Articolo 1 della Legge 24 luglio 1962, n. 1072
Articolo 2
Versione
23 agosto 1962
Art. 1.
Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443 , i sottoelencati titoli minerari:
a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge attivita' di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;
b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca, indicati alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a).
Entrata in vigore il 23 agosto 1962