Articolo 45 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 43Articolo 46
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9 agosto 1967
Art. 45. (Manutenzione degli edifici demaniali)

Le disposizioni di cui all' articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , si applicano anche agli Istituti universitari scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967