CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1748/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in GALLERIA Parte_1 C.F._1
CAMPELLO, 4 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. MERIZZI GIANLUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e (C.F. _1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in LARGO AUGUSTO, 7 20122 C.F._3
pagina 1 di 20 MILANO presso lo studio dell'avv. MAZZA MICHELE, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 CodiceFiscale_4
GALLERIA CAMPELLO, 4 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. MERIZZI
GIANLUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per e Per Parte_1 Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in completa riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n° 124/2023 emessa in data 08.05.2023, depositata in pari data 08.05.2023, notificata in data 15.05.2023, contrariis reiectis,
1. in via preliminare / pregiudiziale: accertato e dichiarato che la documentazione depositata in sede di appello dai signori ed sono _1 Controparte_2
inammissibili rilevato che parte attrice appellata nulla dimostrava di non averli potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
1) disporre ex art. 345 c.p.c. l'espunzione dal fascicolo d'appello dei documenti prodotti dagli stessi signori ed _1 _1
pagina 2 di 20 Stefania nn° 32 e 33;
2. in via preliminare / pregiudiziale: accertato e dichiarato che i signori ed _1 [...]
non svolgevano alcuna mediazione obbligatoria ex art. 5 CP_2
D.Lgs. n° 28/2010;
1) disporre l'improcedibilità della domanda dagli stessi proposta;
3. nel rito, in via preliminare principale: accertato e dichiarato che dall'atto di donazione a rogito del dott.
del 27.04.1995, Repertorio n° 107996; Raccolta Persona_1
n° 8794, trascritto in data 15.05.1995, con il quale il padre della parte appellata, signor , donava alla stessa la nuda CP_4
proprietà di una serie di immobili fra cui quelli oggetto del presente giudizio, censiti alle particelle 68, subb. 1, 2, 5 (ex 3 e 4), nonché la particella 73 [(stradina) doc.
2 - Fascicolo 1° Grado parte appellata], risulta pervenuto al donante con atto a rogito del Dottor
Notaio in Sondrio, in data 27 dicembre 1976, rep. n. Persona_2
51982/10720, registrato a Sondrio il 7 gennaio 1977 al n. 15; accertato e dichiarato che la citata dichiarazione presente nell'atto di donazione, appare ictu oculi assolutamente non veritiera, rilevato che, dal summenzionato atto a rogito del dottor Per_2
notaio in Sondrio, del 27.12.1976, Repertorio n°
[...]
51982/10720, registrato a Sondrio il 07.01.1977 al n° 15, non risulta in modo alcuno la proprietà sulla corte [(?) stradina], alla particella 73 (doc.
1 - Fascicolo 2° Grado parte appellante); accertato e dichiarato che la S.C. (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 28 marzo 2023 n. 8718) statuiva che in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso pagina 3 di 20 proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica dell'atto alterato (o contraffatto) si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso;
ritenuto che
l'atto di donazione a del rogito dott. Persona_1
del 27.04.1995, Repertorio n° 107996; Raccolta n° 8794, trascritto in data 15.05.1995, depositato dai signori ed _1 [...]
ed impugnato dai signori e CP_2 Parte_1 Controparte_3
appare rilevante per la decisione della causa che interessa;
1) disporre ex art. 355 c.p.c., la sospensione del giudizio che ci occupa, nonché fissare alle parti un termine perentorio entro il quale riassumere la causa di falso avanti il Tribunale di Sondrio;
4. nel rito, in via preliminare subordinata: accertato e dichiarato che la mancata produzione / esibizione in originale dell'atto di donazione a del rogito dott. , Persona_1
notaio in Sondrio, del 27.04.1995, Repertorio n° 107996; Raccolta
n° 8794, trascritto in data 15.05.1995, da parte dei signori _1
ed rende inammissibile la proposizione
[...] Controparte_2
della querela di falso avverso il summenzionato atto;
accertato che la proprietà l'immobile censito a Fg. 33, particella 73
(stradina) oggetto dell'atto di donazione a rogito del notaio
, con il quale il padre di signori ed Persona_1 _1
, signor , aveva a suo tempo donato Controparte_2 CP_4
agli stessi la nuda proprietà di una serie di immobili fra cui quelli oggetto del presente giudizio, censiti alle particelle 68, subb. 1, 2, 5
(ex 3 e 4), nonché la stessa particella 73 (stradina) non risulta pagina 4 di 20 pervenuta al donante (signor ) «con atto a rogito del CP_4
Dottor Notaio in Sondrio, in data 27 dicembre 1976, Persona_2
rep. n. 51982/10720, registrato a Sondrio il 7 gennaio 1977 al n.
15»; accertato e dichiarato che la trascrizione dell'atto di donazione summenzionato (rogito del notaio ) a favore dei Persona_1
signori ed avente ad oggetto _1 Controparte_2
l'immobile censito a Fg. 33; particella 73 (stradina) non produce affetto alcuno, rilevato che non risulta la trascrizione dell'atto anteriore di acquisto (rogito del notaio ex art. 2650 Persona_2
c.c.) del bene che interessa (stradina alla particella 73); disporre che i signori ed non _1 Controparte_2
possono vantare alcun valido titolo di passo veicolare sulla particella 73 e quindi, difettano di legittimazione a richiedere la servitù veicolare coattiva sulla particella 288 di proprietà della RA , sulla quale il signor vanta il Parte_1 Controparte_3
diritto di abitazione, a favore delle particelle 68, subb. 1, 2, 5 di proprietà della parte appellata;
5. nel rito, in via preliminare di ulteriore subordine: accertato e dichiarato che la mancata produzione / esibizione in originale dell'atto di donazione a rogito del dott. , Persona_1
notaio in Sondrio, del 27.04.1995, Repertorio n° 107996; Raccolta
n° 8794, trascritto in data 15.05.1995, da parte dei signori _1
ed renderebbe se del caso, improponibile
[...] Controparte_2
la querela di falso avverso il summenzionato atto;
accertato e dichiarato comunque, che il confronto fra i due documenti, mirato a formare le scritture di comparazione ed a pagina 5 di 20 richiedere a questa Ecc.ma Corte di rilevare ictu oculi la falsità dell'atto atto a rogito del dott. , notaio in Sondrio, Persona_1
nella parte in cui risulta essere stato donato anche l'immobile a Fg.
33; particella n° 73 (stradina), soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c.
1) disporre gli opportuni provvedimenti ex art. 355 c.p.c.;
6. nel merito, in via preliminare: accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione notificato dai signori ed per indeterminatezza _1 Controparte_2
ovvero indeterminabilità della domanda ex comma 4 dell'art. 164
c.p.c.;
1) disporre secondo legge;
7. nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che i signori ed _1 [...]
non hanno prodotto in giudizio alcun valido titolo, da cui CP_2
risulti quale diritto reale possono vantare sulla particella 73 a Fg.
33 (stradina); accertato e dichiarato che le note di trascrizione acquisite dal
C.T.U. ed allegate alla perizia dallo stesso redatta, riguardano le sentenze aventi ad oggetto l'entità delle dimensioni della corte legata alla particella 288 a Fg. 33 e della corte alla particella 552 a
Fg. 33 (ex corte legata alla particella 74 a Fg. 33) ed i confini delle medesime corti con la particella 73 a Fg. 33 (stradina), e quindi, del tutto inconferenti al giudizio che interessa;
accertato e dichiarato che l'apertura oggi presente sul fronte Sud dell'immobile a Fg. 33; particella 68, sub. 1 di proprietà dei signori pagina 6 di 20 ed risulta abusiva, rilevato che _1 Controparte_2
alcuna valida, legittima e legale pratica edilizia inerente la realizzazione della summenzionata apertura risulta agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
accertato e dichiarato che l'originaria e legale apertura sul fronte
Sud dell'immobile a Fg. 33; particella 68, sub. 1 di proprietà dei signori ed , come da Scheda _1 Controparte_2
Catastale acquisita dal C.T.U ed allegata alla perizia, aveva una larghezza di circa ml. 0,60 - 0,80 rispetto a quella abusiva oggi presente, di ml. 1,98 (cfr. All.to 2 della perizia 12.05.2022, pag.
