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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 357/2024 r.g. promossa da
(C.F. / P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede in Scorzè (VE), rappresentata e difesa dagli avv.ti
GI RA e AR TA ON per mandato e domiciliata come in atti – appellante -
contro in persona del legale rappresentante, con sede in Piove Controparte_1
di CC (PD) (P. IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
IA GE per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 Nel merito. In totale riforma della sentenza n. 159/2024 del Tribunale di
Padova – Giudice Istruttore dott.ssa Maria Federica ZA – emessa e pubblicata il 19.01.2024 e notificata in data 29.01.2024 a definizione del giudizio R.G. n. 6340/2021 ribadita l'eccezione di nullità della CTU resa dal
Per. Ind. nel suindicato giudizio rigettandosi perché Persona_1
infondate, per tutto quanto esposto e documentato, le pretese attoree perché
infondate in fatto e in diritto. NN , in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, ove accolto l'appello, alla restituzione delle somme incassate in ottemperanza della sentenza primo grado pari ad euro € 17.826,42. Spese e competenze di causa per il doppio grado rifuse.
Conclusioni per l'appellata
In via preliminare: - Voglia l'ECC.ma Corte d'Appello di Venezia, dichiarare inammissibile l'appello introdotto da per difetto di valida Parte_1
procura alle liti conferita ai procuratori legali;
nel merito, in via principale: -
Voglia l'ECC.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettare l'appello proposto dall'appellante e, per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
159/2024 del Tribunale di Padova – Giudice Istruttore dott.ssa Maria Federica
ZA – emessa e pubblicata il 19 gennaio 2024 e notificata in data 29
gennaio 2024 a definizione del giudizio R.G. n. 6340/2021 del Tribunale di
Padova In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 28 febbraio 2024 evocava Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Controparte_1
sentenza n. 159/2024 del Tribunale di Padova (pubblicata il 19 gennaio 2024
e notificata il 29 gennaio successivo) che in accoglimento della domanda di
2 adempimento, l'aveva condannata al pagamento di €.
8.174 oltre accessori quale corrispettivo per aver sviluppato e progettato un software di un sensore ad ozono, regolando le spese per la soccombenza. Lamentava, con il primo motivo, l'errato accertamento del perfezionamento del contratto operato senza considerare le prove che avrebbero invece dovuto indurre a ritenere che era stato chiesto solo un giudizio di fattibilità del progetto;
con il secondo motivo censurava la c.t.u., posta a base della pronuncia, rilevando che in quella sede era stato esaminato un manufatto mai dimesso in giudizio.
Si costituiva eccependo preliminarmente la nullità della Controparte_1
procura per esser stata rilasciata non per il giudizio d'appello e contestando nel merito il gravame.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 3 dicembre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie con la precisazione delle conclusioni e con gli scritti conclusivi.
3.1.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato e la sentenza del Tribunale di Padova va riformata con il rigetto delle domande di Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza. Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni
3 connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c)
del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.2.- La preliminare eccezione di nullità della procura appare infondata da un lato perché quella acclusa in origine, non contenendo limitazioni di alcun genere e recando, anzi, la dicitura riferita alle eventuali fasi di cognizione ed altro (in generale Cass. ordinanza n. 16372 del 21 giugno 2018) era certamente valida per l'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi ed anche per il grado di appello;
dall'altro perché, a norma dell'art. 182 Cod.
proc. Civ., l'appellante si è munito di ulteriore e nuova procura anche,
specificatamente, per il grado dimessa in atti.
4.1.- Il Tribunale accolse la domanda di adempimento della CP_1
Par contro regolando le spese ritenendo, in applicazione dei
[...] Parte_1
principi giurisprudenziali, che le prove testimoniali e documentali avessero dimostrato oltre che l'incarico anche l'esatta esecuzione dello stesso. Per altro verso ritenne che la c.t.u. avesse accertato la congruità del compenso richiesto
4 dall'attrice sulla base dei tariffari applicabili e che avesse verificato l'opera
Contr compiuta da (sensore di ozono indicato e di cui al doc. 11 fascicolo attoreo) indicando un compenso tra i 6.885,00 e i 8.910,00 euro.
