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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 892/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tancredi Antonuccio
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Maurizio Dipietro
Appellato OGGETTO: mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.1.2019, adiva il Tribunale di Controparte_1
Siracusa e - premesso di essere dipendente dell Parte_1
con la qualifica di “tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
[...]
luoghi di lavoro” inquadrato nella categoria D del CCNL del comparto del personale di servizio sanitario nazionale 1998/2001- chiedeva che venisse accertato che le mansioni da lui svolte come Ispettore Micologico a decorrere dal 2010 erano riconducibili alla superiore categoria Ds prevista dal medesimo
CCNL e che l venisse condannata alla corresponsione delle Controparte_2
relative differenze retributive.
Con sentenza n. 517 del 11 maggio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale
di Siracusa, dichiarato prescritto il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate dal 2010 al 2014, dichiarava, per il restante periodo, il diritto del ricorrente al trattamento economico previsto dal CCNL Comparto
Sanità 1998-2000 per il profilo professionale D Super ed al pagamento delle differenze stipendiali comprensive della tredicesima mensilità, tra la retribuzione dovuta, considerata al lordo delle ritenute di legge, e la retribuzione netta percepita, limitatamente al periodo dal 20.2.2014 alla data di
Contr proposizione del ricorso, condannando l' al pagamento delle relative somme, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione e alle spese processuali.
Appellava la sentenza l soccombente, con atto depositato Parte_1
il 4.10.2022, cui resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13.2.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea applicazione alla fattispecie dell'art.2103 c.c.; rileva che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato il diritto all'inquadramento superiore, pur comportando il riconoscimento del trattamento economico corrispondente all'attività effettivamente svolta dal dipendente non può dar luogo ad una
“promozione automatica”; la materia è compiutamente disciplinata dall'art.52
del D.lgs. n.165/2001 che attribuisce rilevanza solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 2103 c.c. Dunque, non è
ravvisabile alcuna violazione del citato art.52 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza per errata qualificazione dell'inquadramento del lavoratore in relazione alle mansioni svolte. Osserva che secondo la normativa vigente la figura del micologo non ha una propria ed autonoma connotazione giuridica all'interno del SSN, essendo ricompresa ed assorbita nell'ambito della qualifica con cui è stato assunto l'appellato. Deduce
a conferma dell'assunto che l'ispettorato di controllo micologico, aperto presso l' e presso il Laboratorio di Sanità Controparte_3
Pubblica a , costituisce una mera articolazione funzionale della Pt_1
. Evidenzia che Controparte_4
allo stato attuale la figura del micologo non è contemplata dal CCNL – Area
Comparto Sanità – triennio 2016/2018 con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.
3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della statuizione sugli interessi e rivalutazione del credito, nonché di condanna alla refusione delle spese processuali, e deduce che le spese per la complessità della questione trattata dovevano quantomeno essere compensate.
4. L'appello è fondato.
5. Secondo la declaratoria del CCNL di comparto del servizio sanitario nazionale 1998-2001, appartengono alla categoria D “ i lavoratori che,
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche
specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali
conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di
coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo
aziendale”.
6. Nell'ambito della medesima categoria appartengono, nel livello economico D super (Ds) “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che,
oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli
di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche
disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia
discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
7. Le doglianze dell'amministrazione appellante sono fondate dovendosi ritenere che gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata
(possesso dell'attestazione di micologo, frequenza di corsi di formazione e aggiornamento, rilascio di certificazioni aventi valenza esterna circa la commerciabilità dei funghi, svolgimento di consulenze in favore di strutture sanitarie) non sono sufficienti a riconoscere in capo all'appellato il diritto al trattamento economico superiore richiesto.
8. I suddetti elementi, infatti, attengono alle “conoscenze teoriche specialistiche” che, come visto, connotano entrambi i livelli D e Ds., i quali,
piuttosto, si differenziano per il fatto che quello superiore richiede determinati requisiti che possono sussistere anche disgiuntamente (autonomia e
responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e
coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di
attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta), ma che nella specie non si rinvengono nell'attività di svolta Controparte_5
dall'appellato.
9. In ordine all'inquadramento delle funzioni di Ispettore Micologico il collegio richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto statuito da Cass. civ. sez. lav. n.21944/2023: “3. muovendo dai tratti essenziali delle
categorie rispetto alle quali è domandato il raffronto critico-giuridico, si rileva
che nella categoria D rientrano "i lavoratori destinati a posizioni che
richiedono "oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in
relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e
responsabilità proprie", mentre la categoria DS fa riferimento ad "autonomia
e responsabilità dei risultati conseguiti" e ad un "ampia discrezionalità
operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione", oltre a
"funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta";
3.1 si tratta evidentemente di categorie rispetto alle quali è decisiva l'intensità
differenziale di autonomia e discrezionalità operativa, anche rispetto ai
risultati da conseguire;
la Corte territoriale ha argomentato evidenziando
come l'attività generale dei ricorrenti fosse quella di tecnici della prevenzione
in ambito di alimenti e nutrizione e precisando poi come la qualifica di esperti micologici non potesse modificare il grado di responsabilità comune alle
attività di controllo sugli alimenti, né il titolo posseduto aveva caratura di
diploma universitario, conseguendo solo alla frequenza di un corso di 240 ore
con esame finale;
il ragionamento è in sé del tutto razionale, in quanto la
responsabilità scaturente dal settore micologico è omogenea a quella
dell'ambito più generale dei controlli alimentari, visto che in entrambi si tratta
di controlli rispetto al pericolo per la salute pubblica;
pericolo che sussiste
comunque, e se un settore (quello micologico) è più specifico, l'altro presenta
comunque una notevole ampiezza di rischi, sicché quella capacità mirata non
comporta l'esorbitanza dall'autonomia e responsabilità propria della (comune)
categoria di inquadramento;
l'affermazione per cui il possesso dell'abilitazione
micologica in sé aggiungerebbe qualcosa alla categoria D in modo tale da far
assurgere le prestazioni alla categoria DS è apodittica e semplificatoria,
mentre la Corte di merito ha ben spiegato - nei termini di cui si è detto - perché
non sia necessariamente così e perché la responsabilità e l'autonomia di chi
operi (anche) in ambito micologico non sia superiore a quella di chi svolga
ispezioni e controlli nel settore alimentare in genere, senza contare che nelle
declaratorie non è contenuto uno specifico elemento differenziale riconnesso a
qualificazioni professionali di tal fatta;
…”. Nel medesimo senso, si veda anche
Cass. civ. sez. lav. n.16042/2024. Sull'argomento in questione si evidenzia che già questa Corte si è pronunciata in senso analogo a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.1125/2024 del 5.12.2024
10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da con ricorso depositato il 31.1.2019. Controparte_1
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
svolta.
P. Q. M.
La Corte di Appello,
definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello e, riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con ricorso depositato il 31.1.2019; Controparte_1
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2.695,00 oltre rimborso spese generali, e per il presente grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 13.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi