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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 463/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170003006921 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2023 si impugnavano gli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto tassa auto per l'anno 2012.
Entrambe le resistenti si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la richiesta di conciliazione giudiziale in quanto l'Agenzia delle Entrate presente all'udienza dell'8 gennaio 2026 non ha dichiarato di aderire a riguardo, per cui non può essere disposto il chiesto rinvio.
Nel merito, per come correttamente eccepito da parte resistente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente aveva già promosso opposizione avverso alla cartella di pagamento de qua, con ricorso notificato in data 11/02/2017 (N.R.G. 8273/2017), rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Catania con la sentenza n 3136/06/21 (allegato a) depositata il 12/04/2021. Pertanto, in virtù del principio del giudicato non è possibile pronunciarsi nuovamente sulla stessa cartella senza incorrere nel principio del ne bis in idem.
In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle due resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due resistenti che liquida per ciascuna in euro 400,00 oltre al rimborso forfettario, Iva e cpa.
Così deciso in Catania l'8 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 463/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170003006921 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2023 si impugnavano gli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto tassa auto per l'anno 2012.
Entrambe le resistenti si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la richiesta di conciliazione giudiziale in quanto l'Agenzia delle Entrate presente all'udienza dell'8 gennaio 2026 non ha dichiarato di aderire a riguardo, per cui non può essere disposto il chiesto rinvio.
Nel merito, per come correttamente eccepito da parte resistente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente aveva già promosso opposizione avverso alla cartella di pagamento de qua, con ricorso notificato in data 11/02/2017 (N.R.G. 8273/2017), rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Catania con la sentenza n 3136/06/21 (allegato a) depositata il 12/04/2021. Pertanto, in virtù del principio del giudicato non è possibile pronunciarsi nuovamente sulla stessa cartella senza incorrere nel principio del ne bis in idem.
In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle due resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due resistenti che liquida per ciascuna in euro 400,00 oltre al rimborso forfettario, Iva e cpa.
Così deciso in Catania l'8 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Salvatore Barberi