4.2.- La motivazione, assente, non regge alla prima censura.
5.1.- Si lamenta, con essa, la mancata prova della stipula del contratto osservandosi che le prove costituende e documentali avevano unicamente comprovato che era stata fatta una richiesta preliminare senza accordo.
Il motivo è fondato.
5.2.- La parte che agisca per l'adempimento del contratto, come noto, è tenuta a provare la fonte negoziale del suo diritto (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre
2001) e ad allegare l'inadempimento. Sotto il primo profilo, poi, si osserva che nei contratti a forma libera (Cass. ordinanza n. 12971 del 24 maggio 2018)
incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata;
e tale onere può essere assolto anche mediante la prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza.
5.3.- L'appellante ha richiamato le dichiarazioni del testimone Testimone_1
a dimostrare (in risposta al capitolo 8) la mancata stipula del contratto dimostrando, dunque, che era stato chiesto solo un giudizio di fattibilità del progetto. Ed in effetti, su tale capitolo, che verteva proprio sulla prova del perfezionamento del contratto d'opera, nessuno dei testimoni escussi – oltre al - ha dato risposta positiva. Ne vale quanto addotto da Tes_1 CP_2
[...] che ha richiamato le risposte dei testimoni al capitolo 16 (“Vero che all'inizio di ottobre 2020 il sig. eseguì il test di prova della macchina Testimone_1
ozonizzatrice e assemblò il primo prototipo e fece la prova di funzionamento con la raccolta di dati pubblicati sul portale della società Parte_1
) non solo perché la risposta positiva offerta, ove resa, è stata parziale e
[...]
contraddittoria (il testimone ha dichiarato “non lo so”; il testimone Tes_2
non ha saputo confermare l'esito della prova mentre il testimone Tes_1
ha dato conferma precisando che il prototipo non sarebbe stato Tes_3
corrispondente a quello per il quale era insorta la necessità) ma soprattutto in quanto dalla stessa non si trae in alcun modo la prova della stipula del contratto d'opera con oggetto lo sviluppo ed il progetto di un software di un
Par sensore ad ozono da parte di per conto di , Controparte_1 Parte_1
dietro un corrispettivo. La semplice “prova” del prototipo, peraltro non alla presenza dei rappresentanti delle società ( risulta domiciliato Persona_2
presso CAEL S.r.l. di Padova, risulta libero professionista Testimone_1
mentre il testimone risulta pensionato) non costituisce dimostrazione Tes_3
del perfezionamento del contratto nemmeno a livello presuntivo difettando dei requisiti della gravità posto che la verifica su un prototipo, che non risulta nemmeno corrispondente a quello necessario per la committente, non equivale alla dimostrazione del pregresso contratto avente ad oggetto la sua realizzazione in mancanza di allegazioni e prove a comprovare l'intervenuto accordo (art. 1326 Cod. Civ.), qui mancate. La prova avrebbe potuto essere dimostrativa o semplicemente valutativa di un prodotto e va da sé che la semplice immagine visiva del prototipo non avrebbe e non può costituire prova del contratto (doc. 11 del primo grado) proprio a fronte di quanto sopra
6 e della recisa contestazione, sin da subito, dell'appellante (doc. 5 del primo grado).
5.4.- La c.t.u. non può certo supplire all'onere della prova del contratto, che
è mancata (Cass. sez. 3, sentenza n. 3191 del 14 febbraio 2006) tanto più che risulta contestazione sul prototipo esaminato.
5.5.- Per ciò solo l'appello va accolto. Il tutto esime dalla valutazione del secondo motivo.
6.- L'appellata dovrà restituire quanto percepito in forza della sentenza.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- in accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di Padova;
- rigetta le domande proposte da Controparte_1
- condanna alle spese che si liquidano in €.
5.077 per Controparte_1
compensi per il primo grado ed in €.
3.966 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- pone le spese della c.t.u. integralmente a carico di;
CP_1
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
- condanna a restituire € 17.826,42 oltre agli interessi legali CP_1
al saldo.
