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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/07/2024, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3173/2022 del R.G. avente ad
OGGETTO: appello sentenza GdP
TRA in persona del l.r.p.t. dott.ssa Parte_1
dom.ta per la carica in Gragnano (NA), Via Controparte_1
Santa Croce, 56, P.I. , rapp.ta e difesa, per P.IVA_1 procura speciale anche per la proposizione della querela di falso stesa in calce all'atto d'appello, dall'avv. Luigi
Torrese (C.F. elett.te dom.ta presso il suo C.F._1 studio in Torre del Greco (NA), Via Comizi, 3
Appellante
E
(P.iva e c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, nella persona del dr. (c.f. ), nella qualità Controparte_3 C.F._2 di procuratore in forza di procura speciale Rep. 177893 del
28.04.2022, Racc. 11776, con PEC
E
rappresentata e Email_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Coppola (c.f.
), con Studio in Nocera Inferiore (SA), Via S. C.F._3
Quasimodo n. 16
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3173/2022 R.G.A.C.
Appellata
NONCHE'
, codice fiscale , con sede legale Controparte_4 P.IVA_3 in , Via Salaria n. 3, in persona del Presidente pro CP_4 tempore, dott.ssa rappresentata e difesa CP_5 dall'avv. Annalisa Fucili (codice fiscale , C.F._4 iscritta nell'Elenco speciale degli Avvocati pubblici dipendenti, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in , via Salaria n. 3, giusta Deliberazione del CP_4
Presidente n. 22/2023, che si allega, e procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 7 marzo 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
1. L'andamento della lite facilita la stesura della motivazione.
Con sentenza parziale n. 3145/2023 del 14.11.2023, in atti e da intendersi qui richiamata, resa inter partes nel presente giudizio, il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione
Collegiale, in accoglimento della spiegata querela di falso, ha dichiarato la falsità delle dichiarazioni e dei fatti attestati dall'agente postale, incaricato della notificazione, all'interno dell'avviso di ricevimento n. 173/0475/000 della raccomandata AR n. 782888624614-1 avente ad oggetto il verbale di contestazione della violazione di norme del Codice della
Strada n. PP5972/2016. notificato a Parte_1 via Solfonare 399 05029 San Gemini TR” in data 12/08/2016.
Atteso che la sentenza impugnata si basa sulla “regolare notifica” del verbale di contestazione della contravvenzione, in considerazione della pronuncia citata l'atto impugnato risulta annullato dall'ente impositore, mercé sgravio dello stesso, tant'è che – per quanto già rilevato in data 07.03.2024
- all'atto dell'assegnazione della lite a sentenza, sia la sia l (così per brevità) hanno chiesto Controparte_4 CP_6
. 2 N. 3173/2022 R.G.A.C.
dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Sul punto parte attrice nulla asseriva, poi opponendosi in conclusionale alle richieste di compensazione delle spese.
Lo sgravio dell'atto impugnato, id est della cartella di pagamento n. 0712020004037764500, fa sì che effettivamente risulta cessata la materia del contendere: con lo sgravio, ossia con l'annullamento, la cartella “non esiste più”, di talché lo scrivente deve pronunciarsi sulle spese in attuazione del principio della soccombenza virtuale.
2. Ciò brevemente ricordato, è a dirsi che nello specifico tutti i soggetti coinvolti nella lite hanno motivi di ragione:
l'appellante, in considerazione di quanto acclarato dal collegio con l'accoglimento della querela di falso;
la
, avendo riposto affidamento sulla Controparte_4 legittimità e correttezza dell'operato dell'agente notificatore;
mentre l giustamente evidenziava come il suo CP_6 fosse un comportamento dovuto, quale mera destinataria del ruolo e come tale impossibilitata ad agire diversamente in assenza di una diversa indicazione da parte dell'ente impositore.
L'appellante asserisce che l'ente impositore avrebbe avuto tutti gli elementi per procedere all'annullamento in autotutela, ma ciò lo scrivente avrebbe potuto condividerlo se la notifica dell'atto presupposto, ossia il verbale di contravvenzione, fosse stato notificato ex art. 140 o 143 cpc, come previsto, in ultima analisi, dall'art. 145 cpc: ciò che avrebbe potuto (e dovuto) “stimolare” l'attenzione così come allegato dalla . Pt_1
Nello specifico, invece, l'atto presupposto appare notificato al destinatario persona giuridica, nella persona di tal indicato come “al servizio del destinatario Persona_1 addetto alla ricezione delle notificazioni”.
Evenienza che assume una sua rilevanza ai fini della compensazione delle spese, avendo comprensibilmente l'ente impositore fatto affidamento sulla relata appena riportata.
. 3 N. 3173/2022 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposta dalla nei confronti della Parte_1
e della , Controparte_4 Controparte_2 disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere atteso lo sgravio dell'atto impugnato;
b) compensa tra tutte le parti le spese processuali.
