Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.