Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 1/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;
VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
VISTO il ricorso iscritto al n. 26363 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;
nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Giallara, presenti in aula l’avv. Alessandro Doa per l’INPS. Nessuno presente per Parte ricorrente.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26363 del registro di segreteria, promosso da:
…omissis…, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giorgio Seminara (C.F.: [...]) ed Elisabetta Castilletti (C.F.: [...]), con studio in Siracusa v.le S. Panagia n. 90, PEC: avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it; elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it.
contro
· INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) – Gestione Dipendenti Pubblici – (c.f. 80078750587) – in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Cagliari, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marina Olla (c.f. [...]; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (c.f. [...]; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all’avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37875, Raccolta n.7313, del 23.03.2024, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 per la declaratoria di riconoscimento del proprio diritto alla corretta perequazione del trattamento pensionistico in godimento in ragione dell'insufficiente adeguamento disposto dall'art. 1, comma 309, Legge n. 197/2022, con ogni conseguenza di legge.
Ritenuto in
FATTO
1. Con ricorso depositato il 24 giugno 2025, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, titolare di trattamento pensionistico compreso tra sei e otto volte il minimo INPS e, di conseguenza, oggetto di riduzione della perequazione automatica in forza dei limiti posti dell'art. 1, comma 478 della L. n. 160/2019, dall’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e dall’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, ha chiesto:
a) in via principale, l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto al ripristino sulla pensione mensile della perequazione illegittimamente ridotta per gli anni 2022-2023-2024 e 2025, con conseguente restituzione degli arretrati dalle singole scadenze, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo;
b) in via incidentale, la sospensione del giudizio e il rinvio degli atti alla Corte costituzionale per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, co. 478, L. n. 160/2019, art. 1, co. 309, L. n. 197/2022 e art. 1, co. 135, L. n. 213/2023, per violazione degli artt. 3, 36, 38, 53 e 117 della Costituzione e violazione dei principi generali dell’Unione europea;
c) in ogni caso, la condanna dell’Istituto resistente a liquidare il trattamento pensionistico perequato ed a corrispondere i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
In sintesi la ricorrente, richiamato il quadro normativo di riferimento della disciplina della perequazione dei trattamenti pensionistici – in particolare le disposizioni che prevedono la rivalutazione automatica dei trattamenti stessi nella misura del 100 per cento solo ed unicamente per gli importi inferiori o pari a quattro volte il valore del minimo INPS e in misura decrescente per quelli superiori -, nonché tenuto conto delle misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica di dette prestazioni (qualora superiori a quattro volte il minimo INPS) introdotte dalla legge di bilancio 2023, ha espresso dubbi di costituzionalità dell’impianto normativo richiamato con riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione e il contrasto con i principi generali di diritto dell’Unione europea.
Nello specifico, ha precisato che l’odierno ricorso: “richiede il riconoscimento del proprio diritto alla perequazione automatica della pensione per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, eccependo la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e art. 1, comma 135, L. n. 213/2023” e che “il meccanismo di raffreddamento della perequazione opera una decurtazione patrimoniale, che, a parità di reddito, incide su una sola categoria di cittadini, in spregio al principio enunciato dalla Corte costituzionale, per cui: «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro» ( v. Corte Cost., sentenza 05/06/2013, n. 116)” di talché, alla luce di dette considerazioni, “il giudice adito dovrà valutare se sussistano i presupposti di legge per rinviare in Corte costituzionale le questioni di costituzionalità incidentali che meglio si preciseranno nel prosieguo”.
A supporto di quanto richiesto, quindi, la ricorrente ha esposto dettagliatamente i motivi di doglianza che avrebbero dovuto indurre questo Giudice a rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, in proposito evidenziando come, a suo dire, con la sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025 la Corte costituzionale non abbia potuto “esaminare altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle parti private, specie in ordine alla lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributari” e contestando che, oltre il meccanismo della legge di bilancio 2023 sotto diversi profili non presi in considerazione dalla Consulta, anche “la disciplina a regime (art. 1, co. 478, L. n. 160/2019) – in ragione della significativa e definitiva riduzione nel tempo del potere d’acquisto delle pensioni incise dalla riduzione – la quale non costituisce una previsione isolata, ma si pone in immediata continuità con le precedenti norme di tenore sostanzialmente analogo”.
