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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI
Composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Gabriele Sordi Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
dott. Alessandra Palattella Consigliere on.
dott. Francesco Marchianò Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 18.3.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 51664 del ruolo generale v.g. dell'anno 2023 e vertente tra:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Ciancio, per procura allegata in atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Cadlolo, 21;
1 e avv. , quale curatore speciale dei minori Controparte_1 [...]
(nato ad [...] il [...]), (nata ad [...] il Per_1 Persona_2
19.7.2018) e (nata ad [...] il [...]), con studio in Persona_3
Roma, via delle Fornaci, 43;
e
Sindaco p.t. del Comune di Ferentino, quale tutore nominato per
[...]
(nato ad [...] il [...]), (nata ad [...] il Per_1 Persona_2
19.7.2018) e (nata ad [...] il [...]), Persona_3
e
, Controparte_2
e
, e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
con la partecipazione del Procuratore Generale in sede.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8/2023 del Tribunale per i Minorenni di Roma, depositata il 18.7.2023.
Conclusioni
Per l'appellante: “ripristinare gli incontri, al momento a mezzo telefono, del padre con i figli;
nel merito: annullare l'impugnata sentenza di dichiarazione di adottabilità non ricorrendone i presupposti … Con vittoria di spese, competenze e onorari”;
2 per il curatore: “rigetti l'appello ex adverso proposto, nonché le istanze tutte, anche istruttorie e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza n. 8/2023 resa dal
Tribunale per i minorenni di Roma in data 13.2.2023, depositata in data 18.7.2023”.
Premesso che:
con ricorso del 10.11.2021, il PMM -preso atto del precedente decreto emesso il
18.5.2021 dal Tribunale per i minorenni di Roma con il quale
[...]
e erano stati sospesi dalla responsabilità Parte_1 Controparte_2
genitoriale sui figli, (nato ad [...] il [...]), Persona_1 [...]
(nata ad [...] il [...]) e (nata ad [...] Per_2 Persona_3
il 14.6.2019); considerato che alla successiva udienza del 13.10.2021 i Servizi
Sociali, il tutore ed il curatore speciale dei bambini avevano riferito che e erano stati collocati presso la ex compagna di Per_1 Per_2 [...]
( e presso una cugina di Parte_1 CP_3 Per_3 [...]
( ; atteso che il padre era detenuto in carcere per Parte_1 Controparte_5
scontare una pena di 8 anni di reclusione e la madre si era trasferita a vivere in
Francia, disinteressandosi dei propri figli;
rilevato che, con decreto del
Tribunale per i Minorenni depositato il 2.11.2021, era stato, quindi, disposto il collocamento dei minori in casa famiglia con interruzione dei contatti con i genitori ed erano stati trasmessi gli atti per le determinazioni in ordine all'eventuale apertura di un procedimento ex art. 8 L. 184/83- ha chiesto l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono dei minori;
con successivo decreto depositato il 10.12.2021, il Tribunale per i minorenni di
Roma ha, quindi, disposto l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono di , e Persona_1 Persona_2
3 confermando la sospensione della responsabilità Persona_3
genitoriale di e , il collocamento dei Parte_1 Controparte_2
minori in casa famiglia e la nomina del tutore e del curatore speciale;
all'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, ha accertato lo stato di abbandono di , Persona_1
e per l'inadeguatezza di entrambi i Persona_2 Persona_3
genitori, non in grado di esercitare il proprio ruolo in modo funzionale alle esigenze evolutive dei minori, avendolo completamente delegato ad altri e non avendo, le diverse figure parentali con cui i bambini si erano relazionati, instaurato con costoro significativi legami di attaccamento;
con ricorso depositato in data 29.9.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza, deducendo che i minori, collocati presso la sua ex compagna ( ), non erano mai stati privati dell'assistenza morale CP_3
e materiale di cui necessitavano;
che le sue capacità genitoriali non erano state adeguatamente valutate e che non era stata disposta l'audizione delle famiglie collocatarie;
ha, quindi concluso per l'annullamento della sentenza di primo grado, previa CTU sulla propria personalità e sullo stato psicologico dei minori;
con atto depositato il 20.3.2024, si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori, che, in considerazione dell'assenza della figura paterna nella vita dei bambini, avendo questi, peraltro, condiviso con la madre la scelta di affidarli a terzi, delegando completamente le funzioni di accudimento e cura, nonché in ragione della precarietà del legame affettivo esistente tra i minori e le altre figure parentali, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione;
4 , il tutore dei bambini, nonché , Controparte_2 CP_3 [...]
e nonostante la ritualità della notifica dell'atto CP_4 Controparte_5
d'impugnazione, non si sono costituiti;
in data 2.4.2024, 10.4.2024, 16.10.2024 e 14.2.2025 sono pervenute le relazioni di aggiornamento richieste ai Servizi Sociali;
con parere depositato il 6.6.2024, il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione;
all'udienza del 18.3.2025, è stato sentito , il suo difensore ha Parte_1
espressamente rinunciato alla richiesta di CTU e alla richiesta di audizione dei collocatari dei minori, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivazione
L'appello proposto da è infondato e non può trovare Parte_1
accoglimento.
Ripercorrendo, infatti, la vicenda all'esito della quale si è pervenuti alla sentenza impugnata, risulta che:
- nell'ambito del procedimento n. 1124/21 R.G.V.G., il PMM -appreso dai
Servizi Sociali che e erano stati collocati presso la Per_1 Persona_2
ex compagna del padre ( ); che quest'ultimo si trovava detenuto CP_3
presso il carcere di Vibo Valentia;
che la madre dei minori, CP_2
si era trasferita a vivere in Francia con la figlia , per seguire
[...] Per_3
il suo nuovo compagno, disinteressandosi degli altri figli-, in data 13.5.2021, ha chiesto che fosse dichiarata la decadenza di entrambi i genitori dei minori dalla responsabilità genitoriale e che fosse condotta un'indagine sul nucleo familiare
5 di e, eventualmente, all'esito, disposto il collocamento dei CP_3
bambini in casa famiglia;
- con provvedimento depositato il 7.7.2021, il Tribunale per i Minorenni ha sospeso e dalla responsabilità Parte_1 Controparte_2
genitoriale; ha nominato un tutore e un curatore speciale nell'interesse dei minori;
ha confermato il collocamento di e presso Per_1 Per_2 [...]
, incaricando i Servizi Sociali di svolgere un'indagine socio-ambientale CP_3
sul relativo nucleo familiare;
- in data 30.9.2021, i Servizi Sociali hanno comunicato di aver appreso da
[...]
che sarebbe stata riportata in Italia dalla madre e CP_3 Persona_3
collocata presso la signora Controparte_5
- all'udienza del 13.10.2021, la stessa ha confermato di aver CP_3
preso con sè e , che erano stati lasciati dalla madre presso una Per_1 Per_2
zia paterna, e che quest'ultima avrebbe anche collocato Persona_4
presso una sua cugina ( ; Per_3 Controparte_5
- con successivo decreto depositato il 2.11.2021, il Tribunale ha, quindi, mantenuto la sospensione di e Parte_1 Controparte_2
dalla responsabilità genitoriale e ha disposto il collocamento dei minori in casa famiglia, con interruzione dei contatti con entrambi i genitori;
- in data 10.11.2021, il PMM ha chiesto l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono di e , Per_1 Persona_2
nonchè di e, in data 10.12.2021, il Tribunale ha provveduto Persona_3
in conformità;
- con relazione di aggiornamento trasmessa il 2.2.2022, i Servizi Sociali hanno comunicato che i minori erano stati collocati in casa famiglia il 15.11.2021 e che,
6 mentre e erano stati felici d'incontrare -che Per_1 Per_2 CP_3
chiamavano mamma- e avevano manifestato il desiderio di tornare a casa con lei, , aveva, invece, dimostrato scarso interesse e un atteggiamento non Per_3
particolarmente affettuoso nei confronti di Controparte_5
- all'udienza del 14.2.2022, i Servizi Sociali hanno rappresentato che
[...]
, pur avendo un legame affettivo con e , non CP_3 Per_1 Per_2
rappresenterebbe per costoro una risorsa adeguata, vivendo abusivamente in un alloggio popolare e percependo unicamente il reddito di cittadinanza;
- in data 4.4.2022, si sono costituiti nel procedimento , suo figlio CP_3
e chiedendo di essere autorizzati ad Controparte_4 Controparte_5
incontrare i minori;
- all'udienza del 9.5.2022, è stata sentita la madre dei minori, che ha dichiarato di vivere in Francia con il suo nuovo compagno e il loro bambino di 9 mesi e di aver lasciato e cui aveva mantenuto contatti telefonici- Per_2 CP_6
con in quanto sicura che, stando con lei, i bambini non CP_3
avrebbero patito alcuna privazione;
sono stati altresì sentiti , i CP_3
figli di quest'ultima e che hanno tutti dichiarato la propria Controparte_5
disponibilità ad accogliere i minori e a prendersene cura;
è stata, infine, sentita la responsabile della casa famiglia che ha dichiarato che i minori avevano progressivamente chiesto sempre meno della signora le cui visite, CP_3
comunque, erano state interrotte, per consentire loro (che erano molto confusi e che chiamavano “mamma e papa una miriade di figure”) di beneficiare di “un momento di pausa”;
- con decreto depositato il 17.8.2022, il Tribunale ha, poi, respinto la richiesta formulata da , dai figli di quest'ultima e da di CP_3 Controparte_5
7 poter riprendere le visite ai minori, nonchè l'istanza di di Parte_1
poter svolgere videochiamate con i figli;
- sentito il padre dei minori tramite Teams all'udienza del 12.12.2022, sulle conclusioni formulate dalle parti alla successiva udienza del 13.2.2023, con sentenza depositata il 18.7.2023, il Tribunale ha dichiarato lo stato di adottabilità di e , nonché di , Per_1 Persona_2 Persona_3
vietando ogni loro contatto con i genitori e con gli altri familiari;
- la sentenza di primo grado è stata impugnata unicamente da
[...]
e, nonostante la rituale avvenuta notifica dell'atto Parte_1
d'impugnazione a a a suo figlio Controparte_2 CP_3
e a (intervenuti in primo grado), nessuno di costoro CP_4 Controparte_5
si è costituito;
- il curatore speciale dei bambini ha concluso per il rigetto dell'appello;
- i Servizi Sociali, in data 2.4.2024, hanno rappresentato l'atteggiamento “di completo disinteresse” dimostrato dai familiari di;
in data Parte_1
10.4.2024, hanno dato atto che i bambini erano stati collocati presso tre famiglie che avevano mantenuto una frequentazione periodica, auspicando il mantenimento della situazione in essere;
da ultimo, nella relazione trasmessa
13.2.2025, hanno reso noto che i minori si sono ben inseriti nelle famiglie collocatarie e, in particolare, è “desideroso di cambiare al più presto il Per_1
suo cognome, al fine di avere un'identificazione completa con la famiglia” che lo ha accolto e lo sta crescendo “con cura”.
Dal complesso materiale istruttorio acquisito dal Tribunale e nel corso di questo grado del giudizio, deve ritenersi sussistente lo stato di abbandono in
8 cui versano e , nonché , come Per_1 Persona_2 Persona_3
correttamente dichiarato dal Giudice di prime cure.
Osserva, infatti, la Corte che si è completamente Controparte_2
disinteressata delle loro sorti, lasciandoli già all'inizio del 2021 (all'età di circa
5 anni, 3 anni, e solo 2 anni, ) presso alcuni familiari Per_1 Per_2 Per_3
del padre -all'epoca già detenuto in carcere-, per seguire il suo nuovo compagno in Francia, senza più avere con loro alcun significativo rapporto e senza nemmeno premurarsi di verificare con chi e come stessero crescendo.
La mamma ha, quindi, chiaramente dimostrato di anteporre i propri interessi personali alle esigenze di crescita e di stabilità dei propri bambini e, pertanto, la propria assoluta inadeguatezza genitoriale.
Né ha mai inteso costituirsi nel primo e nel presente Controparte_2
grado del giudizio per impedire che fosse dichiarato lo stato di abbandono dei figli.
Analogamente, del tutto inadeguata è la figura paterna.
Questi, benchè sia stato l'unico familiare dei minori ad impugnare la sentenza di adottabilità, non ha mai riconosciuto (con riferimento alla quale, Per_3
pertanto, non può neppure ritenersi legittimato all'appello), né, interrogato all'udienza del 18.3.2025, ha dimostrato di conoscere nemmeno la data di nascita dei suoi figli.
