Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelinda Cannilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e Angelo Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Catania ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno casi speciali in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa US EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno casi speciali “regime transitorio ex art. 1, comma 9 del D.L. 113/2018” in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla sussistenza, a carico del ricorrente, dei seguenti definitivi provvedimenti giurisdizionali di condanna, i quali risultano altresì dal certificato del casellario giudiziario depositato in giudizio dall’Amministrazione: i) decreto penale adottato dal GIP di -OMISSIS- in data 05/12/2006 (reso esecutivo in data 18/03/2007) col quale l’interessato è stato condannato alla pena di mesi 3 di reclusione e € 1.000,00 di multa per violazione dei seguenti articoli: artt. 171, co. 1, lett. d) L. 633/41 (violazione delle norme sul diritto d’autore), 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) e 648, co. 2 c.p. (ricettazione); ii) sentenza del Tribunale penale di -OMISSIS- del 13/05/2011 (divenuta irrevocabile in data 21/10/2012) con cui l’interessato è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione e € 200,00 di multa per la violazione dei seguenti articoli: art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi), art. 648, co. 2 (ricettazione).
Avverso l’indicato provvedimento il ricorrente ha lamentato vizi di difetto di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative per l’inidoneità dei mezzi esperiti al fine della effettiva comunicazione del preavviso di rigetto, mancato bilanciamento dei contrapposti interessi al fine di svolgere una valutazione effettiva e concreta sulla attuale pericolosità sociale del ricorrente, tenendo conto del processo di integrazione attuato dal ricorrente in Italia.
Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero intimato.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 28.06.2024 è stata respinta la domanda cautelare.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Si legge nella citata ordinanza n. -OMISSIS- “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso non è assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in quanto l’impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo risulta legittimamente basato sulla sussistenza, a carico dello straniero ricorrente, dei seguenti definitivi provvedimenti giurisdizionali di condanna, i quali risultano altresì dal certificato del casellario giudiziario depositato in giudizio dall’Amministrazione: i) decreto penale adottato dal GIP di -OMISSIS- in data 05/12/2006 (reso esecutivo in data 18/03/2007) col quale l’interessato è stato condannato alla pena di mesi 3 di reclusione e € 1.000,00 di multa per violazione dei seguenti articoli: artt. 171, co. 1, lett. d) L. 633/41 (violazione delle norme sul diritto d’autore), 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) e 648, co. 2 c.p. (ricettazione); ii) sentenza del Tribunale penale di -OMISSIS- del 13/05/2011 (divenuta irrevocabile in data 21/10/2012) con cui l’interessato è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione e € 200,00 di multa per la violazione dei seguenti articoli: art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi), art. 648, co. 2 (ricettazione);
Ritenuto che la valutazione negativa operata dall’Amministrazione resistente appare corretta, tenuto conto della gravità delle condotte perpetrate dall’istante e, in particolare, della circostanza che il reato di cui all’art. 171, co. 1, lett. d) L. 633/41 rientra nel novero dei reati ostativi di cui all’art. 4, co. 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998;
Rilevato, invero, che la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la condanna per reati c.d. “ostativi” (di particolare gravità e allarme sociale), ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 impedisce il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo un automatismo preclusivo e che, in tali casi, l'obbligo di motivazione può essere basato unicamente facendo riferimento all’esistenza della condanna, senza necessità di operare un bilanciamento con gli interessi del privato istante, fra i quali quello relativo all’integrazione sociale mediante l’inizio di un’attività economica di carattere autonomo…” .
Questo Collegio ritiene che non siano emerse ragioni per discostarsi dal convincimento già espresso da questa Sezione con l’ordinanza n. -OMISSIS-.
In effetti, fermo quanto già esposto in quella sede, va aggiunta la considerazione per cui anche “ ai sensi dell'art. 26, comma 7 bis, d.lg. n. 286 del 1998, la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sez. II, l. 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore … comporta automaticamente la preclusione del rilascio o rinnovo, o la revoca, del permesso di soggiorno allo straniero per lavoro autonomo e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, senza che si richieda l'accertamento in concreto della pericolosità sociale, avendo il legislatore operato a monte una valutazione presuntiva, in relazione alla tipologia di reato e all'oggetto della tutela penale ed anche al tipo di attività lavorativa svolta” (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 10 ottobre 2018, n. 5839; Id. 24 giugno 2016, n.2818; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 22 marzo 2021, n.733).
Pertanto, poiché il reato di cui all’art. 171, co. 1, lett. d) L. 633/41 rientra nel novero dei reati automaticamente ostativi al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, di fronte a tale presupposto l'Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità, essendo tenuta ad adottare un provvedimento di natura vincolata, rigettando l'istanza, senza che residui spazio per una valutazione comparativa della pericolosità sociale attuale del soggetto o del suo inserimento socio-lavorativo. La valutazione sulla pericolosità sociale "è stata, infatti, eseguita 'a monte' dallo stesso legislatore, con la conseguenza che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero" (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 maggio 2023, n. 4720; Id. 1 gennaio 2019, n. 494; id., 14 luglio 2022, n. 5967).
Non porta a diverse considerazioni l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale intervenuta nell’anno 2023.
Va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2023 ha limitato la propria declaratoria di incostituzionalità al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
Vale a dire che la declaratoria di incostituzionalità non ha investito in alcun modo l’automatismo ostativo in relazione a reati diversi da quelli di cui al comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 ed al comma 2 dell’art. 474 c.p..
Con riferimento ai vizi sollevati nei confronti del preavviso di rigetto, trattandosi di una fattispecie riferibile a un potere amministrativo vincolato di rigetto dell’istanza, ciò induce a ritenere che si applichi l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, secondo cui “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, nessuna delle doglianze contenute in ricorso è suscettibile di accoglimento, ragion per cui il ricorso proposto va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida nella somma complessiva di € 1.200,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
US EG, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| US EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.