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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Pres.
dott. ssa Ginevra Chinè Cons. rel.
dott.ssa Maria Antonietta Naso Cons.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 342/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dell'Avv. Vincenzo Loprevite; Parte_1
-appellante -
rappresentato difeso dall'Avv. Dario Controparte_1
Cosimo Adornato;
-appellato- e
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi chiedeva che fosse accertata la Parte_1
sussistenza del requisito contributivo per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex L. n.
222/1984 e che l' fosse condannato al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A tal fine deduceva che:- con decreto di omologa del 30.10.2020, il Tribunale di Palmi le aveva riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza dal 27.11.2018; aveva notificato gli atti all' l' con pec del 3.12.2020 e quest'ultimo aveva negato il riconoscimento del CP_1 diritto per difetto del requisito contributivo.
Contestava il diniego ritenendo di potersi giovare del c.d periodo di neutralizzazione del requisito contributivo specifico in presenza di malattia quale causa a sé non imputabile.
Chiedeva pertanto di utilizzare il requisito contributivo generico ovvero versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturat.
Si costituiva in giudizio l' che ribadiva la legittimità del diniego in quanto parte CP_1
ricorrente non presenta i requisiti contributivi per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con riferimento alla domanda presentata il 27.11.2018, potendo vantare, nel quinquennio antecedente la domanda, un totale di 58 contributi dal 28.11.2013 al 27.11.2018.
Il ricorso veniva rigettato per mancanza di prova della causa di sospensione.
Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo - dopo avere ribadito Pt_1
di essere in possesso del requisito sanitario riconosciuto tramite ATP – in merito al requisito contributivo che ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 818/57, non è sufficiente il possesso del requisito contributivo generico, che la stessa possiede in presenza di periodi di sospensione per causa a sé non imputabile dovuti a malattia.
Ha richiamato la Sentenza della Cassazione del 22 ottobre 2018, n. 26667 secondo cui << ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico non è necessario che la malattia intervenga nel corso del rapporto di lavoro, e che, nell'ipotesi in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell'assicurato, la prestazione di invalidità deve essere riconosciuta ugualmente sulla base del possesso del requisito assicurativo generico, consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati>>
Si è costituito l' in appello rilevando che non vi è prova della causa di sospensione per CP_1
malattia per il periodo di omessa contribuzione e omesso svolgimento di attività lavorativa per ben 3 anni dall'1.1.2013 al 31.12.2016, mentre risulta, perché dalla medesima dichiarato, lo svolgimento di attività lavorativa fino al 31.12.2018. Ha ribadito l'assenza di prova della causa di sospensione a sé non imputabile.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in esito all'udienza cartolare del
18/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base della motivazione di seguito trascritta:
< assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , Controparte_1
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Oltre al requisito sanitario gli emolumenti su indicati sono riconosciuti laddove il richiedente abbia un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione, nonché un'anzianità assicurativa di almeno cinque anni. Nel caso di specie la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ed insiste per ottenere tale prestazione, ritenendo di essere in possesso di tutti gli altri requisiti per fruirne.
Ebbene, dalla documentazione esibita si evince che il ricorrente ha un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, avendo effettuato versamenti contributivi in maniera continuativa dal gennaio1988 fino al dicembre 1994, dal 01/01/2011 al 31/12/2012, dal 01/01/2017 al
30/11/2018.
Per quanto riguarda, invece, il possesso di 156 contributi settimanali nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda amministrativa (dunque a partire dal
27.11.2018), alla luce dell'estratto contributivo, tale requisito non può ritenersi integrato.
L'art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, invocato da parte ricorrente, prevede quanto segue:
“I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti artt. 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della L. 4 aprile 1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente ai fini dell'applicazione dei primi due commi dell'art. 15 del presente decreto. Allo stesso modo vanno considerati: a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della L. 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla L. 23 maggio 1951, n. 394; b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;
c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall'art. 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n.
218, per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso R.D.L. per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.
I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidità o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.
A sua volta, il richiamato art. 56 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 prevede: “56. Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: 1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136; 2° i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3°
i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. 5 luglio 1934, n.
1347; b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;
c) agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) i periodi di servizio militare effettivo, volontario (100) od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno
24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare. Per i detti periodi scoperti di assicurazione lo Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati”. Ciò premesso in punto di diritto, in punto di fatto osserva questo Giudice che il ricorrente, pur avendo invocato il c.d. principio della neutralizzazione che, nei casi previsti dalle norme sopra citate, permette di prendere in considerazione, come periodi neutri, gli intervalli di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, per le obiettive situazioni impeditive ivi indicate, ha omesso di allegare e provare che la sospensione della contribuzione sia stata provocata da una delle cause impeditive previste dalla legge, limitandosi a sostenere la non imputabilità alla ricorrente, senza fornire alcun elemento da cui poter desumere qualsivoglia legittima causa di sospensione della contribuzione>>.
Orbene, a fronte della decisione, sopra trascritta, la giurisprudenza richiamata dall'appellante non appare utile alla risoluzione della questione in esame, atteso che non vi stato un errore interpretativo della normativa applicabile.
Il Tribunale, come si legge nella sentenza trascritta, ha rigettato la domanda ritenendo non possibile applicare - in mancanza del requisito contributivo specifico- quello contributivo generico (cinque anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa) non essendo stata fornita prova di obiettive situazioni impeditive non imputabili all'invalido, dovute in sintesi alla asserita malattia.
Non è, pertanto, una questione di diritto ma si traduce in un accertamento in fatto: ovvero manca la prova- che va fornita con le modalità di cui all''art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.
818 d) -dei periodi di malattia che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a) che vanno comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera
L'appellante anche in questa sede deduce di avere fornito la prova, ma non deposita, né l'ha fatto in primo grado, certificati medici rilasciati da strutture pubbliche, ai fini della prova della situazione impeditiva. Invero non vi sono certificazioni comprovanti la malattia, infatti, con l'appello viene richiamata, in maniera del tutto generica, la documentazione sanitaria prodotta in sede di ATP neanche allegata al ricorso. Il richiamo generico alla documentazione sanitaria prodotta in sede di ATP è irrilevante a detti fini, atteso che non occorre accertare la patologia di cui soffrirebbe la ma CP_2
solo accertare l'esistenza della certificazione sanitaria comprovante l'esistenza e la durata del periodo di malattia ai fini dell'accertamento della causa di sospensione.
Orbene, va confermato l'accertamento in fatto condotto in primo grado secondo cui non vi
è la prova di certificazione medica comprovante i periodi di malattia.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite, in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c. sono irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso da depositato il 18/5/2022 Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 664/22 disattesa ogni altra CP_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza.
2) Dichiara irripetibili le spese.
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 19/3/2025.
Il relatore Il Presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè ) ( Dott.ssa Maria Luisa Crucitti )