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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3006/2024 R.G. sul ricorso depositato il 11/06/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Giuseppe Pizzi) Parte_1 nei confronti di Controparte_1
(difeso dall'avv. Patrizia Paola Cianci e dall'avv. A. Manuela Nucera)
[...] nonché nei confronti di , in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, (difeso dall'avv. Luca Minisci) viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3 liquida complessivamente in 580,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %
, nonché iva e cpa se dovute .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 580,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
%, nonché iva e cpa se dovute. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via principale, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte in opposizione ai motivi, accertare la mancata notificazione degli avvisi di pagamento sottesi e dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento e delle pretese sottese;
1 2) In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità per decadenza, conseguentemente, disporre l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2024 00048360 06 000.
Parte ricorrente deduceva che: riceveva a mezzo plico postale, cartella di pagamento in data 30/04/2024, con la quale l'Agente della Riscossione ha intimato il pagamento per un importo complessivo di € 638,86, relativi a contributi previdenziali riferiti agli anni 2022 e 2023. CP_1
****
Si costitutiva, altresì, contestava la domanda . CP_3
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda : CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
Istanza di riunione
L' rileva che: parte ricorrente ha impugnato altresì l'intimazione di pagamento n. CP_1
09420239007500564000 notificata in data 30/04/2024 da Controparte_2 impugnata per le altre cartelle che costituiscono gli atti presupposti di cui era ben a conoscenza e contenute nell'opposizione pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria sez. lavoro Rg.
3137/2024 con cui si chiede la riunione del presente procedimento.; L'intimazione di pagamento n. 09420239007500564000 contiene diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito, in particolare per crediti vantati dall' le cartelle di pagamento n. 094 2017 0009450852 – 094 2017 CP_1
0017218170 – 094 2019 0000785238 - 094 2020 0018099801 intestate sempre a Parte_1 per le posizioni cliente sopra indicate. ; si chiede la riunione dei giudizi rg. 3137/2024 e rg.
3006/2024 essendo le pretese relative alla medesima posizione della sig.ra CP_1 Parte_1
e dei due codici cliente di cui è titolare riferite alle varie annualità, dunque per
[...] connessione soggettiva ed oggettiva.
Parte ricorrente eccepisce però che l' CP_1 questo giudizio che verte su opposizione a cartella esattoriale n. 094 2024 00048360 06 000, ed un altro giudizio avverso INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420239007500564000 , lotto di stampa N. 07747 del 25/08/2023 notificato in data 30/04/2024, che non contiene la cartella odierna impugnata,
e che si allega al presente giudizio per mero scrupolo difensivo>.
Orbene rileva il giudicante che l' non documenta l'intimazione né il ricorso . CP_1
2 Per quanto sembra dalla stessa richiesta dell' la cartella qui opposta non è oggetto dell'altro CP_1 giudizio Parte ricorrente lo nega e offre documentazione del ricorso nell'altro procedimento.
La causa ad avviso del decidente è matura per la decisione e non sono dimostrati elementi di connessione tra i due giudizi nè tra i motivi qui fatti valere né questioni pregiudiziali che possano condizionare il giudizio nel presente procedimento .
La presente causa pertanto può essere decisa .
OMESSA NOTIFICA DI ATTI PRECEDENTI
In primo luogo, sulla omessa notifica di atti precedenti alla cartella , il motivo è infondato perché nessun atto è obbligatorio prima della notifica della cartella .
Non si verte qui in materia tributaria .
L'opposizione alla cartella è comunque tardiva perché oltre il ricorso giudiziale proposto oltre i
40 gg previsti.
La notifica, infatti, della cartella è del 30.4. 2024 ed il ricorso giudiziale del 11.6.2024, per cui i 40 giorni scadevano il 9.6.2024 ( domenica ) e il termine andava differito al 10.6.2024.
La definitività della cartella esclude l'esame del motivo della omessa notifica di atti precedenti
DECADENZA
Quanto al motivo della decadenza, che nel campo contributivo è disciplinata dall'art.25 dlgs
46/99 , esso comunque non verte sulla debenza ma solo sulla iscrizione a ruolo , e va rilevato che la opposizione è tardiva poiché sono decorsi i 20 gg. ex art 617 cpc .
Il vizio della decadenza è di ordine processuale e non sostanziale
Il ricorso è depositato l' 11.6. 2024 quindi oltre i 20 gg dalla notifica della cartella ma qui non rispettao neppure il termine di 40 giorni .
In ogni caso I titoli iscritti a ruolo, per entrambi i codici cliente, sono: Regolazione
Premio, Polizza Autonomi Artigiani, relativi all' anno 2022, scad. 16/02/2023; Rata
Premio, Polizza Autonomi Artigiani, relativi all'anno 2023, scad. 16/02/2023;
Sanzioni civili per omissione mancato pagamento.