A tal proposito la ricorrente ha rappresentato che la situazione determinata con le leggi di bilancio 2023-2024 e 2025 porta a consolidare detta contrazione per oltre un decennio (2012/2024) e che “è proprio questo il punctum crucis dell’odierna questione, in quanto le norme oggetto di censura sono state precedute da una tale quantità di interventi di blocco o limitazione (solo apparentemente) temporanei dell’indicizzazione, tale da impone una decurtazione che assume, oggi, carattere non più transeunte, ma definitivo, e configura una misura ablativa permanente e assai gravosa, proprio perché ormai prolungata per oltre un decennio, anche per i trattamenti più elevati del minimo INPS, che dovrebbero presentare un maggiore margine di resistenza all’inflazione”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, quindi, “la sentenza n. 19/2025 della Consulta ha dichiarato la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, in riferimento agli artt. 1, 23, 36 e 38 Cost.. Tale dichiarazione, tuttavia, è basata su profili non sovrapponibili a quelli di cui al presente giudizio, in quanto la citata sentenza della Consulta non ha potuto prendere in considerazione l’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 e l’art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, sicché l’effetto complessivo del combinato disposto delle norme in questione non ha formato oggetto dell’esame dei Giudici delle leggi”.
Di qui la richiesta di nuova rimessione tenuto conto che si tratterebbe, a suo dire, di <questioni evidentemente “rilevanti” ai fini del giudizio, che non potrebbe concludersi senza una pronuncia della Corte, avendo essa per oggetto proprio le disposizioni di legge di cui nel presente giudizio si deve fare applicazione>.
Pertanto, l’oggetto della questione di incostituzionalità è stata così precisata: a) violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nella forma della non discriminazione di fattispecie comparabili, tenuto anche conto della reiterazione delle riduzioni della perequazione automatica; b) violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in relazione alla fiscalità generale; c) incostituzionalità degli artt. 1, comma 309, L. n. 197/2022, art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 per violazione degli artt. 3, 36, I co. e 38, II co., della Costituzione; d) incostituzionalità dell’art. 1, co. 478, L. n. 160/2019 per violazione degli artt. 3, 36, I co. e 38, II co., della Costituzione; e) violazione dell’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 21 e 25 della Carta di Nizza e agli artt. 10 e 157 del TFUE.
Ciascun profilo di paventata illegittimità veniva, altresì, rappresentato sotto plurimi profili.
1.2. Successivamente, in data 21 novembre 2025, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria ribadendo che l’oggetto del ricorso riguarda: “la legittimità costituzionale delle norme sulla perequazione automatica delle pensioni (art. 1, comma 478, L. 160/2019; art. 1, comma 309, L. 197/2022; art. 1, comma 135, L. 213/2023) che prevedono la rivalutazione “a blocchi” per pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS”, richiamando gli approdi giurisprudenziali della Consulta in relazione alla censure formulate nei confronti di misure eccessive e non temporanee (C. Cost. n. 70/2015, n. 234/2020, n. 19/2025) e sottolineando gli effetti discriminatori e sproporzionati del sistema “a blocchi” rispetto al sistema “a scaglioni”.
Ha rappresentato, altresì, che la questione è ancora sub iudice poiché il Tribunale di Trento (ordinanza del 30 giugno 2025) e la Corte dei conti Emilia-Romagna (ordinanza 25 marzo 2025) hanno sollevato dubbi di costituzionalità sulle norme citate in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., a conferma della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, e che l’udienza relativa all’ordinanza di rinvio del Tribunale di Trento è fissata per il 25 febbraio 2026.
Pertanto, oltre a confermare le conclusioni già in atti, ha chiesto il rinvio del presente giudizio in attesa delle decisioni della Consulta in materia.
1.1. In data 28 novembre 2025, si è costituito in giudizio l’INPS, contrastando in toto la pretesa della ricorrente rilevando, preliminarmente, come l’Ente Previdenziale si sia limitato a dare applicazione alla normativa di riferimento, ivi compreso l’art 1 comma 309 della legge 197/2022 che reca, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) con, da un lato, una perequazione in termini più restrittivi, per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS, e dall’altro, con la conferma per i casi in cui il valore complessivo sia pari o inferiore al suddetto quadruplo, il relativo criterio vigente a regime.
