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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, il Pubblico Ministero chiedeva che questo Tribu- nale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento degli ingenti debiti nei confronti dell'Erario (oltre 2 milioni di Euro) lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
All'udienza fissata il debitore si costituiva, in un primo momento contestando la sussistenza dell'insolvenza, essendo ancora sub judice i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, suc- cessivamente, in data 26.9.2024, presentava ricorso per accordo di ristrutturazione dei debi- ti con transazione fiscale, in cui riconosce l'esistenza del debito erariale per 3 milioni di Eu- ro e lo stato di insolvenza o comunque di crisi (riconoscendo l'inesistenza di asset per poter far fronte ai debiti). Nelle more, decedeva il legale rappresentante, decorreva senza esito il termine per gli Enti per poter aderire all'ADR, i soci rimasti dichiaravano che non intendo- no procedere a nominare un altro legale rappresentante della società, né, tantomeno, a com- piere alcuna attività volta alla prosecuzione dell'attività d'impresa.
1 Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
come emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2021, dall'ammontare dei debiti (oltre € 3 milioni) e come anche espressamente riconosciuto dalla debitrice.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria fon- data su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati;
2. dalle perdite di esercizio riportate nei bilanci di esercizio;
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 2021 pari a €
1,3 Mln;
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2021;
5. dalla sussistenza presso il Tribunale di procedure monitorie ed esecutive a carico della debitrice;
6. dall'avvenuta presentazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, accordo che, da una parte, presuppone quantomeno la sussistenza dello stato di crisi, dall'altra contiene la dichiarazione confessoria che la proposta “costituisce lo
2 sforzo massimo che la Società può sopportare in relazione ai requisiti dimensionali ed alla tipologia dell'attività; e l'accoglimento della stessa consentirebbe il massimo re- cupero possibile agli enti creditori suindicati, recupero assai superiore a quello realiz- zabile con la vendita coattiva dei beni aziendali, quest'ultimi, di fatto, assenti” e dun- que della totale incapienza patrimoniale.
Contr L'ADR, peraltro, non è stato approvato né dall' né dall nonostante l'av- CP_2
venuta (ampia) decorrenza del termine di 90 giorni previsto.
7. a ciò si aggiunge che, nelle more, il legale rappresentante (e amministratore unico) del-
la società è deceduto e che i soci hanno dichiarato (la dichiarazione è in atti) che non intendono procedere a nominare un altro legale rappresentante della società, né, tan- tomeno, a compiere alcuna attività volta alla prosecuzione dell'attività d'impresa.
Tale determinazione, costituisce inequivoca volontà di revoca della proposta di accor- do di ristrutturazione, che si fondava, ovviamente, sulla continuità aziendale, vista la totale incapienza patrimoniale per poter solo pensare di far fronte all'ingente situazio- ne debitoria.
Lo stato di insolvenza è, pertanto, ad oggi conclamato.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_4
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA PALESTRO 14 LIVORNO
[...] P.IVA_1
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
3 Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 25 giugno 2025, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa
4 per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, il Pubblico Ministero chiedeva che questo Tribu- nale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento degli ingenti debiti nei confronti dell'Erario (oltre 2 milioni di Euro) lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
All'udienza fissata il debitore si costituiva, in un primo momento contestando la sussistenza dell'insolvenza, essendo ancora sub judice i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, suc- cessivamente, in data 26.9.2024, presentava ricorso per accordo di ristrutturazione dei debi- ti con transazione fiscale, in cui riconosce l'esistenza del debito erariale per 3 milioni di Eu- ro e lo stato di insolvenza o comunque di crisi (riconoscendo l'inesistenza di asset per poter far fronte ai debiti). Nelle more, decedeva il legale rappresentante, decorreva senza esito il termine per gli Enti per poter aderire all'ADR, i soci rimasti dichiaravano che non intendo- no procedere a nominare un altro legale rappresentante della società, né, tantomeno, a com- piere alcuna attività volta alla prosecuzione dell'attività d'impresa.
1 Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
come emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2021, dall'ammontare dei debiti (oltre € 3 milioni) e come anche espressamente riconosciuto dalla debitrice.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria fon- data su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati;
2. dalle perdite di esercizio riportate nei bilanci di esercizio;
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 2021 pari a €
1,3 Mln;
4. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2021;
5. dalla sussistenza presso il Tribunale di procedure monitorie ed esecutive a carico della debitrice;
6. dall'avvenuta presentazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, accordo che, da una parte, presuppone quantomeno la sussistenza dello stato di crisi, dall'altra contiene la dichiarazione confessoria che la proposta “costituisce lo
2 sforzo massimo che la Società può sopportare in relazione ai requisiti dimensionali ed alla tipologia dell'attività; e l'accoglimento della stessa consentirebbe il massimo re- cupero possibile agli enti creditori suindicati, recupero assai superiore a quello realiz- zabile con la vendita coattiva dei beni aziendali, quest'ultimi, di fatto, assenti” e dun- que della totale incapienza patrimoniale.
Contr L'ADR, peraltro, non è stato approvato né dall' né dall nonostante l'av- CP_2
venuta (ampia) decorrenza del termine di 90 giorni previsto.
7. a ciò si aggiunge che, nelle more, il legale rappresentante (e amministratore unico) del-
la società è deceduto e che i soci hanno dichiarato (la dichiarazione è in atti) che non intendono procedere a nominare un altro legale rappresentante della società, né, tan- tomeno, a compiere alcuna attività volta alla prosecuzione dell'attività d'impresa.
Tale determinazione, costituisce inequivoca volontà di revoca della proposta di accor- do di ristrutturazione, che si fondava, ovviamente, sulla continuità aziendale, vista la totale incapienza patrimoniale per poter solo pensare di far fronte all'ingente situazio- ne debitoria.
Lo stato di insolvenza è, pertanto, ad oggi conclamato.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_4
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA PALESTRO 14 LIVORNO
[...] P.IVA_1
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
3 Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 25 giugno 2025, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa
4 per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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