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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. FLAVIO TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 170 dell'anno 2025 R.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 20.05.2025 da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 05/07/1973), rappresentata e difesa dall'avv. Debora Maria De
Pasquale, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Antonio Gramsci n.10, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(co. Fisc.: , nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 10/06/1970), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Santostefano, presso il cui studio in Reggio
Calabria, via Card. Portanova dir. Rausei n.120, ha eletto domicilio
-resistente- nonchè
pagina 1 di 3 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-esaminata la richiesta congiunta formulata all'udienza del 20.05.2025 nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , per la Parte_1 Parte_2
pronuncia di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02.09.2005, con la quale hanno chiesto la trasformazione della separazione personale da giudiziale in consensuale, con l'accettazione delle condizioni proposte in via conciliativa dal giudice designato alla medesima udienza del 20.05.2025;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 02.09.2005; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (17.02.2007) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, (17.01.2012) e Per_2 Per_3
(02.12.2015) entrambi minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data 27.03.2025;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale inizialmente promossa da nei Parte_1
confronti di così provvede: Parte_2
-dichiara la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02.09.2025 tra Parte_1
e , il cui atto risulta trascritto nel registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, n. 480,
s.A, anno 2005, alle seguenti condizioni:
a) Affidamento condiviso dei due figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e tempi di permanenza e di incontri padre– figli secondo quanto già concordato e in atto tra i genitori;
b) Assegno di mantenimento da porsi a cario del padre nella misura complessiva di euro 500,00 mensili oltre al 50% di Spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale, oltre l'AUU nella misura del 100% a favore della madre;
c) Spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. FLAVIO TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 170 dell'anno 2025 R.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 20.05.2025 da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 05/07/1973), rappresentata e difesa dall'avv. Debora Maria De
Pasquale, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Antonio Gramsci n.10, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(co. Fisc.: , nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 10/06/1970), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Santostefano, presso il cui studio in Reggio
Calabria, via Card. Portanova dir. Rausei n.120, ha eletto domicilio
-resistente- nonchè
pagina 1 di 3 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-esaminata la richiesta congiunta formulata all'udienza del 20.05.2025 nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , per la Parte_1 Parte_2
pronuncia di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02.09.2005, con la quale hanno chiesto la trasformazione della separazione personale da giudiziale in consensuale, con l'accettazione delle condizioni proposte in via conciliativa dal giudice designato alla medesima udienza del 20.05.2025;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 02.09.2005; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (17.02.2007) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, (17.01.2012) e Per_2 Per_3
(02.12.2015) entrambi minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data 27.03.2025;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale inizialmente promossa da nei Parte_1
confronti di così provvede: Parte_2
-dichiara la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02.09.2025 tra Parte_1
e , il cui atto risulta trascritto nel registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, n. 480,
s.A, anno 2005, alle seguenti condizioni:
a) Affidamento condiviso dei due figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e tempi di permanenza e di incontri padre– figli secondo quanto già concordato e in atto tra i genitori;
b) Assegno di mantenimento da porsi a cario del padre nella misura complessiva di euro 500,00 mensili oltre al 50% di Spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale, oltre l'AUU nella misura del 100% a favore della madre;
c) Spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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