L’INPS ha ricordato, anche, che il successivo comma 310 prevede, invece, per i trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) e in via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, un incremento transitorio - con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2023 e 2024 - per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS, in proposito precisando che: a) tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 - ovvero a 6,4 punti per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni - e a 2,7 punti per l'anno 2024; b) la seconda percentuale non si somma alla prima; c) l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento.
L’Istituto previdenziale ha avversato, altresì, la tesi proposta dalla ricorrente secondo la quale le disposizioni in esame violerebbero il dettato costituzionale e la normativa comunitari. Sul punto l’INPS ha richiamato i precedenti di questa Corte (cfr Corte Conti Sardegna sentenza 100/24 in giudizio n. 26100) e sottolineato che, da ultimo, la Corte Costituzionale, uniformandosi ad un insegnamento consolidato, con la sentenza n. 19 del 29 gennaio 2025 (depositata il 14 febbraio 2025) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenza come per legge.
1.2. Con proprio decreto del 17 luglio 2025, questo Giudice ha fissato l’udienza del 16 dicembre c.a per la discussione della causa.
1.4. All’odierna udienza, sentita la Parte presente, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all’udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.
Ritenuto in
DIRITTO
2. La questione proposta dalla ricorrente, titolare del trattamento pensionistico compreso tra sei e otto volte il minimo INPS, concerne l’accertamento del diritto al ripristino, sulla pensione mensile, della perequazione automatica illegittimamente ridotta per gli anni 2022-2023-2024 e 2025 dall’art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 di cui eccepisce sia la illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 36, 38 e 53 Cost. che il contrasto con i principi generali di diritto dell’Unione europea.
In particolare, la ricorrente deduce:
· la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nella forma della non discriminazione di fattispecie comparabili;
· la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in relazione alla fiscalità generale;
· l’incostituzionalità degli artt. 1, comma 309, L. n. 197/2022, art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 per violazione degli artt. 3, 36, I co. e 38, II co., della Costituzione con riferimento <al meccanismo di “raffreddamento” della rivalutazione, trattandosi di misure tendenzialmente “permanenti” che la Corte costituzionale ha sempre ritenuto costituzionalmente “inaccettabili> in proposito richiamando le sentenze n. 234/2020 e n. 19/2025 della Consulta;
· l’incostituzionalità dell’art. 1, co. 478, L. n. 160/2019 per violazione degli artt. 3, 36, I co. e 38, II co., della Costituzione poichè in tema di perequazione automatica “vi sono stati pesanti interventi normativi che non solo hanno assunto carattere non transitorio ed anzi definitivo, ma neppure sono stati compensati in alcun modo”, in proposito evidenziando il contrasto con il principio di conservazione del trattamento pensionistico e la lesione concreta ed attuale prodotta dalla nuova disciplina a suo carico;
· la violazione dell’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 21 e 25 della Carta di Nizza e agli artt. 10 e 157 del TFUE, poiché le disposizioni censurate creano un’ingiustificata disparità di trattamento tra i pensionati e lavoratori dipendenti violano i principi fondamentali di diritto dell’UE di non discriminazione per ragioni di patrimonio e/o età, di parità di trattamento ed integrazione socio/economica degli anziani, nonché di adeguatezza dei trattamenti retributivi, con riferimento all'inclusione negli stessi di tutti i vantaggi attuali e futuri.