Venezia lì 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore
7 Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
8
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 357/2024 r.g. promossa da
(C.F. / P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede in Scorzè (VE), rappresentata e difesa dagli avv.ti
GI RA e AR TA ON per mandato e domiciliata come in atti – appellante -
contro in persona del legale rappresentante, con sede in Piove Controparte_1
di CC (PD) (P. IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
IA GE per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 Nel merito. In totale riforma della sentenza n. 159/2024 del Tribunale di
Padova – Giudice Istruttore dott.ssa Maria Federica ZA – emessa e pubblicata il 19.01.2024 e notificata in data 29.01.2024 a definizione del giudizio R.G. n. 6340/2021 ribadita l'eccezione di nullità della CTU resa dal
Per. Ind. nel suindicato giudizio rigettandosi perché Persona_1
infondate, per tutto quanto esposto e documentato, le pretese attoree perché
infondate in fatto e in diritto. NN , in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, ove accolto l'appello, alla restituzione delle somme incassate in ottemperanza della sentenza primo grado pari ad euro € 17.826,42. Spese e competenze di causa per il doppio grado rifuse.
Conclusioni per l'appellata
In via preliminare: - Voglia l'ECC.ma Corte d'Appello di Venezia, dichiarare inammissibile l'appello introdotto da per difetto di valida Parte_1
procura alle liti conferita ai procuratori legali;
nel merito, in via principale: -
Voglia l'ECC.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettare l'appello proposto dall'appellante e, per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
159/2024 del Tribunale di Padova – Giudice Istruttore dott.ssa Maria Federica
ZA – emessa e pubblicata il 19 gennaio 2024 e notificata in data 29
gennaio 2024 a definizione del giudizio R.G. n. 6340/2021 del Tribunale di
Padova In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 28 febbraio 2024 evocava Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Controparte_1
sentenza n. 159/2024 del Tribunale di Padova (pubblicata il 19 gennaio 2024
e notificata il 29 gennaio successivo) che in accoglimento della domanda di
2 adempimento, l'aveva condannata al pagamento di €.
8.174 oltre accessori quale corrispettivo per aver sviluppato e progettato un software di un sensore ad ozono, regolando le spese per la soccombenza. Lamentava, con il primo motivo, l'errato accertamento del perfezionamento del contratto operato senza considerare le prove che avrebbero invece dovuto indurre a ritenere che era stato chiesto solo un giudizio di fattibilità del progetto;
con il secondo motivo censurava la c.t.u., posta a base della pronuncia, rilevando che in quella sede era stato esaminato un manufatto mai dimesso in giudizio.
Si costituiva eccependo preliminarmente la nullità della Controparte_1
procura per esser stata rilasciata non per il giudizio d'appello e contestando nel merito il gravame.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 3 dicembre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie con la precisazione delle conclusioni e con gli scritti conclusivi.
3.1.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato e la sentenza del Tribunale di Padova va riformata con il rigetto delle domande di Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza. Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni
3 connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c)
del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.2.- La preliminare eccezione di nullità della procura appare infondata da un lato perché quella acclusa in origine, non contenendo limitazioni di alcun genere e recando, anzi, la dicitura riferita alle eventuali fasi di cognizione ed altro (in generale Cass. ordinanza n. 16372 del 21 giugno 2018) era certamente valida per l'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi ed anche per il grado di appello;
dall'altro perché, a norma dell'art. 182 Cod.
proc. Civ., l'appellante si è munito di ulteriore e nuova procura anche,
specificatamente, per il grado dimessa in atti.
4.1.- Il Tribunale accolse la domanda di adempimento della CP_1
Par contro regolando le spese ritenendo, in applicazione dei
[...] Parte_1
principi giurisprudenziali, che le prove testimoniali e documentali avessero dimostrato oltre che l'incarico anche l'esatta esecuzione dello stesso. Per altro verso ritenne che la c.t.u. avesse accertato la congruità del compenso richiesto
4 dall'attrice sulla base dei tariffari applicabili e che avesse verificato l'opera
Contr compiuta da (sensore di ozono indicato e di cui al doc. 11 fascicolo attoreo) indicando un compenso tra i 6.885,00 e i 8.910,00 euro.