40); accertato e dichiarato che l'immobile di proprietà dei signori _1
ed a Fg. 33; particella 68, sub. 1 risulta
[...] Controparte_2
essere accatastato a magazzino e che mai è stato adibito a garage;
accertato e dichiarato che risultano del tutto insussistenti i presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passo carraio ex art. 1051 c.c. ovvero ex art. 1052 c.c.; accertato e dichiarato che alcun valido ed efficace titolo da cui risulti quale sia il diritto reale vantato dai signori ed _1
sulla particella 73 a Fg. 33 (stradina), allo stato è Controparte_2
stato versato in atti;
accertato e dichiarato che risultano comunque, sussistenti i presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passo carraio ex art. 1051 c.c. ovvero ex art. 1052 c.c., da altro ingresso, senza eccessivo dispendio o disagio per la parte attrice, secondo il principio del minimo mezzo, a prescindere dal diritto reale che pagina 7 di 20 possono vantare i signori ed sulla _1 Controparte_2
stradina alla particella 73;
1) rigettare la domanda formulata dai signori ed _1
finalizzata a: Controparte_2
1° costituire un diritto di servitù di passaggio carraio ai sensi dell'articolo 1051 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1052 c.c., in favore del fondo di proprietà degli attori censito al catasto fabbricati del Comune di Sondrio a Fg. 33; Particella.
68, sub. 1, 2 e 5 ed a carico del fondo di proprietà della RA
, contraddistinto al Catasto Fabbricati del predetto Parte_1
comune a Fg. 33; Particella. 288, sub. 3 (precedentemente sub. 1 e 2, soppressi con variazione del 31 maggio 1999), con larghezza di almeno ml. 2,10;
2° ordinare alla RA di lasciare libero il passaggio Parte_1
che verrà determinato dall'emananda sentenza e di rimuovere ogni ostacolo che possa frapporsi al loro libero esercizio;
3° ordinare al Conservatore presso l'Ufficio del Territorio di
Sondrio di procedere alle necessarie annotazioni e/o volturazioni conseguenti alla trascrizione dell'emananda sentenza.
8. Spese di lite:
1) rifuse come per legge per entrambi i gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% rilevato che la presente comparsa di costituzione e di risposta viene redatta secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. del 08.03.2018 n° 37 («compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1
è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti pagina 8 di 20 depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.»);
2) condannare i signori ed , _1 Controparte_2
solidalmente ed illimitatamente obbligati, alla restituzione della somma di € 9.438,43.=, quale importo pagato dalla RA Pt_1
in forza della somma liquidata in sentenza del Tribunale di
[...]
Sondrio oggetto di gravame, come da documento allegato (doc. 2);
9. in via istruttoria: richiamate le critiche alla C.T.U. depositata dal geom.
[...]
meglio rappresentate nelle note di udienza del Per_3
08.06.2022;
1) disporre il richiamo dello stesso C.T.U. perché abbia a:
1° descrivere il fabbricato alla particella 288 di proprietà della RA;
Parte_1
2° chiarire cosa debba intendersi per “regresso”, nella descrizione dell'area pertinenziale adibita a corte, legata alla particella 288 di proprietà della RA;
Parte_1
3° posizionare sull'area pertinenziale adibita a corte legata alla particella 288 di proprietà della RA , una city Parte_1
car come descritto al punto 3) delle richiamate note d'udienza del 08.06.2022 di parte convenuta;
4° descrivere l'area di pertinenza alla particella 67 a Fg. 33, che peraltro, non risulta essere di proprietà di terzi, ma (anche) di proprietà dei signori ed , _1 Controparte_2
pagina 9 di 20 tranquillamente raggiungibile con automezzi dalla via pubblica
De Simoni;
5° rappresentare la proprietà dei signori ed _1 [...]
, alla particella 68, sub. 1, a Fg. 33, come da Scheda CP_2
Catastale, nonché la sua difformità con lo stato attuale, che risulta essere abusivo;
6° acquisire il/i titolo/i da cui risultino quali diritti reali i signori
ed eventualmente possano _1 Controparte_2
vantare sulla particella 73 a Fg. 33 (stradina), rilevato che alcuna documentazione dagli attori è stata versata in atti e che quanto dal perito acquisito riguarda altro e diverso contenzioso fra le medesime parti nonché con altre, avente causa petendi e petitum diverso da quella che ci occupa;
7° rappresentare l'illegalità (abuso edilizio) dell'attuale apertura per accedere al magazzino alla particella 68, sub. 1 a Fg. 33, di proprietà di signori ed , non _1 Controparte_2
oggetto di alcuna pratica edilizia presso il competente
Ufficio Tecnico del Comune di Sondrio, rilevate le dimensioni diverse e maggiori rispetto a quella di cui alla
Scheda Catastale acquisita agli atti del giudizio che interessa, dalla quale risulta che trattasi di una porta per l'esclusivo accesso pedonale di larghezza pari a ml. 0,60 - 0,80:
8° chiarire la diversa rappresentazione dell'area pertinenziale legata alla particella 288 di proprietà della RA , Parte_1
nella parte descrittiva della relazione peritale, ove viene indicata quale “regresso” [il cui significato risulta ignoto (cfr. punto 2°)] e nella parte fotografica dello stesso elaborato, ove pagina 10 di 20 viene segnalata quale “area di corte particella 288” (cfr. foto
9 e 10 della relazione peritale).
Con osservanza.
La RA ed il signor si Parte_1 Controparte_3
oppongono, in ogni caso, a qualsivoglia ulteriore domanda e/o produzione di controparte e dichiara sin d'ora, se del caso, di non accettarne il contraddittorio.
Per : _1 Controparte_2
piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, nel merito: respingere l'appello e tutte le domande avversarie perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte, anche in punto di spese, occorrendo anche con diversa motivazione. nel merito, in ogni caso:
- previa determinazione dell'indennità dovuta dagli appellanti ai sensi dell'art. 1053 c.c., costituire un diritto di servitù di passaggio carraio ai sensi dell'articolo 1051 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1052 c.c., in favore del fondo di proprietà degli appellati censito al catasto fabbricati del
Comune di Sondrio al Foglio 33, Part. 68, subb. nn. 1 (oggi scisso nei subb. 6 e 7), 2 e 5
e a carico del fondo di proprietà dell'appellante contraddistinto al catasto fabbricati del predetto comune al Foglio 33, Part. 288, sub. 3 (precedentemente sub. 1 e 2, soppressi con variazione del 31 maggio 1999), stabilendone contestualmente la larghezza in almeno metri 2,10 e il percorso;
- ordinare, conseguentemente, all'appellante di lasciare libero il passaggio che verrà determinato dall'emananda sentenza e di rimuovere ogni ostacolo che possa frapporsi al suo libero esercizio;
pagina 11 di 20 Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
pagina 12 di 20
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e in diritto ed hanno evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Sondrio, _1 Controparte_2 [...]
e esponendo: CP_5 Parte_1
-di essere comproprietari pro-indiviso, nella misura del 50% ciascuno, di un immobile sito in Sondrio,
Via De Simoni n. 44, contraddistinto al catasto fabbricati del relativo comune al Fg. 33, mappale 68, sub. 1, 2 e 5 (docc. 1 e 2 attore);
-che il suddetto immobile era intercluso dato che il relativo garage prospettava su una piccola porzione di terreno appartenente in comproprietà indivisa al 50% alle convenute;
-che la via più agevole e diretta per giungere all'immobile e utilizzare il relativo garage era rappresentata da quella che passava per la striscia di terreno di proprietà delle convenute, da molto tempo utilizzata;
-che il passaggio in questione era stato ostacolato dalle convenute, che negavano l'esistenza di un diritto degli esponenti.
