Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n° 519/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliato in Lanciano alla via Fenaroli n. Parte_1
13, presso lo studio dell'avv. Giulio Ulacco, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente-
e
Controparte_1
per le province di CHIETI e
[...]
PESCARA, l' Controparte_2
, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] di L'Aquila;
-resistente- avente ad oggetto: pubblico impiego-sanzione disciplinare conservativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso , premesso: Parte_1
- di essere docente presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione “Giovanni Marchitelli”, con sede in Villa Santa Maria;
-di aver ricevuto in data 09.11.2022 contestazione disciplinare, cui è seguita l'irrogazione del provvedimento disciplinare della sanzione della sospensione di due giorni dal servizio, lamentando:
-la tardività della contestazione di addebito;
-la genericità della contestazione in violazione del diritto di difesa;
-la non rispondenza al vero dei fatti contestati, l'assenza di qualsivoglia responsabilità e l'errata ricostruzione dei fatti accaduti il 23 settembre 2022; ha convenuto in giudizio il al fine di sentir dichiarare “la Controparte_1
nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato, del procedimento disciplinare ad esso sotteso e di ogni provvedimento consequenziale, anche in merito alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione del ricorrente”,
Con memoria si è tardivamente costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1
quanto infondato.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la relativa udienza con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali e di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
In data odierna, all'esito del deposito delle predette note, la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
L'eccezione preliminare di carenza del potere disciplinare del Dirigente Scolastico risulta fondata.
Al riguardo, va premesso che il procedimento disciplinare nelle pubbliche amministrazioni è regolamentato dagli artt. 55 bis e ss. del D.Lgs. n. 165 del 2001, così come riformato dalla L. n. 75 del 2017.
Nel dettaglio, l'art. 55 bis citato così dispone:
"1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all
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, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del Controparte_3
dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento.
La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all i procedimenti CP_1
disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali
è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari".
L'art. 492, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede le seguenti sanzioni disciplinari, in ordine crescente di gravità: "a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione".
Pertanto, si deve constatare che non esistono in ambito scolastico illeciti disciplinari per i quali sia prevista la pena edittale della sospensione fino a un massimo di dieci giorni. Da ciò ne consegue che il Dirigente Scolastico, infliggendo la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni, abbia inteso inquadrare l'illecito disciplinare commesso dal ricorrente nella previsione della lettera b) del comma 2 dell'art. 492 citato, il quale consente al datore di lavoro, applicando la sanzione della sospensione, di scegliere tra una durata minima di un giorno ed una massima di un mese.
Dunque, per quel che interessa il caso in esame, occorre stabilire, alla luce della normativa richiamata, se il Dirigente Scolastico, il quale ai sensi dell'art. 55 bis comma 9 quater del D.Lgs. n.
165 del 2001 è competente in astratto ad emettere sanzioni fino a dieci giorni di sospensione, possa irrogare nei confronti dei docenti sanzioni sospensive o debba rimettere gli atti all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice aderisce: "In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare;
la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa" (cfr. Cass. n. 30226/2019; Cass. n.
28111/2019, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/07/2024, n. 19097 rv. 671923-01).
Applicando gli esposti principi al caso di specie in cui è stata inflitta la sanzione della sospensione per due giorni il Dirigente Scolastico, a fronte di una infrazione disciplinare astrattamente punibile con la sospensione dall'insegnamento fino ad un mese, avrebbe dovuto segnalare immediatamente,
e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui aveva avuto conoscenza (art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del
2001).
Ciò in quanto, come detto, la ripartizione della competenza sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti va valutata in astratto ed ex ante.
Per tutte le esposte ragioni, la sanzione irrogata al ricorrente deve considerarsi illegittima e dev'essere essere annullata, con ogni conseguenza sul trattamento economico del ricorrente.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare risulta assorbente di ogni ulteriore questione sollevata in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in CP_1
dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 e delle tabelle ad esso allegate, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia e alla concreta attività processuale espletata dalle parti nel giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'illegittimità della sanzione della sospensione di due giorni irrogata e la annulla;
-condanna il convenuto alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute CP_1
sulla retribuzione;
-condanna il convenuto a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 liquidate in €. 3.688,5 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, il 25.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -