € 44.408.
La prima voce risarcitoria (danno acquisito immediatamente: 50%) è dunque pari ad €
17080,50 per i due fratelli ed € 22.204 per CP_1
La seconda voce risarcitoria (danno da acquisire nel tempo) deve essere calcolata come segue;
- per i due fratelli: danno residuo detratto quello già acquisito (€ 34.160,10- € 17080,50)=
17080,50; vita media in relazione all'età al momento dell'illecito 92; anni ancora da vivere in media (92-81)=11; anni vissuti in concreto 2; importo da corrispondere in concreto 2/11 di
17080,50= 3.105,46, per un totale di € 20185,96.
- per danno residuo detratto quello già acquisito (€ 44.408- € 22.204)= 22.204 ; vita CP_1
media in relazione all'età al momento dell'illecito 92; anni ancora da vivere in media (92-
81)=11; anni vissuti in concreto 2; importo da corrispondere in concreto 2/11 di 22.204 =
4037,00, per un totale di € 26.241.
Le somma in questione, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (27 febbraio 2018) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€
16.877,89per i fratelli;
€ 21.940,64 per devono essere calcolati gli interessi legali CP_1
sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data dell'intervento subito il 27.02.2018
fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. Sez. Un. n.
1712/1995, ottenendo così la somma di € 22.212,04 per i fratelli e di € 28.874,82 per CP_1
10. Le spese del procedimento di CTU e quelle del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
È stata altresì richiesta la condanna della resistente al pagamento delle spese della fase di ATP
in favore di CP_1
Un orientamento costante della Suprema Corte sostiene che le spese che attengono all'ATP,
ivi compresa quella per la CTU (cfr. Cass. 34540/2024), sono spese stragiudiziali e come tali devono essere trattate nel successivo giudizio di merito, dovendo pertanto essere oggetto di 23
apposita domanda, con i conseguenti oneri probatori.
La ricorrente ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle seguenti somme:
“spese legali: € 3.834,38 come da relative fatture allegate (doc. 29) + €286,00 per iscrizione a ruolo
procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per complessivi € 4.120,38;
- spese di CTP: € 6.220,00 + € 18.300,00 come da prenotule dei CCTTPP allegate (doc. 30) per
complessivi € 24.520,00;
- spese di CTU: € 8.363,28, come da decreto di liquidazione del Giudice e relative fatture dei CCTTUU
allegate (doc. 31)”.
Ritiene questo Giudicante che, per assolvere l'onere probatorio, siano necessarie la prova effettiva dell'esborso ovvero la prova della debenza dello stesso, derivante da un provvedimento del Giudice (come per i compensi di CTU) o da una previsione di legge (C.U.)
ovvero da documento dotato di sufficiente valenza probatoria, quale ad esempio una fattura
(non essendo sufficiente la mera notula).
Sulla base di tali coordinate, risultano provate:
- spese legali: € 3.834,38 (fatture: doc. 29)+ € 286,00 per iscrizione a ruolo procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per complessivi € 4.120,38;
- spese di CTU: € 8.363,28, come da decreto di liquidazione del Giudice e relative fatture dei CCTTUU allegate (doc. 31).
Alla luce di quanto precede non può ritenersi provata la spesa per i CCTTPP, essendo stata prodotta una mera notula.
Deve pertanto essere riconosciuto un importo pari ad € 12.483,66.
11. Le spese di lite del presente giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (sulla cui valutazione non incide l'accoglimento delle domande in misura inferiore rispetto al petitum: Cass. SSUU 32061/2022)
e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (da € 520.000 a € 1.000.000), oltre maggiorazione del 30% per la pluralità di soggetti assistiti dal medesimo difensore. 24
Le spese della CTU svolta nel corso del presente giudizio, liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale delle domande, accerta e dichiara la responsabilità
dell' per i danni, meglio indicati in motivazione, subiti da Parte_4
e dalle parti ricorrenti;
Persona_1
- conseguentemente condanna l' al risarcimento degli Parte_4
anzidetti danni, che liquida come segue:
i. € 619.324,87 a titolo di danno non patrimoniale ed € 22.376,38 a titolo di danno patrimoniale iure hereditario, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo da ripartirsi come segue: 1/3 in favore di i restanti 2/3 in Parte_3
parti uguali tra e CP_1 Parte_1 Parte_2
ii. € 81.089,87 a titolo di danno iure proprio a favore di oltre interessi al Parte_3
tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
iii. € 28.874,82 a titolo di danno iure proprio a favore di oltre interessi al CP_1
tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
iv. € 22.212,04 a titolo di danno iure proprio a favore di oltre interessi al Parte_1
tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
v. € 22.212,04 a titolo di danno iure proprio a favore di oltre interessi al Parte_2
tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte resistente al pagamento nei confronti di delle spese legali CP_1
e di consulenza della fase di ATP, per complessivi € 12.483,66;
- rigetta nel resto le domande degli attori;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite Parte_4
del presente giudizio nei confronti dei ricorrenti in solido tra loro, che liquida in € 37.950,90 25
per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come dovute per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico della convenuta Controparte_2
Così deciso in Arezzo, in data 19 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Turturro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Udienza del 27.03.2024: al capitolo 22) “V.C. prima del ricovero e dell'intervento eseguito in data 27.02.2018 presso
l'Ospedale San Donato di Arezzo, la figlia tutti i giorni faceva visita al padre ” rispondeva CP_1 Persona_1
“Confermo la circostanza;
abita al piano di sotto”.