Gli attori hanno pertanto chiesto di costituire una servitù di passaggio carraio ai sensi dell'articolo
1051 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1052 c.c., in favore del proprio fondo.
Si costituivano in giudizio e , contestando il fondamento della domanda Controparte_5 Parte_1
attorea, della quale chiedevano il rigetto, ed in particolare eccependo:
- in via preliminare l'improcedibilità della domanda per non avere svolto i signori ed _1
la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n° 28/2010; Controparte_2
-la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ovvero indeterminabilità della domanda;
-la natura di magazzino e non di garage della porzione di immobile a favore del quale gli attori chiedevano la costituzione della servitù di passaggio;
-l'eccessivo pregiudizio per il fondo servente posto che il passo carraio richiesto dagli attori insisteva su case, cortili, giardini e aie ad essi attinenti;
-l'esistenza di un percorso alternativo per l'accesso al locale degli attori creando un'apertura nel muro adiacente alla porta di accesso all'abitazione di controparte passando da una stradina in loro comproprietà.
Riassunto il giudizio, interrotto in seguito al decesso di , ed espletata una ctu, il Controparte_5
Tribunale di Sondrio con la sentenza n.124\2023 pubblicata l'8-5-2023:
pagina 13 di 20 -accertava e dichiarava ai sensi dell'art. 1052 c.c. il diritto di servitù di passaggio carraio in favore del fondo degli attori ed a carico di quello delle parti convenute, sul tracciato come meglio descritto nell'allegato n. 4 dell'elaborato peritale con conseguente obbligo di rimuovere ogni ostacolo che potesse frapporsi al suo libero esercizio;
-condannava ai sensi dell'art. 1053 c.c. gli attori a versare la somma di € 3.350,00 a titolo di indennità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
-condannava al pagamento delle spese del giudizio in favore di ed Parte_1 _1 [...]
, ed a quelle di ctu;
CP_2
-ordinava la trascrizione della sentenza presso il competente registro immobiliare.
Avverso tale sentenza proponeva appello , in proprio e quale erede di , in Parte_1 Controparte_5
forza di otto motivi, chiedendone la riforma.
Si costituivano in giudizio e assumendo l'infondatezza _1 Controparte_2 dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla Corte si costituiva in giudizio titolare, per disposizione testamentaria, del 50% del diritto di abitazione sul fondo Controparte_3
servente, assumendo conclusioni e difese di contenuto identico a quelle dell'appellante.
All'udienza del 4-6-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12 novembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 12 novembre 2024, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
Deve preliminarmente essere dichiarata la inammissibilità della produzione da parte appellante, in questo grado di impugnazione, di un nuovo documento, rappresentato da un atto notarile datato 27-12-
1976.
Il documento del quale si chiede la produzione in appello è, di gran lunga, preesistente alla scadenza dei termini per deduzioni istruttorie e produzioni, assegnati dal giudice di primo grado.
L'appellante non ha neppure allegato, prima che dimostrato, l'esistenza di circostanze tali da giustificare la, implicita, istanza di rimessione in termini avanzata, non avendo neppure dedotto che la mancata tempestiva produzione sia dipesa da “una causa non imputabile, riferibile ad un evento che pagina 14 di 20 presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà” (conf. Cass. 21041\2022).
Sono invece ammissibili i documenti n.32 e n.33 prodotti dai signori in questo grado di _1
giudizio, posto che detti documenti sono venuti ad esistenza rispettivamente il 7-4-2023 ed il 12-4-
2023, dopo lo scadere dei termini per deduzioni istruttorie concessi dal giudice di primo grado.
Ciò posto, con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di improponibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28 del 2010.
Si assume dall'appellante come l'oggetto del procedimento di mediazione espletato dagli attori in primo grado sarebbe diverso dall'oggetto del giudizio successivamente promosso.
Il motivo è infondato.
Nei verbali dell'incontro di mediazione, l'oggetto della controversia viene indicato come “servitù di passaggio”.
Deve perciò condividersi la valutazione espressa dal primo giudice, secondo la quale vi è sostanziale coincidenza tra l'oggetto del procedimento di mediazione espletato e quello del presente giudizio.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione per genericità della domanda, derivante dalla omessa specificazione del fondo dominante della servitù chiesta in giudizio.
L'appellante fa rilevare come i fratelli avessero chiesto la costituzione di servitù coattiva a _1
favore degli immobili distinti ai subalterni 1, 2 e 5 della particella 68 del fg. 33, mentre solo il subalterno 1 (e cioè il garage) poteva trarre utilità dalla costituenda servitù, ma non i subalterni 2 e 5, che individuavano immobili posti al primo, secondo e terzo piano del fabbricato degli e che _1 mai potevano essere raggiungibili con un'autovettura.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato come la descrizione del fondo dominante, per stessa ammissione dell'appellante, non genera alcun dubbio sul fatto che la domanda riguardi la costituzione di una servitù coattiva in favore del garage, contraddistinto con il subalterno n.1.
La circostanza che vengano indicati anche altri subalterni, quali fondi dominanti, non incide sulla possibilità di determinare la domanda, e quindi ciò è sufficiente per escludere la nullità della domanda proposta in primo grado.
pagina 15 di 20 Peraltro, deve ritenersi del tutto condivisibile l'argomentazione del tribunale, secondo cui “.. dalla semplice lettura dell'atto introduttivo emerge che gli odierni attori hanno chiesto la costituzione di una servitù di passaggio carrabile coattivo a favore degli immobili distinti al Catasto fabbricati del
Comune di Sondrio al foglio 33, part. 68, subalterni 1, 2 e 55 precisando che il loro immobile è intercluso agli autoveicoli, con ciò chiarendo che la servitù veniva chiesta non solo per accedere al garage, bensì anche all'immobile ove essi risiedono...È del tutto evidente, del resto, che le esigenze abitative in virtù delle quali è stato chiesto il passaggio coattivo si riferiscono necessariamente anche agli appartamenti degli attori non essendo l'accesso al garage fine a sé stesso, ma strumentale a quello agli appartamenti”.
Con il terzo motivo l'appellante assume la violazione da parte del primo giudice, degli artt. 1051 e
1052 del codice civile.
Secondo l'appellante, il tribunale aveva errato, basandosi sulla ctu, nel ritenere il fondo degli attori intercluso, posto che era pacifico che nella fattispecie esisteva un accesso alla pubblica via, seppure solo pedonale e non carraio, dovendo pertanto escludersi l'esistenza di una interclusione.
In questo caso, nel caso di insufficienza del passaggio, poteva essere concessa una servitù solo ai sensi dell'art. 1052 c.c., e nella ricorrenza del presupposto della rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Assume l'appellante come non ricorressero, nella fattispecie, né le condizioni per la costituzione di una servitù ex art. 1051 c.c., né per la costituzione di una servitù secondo l'art. 1052 c.c.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Il tribunale ha ritenuto, sulla base della ctu, che il fondo attoreo fosse intercluso limitatamente alla possibilità di passaggio carraio, e questo elemento di fatto emerge con evidenza dalla ctu, dove si esclude la possibilità per gli attori, in base allo stato di fatto attuale, di raggiungere, dal proprio immobile, la pubblica via con un'autovettura.
