Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1310/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Manuela Saracino -------------------------- Presidente
2) Dott. Nicola Morgese -------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca ---------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Gioia del Colle – 5.10.1976), Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Petruzzi, elettivamente domiciliata in Bari alla
Via Garruba n. 75, presso lo studio del difensore;
-Appellante-
E
P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Claudio Cazzolla, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Starita n. 6, presso l'ufficio legale dell'ente;
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Parte_1
Bari, in funzione di giudice del lavoro, deducendo: a) di avere lavorato alle dipendenze dell' , con la qualifica di dirigente medico presso l'Unità CP_1
Operativa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di
Altamura e Gravina dal 1° agosto 2009 al 31 agosto 2015, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato;
b) di aver maturato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, 64 giorni di ferie non godute;
c) che il mancato godimento delle ferie non era attribuibile alla sua inerzia, essendo ella subordinata ai dirigenti di fascia superiore e che le ferie, pur richieste regolarmente, venivano puntualmente negate, per esigenze di servizio;
d) di non aver goduto, nel periodo indicato, dei riposi compensativi previsti dalla contrattazione collettiva per 386 giorni, di aver effettuato turni di pronta disponibilità oraria per 2972 ore e di aver diritto a 16 giorni per turni di reperibilità attiva intera senza beneficiare del riposo;
e) di avere diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica;
f) di aver inoltrato, con nota dell'8 luglio 2016, richiesta di pagamento delle spettanze maturate e non corrisposte.
1.2. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire le indennità anzidette e di condannare l' al pagamento della somma di € CP_1
1
1.3. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' instando per il CP_1 rigetto della domanda.
2.1. Con sentenza del 7.4.2022, il Tribunale di Bari rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
2.2. Rilevava il primo giudice:
- che, rispetto alle ferie, vigeva il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5, co. 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, imposto dalla necessità di reprimere il ricorso incontrollato a tale istituto (e quindi di contenere la spesa);
- che l'istante, pur avendo dedotto genericamente di aver lavorato in virtù di diversi contratti di lavoro a tempo determinato, senza specificarne la durata, non aveva allegato di aver avanzato, in relazione a ciascun contratto, distinte istanze “per il godimento di ferie maturate, poi, rigettate dall'azienda per ragioni di servizio, non imputabili a sé medesima”;
- che la documentazione prodotta dalla ricorrente nel novembre 2020, ossia dopo l'introduzione della controversia, era tardiva, in quanto preesistente al giudizio e utile sin dal momento della sua introduzione;
- che la ricorrente, in relazione alla domanda di pagamento dei riposi non fruiti e delle altre indennità di pronta disponibilità, non aveva prodotto le buste paga e ciò impediva “di apprezzare la consistenza della pretesa reclamata”;
- che il principio processuale della ragione più liquida rendeva pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti.
3.1. Con ricorso del 7 ottobre 2022 ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado.
3.2. L ha resistito al gravame con apposita memoria. CP_1
3.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, espletata una CTU contabile, all'udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con un unico articolato motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non averle riconosciuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
In particolare, la ha sostenuto che il timore reverenziale di veder Parte_1 concluso il rapporto di lavoro in essere, senza ulteriore proroga, le aveva impedito di presentare richieste di ferie ed ha evidenziato come, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, non spetti al lavoratore fornire la prova della sussistenza di circostanze impeditive rispetto alla programmazione e al godimento delle ferie, essendo di contro onere del datore di lavoro dimostrare di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie e di conoscere le conseguenze connesse alla loro omessa fruizione.
Inoltre, ha precisato di aver fornito idonea prova per il riconoscimento delle indennità domandate, avendo depositato tutti i piani turno e le richieste di lavoro straordinario, dal 2009 al 2015, avanzate dall' . CP_1
4.2. Quanto ai riposi non fruiti, l' ha evidenziato che l' , Parte_1 CP_1 costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto di essere debitrice per l'anno 2009 di 23 pag. 2/14 ore, pari a 4 giorni di riposi non fruiti, e, non avendo contestato gli altri giorni richiesti per gli anni dal 2010 al 2015, aveva ammesso implicitamente i crediti maturati in favore della lavoratrice in tale periodo.