In sostanza, il ricorso fonda le sue motivazioni esclusivamente sulla deduzione di incostituzionalità delle norme sulla perequazione automatica delle pensioni (art. 1, comma 478, L. 160/2019; art. 1, comma 309, L. 197/2022; art. 1, comma 135, L. 213/2023), come espressamente affermato nell’atto introduttivo del giudizio laddove si afferma che “il presente ricorso, dunque, viene introdotto per provocare nuovamente l’intervento della Corte costituzionale sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni e la loro compatibilità con la Carta costituzionale sotto i profili non ancora esaminati dai Giudici delle leggi” tenuto conto che “La sentenza n. 19/2025 della Consulta ha dichiarato la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, in riferimento agli artt. 1, 23, 36 e 38 Cost.. Tale dichiarazione, tuttavia, è basata su profili non sovrapponibili a quelli di cui al presente giudizio, in quanto la citata sentenza della Consulta non ha potuto prendere in considerazione l’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 e l’art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, sicché l’effetto complessivo del combinato disposto delle norme in questione non ha formato oggetto dell’esame dei Giudici delle leggi” di talché “La sentenza n. 19/2025 della Consulta ha dichiarato la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, in riferimento agli artt. 1, 23, 36 e 38 Cost.. Tale dichiarazione, tuttavia, è basata su profili non sovrapponibili a quelli di cui al presente giudizio, in quanto la citata sentenza della Consulta non ha potuto prendere in considerazione l’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 e l’art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, sicché l’effetto complessivo del combinato disposto delle norme in questione non ha formato oggetto dell’esame dei Giudici delle leggi”.
La ricorrente, quindi, dopo aver evidenziato gli effetti discriminatori e sproporzionati del sistema “a blocchi” rispetto al sistema “a scaglioni” e sostenuto che, pur a fronte della recente sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025 della Corte costituzionale, vi sono ancora altri profili di illegittimità costituzionale non esaminata, specie in ordine alla lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario, tanto che nel corso del corrente anno il Tribunale di Trento e la Corte dei conti Emilia-Romagna hanno sollevato nuovamente dubbi di costituzionalità sulle norme in esame in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., ha chiesto anche il rinvio del presente giudizio in attesa dei pronunciamenti della Consulta in materia, di cui quello relativo alla q.l.c. sollevata dal Tribunale di Trento è calendarizzato per l’udienza del 25 febbraio 2026 .
2.1. La questione dedotta in giudizio, quindi, concerne in sostanza la censura, in termini di illegittimità costituzionale, delle norme sulla perequazione automatica delle pensioni di cui all’art. 1, comma 478, della Legge n. 160 del 20192019; all’art. 1, comma 309, della Legge n. 197 del 2022; all’art. 1, comma 135, della Legge n. 213 del 2023, con la conseguente condanna dell’INPS a corrispondere le somme trattenute, a tale titolo, sulla pensione della ricorrente oltre accessori di legge.
2.1. Per comprendere la portata dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati e per valutare le eccezioni preliminari avanzate da Parte ricorrente, è necessario ripercorrere, sia pur sinteticamente, l’istituto della perequazione automatica e l’evoluzione degli interventi legislativi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici.
2.1.1. La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, disciplinata inizialmente, seppure in termini condizionati ai risultati di esercizio, dall’art. 10 della legge n. 903 del 1965, e introdotta a regime dall’art. 19 co. 1 della legge n. 153/1969 (recante la “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”), nacque come meccanismo volto ad adeguare le pensioni ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, ben presto agganciato all’aumento percentuale dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della “scala mobile” delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria.
Sopravvenuta l’abolizione della scala mobile (per effetto del protocollo d’intesa del 31 luglio 1992), allo scopo di compensare l’eliminazione dell’aggancio alle dinamiche salariali e collegare l’adeguamento delle pensioni all’evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale, l’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992 (recante le “Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992,n. 421”), stabilì che gli aumenti a titolo di perequazione fossero calcolati sul valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Tuttavia, ben presto il legislatore cominciò a intervenire per “rallentare” la dinamica perequativa.
Si pensi, ad esempio, all’art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997 che per il solo anno 1998, azzerò l’applicazione della perequazione automatica ai trattamenti di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo; all’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 che determinò le regole di applicazione che, a tutt’oggi governano la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, in virtù del costante rinvio a tale disposizione operato dai successivi interventi legislativi, in base ai quali la rivalutazione si applica, per ogni singolo beneficiario, “in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti” percepiti e l’aumento dovuto viene attribuito “in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo” nonché all’ art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 che introdusse il cd. “sistema di raffreddamento” della perequazione pensionistica rendendo permanente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 in base al quale “ il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi” e l’aumento della rivalutazione automatica dovuto “viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
Nel tempo, la regola generale è stata più volte oggetto di deroghe, nella maggior parte dei casi finalizzate a moderare ulteriormente, per periodi limitati, la progressione rivalutativa degli assegni pensionistici (art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007; art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011; art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018; art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 che ha introdotto anche una nuova regola generale di “raffreddamento” della rivalutazione pensionistica, destinata a operare dal 1° gennaio 2022 in base alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni viene applicato per fasce di importo) fino ad arrivare all’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, in origine destinata a operare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall’art. 1, comma 134, della legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l’ambito applicativo al solo anno 2023, riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a parte un’ulteriore riduzione al 22 per cento rispetto al 32 per cento vigente per il 2023 dell’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo (comma 135, art. 1 l. 213/2023).
