Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/06/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9263/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. PISTILLO FRANCESCA, Parte_1 ricorrente
E
, Controparte_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della trattazione scritta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata effettuata la notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che la prima notifica veniva effettuata ad una Avvocatura
Distrettuale dello Stato non territorialmente competente con conseguente rinnovazione della notifica entro un termine perentorio.
La nuova notifica veniva effettuata utilizzando un indirizzo pec non abilitato alla ricezione di notifiche giudiziarie, ma destinato a comunicazione istituzionali con conseguente improcedibilità del ricorso per mancata valida notifica.
P.Q.M.
1
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Trani, 29/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
2