L ha anche precisato che il Tribunale non ha tenuto conto della Parte_1 Cont circostanza che la stessa aveva sostenuto, in tema di pronta reperibilità, “che se è possibile derogare alla regola dei dieci turni mensili, a questa non corrisponde un riconoscimento economico ultroneo, rimanendo applicabile il costo fisso nel CCNL e che è stato già erogato alla ricorrente in questione” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado dell' ), ammettendo così di avervi fatto CP_1 ricorso.
4.3. L'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha pure omesso di valutare la non specifica contestazione dei conteggi da lei formulati, che avrebbe dovuto indurre il
Tribunale ad accogliere la domanda quantomeno per la somma inferiore, pari ad €
73.695,13.
*****
5.1. Prima di esaminare il merito del gravame, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che viene sollevata dall' per carenza di CP_1 ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., trattandosi anzi di un'impugnazione meritevole, per quanto di ragione, nei termini che di seguito si espongono.
*****
6.1. Sempre in via preliminare va evidenziato che, “nel rito del lavoro, il combinato disposto dell'art. 416 c.p.c., comma 3 – che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e dell'art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti- l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione
(ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo).
La irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello” (cfr. Cassazione n. 11922/2006; v. anche id. Sez. 3,
Sentenza n. 6188 del 13/03/2009; id. Sez. L, Sentenza n. 6969 del 23/03/2009). Tale rigoroso sistema di preclusioni trova tuttavia un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, pag. 3/14 peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse” (così Cass. S.U. 20.4.2005
n. 8202 e altre conformi successive).
E invero, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437, l'esercizio del potere di ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze e preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere dovere, sicché il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova – avendo l'obbligo – in ossequio a quanto prescritto dagli artt. 134 e 11 Cost. sul giusto processo
– di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante, la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso
(Cass s.u. 11353/04).
Quindi, nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi 'piste probatorie' significative ai fini della ricerca della verità, il giudice è tenuto a utilizzare i poteri istruttori di cui all'art.421 cpc, non essendo sufficiente la meccanica applicazione dell'onere della prova a carico delle parti (tra le altre, Cass 290006/08).
Tanto significa che, se è ben vero che il giudice, ove reputi insufficienti prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, quelle ritenute indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, è tuttavia necessario che tali fatti siano stati puntualmente allegati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (cfr. Cass 6543/17, Cass. 5914/2013, Cass. n.17931/2015; Sez. L,
Sentenza n. 16781 del 29/07/2011; v. anche id. Sez. 3, Sentenza n. 15228 del
05/07/2007, secondo cui “Nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni regola sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende e trova un contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio”.).
Cass. 15.05.2018, n. 11845 ha precisato che: contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art.
437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non
è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative
"piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado>>.
6.2. Ciò posto, nella presente controversia l' a seguito delle Parte_1 contestazioni dell' in relazione al diniego di fruizione delle ferie, ha depositato CP_1
i “Piani turno” e le schede di “Foglio di presenza di Lavoro straordinario ordinario”
pag. 4/14 con autorizzazione ad effettuare gli straordinari e diniego delle ferie per “Esigenze di servizio”.
6.3. Ebbene, ritiene la Corte che tali documenti devono considerarsi indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi della controversia e che trattandosi di prove aventi il carattere della decisività – nel senso di potere da sole determinare l'esito della lite – l'acquisizione era consentita alla stregua del parametro della indispensabilità di cui all'art. 437, 2° co., c.p.c.
*****
7.1. Passando alla disamina del merito, è opportuno premettere che, sullo specifico tema delle ferie per i dirigenti medici, va richiamato l'art. 21 del CCNL 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità che, sul piano testuale, dopo avere previsto, al comma 1, che «il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi», stabilisce, al comma 8, che «le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente…»; al comma 11 che «in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo».