Le norme limitative del meccanismo rivalutativo/perequativo sono state oggetto di plurimi interventi della Corte costituzionale superando, comunque, il vaglio di costituzionalità (sentenze n. 316 del 2010; n. 173 del 2016; n. 250 del 2017; n. 234 del 2020; n. 19 e 167 del 2025).
La Corte costituzionale nei richiamati interventi ha precisato i parametri di ragionevolezza e proporzionalità alla stregua dei quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica, posto che quest’ultimo dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle concrete modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di indicizzazione, sia pure tenendo conto del quadro storico ed economico del momento.
2.2. Così definito lo scenario normativo e giurisprudenziale di riferimento e valutate le questioni preliminari formulate da Parte ricorrente alla stregua dello stesso, entrambe le richieste, per i motivi di seguito esposti, devono essere respinte.
Parte ricorrente ha formulato richiesta di nuova rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle richiamate disposizioni normative in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 53 sotto i profili di cui si è detto in precedenza (vedi punto 2) ed ha formulato, altresì, la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione delle questioni di legittimità costituzionale promosse nuovamente dalla Sez. Giur. Emilia-Romagna con ordinanza n. 23/2025 del 25.3.2025 (nelle more del presente giudizio già decisa con sentenza n. 167 del 2025, depositata il 13.11.2025) e dal Tribunale ordinario di Trento, Sezione per le controversie di lavoro, in composizione monocratica, con ordinanza n. 136 del 30 giugno 2025 la cui udienza di discussione è fissata per il 25 febbraio 2026.
Quest’ultima è stata sollevata nuovamente con riferimento all’art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1, comma 135, legge 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (cd. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (cd. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1, comma 478, legge 27 dicembre 2019, n. 160, con ciò violando gli articoli 3, comma 1, 36, comma 1, strettamente connesso al successivo art. 38, comma 2, della Costituzione.
Va ricordato, quanto alle prospettate questioni di legittimità costituzionale, che la Corte costituzionale ha già valutato il plesso normativo di riferimento in plurime occasioni, dichiarandone costantemente la conformità a Costituzione.
Va, anche evidenziato che, da ultimo, dopo la sentenza n. 19/2025, depositata il 14.02.2025 - con la quale la Consulta, in linea con le precedenti pronunce in materia, con particolare riferimento alle tematiche del raffreddamento dell’indicizzazione dei trattamenti pensionistici eccedenti un determinato valore (ex multis sentenze nn. 234/2020 e 250/2017), ha dichiarato infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 della Costituzione – la Corte con la sentenza n. 167 del 2025, depositata il 13.11.2025, si è pronunciata nuovamente sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con Ordinanza del 25 marzo 2025 dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, di questa Corte dei conti, in relazione specificatamente agli artt. 3 e 53 della Costituzione nonché «al principio della ragionevolezza e temporaneità delle misure eccezionali», confermando l’infondatezza delle questioni sollevate nei confronti dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Di seguito i punti di interesse per la questione oggi all’esame evincibili dalla due ultime pronunce della Consulta.
2.2.1. Con la sentenza n. 19/2025 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla conformità a legge delle disposizioni che incidono sui meccanismi di adeguamento degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita contenute nell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) e nell’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), con riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, Cost.
In relazione alle stesse doglianze prospettate nell’atto introduttivo del presente giudizio, ha confermato, nel solco dei precedenti pronunciamenti “esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020” la legittimità costituzionale del richiamato art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che, per l’anno 2023 ha stabilito il riconoscimento in misura integrale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85 per cento per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53 per cento per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli rientranti nell’intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. La Corte in particolare ha ribadito e ulteriormente precisato che “la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016). La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018). La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017). È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall’altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)”.