In particolare il tribunale ha osservato, in modo condivisibile, come ”..nel caso di specie quanto al requisito dell'interclusione essa è stata riscontrata dal c.t.u. per ciò che attiene l'esistenza di accessi carrai percorribili con automezzi: “L'accesso al fabbricato avviene dalla via De Simoni, percorrendo la stradina di cui al mappale 73 … di esigue dimensioni, con fondo in acciottolato ed in terra, che consente l'accesso ai mappali limitrofi numeri 75, 552, 288, 438, 67 e 68 … nello stato di fatto,
l'unica apertura dalla quale è possibile accedere con l'autovettura al subalterno 1 [del mappale n. 68 di proprietà degli attori n.d.r.] è la porta posta sul fronte sud del fabbricato avente larghezza utile pari a pagina 16 di 20 198 cm. confinante con il regresso del fabbricato mappale 288. Detto accesso risulta intercluso in quanto, per accedervi, occorre obbligatoriamente transitare sull'area di cui al mappale 288 di proprietà della convenuta. Ne consegue che il fabbricato di proprietà degli attori, mappale 68, risulta intercluso all'accesso con l'autovettura.”
L'accertamento in fatto posto a base della decisione risulta pertanto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, corretto.
Né è corretta l'affermazione dell'appellante, secondo la quale presupposto per la costituzione della servitù era l'interclusione totale del fondo.
Come insegna la Suprema Corte “ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. - da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale - la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici)” (Cass. 10045\2008, conf. Cass.
14103\2012, Cass. 8817\2018).
Non risulta pertanto commessa alcuna violazione degli artt. 1051 e 1052 del codice civile da parte del primo giudice.
Nel resto, il motivo è del tutto generico, dal momento che la doglianza si traduce nella esegesi degli artt. 1051 e 1052 del codice civile, senza sottoporre a critica alcuna specifica ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Con il quarto motivo l'appellante assume come era errata la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante e tardiva l'eccezione di parte convenuta circa il carattere abusivo, dal punto di vista edilizio, del garage\magazzino degli attori, identificato con il subalterno n.1, per avere i signori ampliato l'apertura del detto immobile, senza alcuna concessione edilizia. _1
Il motivo è inammissibile, dal momento che entrambe le argomentazioni utilizzate dal primo giudice per disattendere detta eccezione, già sollevata nel giudizio di primo grado, non sono attinte da alcuna censura specifica.
pagina 17 di 20 L'appellante infatti non contesta il rilievo del primo giudice, secondo cui la contestazione in questione era stata sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, né offre argomenti per confutare la valutazione di irrilevanza della circostanza.
Il quinto motivo è rubricato “erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge in materia di servitù ex artt. 1027, 1051, 1064 1065 e di parcheggio ex art. 157 comma 2 C.d.s. ed oneri probatori a carico delle parti”.
Con esso l'appellante, richiamato il disposto di cui all'art. 157 comma 2 del Codice della strada, assume che con la costituzione della servitù i signori avrebbero acquisito il diritto di _1
parcheggiare la propria auto, per aprire la bascula del garage\magazzino ovvero per il carico e lo scarico, e ciò aveva come conseguenza quella di privare la RA di posteggiare anche solo Pt_1
una bicicletta.
Secondo l'appellante, il titolare della servitù poteva esercitare il passaggio sull'area, ma non impedire al titolare del fondo di parcheggiare o di compiere altre azioni che non pregiudichino il suo diritto di passaggio.
Il motivo è inammissibile.
Anzitutto non è dato individuare il passaggio argomentativo della sentenza di primo grado oggetto della censura, ed a ciò deve aggiungersi come la questione della rilevanza ed incidenza dell'ipotetico parcheggio della autovettura degli appellati, sul fondo gravato dalla servitù di passaggio non è mai stata prospettata in primo grado, e non può quindi essere affrontata in questo grado di appello.
Con il sesto motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza “per violazione falsa applicazione di legge in materia di norme antincendio, turbativa della proprietà ed art. 844 c.c. ed oneri probatori a carico delle parti”.
Secondo l'appellante il parcheggio da parte dei signori della loro autovettura a ridosso delle _1
finestre del proprio immobile, violava le norme antincendio, posto il pericolo, nel caso di incendio dell'autovettura, di propagazione delle fiamme dall'auto alle abitazioni private, e rappresentava una turbativa riconducibile all'art. 844 c.c., generando immissioni superiori alla normale tollerabilità.
Anche questo motivo è inammissibile.
Le argomentazioni sviluppate nel motivo non sono indirizzate ad alcuna delle rationes decidendi della sentenza impugnata, e si fondano su fatti dedotti, in modo inammissibile, per la prima volta in questo grado di appello, che attengono non alla servitù di passaggio ma all'esercizio di un diritto di parcheggio dei signori mai prospettato in primo grado dalle parti attrici. _1
pagina 18 di 20 Il settimo motivo è rubricato “erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge in materia di Green Deal Europeo, di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e di Transizione
Ecologica.
L'appellante, dopo avere sinteticamente illustrato il significato dei termini Green Deal, PNNR e PTE, assume come “la sentenza impugnata non è assolutamente in linea con i summenzionati programmi e prospettive, proprio perché oramai lontanissima dall'idem sentire ed in linea di collisione con le mutate esigenze della società”.
Il motivo risulta del tutto generico ed incomprensibile, ciò che ne determina l'inammissibilità.
Con l'ottavo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza “per violazione e falsa applicazione di legge in materia di continuità delle trascrizioni ex art. 2560 c.c. ed oneri probatori delle parti”.
Assumono gli appellanti come l'atto di donazione del 27-4-1995, depositato nel giudizio di primo grado dalle parti attrici, dal quale risultava come il padre dei signori avesse donato loro la nuda _1
proprietà di una serie di immobili, tra i quali il mappale n.73, che individuava la stradina adibita all'accesso dalla pubblica via al garage degli appellati, attestava una circostanza falsa, quanto alla proprietà in capo al donante dei beni donati, posto che l'atto di provenienza non menzionava tali mappali.
Conseguentemente, non poteva ritenersi che i signori fossero comproprietari della stradina _1
contrassegnata con il detto numero di mappale.
Il motivo non ha fondamento.
Come rilevato dal primo giudice “Quanto poi alla possibilità degli attori di passare dal mappale 73 si osserva che suddetta circostanza non solo non è stata contestata, né in comparsa di costituzione né nella prima memoria ex art. 186 c.p.c., dalla controparte ma altresì riconosciuta laddove nella memoria istruttoria di parte convenuta si legge che: “i signori ed _1 Parte_2
risultano essere comproprietari della stradina contraddistinta con il mappale numero 73”.
Dette argomentazioni non sono state oggetto di alcuna specifica critica da parte dell'appellante.
La comproprietà, da parte dei signori della stradina contraddistinta con il mappale n.73, deve _1
ritenersi oramai accertata in giudizio, trattandosi di circostanza non solo non contestata ma riconosciuta dalla odierna appellante.