4.2.- La motivazione, assente, non regge alla prima censura.
5.1.- Si lamenta, con essa, la mancata prova della stipula del contratto osservandosi che le prove costituende e documentali avevano unicamente comprovato che era stata fatta una richiesta preliminare senza accordo.
Il motivo è fondato.
5.2.- La parte che agisca per l'adempimento del contratto, come noto, è tenuta a provare la fonte negoziale del suo diritto (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre
2001) e ad allegare l'inadempimento. Sotto il primo profilo, poi, si osserva che nei contratti a forma libera (Cass. ordinanza n. 12971 del 24 maggio 2018)
incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata;
e tale onere può essere assolto anche mediante la prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza.
5.3.- L'appellante ha richiamato le dichiarazioni del testimone Testimone_1
a dimostrare (in risposta al capitolo 8) la mancata stipula del contratto dimostrando, dunque, che era stato chiesto solo un giudizio di fattibilità del progetto. Ed in effetti, su tale capitolo, che verteva proprio sulla prova del perfezionamento del contratto d'opera, nessuno dei testimoni escussi – oltre al - ha dato risposta positiva. Ne vale quanto addotto da Tes_1 CP_2
[...] che ha richiamato le risposte dei testimoni al capitolo 16 (“Vero che all'inizio di ottobre 2020 il sig. eseguì il test di prova della macchina Testimone_1
ozonizzatrice e assemblò il primo prototipo e fece la prova di funzionamento con la raccolta di dati pubblicati sul portale della società Parte_1
) non solo perché la risposta positiva offerta, ove resa, è stata parziale e
[...]
contraddittoria (il testimone ha dichiarato “non lo so”; il testimone Tes_2
non ha saputo confermare l'esito della prova mentre il testimone Tes_1
ha dato conferma precisando che il prototipo non sarebbe stato Tes_3
corrispondente a quello per il quale era insorta la necessità) ma soprattutto in quanto dalla stessa non si trae in alcun modo la prova della stipula del contratto d'opera con oggetto lo sviluppo ed il progetto di un software di un
Par sensore ad ozono da parte di per conto di , Controparte_1 Parte_1
dietro un corrispettivo. La semplice “prova” del prototipo, peraltro non alla presenza dei rappresentanti delle società ( risulta domiciliato Persona_2
presso CAEL S.r.l. di Padova, risulta libero professionista Testimone_1
mentre il testimone risulta pensionato) non costituisce dimostrazione Tes_3
del perfezionamento del contratto nemmeno a livello presuntivo difettando dei requisiti della gravità posto che la verifica su un prototipo, che non risulta nemmeno corrispondente a quello necessario per la committente, non equivale alla dimostrazione del pregresso contratto avente ad oggetto la sua realizzazione in mancanza di allegazioni e prove a comprovare l'intervenuto accordo (art. 1326 Cod. Civ.), qui mancate. La prova avrebbe potuto essere dimostrativa o semplicemente valutativa di un prodotto e va da sé che la semplice immagine visiva del prototipo non avrebbe e non può costituire prova del contratto (doc. 11 del primo grado) proprio a fronte di quanto sopra
6 e della recisa contestazione, sin da subito, dell'appellante (doc. 5 del primo grado).
5.4.- La c.t.u. non può certo supplire all'onere della prova del contratto, che
è mancata (Cass. sez. 3, sentenza n. 3191 del 14 febbraio 2006) tanto più che risulta contestazione sul prototipo esaminato.
5.5.- Per ciò solo l'appello va accolto. Il tutto esime dalla valutazione del secondo motivo.
6.- L'appellata dovrà restituire quanto percepito in forza della sentenza.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- in accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di Padova;
- rigetta le domande proposte da Controparte_1
- condanna alle spese che si liquidano in €.
5.077 per Controparte_1
compensi per il primo grado ed in €.
3.966 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- pone le spese della c.t.u. integralmente a carico di;
CP_1
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
- condanna a restituire € 17.826,42 oltre agli interessi legali CP_1
al saldo.
Venezia lì 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore
7 Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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