La Corte ha, quindi, affermato che alla luce delle suesposte argomentazioni, “anche la misura introdotta dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati” in proposito osservando che <il modulo di “raffreddamento” qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte> poiché “il congegno normativo in discorso salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un “rallentamento” della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest’ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell’inflazione”.
In conseguenza, il controverso meccanismo non collide con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., innanzitutto perché il modulo perequativo imposto per il 2023 – in deroga alla regola generale individuata in quella contemplata dall’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 – non ha ingiustificatamente, e dunque irragionevolmente, peggiorato i trattamenti pensionistici di importo più elevato, senza una chiara illustrazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta legislativa, né l’effetto di “trascinamento” determinato dai reiterati ripetuti meccanismi limitativi della rivalutazione delle pensioni si è posto in contrasto “con le garanzie di proporzionalità e adeguatezza di cui gli evocati parametri circondano l’assegno pensionistico, per la sua natura di retribuzione differita”. Ciò in quanto il modulo perequativo imposto per il 2023 rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, pure ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, è stato ritenuto dai Giudici costituzionali <più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun “contributo di solidarietà” aggiuntivo>.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica siano state esposte chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che hanno accompagnato il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643) in proposito rilevando come l’iniziativa legislativa in relazione agli interventi nel settore della previdenza si collochi “in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell’aumento dell’inflazione, dovuto principalmente all’incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime” in ragione del quale “l’impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l’impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili”. Di conseguenza, a fronte di una manovra di finanza pubblica in cui, stante il peggioramento del saldo tendenziale, le misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi sono assunte con il ricorso all’indebitamento, e il meccanismo di indicizzazione delle pensioni, per come ridefinito, consente una minore spesa, al netto degli effetti fiscali, “pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025”, gli effetti della misura, pur se di applicazione limitata (originariamente ad un biennio e poi) ad un anno, “si proiettano anche al di là dell’orizzonte triennale della manovra, come è reso evidente dall’indicazione delle «economie in termini di minore spesa pensionistica» previste fino all’anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro”.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che “La misura in esame, per come congegnata, risulta rispettosa dei parametri evocati, anche se costituisce l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo”.
Con particolare riguardo all’effetto di “trascinamento”, normalmente conseguente a ogni limitazione dell’indicizzazione, i Giudici costituzionali hanno confermato che “il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)» (ancora sentenza n. 234 del 2020).
A maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici”.
2.2.2. Con la sentenza n. 167/2025 la Corte costituzionale si è pronunciata nuovamente sulla conformità a legge dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, in riferimento all’art. 53 Cost., nonché “al principio della ragionevolezza e temporaneità delle misure eccezionali” dichiarando infondate le questioni sollevate.
La Corte si è pronunciata anche sulla lesione dell’art. 3 Cost, sotto il profilo della “discriminazione” tra pensionati che, sebbene non evocata direttamente, era desumibile in modo univoco dall’ordinanza di rimessione, tenuto anche conto che “l’art. 53 Cost. costituisce «espressione specifica in materia tributaria del più generale principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 149 del 2021, n. 142 del 2014, n. 116 del 2013 e n. 111 del 1997; ordinanza n. 341 del 2000)» (sentenza n. 108 del 2023)”.
Richiamata quindi la sentenza n. 19 del 2025, di cui si è detto sopra, e riassunti i passaggi essenziali dell’articolata motivazione ivi contenuti, ha dichiarato non fondate le prospettate violazioni degli articoli 3 e 53 della Costituzione ricordando che la giurisprudenza costituzionale “ha enucleato specifici indici per poter qualificare una fattispecie come avente natura tributaria: «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (ex plurimis, sentenze n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 149 del 2021, n. 263 del 2020, n. 167 e n. 89 del 2018, n. 269 e n. 236 del 2017)» (da ultimo, sentenza n. 80 del 2024). Ebbene, proprio nello scrutinare meccanismi legislativi di rallentamento – rispetto al regime ordinario – della dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, spesso anche più severi di quello in esame, questa Corte ha già dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle odierne, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., escludendo la natura tributaria delle fattispecie esaminate”.