Ciò rende ininfluente la contestazione sollevata dall'appellante nei confronti del predetto atto di donazione ed inammissibile, per difetto di rilevanza, la querela di falso prospettata dall'appellante nell'atto di impugnazione.
pagina 19 di 20 Per tutte le ragioni sopra indicate, l'appello proposto da è infondato e deve Parte_1 conseguentemente essere respinto, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellante e che ha assunto difese e Controparte_3
conclusioni identiche a quelle di , vanno solidalmente condannati al pagamento delle spese Parte_1
processuali di questo grado di appello, in favore degli appellati e , _1 Controparte_2
liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55 del 2014
(come modificato), utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore da euro
5201 ad euro 26.000), per le fasi, studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b)condanna e al rimborso delle spese processuali in favore degli Parte_1 Controparte_3
appellati e , liquidate in euro 3.966,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso _1 Controparte_2
spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1748/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in GALLERIA Parte_1 C.F._1
CAMPELLO, 4 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. MERIZZI GIANLUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e (C.F. _1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in LARGO AUGUSTO, 7 20122 C.F._3
pagina 1 di 20 MILANO presso lo studio dell'avv. MAZZA MICHELE, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 CodiceFiscale_4
GALLERIA CAMPELLO, 4 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv. MERIZZI
GIANLUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per e Per Parte_1 Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in completa riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n° 124/2023 emessa in data 08.05.2023, depositata in pari data 08.05.2023, notificata in data 15.05.2023, contrariis reiectis,
1. in via preliminare / pregiudiziale: accertato e dichiarato che la documentazione depositata in sede di appello dai signori ed sono _1 Controparte_2
inammissibili rilevato che parte attrice appellata nulla dimostrava di non averli potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
1) disporre ex art. 345 c.p.c. l'espunzione dal fascicolo d'appello dei documenti prodotti dagli stessi signori ed _1 _1
pagina 2 di 20 Stefania nn° 32 e 33;
2. in via preliminare / pregiudiziale: accertato e dichiarato che i signori ed _1 [...]
non svolgevano alcuna mediazione obbligatoria ex art. 5 CP_2
D.Lgs. n° 28/2010;
1) disporre l'improcedibilità della domanda dagli stessi proposta;
3. nel rito, in via preliminare principale: accertato e dichiarato che dall'atto di donazione a rogito del dott.
del 27.04.1995, Repertorio n° 107996; Raccolta Persona_1
n° 8794, trascritto in data 15.05.1995, con il quale il padre della parte appellata, signor , donava alla stessa la nuda CP_4
proprietà di una serie di immobili fra cui quelli oggetto del presente giudizio, censiti alle particelle 68, subb. 1, 2, 5 (ex 3 e 4), nonché la particella 73 [(stradina) doc.
2 - Fascicolo 1° Grado parte appellata], risulta pervenuto al donante con atto a rogito del Dottor
Notaio in Sondrio, in data 27 dicembre 1976, rep. n. Persona_2
51982/10720, registrato a Sondrio il 7 gennaio 1977 al n. 15; accertato e dichiarato che la citata dichiarazione presente nell'atto di donazione, appare ictu oculi assolutamente non veritiera, rilevato che, dal summenzionato atto a rogito del dottor Per_2
notaio in Sondrio, del 27.12.1976, Repertorio n°
[...]
51982/10720, registrato a Sondrio il 07.01.1977 al n° 15, non risulta in modo alcuno la proprietà sulla corte [(?) stradina], alla particella 73 (doc.
1 - Fascicolo 2° Grado parte appellante); accertato e dichiarato che la S.C. (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 28 marzo 2023 n. 8718) statuiva che in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso pagina 3 di 20 proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica dell'atto alterato (o contraffatto) si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso;
ritenuto che
l'atto di donazione a del rogito dott. Persona_1
del 27.04.1995, Repertorio n° 107996; Raccolta n° 8794, trascritto in data 15.05.1995, depositato dai signori ed _1 [...]
ed impugnato dai signori e CP_2 Parte_1 Controparte_3
appare rilevante per la decisione della causa che interessa;
1) disporre ex art. 355 c.p.c., la sospensione del giudizio che ci occupa, nonché fissare alle parti un termine perentorio entro il quale riassumere la causa di falso avanti il Tribunale di Sondrio;
4. nel rito, in via preliminare subordinata: accertato e dichiarato che la mancata produzione / esibizione in originale dell'atto di donazione a del rogito dott. , Persona_1
notaio in Sondrio, del 27.04.1995, Repertorio n° 107996; Raccolta
n° 8794, trascritto in data 15.05.1995, da parte dei signori _1
ed rende inammissibile la proposizione
[...] Controparte_2
della querela di falso avverso il summenzionato atto;
accertato che la proprietà l'immobile censito a Fg. 33, particella 73
(stradina) oggetto dell'atto di donazione a rogito del notaio
, con il quale il padre di signori ed Persona_1 _1
, signor , aveva a suo tempo donato Controparte_2 CP_4
agli stessi la nuda proprietà di una serie di immobili fra cui quelli oggetto del presente giudizio, censiti alle particelle 68, subb. 1, 2, 5
(ex 3 e 4), nonché la stessa particella 73 (stradina) non risulta pagina 4 di 20 pervenuta al donante (signor ) «con atto a rogito del CP_4
Dottor Notaio in Sondrio, in data 27 dicembre 1976, Persona_2
rep. n. 51982/10720, registrato a Sondrio il 7 gennaio 1977 al n.
15»; accertato e dichiarato che la trascrizione dell'atto di donazione summenzionato (rogito del notaio ) a favore dei Persona_1
signori ed avente ad oggetto _1 Controparte_2
l'immobile censito a Fg. 33; particella 73 (stradina) non produce affetto alcuno, rilevato che non risulta la trascrizione dell'atto anteriore di acquisto (rogito del notaio ex art. 2650 Persona_2
c.c.) del bene che interessa (stradina alla particella 73); disporre che i signori ed non _1 Controparte_2
possono vantare alcun valido titolo di passo veicolare sulla particella 73 e quindi, difettano di legittimazione a richiedere la servitù veicolare coattiva sulla particella 288 di proprietà della RA , sulla quale il signor vanta il Parte_1 Controparte_3
diritto di abitazione, a favore delle particelle 68, subb. 1, 2, 5 di proprietà della parte appellata;
5. nel rito, in via preliminare di ulteriore subordine: accertato e dichiarato che la mancata produzione / esibizione in originale dell'atto di donazione a rogito del dott. , Persona_1
notaio in Sondrio, del 27.04.1995, Repertorio n° 107996; Raccolta
n° 8794, trascritto in data 15.05.1995, da parte dei signori _1
ed renderebbe se del caso, improponibile
[...] Controparte_2
la querela di falso avverso il summenzionato atto;
accertato e dichiarato comunque, che il confronto fra i due documenti, mirato a formare le scritture di comparazione ed a pagina 5 di 20 richiedere a questa Ecc.ma Corte di rilevare ictu oculi la falsità dell'atto atto a rogito del dott. , notaio in Sondrio, Persona_1
nella parte in cui risulta essere stato donato anche l'immobile a Fg.
33; particella n° 73 (stradina), soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c.
1) disporre gli opportuni provvedimenti ex art. 355 c.p.c.;
6. nel merito, in via preliminare: accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione notificato dai signori ed per indeterminatezza _1 Controparte_2
ovvero indeterminabilità della domanda ex comma 4 dell'art. 164
c.p.c.;
1) disporre secondo legge;
7. nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che i signori ed _1 [...]
non hanno prodotto in giudizio alcun valido titolo, da cui CP_2
risulti quale diritto reale possono vantare sulla particella 73 a Fg.
33 (stradina); accertato e dichiarato che le note di trascrizione acquisite dal
C.T.U. ed allegate alla perizia dallo stesso redatta, riguardano le sentenze aventi ad oggetto l'entità delle dimensioni della corte legata alla particella 288 a Fg. 33 e della corte alla particella 552 a
Fg. 33 (ex corte legata alla particella 74 a Fg. 33) ed i confini delle medesime corti con la particella 73 a Fg. 33 (stradina), e quindi, del tutto inconferenti al giudizio che interessa;
accertato e dichiarato che l'apertura oggi presente sul fronte Sud dell'immobile a Fg. 33; particella 68, sub. 1 di proprietà dei signori pagina 6 di 20 ed risulta abusiva, rilevato che _1 Controparte_2
alcuna valida, legittima e legale pratica edilizia inerente la realizzazione della summenzionata apertura risulta agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
accertato e dichiarato che l'originaria e legale apertura sul fronte
Sud dell'immobile a Fg. 33; particella 68, sub. 1 di proprietà dei signori ed , come da Scheda _1 Controparte_2
Catastale acquisita dal C.T.U ed allegata alla perizia, aveva una larghezza di circa ml. 0,60 - 0,80 rispetto a quella abusiva oggi presente, di ml. 1,98 (cfr. All.to 2 della perizia 12.05.2022, pag.
