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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza dell'1 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6605/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Aversa, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.
RESISTENTE
OGGETTO: vittime del dovere
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023 premetteva di essere stato Parte_1
dipendente della Polizia di Stato e di aver prestato servizio presso il Compartimento di Polizia
Ferroviaria per la Sicilia di Palermo, Sezione Polfer di Messina. Riferiva che, a causa dei reiterati servizi espletati, con turni notturni e diurni anche privi di riposo e carenza di personale in squadra, era stato colto da una patologia altamente invalidante che ne aveva comportato la dispensa dal servizio. In particolare:
- in data 15.06.2005 era stato ricoverato presso l' di Controparte_3
Messina per “INFARTO MIOCARDICO ACUTO A SEDE ANTERIORE TRATTATO CON
PTCA E STENT MEDICATO SULL'ARTERIA DISCENDENTE ANTERIORE.
”; Controparte_4
1 - in data 13.09.2005 aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia indicata;
- in data 05.06.2006 era stato sottoposto a visita medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina che con verbale BL/B 1204 ha ascritto a Tab. A categoria “5” la patologia “ESITI DI IMA TRATTATO CON ANGIOPLASTICA CORONARICA PTCA E
STENT MEDIATICO CON SUFFICIENTE FUNZIONE DI POMPA ECOCOLOR-DOPPLER
DOCUMENTATA”, dichiarando il ricorrente “Permanentemente non idoneo al servizio nella
P.S.”. In pari data con verbale BL/B 1205 la predetta commissione lo aveva dichiarato “E' permanentemente NON IDONEO al servizio d'istituto nella P.S. ma non in modo assoluto. E' si ulteriormente impiegabile in altri Ruoli della P.S. o in altre amministrazioni dello Stato in compiti che non lo espongano a stress fisico ed psico-emotivo”.
- in data 05.03.2007 il aveva emesso il Decreto n. 179/R con prot. Controparte_1
n.333-D/8073/PARZ. riconoscendo la patologia quale dipendente da causa di servizio ed ascrivendola alla Tab. A categoria 5, assegnando altresì il militare ai “SERVIZI INTERNI
DIURNI” a decorrere dal 12.03.2007;
- in data 23.03.2009 il Ministero dell'Interno aveva emesso nei confronti del nominato in oggetto il Decreto n. 506 con prot. n.333-D/8073/63763 assegnando allo stesso la corresponsione dell'equo indennizzo di 5^ categoria;
- in data 23.11.2009 la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, con verbale BL/B
2362, a seguito dell'evoluzione ingravescente della patologia sofferta dall'interessato, dalla 5^ ctg. Tabella A alla 2^ ctg. Tabella A, lo dichiarava “E' PERMANENTEMENTE NON IDONEO
AL SERVIZIO D'ISTITUTO IN TUTTI IRUOLI DELLA P.S., IN MODO ASSOLUTO. E' NON
ULTERIORMENTE REIMPIEGABILE IN ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO”, e veniva, per l'effetto, dispensato dal servizio;
- in data 08.02.2010 il emetteva il Decreto di Dispensa n.333- Controparte_1
D/8073/DIS;
- in data 12.04.2023 presentava istanza di riconoscimento per lo Status di Vittima del
Dovere ai sensi e per effetto della legge n.266 del 23.12.2005 art.1 comma 563 e 564 e s.m.i..
- in data 17.11.2023 il emetteva il Provvedimento Negativo Controparte_1
n.32159 per sopraggiunta prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n.302, 23 dicembre 2000, n.388 e 23 dicembre 2005, n.266.
Impugnava il provvedimento negativo n.32159 in data 17.11.2023, evidenziando che nessuna contestazione era stata sollevata dal in merito alla sussistenza Controparte_1
2 dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e che già il aveva dichiarato il nesso di casualità tra il servizio svolto e l'insorgere della grave CP_1
patologia cardiaca sofferta. Richiamava giurisprudenza in materia.
Escludeva la prescrizione della pretesa, atteso che, per consolidata giurisprudenza,
l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non era soggetta a prescrizione.
Chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato;
per l'effetto, di condannare il ad emettere il decreto Controparte_1
concessivo lo status di vittima del dovere, previo invio del ricorrente presso il Dipartimento
Militare di Medicina Legale competente per essere sottoposto a visita medica per la quantificazione dell'invalidità complessiva;
di riconoscere in proprio favore tutti i diritti per le vittime del dovere: il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, legge n. 206/2004; il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia
C gratuiti) ex art. 9 legge n. 206/2004; il diritto ad un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 206/2004 e della legge e dell'art. 1 comma 562 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; l'elargizione ex art. 5 comma 1, legge n.206/04 nella misura di € 2000,00 a punto percentuale in riferimento alla Invalidità Complessiva, oltre rivalutazione economica fino al soddisfo;
in caso di IC uguale o superiore al 25%, l'assegno vitalizio di cui alla legge n.407/98 nella misura di €500,00 e lo speciale assegno vitalizio di cui al comma 3, Legge n. 206/2004 nella misura di €1.033,00, con decorrenza dalla data del
05.07.2017 oltre rivalutazione economica fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in Controparte_1
data 20.3.2024.
Eccepiva la prescrizione delle avverse pretese, atteso che la domanda di riconoscimento della qualifica di vittima del dovere era stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione, evidenziando come, in precedenti pronunce, la Cassazione aveva sottolineato la natura prevalentemente assistenziale dei diritti riconosciuti alle vittime del dovere, soggetti pertanto al regime della prescrizione.
Deduceva che il ricorrente non aveva provato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, considerato che il mero riconoscimento della dipendenza dell'infermità dalla causa di servizio non era sufficiente a
3 radicare il diritto alla percezione dei benefici economici riservati alle vittime del dovere.
Sottolineava che dalla domanda del ricorrente non si evinceva alcun evento di servizio isolabile a livello spazio-temporale a cui ricollegare l'infermità sofferta;
né tantomeno erano state specificate le particolari condizioni ambientali e operative che avrebbero causato l'invalidità nello svolgimento dei compiti istituzionali.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione decennale delle prestazioni economiche connesse all'eventuale riconoscimento dello status di vittima del dovere. Affermava il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Deduceva che l'invocato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3 legge n. 206/2004
(aumento figurativo dei versamenti contributivi) non poteva essere riconosciuto all'istante, in quanto di esclusiva spettanza delle vittime del terrorismo.
Chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 563-564 legge n. 266/2005; in subordine, di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere;
in ulteriore subordine, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei benefici economici richiesti, nonché dichiarare infondata la pretesa al riconoscimento degli aumenti figurativi ex art. 3 legge n. 206/2004 e tenere conto del divieto di cumulo. Con vittoria di spese e compensi di lite, ovvero, in subordine, con compensazione dei medesimi.
3. La causa veniva istruita a mezzo c.t.u. medico-legale.
L'udienza dell'1.4.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Il ricorrente invoca il riconoscimento dello status di soggetto vittima del dovere o equiparato e dei conseguenti benefici, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze del e delle patologie sofferte come descritte in ricorso, Controparte_1
risalenti, quanto alla loro prima manifestazione, al 15.6.2005. Costituisce circostanza pacifica e documentale che il abbia già riconosciuto nel 2007 le infermità sofferte dal CP_1
ricorrente quali dipendenti da causa di servizio. Il ricorrente ha richiesto, con istanza del
12.4.2023, il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma il , con nota prot. CP_1
32159 del 17.11.2023, l'ha rigettata, affermandone l'improcedibilità in quanto tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione, e non avviando il relativo procedimento amministrativo.
Occorre premettere che l'articolo 1, comma 563 della legge n. 266/2005, definisce vittime del dovere “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in
4 genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 specifica: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere e ai famigliari superstiti, è stato espresso definitivamente nel D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 rubricato "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 565", ai sensi del quale
(art. 1) devono intendersi “a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Il regolamento, per esplicito riconoscimento giurisprudenziale (v. Cass. civ., SS.UU., n.
22753/2018) estende dunque in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti, il diritto alle menzionate provvidenze, da riconoscersi in base alle percentuali di invalidità specificamente individuate.
Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative è intervenuta più volte la
5 giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività ritenute dalla legge pericolose e che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici qualora dal loro espletamento siano derivati eventi lesivi, non richiedendosi cioè la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, l'altra (comma
564) individua quelle “attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali” (v., da ultimo, Cass. n. 17436/2022, conforme a Cass. Sez. Un. n. 12862/2020 e n.
10791/2017).
