Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 19988/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19988 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORNI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORNI GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2024, e esponevano di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Napoli in data 22.01.2009, optando per il regime della separazione dei beni (Atto n. 4, p.I , Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009); che dalla loro unione erano nati due figli, il 18.06.2009 e 12.02.2015, minorenni;
che da gennaio del 2024 Per_1 Per_2
i coniugi vivevano separati di fatto e pertanto rappresentavano la volontà di separarsi in quanto
1
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come meglio precisate, in relazione al diritto-dovere di visita paterno, con note congiunte depositate in data 10.1.2025:
“1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ognuno di fissare la propria dimora ove meglio ritenga: nello specifico, il marito vivrà in Pollena
Trocchia al Vico Monache Filosa n. 3 mentre la moglie in Napoli alla Via Cleopatra n. 42, int. 12 Sc. B;
2) entrambi si occuperanno, in affido condiviso, dell'educazione, crescita e mantenimento dei loro figli sino al raggiungimento della autonomia economica…
… i coniugi stabiliscono concordemente che i propri figli, e , Persona_3 Persona_4
continueranno a vivere presso l'abitazione della madre, sita in Napoli alla Via Cleopatra n.
42 int.12 Sc. B, alla quale viene assegnata la casa coniugale. Nonostante ciò, sarà riconosciuto al padre il più ampio diritto di visita. In particolare i figli, come già riferito, verranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza e allocazione privilegiata presso la madre, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori;
le decisioni, invece, di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e quelle che comunque esulano dall'ordinaria amministrazione dei minorenni, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità: il Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di ogni settimana. Inoltre terrà con sé i figli a week-end alterni, dal sabato mattina dalle ore 09:00 alla domenica sera alle ore 20:00 con pernottamento”;
- durante le vacanze di Natale, il terrà con sé i figli, ad anni alterni, dal giorno 23 Pt_1
al giorno 29 Dicembre oppure dal giorno 30 Dicembre sino al giorno 6 Gennaio individuati, in modalità alternata, con congruo anticipo e di comune accordo tra i ricorrenti, a seconda delle reciproche esigenze e disponibilità;
- nelle vacanze di Pasqua, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di
Pasqua e col padre quello del Lunedì in Albis e viceversa;
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- nelle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane nei mesi di
Luglio/Agosto, anche non consecutive, che si stabiliranno di comune accordo entro il giorno
30 Maggio di ogni anno, chiarendo altresì che ciascun coniuge dovrà indicare all'altro il luogo, diverso da quello di residenza o domicilio indicati nel presente ricorso, in cui trascorrerà insieme ai figli il periodo di vacanza o parte di esso;
- per tutte le restanti festività nonché per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Trattamento economico. Il provvederà al mantenimento di entrambi i figli, sino al Pt_1
raggiungimento della loro autonomia economica, la rinuncia al mantenimento per sé. CP_1
Pertanto, egli verserà, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di:
- euro 500,00 per i figli (rispettivamente Euro 250,00 per un minorenne);
- il inoltre, presta il proprio consenso affinché la trattenga l'intero importo Pt_1 CP_1
dell'Assegno Unico pari ad Euro 380,00 mensili. Le spese mediche e ludiche saranno suddivise al 50% tra i due coniugi, così come le spese straordinarie, che i coniugi stabiliranno concordemente e preventivamente per i figli. I coniugi separandi si scambiano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio del passaporto e per ogni e qualsiasi altro documento per il quale, in costanza di rapporto matrimoniale, era necessario l'assenso del coniuge, e convengono di stabilire la propria residenza dove riterranno più giusto ed opportuno con il solo obbligo di comunicazione, a mezzo raccomandata, dell'indirizzo all'altra parte.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
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22.11.1985 e , nata a [...] il [...] (atto n. 4, p. I, reg. Atti Matrimonio CP_1
anno 2009);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.1.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Carla Hubler
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