Infine, al comma 13 si legge che «Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente,
l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art. 36.»
Orbene, la citata norma contrattuale, va comunque letta alla luce dell'art 10 del
D.Lgs, n.66 del 08.04.2003 e in considerazione del fatto che tale diritto è garantito, oltre che dall'articolo 36 Cost., anche all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea -cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce, come noto, il medesimo valore giuridico dei Trattati- nonché dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Tale ultima disposizione prescrive testualmente quanto segue: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
7.2. Secondo consolidati principi, l'attribuzione del periodo feriale – sia pur sulla base di una valutazione comparativa delle diverse (e contrapposte) esigenze – spetta unicamente al datore di lavoro, nell'esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, al lavoratore dovendosi riconoscere la sola facoltà di indicazione del periodo nel quale intenda fruire del riposo annuale;
e che, pertanto, il lavoratore non abbia il potere di autodeterminarsi in ordine all'assenza dal lavoro per godimento delle ferie annuali retribuite (cfr., ex plurimis, Cass., 26 luglio 2013, n. 18166; Cass., 27 novembre 2012, n. 21028; Cass., 14 aprile 2008, n. 9816; Cass., 7 maggio 1992, n. pag. 5/14 5393; quanto alla necessità di una verifica in concreto dei poteri dirigenziali implicanti l'esercizio di una siffatta autodeterminazione cfr., poi, Cass., 16 giugno 2009, n. 13953
e, relativamente, al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, Cass., 26 gennaio
2017, n. 2000; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20947; Cass. S.U., 17 aprile 2009, n. 9146).
Del resto, la conclusione in discorso è largamente avvalorata dai dati normativi, che fanno riferimento al tempo feriale «che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro» (art. 2109 c.c.) ed alla scelta («rimessa al principale») «dell'epoca in cui dovrà cadere il periodo di riposo»
(r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, art. 7, c. 3) e che riservano alle disposizioni del datore di lavoro «L'epoca in cui sarà preso il congedo» (art. 10, c. 1, della convenzione
OIL n. 132 del 24 giugno 1970, ratificata dalla L. 10 aprile 1981, n. 157).
La circostanza, pertanto, che il lavoratore non chieda l'attribuzione di un periodo di riposo annuale retribuito o non indichi in quale periodo intenda fruire delle proprie ferie
(secondo quello che suole usualmente definirsi «piano ferie») in nulla esclude la responsabilità datoriale circa l'esercizio del potere di conformazione (anche) del diritto all'effettivo godimento delle ferie, che vanno attribuite (quanto meno) per “due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione” (v. il D. Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, c. 1 e, in termini sostanzialmente simili, il CCNL 5 dicembre 1996, art. 21, cc. 8 e 11; sul collocamento «forzoso» in ferie cfr., poi, Cass. 13 marzo 2009, n. 6228 cui adde, in motivazione, Cass. 3 ottobre 2014,
n. 20947 cit.).
Si è in particolare rimarcato che «allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; Cass. 18 giugno 1988, n. 4198; Cass. 2 ottobre 1998, n. 9797)»
(così Cass., 27 novembre 2012, n. 21028 cit.).
7.3. Quanto al divieto di monetizzazione delle ferie, occorre chiarire che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, ha così ricostruito l'istituto: <<…quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)
o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Il dato testuale
è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere pag. 6/14 trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole>>.
Peraltro, la Consulta aveva già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata,
< mancato godimento incolpevole (sentenza n. 286/2013, punto 9.3. del Considerato in diritto)>>, sicché ha poi osservato (v. sentenza n. 95/2016 cit.) che < attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione
Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77).
La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie
(cfr. Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).
Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del
1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del
Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189/1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore»
(sentenza n. 66/1963).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99,
pag. 7/14 BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10,
. Per_1
La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297/1990 e n. 616/1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio
2009, in cause riunite C350/106 e C-520/06, CH e TR ed altri).
Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore>>.
Su questa scia è intervenuta, da ultimo, anche Cass., S.U., n. 451/2019, ove si evidenzia che la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto il diritto ad una indennità finanziaria per ferie retribuite non godute anche al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 20 gennaio
2009, ScultzHoff e a., C-350/06 e C-520/09, EU:C:2009:18 punto 62, sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 31, nonché sentenza del 29 Per_2 Per_ novembre 2017, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 65). Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che un avvenimento fortuito comporterebbe retroattivamente la perdita totale del diritto stesso alle ferie annuali retribuite, quale sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C118/13,
EU:C:2014:1755, punti 25, 26 e 30; sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_4
619/16, EU:C::872, punto 33), laddove, come precisato nella sentenza del 6 novembre del 2018, e e a. C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871, l'espressione Per_5 Per_6
«ferie annuali retribuite» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, la quale dev'essere assimilata a quella di «ferie annuali retribuite» utilizzata all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, significa che «per la durata delle ferie annuali ai sensi di tali disposizioni, la retribuzione deve essere mantenuta e che, in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punti 18 e Per_7
19)».
Inoltre, come ricordato al punto 39 della citata sentenza Bauer, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione che si riflette nell'articolo 7 della direttiva 93/104 e nell'articolo 7 della direttiva 2003/88, nel frattempo espressamente sancito come diritto fondamentale all'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta. Tale diritto fondamentale include anche un diritto all'ottenimento di un pagamento nonché, in quanto intrinsecamente collegata a detto diritto alle ferie annuali
«retribuite», ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A tale riguardo possono essere apportate limitazioni a questo diritto solamente rispettando le rigorose condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e, in particolare, il contenuto essenziale di tale diritto. In tal senso gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dall'articolo 31, paragrafo 2, della pag. 8/14 Carta, principio secondo cui un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 56 - punti 57-59 della citata sentenza).
7.4. Ciò premesso, come di recente rimarcato da Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020
n. 13613:
a) il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata);
b) il suddetto diritto non soltanto riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza ma è anche espressamente sancito all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenza del
30 giugno 2016, C 178/15, punto 20 e giurisprudenza ivi citata);
c) l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C 350/06 e C 520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio
2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C 214/16, punto 65);
d) secondo costante giurisprudenza della CGUE l'art. 7 della Direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), rispondendo all'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione;
e) è altresì importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 di tale articolo è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C 131/04 e
C 257/04, punto 49), per la duplice finalità sia di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro sia di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 34 e giurisprudenza ivi citata);
pag. 9/14 f) di conseguenza, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, consistente nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (vedi, in tal senso, sentenze del 6 aprile 2006, C-124/05, punto 32; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
g) l'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo
(sentenza del 20 gennaio 2009 C350/06 e C-520/06, punto 43 e giurisprudenza ivi citata);
h) invece, non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, posto che il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti;
i) benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto alle ferie annuali retribuite (vedi, in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, C-484/04, punto 43), comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 29 novembre
2017, C-214/16, punto 63);
l) a tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68);
n) pertanto, se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto si deve ritenere che pag. 10/14 l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti, quindi, che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute;
o) un'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riposo autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, è incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite;
p) ai dipendenti pubblici è consentito di proporre dinanzi ai giudici nazionali la questione della attribuzione di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute alla fine del loro rapporto di lavoro direttamente sulla base dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (in senso analogo si veda la successiva conforme Cass., Sez. L, Sent. 6 giugno 2022 n. 18140).
7.5. Tanto premesso e calando i suesposti principi al caso di specie, non può che disattendersi l'opzione ermeneutica del giudice di prime cure, che ha ritenuto infondata la domanda attorea in ragione della mancata allegazione e prova, da parte della lavoratrice, della sussistenza di ragioni ostative alla fruizione e/o alla programmazione delle ferie, in quanto l' – sulla quale ricadeva il relativo onere – non ha fornito CP_1 alcuna prova di aver posto la dipendente nelle condizioni di godere di tutte le ferie alla stessa spettanti.
Deve infatti rammentarsi che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non legati alla volontà del lavoratore ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, pena l'inadempimento degli obblighi organizzativi dell'amministrazione datrice.
Secondo le richiamate coordinate ermeneutiche l' è responsabile del CP_1 mancato integrale godimento delle ferie maturate dall'appellante, dovendosi ritenere che non abbia provveduto ad assicurarle l'effettivo godimento delle ferie nel tempo maturate né ad avvertirla delle conseguenze di una così protratta mancata fruizione.
Se, infatti, sul piano processuale l'onere della prova incombe sul datore di lavoro, la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore non sia in grado, come nella specie, di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria al fine di porre pag. 11/14 effettivamente il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite cui ha diritto.
L'assetto sostanziale della fattispecie, secondo il richiamato indirizzo della Corte di
Giustizia, deve invero muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute, con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di Giustizia, che nei casi incerti pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. da ultimo, anche con riferimento al dipendente pubblico avente qualifica dirigenziale, con potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, Cass., n. 18140/2022 cit.).
Pertanto, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte e in riforma della sentenza di primo grado, l' dev'essere condannata a corrispondere all'appellante CP_1
l'indennità sostitutiva dei giorni di ferie dalla stessa maturati e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
*****
8.1. Quanto alle indennità relative ai riposi compensativi non fruiti e ai turni di pronta disponibilità oraria e di reperibilità attiva intera senza beneficiare del riposo, in via preliminare, si rammenta che la Suprema Corte, in relazione a disposizioni contrattuali del tutto analoghe, ha osservato (v. sentenze nn. 5465 e 6491 del 2016 nonché Cass. n. 14770 del 2017) che l'art. 7 del CCNL 20.9.2001, nella parte in cui esclude la riduzione del debito orario complessivo, si riferisce unicamente alla reperibilità passiva e che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
In particolare, la Cassazione con ordinanza n.14770 del 2017 ha poi precisato, sempre in subiecta materia, richiamando l'orientamento consolidato palesato da Cass.
1.12.2016 n. 24563, Cass. 16.8.2015 n. 16665, Cass. 25.10.2013 n. 24180 nonché da
Cass. S.U.
7.1.2013 n. 142, che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché «l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno…».
Da ultimo v. ancora Cass. n.18884/2019: “….la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE;…… la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., pag. 12/14 sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..."(Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n.
24563 del 2016)”.
Da ultimo Cass. n. 34690 del 2021 ha confermato detti principi.
8.2. L ha contestato che nel caso di specie vi fosse la prova della sua CP_1 condotta inadempiente – e dunque potenzialmente dannosa – correlata alla mancata concessione del riposo settimanale in conseguenza dello svolgimento, da parte della lavoratrice, del servizio di pronta disponibilità attiva;
prova che, di contro, la ricorrente ha individuato nelle risultanze dei piani turno e dei fogli di presenza di lavoro straordinario e ordinario in atti.
8.3. Di conseguenza questa Corte, attesa la situazione di incertezza sul punto, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per il tramite del Dott. . Persona_8
In particolare a quest'ultimo è stato posto il seguente quesito: “provveda il C.T.U. ad individuare, nell'ambito del periodo lavorativo dedotto in giudizio, ai fini della quantificazione delle somme richieste, le giornate di ferie non godute, i riposi non fruiti, il numero di ore di pronta disponibilità attiva oraria e intera prestate da
[...]
in giornate festive senza fruire del conseguenziale riposo Parte_1 compensativo e quantificare l'ammontare del risarcimento del danno da usura psicofisica spettante alla appellante in conseguenza della mancata fruizione del riposo compensativo, da liquidarsi in misura corrispondente al compenso giornaliero ordinario dovuto per i medesimi turni di disponibilità attiva e per le quali non risulta Con goduto il riposo compensativo, autorizzando il consulente ad acquisire presso l' appellata tutta la documentazione utile ai fini della detta verifica”.