In particolare, la S.C. ha specificato che affinché possa riconoscersi lo status di vittima del dovere al soggetto che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente che vi sia la mera dipendenza da causa di servizio, posto che in caso contrario tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre, cioè, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto, aggiuntivo e specifico, di “particolari condizioni”, intese quali circostanze straordinarie, esistenti o sopravvenute, che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il giudice di merito deve dunque identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (cfr. in esatti termini Cass. Sez. Un.
n. 21969/2017), principio riaffermato anche da Cass, civ., sez. lav., 12.10.2022 n. 29819:
“In particolare, Sez. U., Sentenza n. 21969 del 21/09/2017 (Rv. 645320 - 01), ha affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
La pronuncia da ultimo richiamata, in particolare, ha affermato nettamente che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli
6 invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito”.
5. Ebbene, avuto riguardo al caso di specie, si osserva che il c.t.u., chiamato ad accertare il grado di invalidità del ricorrente e la data della sua stabilizzazione, ha affermato, con procedimento immune da vizi logico giuridici e adeguatamente motivato sotto il profilo medico-legale, che il ricorrente presenta un'invalidità complessiva del 62% stabilizzatasi nel novembre 2009.
Tuttavia, se da un lato è stata già riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della malattia sofferta dal lavoratore, dall'altro non risultano situazioni/condizioni particolari di lavoro rilevanti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici, alla luce dei principi giurisprudenziali evidenziati.
In particolare, manca del tutto la prova della sussistenza di circostanze straordinarie o di eventi specifici o comunque di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in relazione alle condizioni lavorative ordinarie. Tali circostanze non risultano nemmeno essere state allegate e ciò sia nell'istanza amministrativa del 12.4.2023, nella quale si fa generico riferimento alla ricorrenza dei presupposti di legge e all'esistenza di un “nesso di causalità tra lo stress psicofisico dell'interessato e gli straordinari servizi dell'istituto”, sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale il ricorrente si è limitato ad indicare che la patologia invalidante sarebbe occorsa “a causa dei reiterati servizi espletati, con turni notturni
e diurni anche privi di riposo e carenza di personale in squadra”.
Il ricorrente non ha dunque dedotto né provato quali siano state le particolari condizioni operative ed ambientali ovvero le circostanze straordinarie, esistenti o sopravvenute, che abbiano aggravato i compiti del lavoratore, esponendolo a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento del proprio servizio di Polizia (che peraltro prevedono ordinariamente turni giornalieri variabili e frequenti interventi di ordine pubblico).
Si precisa inoltre che il , in fase amministrativa, non ha esaminato nel merito CP_1 le ragioni sottese all'istanza del ricorrente, avendo dichiarato l'improcedibilità della domanda, ma nel presente giudizio ha specificamente eccepito l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere del ricorrente, la cui domanda risulta in definitiva sfornita di allegazione e prova.
7 Il ricorso non è dunque meritevole di accoglimento.
La superiore statuizione assorbe ogni ulteriore eccezione e domanda articolata dalle parti.
6. Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, sebbene nel merito la domanda del ricorrente risulti infondata, occorre tuttavia tenere conto della condotta del resistente, CP_1
che ha illegittimamente dichiarato improcedibile la domanda amministrativa del ricorrente.
La tesi del resistente, secondo cui il legislatore avrebbe utilizzato la locuzione status in senso atecnico, al solo fine di ricondurre a definizione unitaria l'insieme dei benefici accordati ai destinatari, è stata infatti ormai superata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
17440/2022, confermata più di recente da Cass. n. 11661/2023). Ed invero, secondo il più recente approdo giurisprudenziale “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”
(Cass. civ., sez. lav., 30.5.2022, n.17440; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 4.5.2023 n. 11661; id. 30.3.2023, n. 8960; id. 22.12.2022, n.37522).
Il non avrebbe dovuto dunque dichiarare improcedibile la domanda CP_1 amministrativa del ricorrente, sebbene, come detto, la stessa sia poi risultata, all'esito del presente giudizio, infondata nel merito per le ragioni evidenziate.
La superiore circostanza giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del resistente come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, stante la limitata attività processuale espletata.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 28.12.2023 nei confronti del , in persona del Controparte_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: CP_2
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione di metà delle spese del giudizio in favore del Parte_1
, che liquida – già ridotte - in euro 2.318,25 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, compensando la restante quota;
8 - pone definitivamente a carico di Parte_1
con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 2 aprile 2025
9
gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo