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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco TT ha pronunciato a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del
27.11.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 13057/23
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nappi Severino che la Parte_1 rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to CP_1
FF De LU TA
RESISTENTEIN Co in persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
LITSCONSORTE
OGGETTO: quantificazione sentenza
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2023 parte ricorrente come in epigrafe indicata, deduceva che con sentenza nr. 737/23 emessa da questo Giudice in data 17.2.23 nell'ambito del procedimento rg. N.
17612/19, veniva accertato il proprio diritto al pagamento del differenziale retributivo tra quanto Cont percepito per effetto dei rapporti contrattuali intercorsi con l' resistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni. Segnatamente, deduceva che la predetta sentenza, veniva accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l' nei periodi dedotti in ricorso e CP_1 lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle di dirigente sanitario-biologo. Tanto premesso, agiva nel presente giudizio per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore di €
426.584,39 pari alle differenze retributive maturate per i suddetti periodi e di € 25.075,70 per TFS, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Chiedeva, altresì, di condannare l' , alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro. CP_1
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva, in particolare, la genericità della domanda in relazione alle pretese differenze retributive, non essendo state allegate le singole voci retributive incluse nel calcolo e le norme contrattuali in virtù delle quali le spetterebbero le somme rivendicate, né specificate le modalità di calcolo.
Produceva propri conteggi, da cui risultava un credito in favore della lavoratrice ricorrente pari a €
191.091,73. CP_
L' si costituiva e chiedeva, in caso di accertamento della fondatezza delle domande di parte ricorrente, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale. Acquisiti agli atti i nuovi conteggi prodotti, lette le note depositate dalle parti, questo Giudice nominava CTU contabile al fine di quantificare correttamente il credito.
Il diritto della ricorrente, nei periodi compresi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 20 dicembre 2019, a vedersi riconosciuto il pagamento del Cont differenziale retributivo tra quanto percepito per effetto dei rapporti contrattuali intercorsi con l' resistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni scaturisce dalla sentenza già menzionata in atti, il cui dispositivo di accoglimento ha dichiarato che la ricorrente ha disimpegnato mansioni di dirigente biologo con anzianità inferiore ai cinque anni (art. 27, lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria), nei tempi e con le concrete modalità di cui in motivazione;
dichiara altresì il conseguente diritto alle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con detrazione dei compensi già ricevuti” (cfr. sentenza in atti).
Ciò premesso, non può trovare accoglimento l'eccezione relativa alle carenze assertive in ordine alla ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente, sollevata (peraltro tardivamente) in sede di note autorizzate. Ne deriva, pertanto, che alcun approfondimento istruttorio necessitava di essere svolto in quella sede, né tanto meno nel presente giudizio, avente ad oggetto unicamente la quantificazione di crediti già accertati nell'an sia per ciò che concerne l'arco temporale di svolgimento del rapporto, sia per quanto riguarda gli orari di lavoro osservati da parte istante.
Il CTU incaricato ha depositato la relazione peritale sulla base di un orario di lavoro di 40 ore settimanali, come previsto dal CCNL dirigenza medica, facendo applicazione della struttura retributiva stabilita dal “Titolo V”, rubricato “TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI”, per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni ai sensi dell'art. 27, lettera d), del CCNL dirigenza medica e veterinaria.
Segnatamente, il ctu ha considerato l'art. 33 del CCNL, stipendio tabellare, indennità di specificità medico-veterinaria e l'indennità di esclusività.
Sono emerse differenze retributive pari ad euro 346.690,99, oltre € 25.075,70 per TFS. Cont Va disposta la condanna dell' resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di €
346.690,99 a titolo di differenze retributive oltre € 25.075,70 per TFS, sulla scorta del percorso argomentativo svolto dal CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Inoltre, per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i Cont periodi indicati in ricorso, va disposta la condanna dell' convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) condanna l' al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 346.690,99 per differenze retributive e di € 25.075,70 per TFS, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
2) condanna l' alla regolarizzazione della posizione contributiva di con CP_1 Parte_1 riferimento ai periodi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal
18 giugno 2018 al 20 dicembre 2019;
3) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di € 7.647, oltre contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_
4) condanna l' al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida nella misura CP_1 di € 3.689, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge. Cont Spese di CTU a carico dell resistente, con separato decreto.