Inoltre, essendo detenuto già dal 2021, questi non ha mai Parte_1
realmente creato alcun rapporto con i figli, all'epoca ancora molto piccoli.
La circostanza che i minori siano cresciuti senza alcuna figura genitoriale di riferimento, peraltro, emerge chiaramente anche dal fatto che costoro, da 9 quando collocati in casa famiglia, non hanno mai chiesto dei propri genitori biologici, rivolgendosi, senza alcuna consapevolezza, alle diverse figure con cui si trovavano ad interagire con l'appellativo mamma e papà, dimostrando la confusione di ruoli a cui erano stati esposti sin dalla più tenera età.
Né , nel proprio atto d'impugnazione, ha prospettato un Parte_1
proprio, prossimo concreto progetto di vita, inclusivo delle esigenze delle minori e, piuttosto, ha espressamente rinunciato alla CTU per la valutazione delle proprie competenze genitoriali -inizialmente richiesta nel proprio atto d'impugnazione-, insistendo, non tanto per la revoca dello stato di adottabilità dei figli, quanto, piuttosto, per il riconoscimento della possibilità di mantenere con loro qualche contatto, anche solo telefonico.
La compromessa capacità genitoriale tanto di , quanto Controparte_2
dell'appellante, risultano, inoltre, non recuperabili in tempi compatibili con la crescita dei loro figli, in difetto di qualsiasi capacità di autocritica e intento di resipiscenza, neppure contenuti nell'atto d'impugnazione proposto da
[...]
. Parte_1
La Corte, pertanto, non può che condividere la valutazione già effettuata dal
Tribunale circa l'inadeguatezza di entrambi i genitori a garantire a Per_1
e un normale sviluppo psico-fisico: ciò in ragione della Per_2 Per_3
persistente, tuttora attuale e difficilmente recuperabile, seria situazione di fragilità di e , che non consente loro Parte_1 Controparte_2
di proporsi come adeguate figura di riferimento genitoriale.
Neppure ritiene il Collegio che tali figure di riferimento possano rinvenirsi in
, in suo figlio , o in CP_3 CP_4 Controparte_5
10 Da un lato, infatti, costoro, pur ritualmente convenuti nel presente procedimento, con la loro scelta contumaciale, hanno dimostrato di non avere un reale interesse a prendersi cura dei minori;
dall'altro, gli stessi Servizi
Sociali hanno rappresentato che i bambini hanno dimostrato scarso attaccamento nei confronti di tali figure, che solo transitoriamente se ne erano occupate e di cui ben presto e hanno cessato di Per_1 Per_2 Per_3
chiedere.
Peraltro, , sentita nel corso del primo grado del giudizio, ha CP_3
dichiarato di non lavorare, di beneficiare del reddito di cittadinanza e non ha fornito alcuna puntuale indicazione sui propri futuri progetti di vita e sulle modalità attraverso le quali avrebbe potuto reperire le risorse necessarie per mantenere i minori, dei quali aveva chiesto l'affidamento.
E', invece, evidente l'indifferibile necessità per i bambini, privati di stabili punti di riferimento sin da quando erano molto piccoli, di essere accompagnati in modo idoneo e costruttivo nel percorso evolutivo psichico e fisico, a cominciare dalla primaria esigenza di costruzione proprio di un rapporto fondamentale e privilegiato di attaccamento, che è stato loro finora negato per effetto delle gravi carenze della genitorialità naturale.
All'esito della complessa istruttoria svolta, emerge, dunque, con tutta evidenza, l'inadeguatezza genitoriale dell'appellante, nonché l'assenza della sua consapevolezza dei propri errori e, soprattutto, dei bisogni dei minori, nei cui confronti , assente dalla loro vita sin da quando erano Parte_1
molto piccoli in quanto detenuto in carcere, non è riuscito a trasferire contenuti
11 educativi, propositivi, rafforzativi, protettivi, in termini coerenti con le loro esigenze in crescita.
Per e è, quindi, evidente l'urgente bisogno di un Per_1 Per_2 Per_3
riferimento adulto genitoriale, a cui affidarsi e dal quale ricevere accudimento e dedizione esclusiva, che solo una genitorialità sana, accuditiva, protettiva, relazionale e propositiva (come quella che stanno già ricevendo dalle famiglia presso cui sono stati collocati) può garantire, senza più potersi permettere ulteriori indugi.
