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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2935/2024 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Largo Madonna Dei Sette Dolori n. 11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pavone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ) nata il [...] in [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra , celebrato in Controparte_1
data 03.05.1975 presso il Comune di Pescara e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2. La resistente, seppure non formalmente costituita, all'udienza del 23 gennaio 2025 aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ed insisteva con il ricorrente per l'accoglimento da parte del Tribunale della proposta domanda.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pescara per la separazione consensuale ed annotata a margine dell'atto di matrimonio in data 6 settembre 2018.
4. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
5. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. Spese integralmente compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Pescara il 03.05.1975 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, atto n. 39,
[...] Controparte_1
P. I, anno 1975;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 2 di 3 Pescara, 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2935/2024 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Largo Madonna Dei Sette Dolori n. 11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pavone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ) nata il [...] in [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra , celebrato in Controparte_1
data 03.05.1975 presso il Comune di Pescara e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2. La resistente, seppure non formalmente costituita, all'udienza del 23 gennaio 2025 aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ed insisteva con il ricorrente per l'accoglimento da parte del Tribunale della proposta domanda.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pescara per la separazione consensuale ed annotata a margine dell'atto di matrimonio in data 6 settembre 2018.
4. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
5. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. Spese integralmente compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Pescara il 03.05.1975 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, atto n. 39,
[...] Controparte_1
P. I, anno 1975;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 2 di 3 Pescara, 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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