Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 07/01/2026, n. 1
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme sulla perequazione automatica delle pensioni

    La Corte richiama la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, inclusa la recente sentenza n. 19/2025 e n. 167/2025, che ha già valutato la conformità a Costituzione delle norme sulla perequazione automatica delle pensioni. La Corte ritiene che il meccanismo di 'raffreddamento' sia meno severo rispetto a precedenti interventi, salvaguardi l'integrale rivalutazione delle pensioni di modesta entità, e che la discrezionalità del legislatore nella determinazione del quantum di tutela sia legittima, purché motivata da esigenze finanziarie e non sia arbitraria. La Corte esclude inoltre la natura tributaria delle misure e la sussistenza di discriminazioni ingiustificate.

  • Rigettato
    Necessità di accertamento di illegittimità costituzionale

    La Corte rigetta la richiesta di sospensione e rinvio, ritenendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate siano già state ampiamente esaminate e decise dalla Corte Costituzionale con esito sfavorevole alla tesi della ricorrente. La Corte evidenzia che le pronunce della Consulta hanno affrontato i medesimi profili normativi e costituzionali, rendendo superflua un'ulteriore rimessione.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa nel merito

    Poiché le censure di incostituzionalità prospettate dalla ricorrente sono state rigettate, la pretesa nel merito di condanna dell'INPS alla corresponsione delle somme richieste risulta infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 07/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna
    Numero : 1
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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