Aversa, 2.12.2025
Il Giudice del lavoro
Marco TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco TT ha pronunciato a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del
27.11.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 13057/23
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nappi Severino che la Parte_1 rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to CP_1
FF De LU TA
RESISTENTEIN Co in persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
LITSCONSORTE
OGGETTO: quantificazione sentenza
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2023 parte ricorrente come in epigrafe indicata, deduceva che con sentenza nr. 737/23 emessa da questo Giudice in data 17.2.23 nell'ambito del procedimento rg. N.
17612/19, veniva accertato il proprio diritto al pagamento del differenziale retributivo tra quanto Cont percepito per effetto dei rapporti contrattuali intercorsi con l' resistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni. Segnatamente, deduceva che la predetta sentenza, veniva accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l' nei periodi dedotti in ricorso e CP_1 lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle di dirigente sanitario-biologo. Tanto premesso, agiva nel presente giudizio per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore di €
426.584,39 pari alle differenze retributive maturate per i suddetti periodi e di € 25.075,70 per TFS, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Chiedeva, altresì, di condannare l' , alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro. CP_1
Si costituiva parte convenuta e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva, in particolare, la genericità della domanda in relazione alle pretese differenze retributive, non essendo state allegate le singole voci retributive incluse nel calcolo e le norme contrattuali in virtù delle quali le spetterebbero le somme rivendicate, né specificate le modalità di calcolo.
Produceva propri conteggi, da cui risultava un credito in favore della lavoratrice ricorrente pari a €
191.091,73. CP_
L' si costituiva e chiedeva, in caso di accertamento della fondatezza delle domande di parte ricorrente, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale. Acquisiti agli atti i nuovi conteggi prodotti, lette le note depositate dalle parti, questo Giudice nominava CTU contabile al fine di quantificare correttamente il credito.
Il diritto della ricorrente, nei periodi compresi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal 18 giugno 2018 al 20 dicembre 2019, a vedersi riconosciuto il pagamento del Cont differenziale retributivo tra quanto percepito per effetto dei rapporti contrattuali intercorsi con l' resistente e quanto previsto quale trattamento retributivo dall'art. 27 lett. d. ccnl dirigenza medica per il dirigente biologo con anzianità inferiore a cinque anni scaturisce dalla sentenza già menzionata in atti, il cui dispositivo di accoglimento ha dichiarato che la ricorrente ha disimpegnato mansioni di dirigente biologo con anzianità inferiore ai cinque anni (art. 27, lettera d) CCNL dirigenza medica e veterinaria), nei tempi e con le concrete modalità di cui in motivazione;
dichiara altresì il conseguente diritto alle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con detrazione dei compensi già ricevuti” (cfr. sentenza in atti).
Ciò premesso, non può trovare accoglimento l'eccezione relativa alle carenze assertive in ordine alla ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente, sollevata (peraltro tardivamente) in sede di note autorizzate. Ne deriva, pertanto, che alcun approfondimento istruttorio necessitava di essere svolto in quella sede, né tanto meno nel presente giudizio, avente ad oggetto unicamente la quantificazione di crediti già accertati nell'an sia per ciò che concerne l'arco temporale di svolgimento del rapporto, sia per quanto riguarda gli orari di lavoro osservati da parte istante.
Il CTU incaricato ha depositato la relazione peritale sulla base di un orario di lavoro di 40 ore settimanali, come previsto dal CCNL dirigenza medica, facendo applicazione della struttura retributiva stabilita dal “Titolo V”, rubricato “TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI”, per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni ai sensi dell'art. 27, lettera d), del CCNL dirigenza medica e veterinaria.
Segnatamente, il ctu ha considerato l'art. 33 del CCNL, stipendio tabellare, indennità di specificità medico-veterinaria e l'indennità di esclusività.
Sono emerse differenze retributive pari ad euro 346.690,99, oltre € 25.075,70 per TFS. Cont Va disposta la condanna dell' resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di €
346.690,99 a titolo di differenze retributive oltre € 25.075,70 per TFS, sulla scorta del percorso argomentativo svolto dal CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Inoltre, per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i Cont periodi indicati in ricorso, va disposta la condanna dell' convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) condanna l' al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 346.690,99 per differenze retributive e di € 25.075,70 per TFS, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
2) condanna l' alla regolarizzazione della posizione contributiva di con CP_1 Parte_1 riferimento ai periodi dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2014, dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2018, dal
18 giugno 2018 al 20 dicembre 2019;
3) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di € 7.647, oltre contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_
4) condanna l' al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida nella misura CP_1 di € 3.689, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge. Cont Spese di CTU a carico dell resistente, con separato decreto.
Aversa, 2.12.2025
Il Giudice del lavoro
Marco TT