Richiamando significativi precedenti (sentenze: n. 250 del 2017; n. 173 del 2026; n. 70 del 2015) la Corte ha ricordato che “l’azzeramento della perequazione automatica […] sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l’erario” e che “il blocco del meccanismo di rivalutazione […] non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico”.
In conseguenza, quanto all’attuale sistema perequativo, ha affermato che “in nessun modo incide sul quantum di pensione già percepita, il quale viene comunque incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario” ed essenzialmente votato a raggiungere “economie in termini di minore spesa pensionistica previste fino all’anno 2032” e non a reperire risorse per finanziare in via diretta altre spese pubbliche.
La Corte ha altresì affermato che non sussiste “alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di lavoratori autonomi. È sufficiente osservare che l’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 richiama l’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, e quest’ultimo prevede che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applichi «per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi», dizione, quest’ultima, idonea a ricomprendere anche i lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta “gestione separata”. Ancora, sempre al metro dell’art. 3 Cost., le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi – questi ultimi asseritamente “risparmiati” dal legislatore – non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti”.
Quanto al lamentato “effetto di trascinamento” la Consulta ha riaffermato il proprio consolidato orientamento, ribadito con la sentenza n. 19 del 2025 ribadendo che < la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che “il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)” (ancora sentenza n. 234 del 2020), sicché «[a] maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione» (…) Le considerazioni espresse dalla sentenza n. 19 del 2025 non autorizzano affatto a ritenere, con il rimettente, che le misure limitative della dinamica perequativa debbano considerarsi di natura “eccezionale”, con il corollario della “irripetibilità” che si vorrebbe far discendere da questo presupposto. Come si è visto, anzi, solo la totale paralisi – ove ripetuta nel tempo – o addirittura la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost..>
2.2.3. La Corte, quindi, ha già operato con esito positivo il giudizio di conformità a Costituzione dell’attuale sistema che disciplina l’istituto della perequazione automatica ritenendo il meccanismo di "raffreddamento" introdotto dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 (e riprodotto dall'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023) conforme ai principi costituzionali, essendo meno severo rispetto a precedenti interventi e redistribuendo le risorse a vantaggio dei trattamenti di importo più basso e ritenendo, altresì, che l'effetto di trascinamento, di per sé, non incide sull'adeguatezza della pensione.
La Corte ha altresì fornito le ulteriori ed essenziali precisazioni di carattere più generale che ben si attagliano anche alle doglianze sulla ulteriore normativa sopravvenuta, così permettendo di definire il presente giudizio in base all’acclarato orientamento, in linea con le precedenti pronunce in materia, senza necessità di attendere anche il pronunciamento relativo alla remissione da parte del Tribunale di Trento.
In particolare, la Corte ha chiarito che:
· la garanzia costituzionale della perequazione non annulla la discrezionalità intrinseca del legislatore nel determinare in concreto il quantum di tutela previdenziale tenuto conto del delicato equilibrio tra diritti sociali e realtà fiscale;
· che nulla esclude che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici;
· che la particolare realtà economico-sociale sottesa alle opzioni politiche caratterizzanti la manovra, finalizzata a rispondere alle difficoltà sociali cagionate da una forte e imprevedibile spinta inflazionistica causata da tensioni geopolitiche, esclude qualsivoglia connotato di arbitrio delle scelte legislative tese a neutralizzare gli effetti prodotti sulle classi sociali meno agiate, tenuto anche conto che di siffatta realtà economico-sociale “anche i pensionati devono essere «partecipi e consapevoli» (sentenza n. 173 del 2016)” di talché si configura una base costituzionale per il trattamento differenziato delle pensioni, consentendo maggiori aggiustamenti o tecniche di “raffreddamento” delle pensioni più elevate per preservare le risorse per quelle più basse e garantire l'equità sociale complessiva;
· che l’opzione politica prescelta, per non risultare arbitraria, necessita che il legislatore “illustri in dettaglio le finalità di politica economica che intende di volta in volta perseguire, selezionandole alla luce delle risorse disponibili, e che le misure adottate appaiano coerenti con tali finalità”;
· che è da escludere che i moduli di rallentamento dell’indicizzazione in progressione inversa rispetto al crescere degli importi dei trattamenti disconoscano il valore della qualità del lavoro prestato posto che l’attenzione a quest’ultimo profilo è già espressa nella liquidazione in misura più elevata del trattamento pensionistico al momento del collocamento a riposo.