40); accertato e dichiarato che l'immobile di proprietà dei signori _1
ed a Fg. 33; particella 68, sub. 1 risulta
[...] Controparte_2
essere accatastato a magazzino e che mai è stato adibito a garage;
accertato e dichiarato che risultano del tutto insussistenti i presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passo carraio ex art. 1051 c.c. ovvero ex art. 1052 c.c.; accertato e dichiarato che alcun valido ed efficace titolo da cui risulti quale sia il diritto reale vantato dai signori ed _1
sulla particella 73 a Fg. 33 (stradina), allo stato è Controparte_2
stato versato in atti;
accertato e dichiarato che risultano comunque, sussistenti i presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passo carraio ex art. 1051 c.c. ovvero ex art. 1052 c.c., da altro ingresso, senza eccessivo dispendio o disagio per la parte attrice, secondo il principio del minimo mezzo, a prescindere dal diritto reale che pagina 7 di 20 possono vantare i signori ed sulla _1 Controparte_2
stradina alla particella 73;
1) rigettare la domanda formulata dai signori ed _1
finalizzata a: Controparte_2
1° costituire un diritto di servitù di passaggio carraio ai sensi dell'articolo 1051 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1052 c.c., in favore del fondo di proprietà degli attori censito al catasto fabbricati del Comune di Sondrio a Fg. 33; Particella.
68, sub. 1, 2 e 5 ed a carico del fondo di proprietà della RA
, contraddistinto al Catasto Fabbricati del predetto Parte_1
comune a Fg. 33; Particella. 288, sub. 3 (precedentemente sub. 1 e 2, soppressi con variazione del 31 maggio 1999), con larghezza di almeno ml. 2,10;
2° ordinare alla RA di lasciare libero il passaggio Parte_1
che verrà determinato dall'emananda sentenza e di rimuovere ogni ostacolo che possa frapporsi al loro libero esercizio;
3° ordinare al Conservatore presso l'Ufficio del Territorio di
Sondrio di procedere alle necessarie annotazioni e/o volturazioni conseguenti alla trascrizione dell'emananda sentenza.
8. Spese di lite:
1) rifuse come per legge per entrambi i gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% rilevato che la presente comparsa di costituzione e di risposta viene redatta secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. del 08.03.2018 n° 37 («compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1
è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti pagina 8 di 20 depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.»);
2) condannare i signori ed , _1 Controparte_2
solidalmente ed illimitatamente obbligati, alla restituzione della somma di € 9.438,43.=, quale importo pagato dalla RA Pt_1
in forza della somma liquidata in sentenza del Tribunale di
[...]
Sondrio oggetto di gravame, come da documento allegato (doc. 2);
9. in via istruttoria: richiamate le critiche alla C.T.U. depositata dal geom.
[...]
meglio rappresentate nelle note di udienza del Per_3
08.06.2022;
1) disporre il richiamo dello stesso C.T.U. perché abbia a:
1° descrivere il fabbricato alla particella 288 di proprietà della RA;
Parte_1
2° chiarire cosa debba intendersi per “regresso”, nella descrizione dell'area pertinenziale adibita a corte, legata alla particella 288 di proprietà della RA;
Parte_1
3° posizionare sull'area pertinenziale adibita a corte legata alla particella 288 di proprietà della RA , una city Parte_1
car come descritto al punto 3) delle richiamate note d'udienza del 08.06.2022 di parte convenuta;
4° descrivere l'area di pertinenza alla particella 67 a Fg. 33, che peraltro, non risulta essere di proprietà di terzi, ma (anche) di proprietà dei signori ed , _1 Controparte_2
pagina 9 di 20 tranquillamente raggiungibile con automezzi dalla via pubblica
De Simoni;
5° rappresentare la proprietà dei signori ed _1 [...]
, alla particella 68, sub. 1, a Fg. 33, come da Scheda CP_2
Catastale, nonché la sua difformità con lo stato attuale, che risulta essere abusivo;
6° acquisire il/i titolo/i da cui risultino quali diritti reali i signori
ed eventualmente possano _1 Controparte_2
vantare sulla particella 73 a Fg. 33 (stradina), rilevato che alcuna documentazione dagli attori è stata versata in atti e che quanto dal perito acquisito riguarda altro e diverso contenzioso fra le medesime parti nonché con altre, avente causa petendi e petitum diverso da quella che ci occupa;
7° rappresentare l'illegalità (abuso edilizio) dell'attuale apertura per accedere al magazzino alla particella 68, sub. 1 a Fg. 33, di proprietà di signori ed , non _1 Controparte_2
oggetto di alcuna pratica edilizia presso il competente
Ufficio Tecnico del Comune di Sondrio, rilevate le dimensioni diverse e maggiori rispetto a quella di cui alla
Scheda Catastale acquisita agli atti del giudizio che interessa, dalla quale risulta che trattasi di una porta per l'esclusivo accesso pedonale di larghezza pari a ml. 0,60 - 0,80:
8° chiarire la diversa rappresentazione dell'area pertinenziale legata alla particella 288 di proprietà della RA , Parte_1
nella parte descrittiva della relazione peritale, ove viene indicata quale “regresso” [il cui significato risulta ignoto (cfr. punto 2°)] e nella parte fotografica dello stesso elaborato, ove pagina 10 di 20 viene segnalata quale “area di corte particella 288” (cfr. foto
9 e 10 della relazione peritale).
Con osservanza.
La RA ed il signor si Parte_1 Controparte_3
oppongono, in ogni caso, a qualsivoglia ulteriore domanda e/o produzione di controparte e dichiara sin d'ora, se del caso, di non accettarne il contraddittorio.
Per : _1 Controparte_2
piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, nel merito: respingere l'appello e tutte le domande avversarie perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte, anche in punto di spese, occorrendo anche con diversa motivazione. nel merito, in ogni caso:
- previa determinazione dell'indennità dovuta dagli appellanti ai sensi dell'art. 1053 c.c., costituire un diritto di servitù di passaggio carraio ai sensi dell'articolo 1051 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1052 c.c., in favore del fondo di proprietà degli appellati censito al catasto fabbricati del
Comune di Sondrio al Foglio 33, Part. 68, subb. nn. 1 (oggi scisso nei subb. 6 e 7), 2 e 5
e a carico del fondo di proprietà dell'appellante contraddistinto al catasto fabbricati del predetto comune al Foglio 33, Part. 288, sub. 3 (precedentemente sub. 1 e 2, soppressi con variazione del 31 maggio 1999), stabilendone contestualmente la larghezza in almeno metri 2,10 e il percorso;
- ordinare, conseguentemente, all'appellante di lasciare libero il passaggio che verrà determinato dall'emananda sentenza e di rimuovere ogni ostacolo che possa frapporsi al suo libero esercizio;
pagina 11 di 20 Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge.
pagina 12 di 20
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e in diritto ed hanno evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Sondrio, _1 Controparte_2 [...]
e esponendo: CP_5 Parte_1
-di essere comproprietari pro-indiviso, nella misura del 50% ciascuno, di un immobile sito in Sondrio,
Via De Simoni n. 44, contraddistinto al catasto fabbricati del relativo comune al Fg. 33, mappale 68, sub. 1, 2 e 5 (docc. 1 e 2 attore);
-che il suddetto immobile era intercluso dato che il relativo garage prospettava su una piccola porzione di terreno appartenente in comproprietà indivisa al 50% alle convenute;
-che la via più agevole e diretta per giungere all'immobile e utilizzare il relativo garage era rappresentata da quella che passava per la striscia di terreno di proprietà delle convenute, da molto tempo utilizzata;
-che il passaggio in questione era stato ostacolato dalle convenute, che negavano l'esistenza di un diritto degli esponenti.