La ripresa di contatti, anche solo telefonici, con il padre, del quale i bambini non hanno mai chiesto, finirebbe con l'alterare l'equilibrio che costoro stanno faticosamente creando con le famiglie collocatarie.
In tal senso, del tutto significativo è il fatto che il più grande dei tre, Per_1
abbia espressamente manifestato il desiderio di abbandonare il proprio cognome di origine (e, dunque, di recidere definitivamente ogni rapporto con il proprio genitore biologico), per assumere quello dei suoi nuovi genitori affidatari.
In ultimo, ritiene la Corte che non sia nemmeno necessario disporre l'ascolto delle famiglie collocatarie dei minori (al quale, peraltro, ha Parte_1
espressamente rinunciato), risultando già chiaramente dalle relazioni di aggiornamento da ultimo trasmesse dai Servizi Sociali il legame affettivo e di attaccamento già creatosi tra costoro.
Infine, volendosi inquadrare i confini entro i quali la valutazione giudiziale viene contenuta occorre considerare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di stato di abbandono, che attribuisce carattere
12 prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, salvaguardando in via primaria il legame naturale posto a base dell'art. 1 legge adozione, “l'accertamento ai fini della valutazione dello stato di adottabilità non deve concentrarsi tanto sulla personalità del genitore, sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono, quella relativa alla prognosi di evoluzione della personalità del genitore stesso, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del minore”, ma su di essa in quanto “si traduca nell'incapacità di allevare e educare il bambino, coinvolgendolo al punto tale da procurare danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psichico” (vedi Cass. I
Civ. n. 18563/2012 e, da ultimo, Cass. I n. 9501/23, secondo cui “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”); la Corte di legittimità ha altresì ribadito (vedi Cass. I Civ.
n. 25213/2013) che ai fini della valutazione dello stato di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria dello stato di adottabilità, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore, “importa di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto ma in concreto, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicofisiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo”; infine, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di dichiarazione di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni, e
l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno
13 per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6532 del
28/02/2022).
Tenuto conto dei suddetti principi pienamente condivisi da questa Corte e alla stregua di tutti gli elementi esposti, nella fattispecie, deve ritenersi inevitabile il danno che si arrecherebbe ai minori per effetto delle carenze e inadeguatezze del padre, che ha dimostrato di non essere in grado di percepire i reali bisogni dei figli, che, peraltro, aumenteranno con la crescita.
In conclusione, tenuto conto dei principi di diritto preliminarmente espressi in tema di valutazione dello stato di abbandono, esclusa la transitorietà delle gravi carenze genitoriali, esclusa, allo stato, anche la fattibilità di una prognosi di evoluzione positiva della capacità di di essere padre in Parte_1
tempi compatibili con le esigenze di e , esclusa, Per_1 Per_2 Per_3
infine, la presenza di altre stabili figure di riferimento, in grado di prendersi affidabilmente cura della loro crescita, deve prevalere l'interesse dei bambini a rimanere inseriti in un ambiente familiare accogliente, che soddisfi le loro esigenze emotive primarie, per proseguire in un sano sviluppo psico-fisico.
I tempi di crescita dei minori escludono l'opportunità di alcun'ulteriore attesa necessaria per verificare o recuperare le capacità genitoriali di
[...]
. Parte_1
Nella suddetta situazione, quindi, in assenza di risorse genitoriali o di altre adeguate figure parentali di riferimento e nel ritenuto danno che deriverebbe ai bambini dalla prolungata permanenza in una condizione di attesa di competenze genitoriali che sinora non si sono realizzate, la rescissione del 14 legame familiare risulta l'unico strumento adatto ad evitare a Per_1 Per_2
e un più grave pregiudizio e ad assicurare loro assistenza materiale e Per_3
morale, stabilità affettiva, attenzione alla crescita e le cure di cui hanno bisogno
(Cass. sez. I n. 1838/2011; 19735/2018; 11151/19).
La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
la Corte
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale dei minorenni di Roma pubblicata in data 18.7.2023, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
-dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione il 18.3.2025
Il Consigliere est. La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
15