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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 443/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott. IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 443/2019 vertente
TRA
(c.f./p.iva: ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Abenavoli (cf:
[...]
) – pec: Appellante C.F._1 Email_1
CONTRO
c.f.: ), in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
Appellata contumace
E CONTRO
(già , (c.f.: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Appellata contumace P.IVA_3
OGGETTO: Somministrazione – Appello avverso la sentenza n. 1675/2018 del Tribunale di
Reggio Calabria, pubblicata il 15.11.2018, non notificata, resa nel procedimento R.G. n. 454/2012.
Con atto di citazione del 31 gennaio 2012 conveniva in giudizio il CP_1 Parte_1
impugnando il sollecito di pagamento n. 20113695650 per l'utenza idrica n. 3695650
[...] notificato in data 3/1/2012 con il quale si comunicava di aver iscritto a ruolo un importo pari a euro
196.638,74 per la fornitura del servizio idrico integrato per gli anni 2002-2011 deducendo l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria per vari motivi.
Con ordinanza del 27 luglio 2013 a questo giudizio ne veniva riunito altro, recante N.R.G. 541/2013 stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva., con il quale aveva Controparte_1 impugnato la cartella esattoriale n. 09420120026687582 portante ingiunzione al pagamento del canone per la fornitura del servizio idrico integrato per gli anni 2005 e 2006 per un importo complessivo di euro 47.388,36.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1675/2018 all'esito del processo, accoglieva la domanda dichiarando nullo il sollecito di pagamento e la cartella di pagamento impugnati e, per l'effetto, dichiarava non dovute le somme in essi riportate., compensando integralmente le spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
Con citazione in appello il ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Pt_1
Calabria, chiedendone la parziale riforma;
Nessuna delle parti appellate si è costituita, e con ordinanza del 18.11.2018 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Tuttavia, seguivano alcuni rinvii d'ufficio, fino all'udienza del
15 giugno 2023 , alla quale si prendeva atto della dichiarazione di fallimento di Controparte_1
e con ordinanza pubblicata il 04.07.2023 e comunicata in pari data al difensore dell'appellante, la Corte di Appello ha dichiarato interrotto il giudizio ex articolo 299 c.p.c.;
Successivamente, con decreto presidenziale pubblicato il giorno 01.11.2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 24.11.2025 sostituita dalla trattazione scritta , sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso, e rilevato:
che in vista dell'udienza del 24.11.2025 parte appellante ha depositato note, dichiarando di aver appreso dell'interruzione solo a seguito dell'ordinanza del 03.07.2023, rilevando che in essa non era indicato il termine per la riassunzione e affermando che il giudizio risultava tuttora sospeso, riportandosi, altresì, alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo;
che tuttavia il termine di riassunzione della causa interrotta decorre per legge, e non deve essere fissato dal giudice;
che , dichiarata l'interruzione della causa, non è intervenuta la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto dal contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
(già avverso la sentenza n. 1675/2018 del Tribunale Controparte_2 Controparte_3 di Reggio Calabria pubblicata il 15.11.2018, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott. IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 443/2019 vertente
TRA
(c.f./p.iva: ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Abenavoli (cf:
[...]
) – pec: Appellante C.F._1 Email_1
CONTRO
c.f.: ), in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
Appellata contumace
E CONTRO
(già , (c.f.: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Appellata contumace P.IVA_3
OGGETTO: Somministrazione – Appello avverso la sentenza n. 1675/2018 del Tribunale di
Reggio Calabria, pubblicata il 15.11.2018, non notificata, resa nel procedimento R.G. n. 454/2012.
Con atto di citazione del 31 gennaio 2012 conveniva in giudizio il CP_1 Parte_1
impugnando il sollecito di pagamento n. 20113695650 per l'utenza idrica n. 3695650
[...] notificato in data 3/1/2012 con il quale si comunicava di aver iscritto a ruolo un importo pari a euro
196.638,74 per la fornitura del servizio idrico integrato per gli anni 2002-2011 deducendo l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria per vari motivi.
Con ordinanza del 27 luglio 2013 a questo giudizio ne veniva riunito altro, recante N.R.G. 541/2013 stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva., con il quale aveva Controparte_1 impugnato la cartella esattoriale n. 09420120026687582 portante ingiunzione al pagamento del canone per la fornitura del servizio idrico integrato per gli anni 2005 e 2006 per un importo complessivo di euro 47.388,36.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1675/2018 all'esito del processo, accoglieva la domanda dichiarando nullo il sollecito di pagamento e la cartella di pagamento impugnati e, per l'effetto, dichiarava non dovute le somme in essi riportate., compensando integralmente le spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
Con citazione in appello il ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Pt_1
Calabria, chiedendone la parziale riforma;
Nessuna delle parti appellate si è costituita, e con ordinanza del 18.11.2018 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Tuttavia, seguivano alcuni rinvii d'ufficio, fino all'udienza del
15 giugno 2023 , alla quale si prendeva atto della dichiarazione di fallimento di Controparte_1
e con ordinanza pubblicata il 04.07.2023 e comunicata in pari data al difensore dell'appellante, la Corte di Appello ha dichiarato interrotto il giudizio ex articolo 299 c.p.c.;
Successivamente, con decreto presidenziale pubblicato il giorno 01.11.2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 24.11.2025 sostituita dalla trattazione scritta , sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso, e rilevato:
che in vista dell'udienza del 24.11.2025 parte appellante ha depositato note, dichiarando di aver appreso dell'interruzione solo a seguito dell'ordinanza del 03.07.2023, rilevando che in essa non era indicato il termine per la riassunzione e affermando che il giudizio risultava tuttora sospeso, riportandosi, altresì, alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo;
che tuttavia il termine di riassunzione della causa interrotta decorre per legge, e non deve essere fissato dal giudice;
che , dichiarata l'interruzione della causa, non è intervenuta la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto dal contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
(già avverso la sentenza n. 1675/2018 del Tribunale Controparte_2 Controparte_3 di Reggio Calabria pubblicata il 15.11.2018, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito