Articolo 7 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 dicembre 1924
Art. 7.


Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'impiegato durante il contratto d'impiego, ha diritto ad un periodo minimo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione.

Tale periodo non puo' essere minore di:

a) 10 giorni in caso di anzianita' di servizio non superiore ai 5 anni;

b) 15 giorni, in caso di anzianita' di servizio da 5 a 15 anni;

c) 20 giorni, in caso di anzianita' di servizio da 15 a 25 anni;

d) 30 giorni, in caso di anzianita' di servizio di oltre 25 anni.

E' rimessa al principale la scelta dell'epoca in cui dovra' cadere il periodo di riposo.

Ove le esigenze dell'azienda lo impongano, potranno essere sostituiti al congedo continuativo riposi piu' brevi purche' sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo disposto dalla legge.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1924
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