Non sono decorsi i termini che lo stessa ricorrente riporta < per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente;
per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli
3 sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo>
SPESE
Spese del giudizio - la dichiarazione di esonero dalle spese non può aver effetto perché qui non si verte in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali( art 152 disp att.cpc ) ma contribuzione
- a carico della ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del
2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 25.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3006/2024 R.G. sul ricorso depositato il 11/06/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Giuseppe Pizzi) Parte_1 nei confronti di Controparte_1
(difeso dall'avv. Patrizia Paola Cianci e dall'avv. A. Manuela Nucera)
[...] nonché nei confronti di , in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, (difeso dall'avv. Luca Minisci) viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3 liquida complessivamente in 580,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %
, nonché iva e cpa se dovute .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 580,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
%, nonché iva e cpa se dovute. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via principale, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte in opposizione ai motivi, accertare la mancata notificazione degli avvisi di pagamento sottesi e dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento e delle pretese sottese;
1 2) In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità per decadenza, conseguentemente, disporre l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2024 00048360 06 000.
Parte ricorrente deduceva che: riceveva a mezzo plico postale, cartella di pagamento in data 30/04/2024, con la quale l'Agente della Riscossione ha intimato il pagamento per un importo complessivo di € 638,86, relativi a contributi previdenziali riferiti agli anni 2022 e 2023. CP_1
****
Si costitutiva, altresì, contestava la domanda . CP_3
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda : CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
Istanza di riunione
L' rileva che: parte ricorrente ha impugnato altresì l'intimazione di pagamento n. CP_1
09420239007500564000 notificata in data 30/04/2024 da Controparte_2 impugnata per le altre cartelle che costituiscono gli atti presupposti di cui era ben a conoscenza e contenute nell'opposizione pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria sez. lavoro Rg.
3137/2024 con cui si chiede la riunione del presente procedimento.; L'intimazione di pagamento n. 09420239007500564000 contiene diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito, in particolare per crediti vantati dall' le cartelle di pagamento n. 094 2017 0009450852 – 094 2017 CP_1
0017218170 – 094 2019 0000785238 - 094 2020 0018099801 intestate sempre a Parte_1 per le posizioni cliente sopra indicate. ; si chiede la riunione dei giudizi rg. 3137/2024 e rg.
3006/2024 essendo le pretese relative alla medesima posizione della sig.ra CP_1 Parte_1
e dei due codici cliente di cui è titolare riferite alle varie annualità, dunque per
[...] connessione soggettiva ed oggettiva.
Parte ricorrente eccepisce però che l' CP_1 questo giudizio che verte su opposizione a cartella esattoriale n. 094 2024 00048360 06 000, ed un altro giudizio avverso INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420239007500564000 , lotto di stampa N. 07747 del 25/08/2023 notificato in data 30/04/2024, che non contiene la cartella odierna impugnata,
e che si allega al presente giudizio per mero scrupolo difensivo>.
Orbene rileva il giudicante che l' non documenta l'intimazione né il ricorso . CP_1
2 Per quanto sembra dalla stessa richiesta dell' la cartella qui opposta non è oggetto dell'altro CP_1 giudizio Parte ricorrente lo nega e offre documentazione del ricorso nell'altro procedimento.
La causa ad avviso del decidente è matura per la decisione e non sono dimostrati elementi di connessione tra i due giudizi nè tra i motivi qui fatti valere né questioni pregiudiziali che possano condizionare il giudizio nel presente procedimento .
La presente causa pertanto può essere decisa .
OMESSA NOTIFICA DI ATTI PRECEDENTI
In primo luogo, sulla omessa notifica di atti precedenti alla cartella , il motivo è infondato perché nessun atto è obbligatorio prima della notifica della cartella .
Non si verte qui in materia tributaria .
L'opposizione alla cartella è comunque tardiva perché oltre il ricorso giudiziale proposto oltre i
40 gg previsti.
La notifica, infatti, della cartella è del 30.4. 2024 ed il ricorso giudiziale del 11.6.2024, per cui i 40 giorni scadevano il 9.6.2024 ( domenica ) e il termine andava differito al 10.6.2024.
La definitività della cartella esclude l'esame del motivo della omessa notifica di atti precedenti
DECADENZA
Quanto al motivo della decadenza, che nel campo contributivo è disciplinata dall'art.25 dlgs
46/99 , esso comunque non verte sulla debenza ma solo sulla iscrizione a ruolo , e va rilevato che la opposizione è tardiva poiché sono decorsi i 20 gg. ex art 617 cpc .
Il vizio della decadenza è di ordine processuale e non sostanziale
Il ricorso è depositato l' 11.6. 2024 quindi oltre i 20 gg dalla notifica della cartella ma qui non rispettao neppure il termine di 40 giorni .
In ogni caso I titoli iscritti a ruolo, per entrambi i codici cliente, sono: Regolazione
Premio, Polizza Autonomi Artigiani, relativi all' anno 2022, scad. 16/02/2023; Rata
Premio, Polizza Autonomi Artigiani, relativi all'anno 2023, scad. 16/02/2023;
Sanzioni civili per omissione mancato pagamento.
Non sono decorsi i termini che lo stessa ricorrente riporta < per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente;
per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli
3 sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo>
SPESE
Spese del giudizio - la dichiarazione di esonero dalle spese non può aver effetto perché qui non si verte in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali( art 152 disp att.cpc ) ma contribuzione
- a carico della ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del
2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 25.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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