9.1. Espletando l'incarico peritale in conformità a quanto richiesto e senza incorrere in vizi logici né contabili, il Dott. nella relazione depositata il 2 gennaio Per_8
2025, ha stabilito che “Il numero di giorni di ferie non fruite è stato calcolato pari a n.64 giorni totali, e la relativa indennità sostitutiva è risultata pari a € 10.757,42.”
Il consulente ha, poi, “proceduto alla individuazione del numero di riposi settimanali e di quello dei riposi compensativi, mensilmente ed annualmente non fruiti dalla Dott.ssa per ciascuna delle prestazioni lavorative, rese dalla stessa, Parte_1 in pronta disponibilità, nei succitati giorni festivi” e ha calcolato il numero di giorni di pronta disponibilità attiva sia oraria che intera in giornate festive e il corrispondente numero di riposi compensativi non fruiti, determinando n.32 gg. per diponibilità oraria e n.147 gg. per disponibilità intera, per un totale di n.179 gg. E ha così concluso “La quantificazione del danno subito dall'appellante, è risultata pari a complessivi
€29.714,38. Da ultimo, la posizione creditoria in favore della Dott.ssa è Parte_1 stata quantificata in complessivi € 40.471,80.”
9.2. Rispondendo alle osservazioni del difensore dell'appellante che riteneva fosse necessario, in ordine ai riposi non fruiti, al numero di ore di pronta disponibilità attiva oraria e intera prestate dall' “precisare separatamente le tre voci, Parte_1 quantificandone i diversi quantum spettanti” e che il consulente avesse operato una presunta sovrapposizione tra riposo compensativo e danno da usura psico-fisica, il Dott. ha poi precisato: “è proprio il quesito peritale …a stabilire, in maniera Per_8 incontrovertibile, che la quantificazione del risarcimento del danno da usura psico- pag. 13/14 fisica, spettante all'Appellante, è diretta conseguenza della mancata fruizione dei riposi compensativi per prestazioni lavorative in pronta disponibilità oraria e/o intera, rese in giornate festive e che la liquidazione di detto danno deve essere calcolata, come da indicazione dello stesso quesito peritale, moltiplicando il compenso giornaliero ordinario dovuto per il numero dei turni di disponibilità attiva, per i quali non risulta goduto il riposo compensativo.”
9.3. Orbene, la Corte reputa condivisibile il giudizio formulato dal CTU e fa proprie le risultanze della consulenza, in quanto fondate sull'accurata disamina della documentazione depositata, oltre che motivate in maniera coerente e immune da contraddizioni sotto il profilo logico-contabile.
*****
10.1. L'appello va quindi accolto, e, in riforma della sentenza di primo grado, l' CP_1
va condannata al pagamento, in favore di , della somma
[...] Parte_1 di € 40.471,80, a titolo di indennità sostitutiva per n. 64 giorni di ferie non godute e a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica da mancato riconoscimento del riposo compensativo per il servizio di pronta disponibilità attiva, oraria e intera, per n.
179 giorni, determinato tenendo conto del compenso giornaliero ordinario spettante per i turni di diponibilità attiva de quibus, oltre accessori come per legge dal dì di maturazione del credito e sino al saldo.
10.2. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio CP_1 ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 7.10.2022, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data
7.4.2022, nei confronti dell' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' , in persona del l.r.p.t., a pagare, in favore di CP_1 Parte_1
, la complessiva somma di € 40.471,80, per le causali indicate in ricorso, oltre
[...] accessori come per legge dal dì di maturazione del credito e sino al saldo;
condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio che liquida in € 3.700,00 per il primo grado e in € 3.500,00 per il gravame, oltre accessori come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della . CP_1
Così deciso in Bari, il 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca pag. 14/14