Torre Annunziata, 12 luglio 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3173/2022 del R.G. avente ad
OGGETTO: appello sentenza GdP
TRA in persona del l.r.p.t. dott.ssa Parte_1
dom.ta per la carica in Gragnano (NA), Via Controparte_1
Santa Croce, 56, P.I. , rapp.ta e difesa, per P.IVA_1 procura speciale anche per la proposizione della querela di falso stesa in calce all'atto d'appello, dall'avv. Luigi
Torrese (C.F. elett.te dom.ta presso il suo C.F._1 studio in Torre del Greco (NA), Via Comizi, 3
Appellante
E
(P.iva e c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, nella persona del dr. (c.f. ), nella qualità Controparte_3 C.F._2 di procuratore in forza di procura speciale Rep. 177893 del
28.04.2022, Racc. 11776, con PEC
E
rappresentata e Email_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Coppola (c.f.
), con Studio in Nocera Inferiore (SA), Via S. C.F._3
Quasimodo n. 16
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3173/2022 R.G.A.C.
Appellata
NONCHE'
, codice fiscale , con sede legale Controparte_4 P.IVA_3 in , Via Salaria n. 3, in persona del Presidente pro CP_4 tempore, dott.ssa rappresentata e difesa CP_5 dall'avv. Annalisa Fucili (codice fiscale , C.F._4 iscritta nell'Elenco speciale degli Avvocati pubblici dipendenti, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in , via Salaria n. 3, giusta Deliberazione del CP_4
Presidente n. 22/2023, che si allega, e procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 7 marzo 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
1. L'andamento della lite facilita la stesura della motivazione.
Con sentenza parziale n. 3145/2023 del 14.11.2023, in atti e da intendersi qui richiamata, resa inter partes nel presente giudizio, il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione
Collegiale, in accoglimento della spiegata querela di falso, ha dichiarato la falsità delle dichiarazioni e dei fatti attestati dall'agente postale, incaricato della notificazione, all'interno dell'avviso di ricevimento n. 173/0475/000 della raccomandata AR n. 782888624614-1 avente ad oggetto il verbale di contestazione della violazione di norme del Codice della
Strada n. PP5972/2016. notificato a Parte_1 via Solfonare 399 05029 San Gemini TR” in data 12/08/2016.
Atteso che la sentenza impugnata si basa sulla “regolare notifica” del verbale di contestazione della contravvenzione, in considerazione della pronuncia citata l'atto impugnato risulta annullato dall'ente impositore, mercé sgravio dello stesso, tant'è che – per quanto già rilevato in data 07.03.2024
- all'atto dell'assegnazione della lite a sentenza, sia la sia l (così per brevità) hanno chiesto Controparte_4 CP_6
. 2 N. 3173/2022 R.G.A.C.
dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Sul punto parte attrice nulla asseriva, poi opponendosi in conclusionale alle richieste di compensazione delle spese.
Lo sgravio dell'atto impugnato, id est della cartella di pagamento n. 0712020004037764500, fa sì che effettivamente risulta cessata la materia del contendere: con lo sgravio, ossia con l'annullamento, la cartella “non esiste più”, di talché lo scrivente deve pronunciarsi sulle spese in attuazione del principio della soccombenza virtuale.
2. Ciò brevemente ricordato, è a dirsi che nello specifico tutti i soggetti coinvolti nella lite hanno motivi di ragione:
l'appellante, in considerazione di quanto acclarato dal collegio con l'accoglimento della querela di falso;
la
, avendo riposto affidamento sulla Controparte_4 legittimità e correttezza dell'operato dell'agente notificatore;
mentre l giustamente evidenziava come il suo CP_6 fosse un comportamento dovuto, quale mera destinataria del ruolo e come tale impossibilitata ad agire diversamente in assenza di una diversa indicazione da parte dell'ente impositore.
L'appellante asserisce che l'ente impositore avrebbe avuto tutti gli elementi per procedere all'annullamento in autotutela, ma ciò lo scrivente avrebbe potuto condividerlo se la notifica dell'atto presupposto, ossia il verbale di contravvenzione, fosse stato notificato ex art. 140 o 143 cpc, come previsto, in ultima analisi, dall'art. 145 cpc: ciò che avrebbe potuto (e dovuto) “stimolare” l'attenzione così come allegato dalla . Pt_1
Nello specifico, invece, l'atto presupposto appare notificato al destinatario persona giuridica, nella persona di tal indicato come “al servizio del destinatario Persona_1 addetto alla ricezione delle notificazioni”.
Evenienza che assume una sua rilevanza ai fini della compensazione delle spese, avendo comprensibilmente l'ente impositore fatto affidamento sulla relata appena riportata.
. 3 N. 3173/2022 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposta dalla nei confronti della Parte_1
e della , Controparte_4 Controparte_2 disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere atteso lo sgravio dell'atto impugnato;
b) compensa tra tutte le parti le spese processuali.
Torre Annunziata, 12 luglio 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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