Gli attori hanno pertanto chiesto di costituire una servitù di passaggio carraio ai sensi dell'articolo
1051 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1052 c.c., in favore del proprio fondo.
Si costituivano in giudizio e , contestando il fondamento della domanda Controparte_5 Parte_1
attorea, della quale chiedevano il rigetto, ed in particolare eccependo:
- in via preliminare l'improcedibilità della domanda per non avere svolto i signori ed _1
la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n° 28/2010; Controparte_2
-la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ovvero indeterminabilità della domanda;
-la natura di magazzino e non di garage della porzione di immobile a favore del quale gli attori chiedevano la costituzione della servitù di passaggio;
-l'eccessivo pregiudizio per il fondo servente posto che il passo carraio richiesto dagli attori insisteva su case, cortili, giardini e aie ad essi attinenti;
-l'esistenza di un percorso alternativo per l'accesso al locale degli attori creando un'apertura nel muro adiacente alla porta di accesso all'abitazione di controparte passando da una stradina in loro comproprietà.
Riassunto il giudizio, interrotto in seguito al decesso di , ed espletata una ctu, il Controparte_5
Tribunale di Sondrio con la sentenza n.124\2023 pubblicata l'8-5-2023:
pagina 13 di 20 -accertava e dichiarava ai sensi dell'art. 1052 c.c. il diritto di servitù di passaggio carraio in favore del fondo degli attori ed a carico di quello delle parti convenute, sul tracciato come meglio descritto nell'allegato n. 4 dell'elaborato peritale con conseguente obbligo di rimuovere ogni ostacolo che potesse frapporsi al suo libero esercizio;
-condannava ai sensi dell'art. 1053 c.c. gli attori a versare la somma di € 3.350,00 a titolo di indennità, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
-condannava al pagamento delle spese del giudizio in favore di ed Parte_1 _1 [...]
, ed a quelle di ctu;
CP_2
-ordinava la trascrizione della sentenza presso il competente registro immobiliare.
Avverso tale sentenza proponeva appello , in proprio e quale erede di , in Parte_1 Controparte_5
forza di otto motivi, chiedendone la riforma.
Si costituivano in giudizio e assumendo l'infondatezza _1 Controparte_2 dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla Corte si costituiva in giudizio titolare, per disposizione testamentaria, del 50% del diritto di abitazione sul fondo Controparte_3
servente, assumendo conclusioni e difese di contenuto identico a quelle dell'appellante.
All'udienza del 4-6-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12 novembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 12 novembre 2024, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
Deve preliminarmente essere dichiarata la inammissibilità della produzione da parte appellante, in questo grado di impugnazione, di un nuovo documento, rappresentato da un atto notarile datato 27-12-
1976.
Il documento del quale si chiede la produzione in appello è, di gran lunga, preesistente alla scadenza dei termini per deduzioni istruttorie e produzioni, assegnati dal giudice di primo grado.
L'appellante non ha neppure allegato, prima che dimostrato, l'esistenza di circostanze tali da giustificare la, implicita, istanza di rimessione in termini avanzata, non avendo neppure dedotto che la mancata tempestiva produzione sia dipesa da “una causa non imputabile, riferibile ad un evento che pagina 14 di 20 presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà” (conf. Cass. 21041\2022).
Sono invece ammissibili i documenti n.32 e n.33 prodotti dai signori in questo grado di _1
giudizio, posto che detti documenti sono venuti ad esistenza rispettivamente il 7-4-2023 ed il 12-4-
2023, dopo lo scadere dei termini per deduzioni istruttorie concessi dal giudice di primo grado.
Ciò posto, con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di improponibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28 del 2010.
Si assume dall'appellante come l'oggetto del procedimento di mediazione espletato dagli attori in primo grado sarebbe diverso dall'oggetto del giudizio successivamente promosso.
Il motivo è infondato.
Nei verbali dell'incontro di mediazione, l'oggetto della controversia viene indicato come “servitù di passaggio”.
Deve perciò condividersi la valutazione espressa dal primo giudice, secondo la quale vi è sostanziale coincidenza tra l'oggetto del procedimento di mediazione espletato e quello del presente giudizio.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione per genericità della domanda, derivante dalla omessa specificazione del fondo dominante della servitù chiesta in giudizio.
L'appellante fa rilevare come i fratelli avessero chiesto la costituzione di servitù coattiva a _1
favore degli immobili distinti ai subalterni 1, 2 e 5 della particella 68 del fg. 33, mentre solo il subalterno 1 (e cioè il garage) poteva trarre utilità dalla costituenda servitù, ma non i subalterni 2 e 5, che individuavano immobili posti al primo, secondo e terzo piano del fabbricato degli e che _1 mai potevano essere raggiungibili con un'autovettura.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato come la descrizione del fondo dominante, per stessa ammissione dell'appellante, non genera alcun dubbio sul fatto che la domanda riguardi la costituzione di una servitù coattiva in favore del garage, contraddistinto con il subalterno n.1.
La circostanza che vengano indicati anche altri subalterni, quali fondi dominanti, non incide sulla possibilità di determinare la domanda, e quindi ciò è sufficiente per escludere la nullità della domanda proposta in primo grado.
pagina 15 di 20 Peraltro, deve ritenersi del tutto condivisibile l'argomentazione del tribunale, secondo cui “.. dalla semplice lettura dell'atto introduttivo emerge che gli odierni attori hanno chiesto la costituzione di una servitù di passaggio carrabile coattivo a favore degli immobili distinti al Catasto fabbricati del
Comune di Sondrio al foglio 33, part. 68, subalterni 1, 2 e 55 precisando che il loro immobile è intercluso agli autoveicoli, con ciò chiarendo che la servitù veniva chiesta non solo per accedere al garage, bensì anche all'immobile ove essi risiedono...È del tutto evidente, del resto, che le esigenze abitative in virtù delle quali è stato chiesto il passaggio coattivo si riferiscono necessariamente anche agli appartamenti degli attori non essendo l'accesso al garage fine a sé stesso, ma strumentale a quello agli appartamenti”.
Con il terzo motivo l'appellante assume la violazione da parte del primo giudice, degli artt. 1051 e
1052 del codice civile.
Secondo l'appellante, il tribunale aveva errato, basandosi sulla ctu, nel ritenere il fondo degli attori intercluso, posto che era pacifico che nella fattispecie esisteva un accesso alla pubblica via, seppure solo pedonale e non carraio, dovendo pertanto escludersi l'esistenza di una interclusione.
In questo caso, nel caso di insufficienza del passaggio, poteva essere concessa una servitù solo ai sensi dell'art. 1052 c.c., e nella ricorrenza del presupposto della rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Assume l'appellante come non ricorressero, nella fattispecie, né le condizioni per la costituzione di una servitù ex art. 1051 c.c., né per la costituzione di una servitù secondo l'art. 1052 c.c.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Il tribunale ha ritenuto, sulla base della ctu, che il fondo attoreo fosse intercluso limitatamente alla possibilità di passaggio carraio, e questo elemento di fatto emerge con evidenza dalla ctu, dove si esclude la possibilità per gli attori, in base allo stato di fatto attuale, di raggiungere, dal proprio immobile, la pubblica via con un'autovettura.