Di conseguenza, le formulate richieste preliminari devono essere disattese trattandosi di questioni già reiteratamente esaminate e decise, anche implicitamente e per assorbimento, dalla Corte costituzionale.
2.2.4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, anche le ulteriori censure proposte dalla ricorrente con le note difensive del 21 novembre 2025, inerenti alle modalità di rivalutazione, applicate secondo la normativa in esame, all’intera pensione e non ai vari scaglioni, che penalizzerebbero i pensionati con rendite più elevate poiché per esse minore è la percentuale di rivalutazione, la rivalutazione relativa al valore della rendita è applicata all’intero importo della pensione non appaiono meritevoli di accoglimento, con conseguente rigetto di ogni censura di illegittimità costituzionale, a tale ultimo riguardo, prospettata.
Sul punto va richiamata ancora una volta la giurisprudenza costituzionale che, in relazione alle situazioni di raffreddamento della perequazione, susseguitesi nel tempo, ha chiarito che i principi costituzionali non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i pensionati, disponendo il legislatore di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione purché finalizzata all’esigenza di valutare le risorse finanziarie attingibili, con il solo limite di garantire le esigenze minime di protezione della persona.
Va richiamata, altresì, la giurisprudenza contabile (cfr. ex multis: Sez. giurisd. Lombardia, sent. n. 6/2025; Sez. giurisd. Piemonte, sent. 298/2025) che in conformità ai principi dettati dalla Corte costituzionale ha ritenuto che le esigenze di bilancio, espressamente enunciate, affiancate dal dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 della Costituzione, principio declinato, oltre che sul piano politico anche sul versante economico-sociale, forniscono ragionevole giustificazione alla modulazione percentuale della perequazione in proporzione all’ammontare del trattamento pensionistico percepito a partire da quelli pari e superiori a cinque volte la pensione minima e che non può “ipotizzarsi una sorta di “consumazione” del potere legislativo, dovuta all’effettuazione di più interventi riduttivi della perequazione, risultando questi ultimi legittimi, ove conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti” (in termini: Sez. giurisd. Piemonte, sent. 298/2025).
2.2.5. Alla luce del nuovo pronunciamento della Corte costituzionale, che conferma gli approdi giurisprudenziali dei Giudici contabili e di questa Sezione giurisdizionale (si veda, per tutte, la sentenza n. 100/2024; n. 68/2025), la disposizione censurata dalla ricorrente è da ritenersi conforme ed aderente ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità lumeggiati dalla pluriennale e tralatizia giurisprudenza costituzionale, con riferimento alla specifica tematica dell’indicizzazione pensionistica.
Le medesime ragioni strutturali sopra delineate escludono anche i profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente sul piano sovranazionale che vieta discriminazioni basate sull’età (art. 21, Carta dei diritti di Nizza) e, con riferimento al protocollo n. 1, sulla proprietà di cui alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul rilievo assorbente che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU non ammette la soppressione integrale del trattamento pensionistico, ma non impedisce una “sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell’individuo” (ex multis: sentenze 1° settembre 2015, Da VA VA IC contro Portogallo, 15 aprile 2014, ET e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da CO EU e AN IO contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia).
2.3. Nel merito, alla luce di quanto sin qui affermato, superate le censure di incostituzionalità prospettate dalla ricorrente, che sulle stesse, come già rappresentato, ha esclusivamente fondato le motivazioni della pretesa dedotta in giudizio, il ricorso si appalesa giuridicamente infondato e di conseguenza deve essere rigettato,
2.4. Quanto al regime delle spese di lite, si ravvisano le ragioni per disporre l’integrale compensazione delle stesse tra le parti, avuto riguardo alla complessità della questione, comprovata dalla continua evoluzione normativa e dagli intervenuti plurimi pronunciamenti della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26363 del Registro di segreteria, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti Così deciso in Cagliari, nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE UNICO
(f.to digitalmente Elena Brandolini)
Depositata in Segreteria il 07/01/2026 Il Dirigente f.to digitalmente Paolo Carrus