In particolare il tribunale ha osservato, in modo condivisibile, come ”..nel caso di specie quanto al requisito dell'interclusione essa è stata riscontrata dal c.t.u. per ciò che attiene l'esistenza di accessi carrai percorribili con automezzi: “L'accesso al fabbricato avviene dalla via De Simoni, percorrendo la stradina di cui al mappale 73 … di esigue dimensioni, con fondo in acciottolato ed in terra, che consente l'accesso ai mappali limitrofi numeri 75, 552, 288, 438, 67 e 68 … nello stato di fatto,
l'unica apertura dalla quale è possibile accedere con l'autovettura al subalterno 1 [del mappale n. 68 di proprietà degli attori n.d.r.] è la porta posta sul fronte sud del fabbricato avente larghezza utile pari a pagina 16 di 20 198 cm. confinante con il regresso del fabbricato mappale 288. Detto accesso risulta intercluso in quanto, per accedervi, occorre obbligatoriamente transitare sull'area di cui al mappale 288 di proprietà della convenuta. Ne consegue che il fabbricato di proprietà degli attori, mappale 68, risulta intercluso all'accesso con l'autovettura.”
L'accertamento in fatto posto a base della decisione risulta pertanto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, corretto.
Né è corretta l'affermazione dell'appellante, secondo la quale presupposto per la costituzione della servitù era l'interclusione totale del fondo.
Come insegna la Suprema Corte “ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. - da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale - la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici)” (Cass. 10045\2008, conf. Cass.
14103\2012, Cass. 8817\2018).
Non risulta pertanto commessa alcuna violazione degli artt. 1051 e 1052 del codice civile da parte del primo giudice.
Nel resto, il motivo è del tutto generico, dal momento che la doglianza si traduce nella esegesi degli artt. 1051 e 1052 del codice civile, senza sottoporre a critica alcuna specifica ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Con il quarto motivo l'appellante assume come era errata la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante e tardiva l'eccezione di parte convenuta circa il carattere abusivo, dal punto di vista edilizio, del garage\magazzino degli attori, identificato con il subalterno n.1, per avere i signori ampliato l'apertura del detto immobile, senza alcuna concessione edilizia. _1
Il motivo è inammissibile, dal momento che entrambe le argomentazioni utilizzate dal primo giudice per disattendere detta eccezione, già sollevata nel giudizio di primo grado, non sono attinte da alcuna censura specifica.
pagina 17 di 20 L'appellante infatti non contesta il rilievo del primo giudice, secondo cui la contestazione in questione era stata sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, né offre argomenti per confutare la valutazione di irrilevanza della circostanza.
Il quinto motivo è rubricato “erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge in materia di servitù ex artt. 1027, 1051, 1064 1065 e di parcheggio ex art. 157 comma 2 C.d.s. ed oneri probatori a carico delle parti”.
Con esso l'appellante, richiamato il disposto di cui all'art. 157 comma 2 del Codice della strada, assume che con la costituzione della servitù i signori avrebbero acquisito il diritto di _1
parcheggiare la propria auto, per aprire la bascula del garage\magazzino ovvero per il carico e lo scarico, e ciò aveva come conseguenza quella di privare la RA di posteggiare anche solo Pt_1
una bicicletta.
Secondo l'appellante, il titolare della servitù poteva esercitare il passaggio sull'area, ma non impedire al titolare del fondo di parcheggiare o di compiere altre azioni che non pregiudichino il suo diritto di passaggio.
Il motivo è inammissibile.
Anzitutto non è dato individuare il passaggio argomentativo della sentenza di primo grado oggetto della censura, ed a ciò deve aggiungersi come la questione della rilevanza ed incidenza dell'ipotetico parcheggio della autovettura degli appellati, sul fondo gravato dalla servitù di passaggio non è mai stata prospettata in primo grado, e non può quindi essere affrontata in questo grado di appello.
Con il sesto motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza “per violazione falsa applicazione di legge in materia di norme antincendio, turbativa della proprietà ed art. 844 c.c. ed oneri probatori a carico delle parti”.
Secondo l'appellante il parcheggio da parte dei signori della loro autovettura a ridosso delle _1
finestre del proprio immobile, violava le norme antincendio, posto il pericolo, nel caso di incendio dell'autovettura, di propagazione delle fiamme dall'auto alle abitazioni private, e rappresentava una turbativa riconducibile all'art. 844 c.c., generando immissioni superiori alla normale tollerabilità.
Anche questo motivo è inammissibile.
Le argomentazioni sviluppate nel motivo non sono indirizzate ad alcuna delle rationes decidendi della sentenza impugnata, e si fondano su fatti dedotti, in modo inammissibile, per la prima volta in questo grado di appello, che attengono non alla servitù di passaggio ma all'esercizio di un diritto di parcheggio dei signori mai prospettato in primo grado dalle parti attrici. _1
pagina 18 di 20 Il settimo motivo è rubricato “erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge in materia di Green Deal Europeo, di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e di Transizione
Ecologica.
L'appellante, dopo avere sinteticamente illustrato il significato dei termini Green Deal, PNNR e PTE, assume come “la sentenza impugnata non è assolutamente in linea con i summenzionati programmi e prospettive, proprio perché oramai lontanissima dall'idem sentire ed in linea di collisione con le mutate esigenze della società”.
Il motivo risulta del tutto generico ed incomprensibile, ciò che ne determina l'inammissibilità.
Con l'ottavo motivo l'appellante assume l'erroneità della sentenza “per violazione e falsa applicazione di legge in materia di continuità delle trascrizioni ex art. 2560 c.c. ed oneri probatori delle parti”.
Assumono gli appellanti come l'atto di donazione del 27-4-1995, depositato nel giudizio di primo grado dalle parti attrici, dal quale risultava come il padre dei signori avesse donato loro la nuda _1
proprietà di una serie di immobili, tra i quali il mappale n.73, che individuava la stradina adibita all'accesso dalla pubblica via al garage degli appellati, attestava una circostanza falsa, quanto alla proprietà in capo al donante dei beni donati, posto che l'atto di provenienza non menzionava tali mappali.
Conseguentemente, non poteva ritenersi che i signori fossero comproprietari della stradina _1
contrassegnata con il detto numero di mappale.
Il motivo non ha fondamento.
Come rilevato dal primo giudice “Quanto poi alla possibilità degli attori di passare dal mappale 73 si osserva che suddetta circostanza non solo non è stata contestata, né in comparsa di costituzione né nella prima memoria ex art. 186 c.p.c., dalla controparte ma altresì riconosciuta laddove nella memoria istruttoria di parte convenuta si legge che: “i signori ed _1 Parte_2
risultano essere comproprietari della stradina contraddistinta con il mappale numero 73”.
Dette argomentazioni non sono state oggetto di alcuna specifica critica da parte dell'appellante.
La comproprietà, da parte dei signori della stradina contraddistinta con il mappale n.73, deve _1
ritenersi oramai accertata in giudizio, trattandosi di circostanza non solo non contestata ma riconosciuta dalla odierna appellante.
Ciò rende ininfluente la contestazione sollevata dall'appellante nei confronti del predetto atto di donazione ed inammissibile, per difetto di rilevanza, la querela di falso prospettata dall'appellante nell'atto di impugnazione.
pagina 19 di 20 Per tutte le ragioni sopra indicate, l'appello proposto da è infondato e deve Parte_1 conseguentemente essere respinto, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellante e che ha assunto difese e Controparte_3
conclusioni identiche a quelle di , vanno solidalmente condannati al pagamento delle spese Parte_1
processuali di questo grado di appello, in favore degli appellati e , _1 Controparte_2
liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55 del 2014
(come modificato), utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore da euro
5201 ad euro 26.000), per le fasi, studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b)condanna e al rimborso delle spese processuali in favore degli Parte_1 Controparte_3
appellati e , liquidate in euro 3.966,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso _1 Controparte_2
spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 20 di 20