Articolo 4 della Legge 11 febbraio 1991, n. 43
Articolo 3Articolo 5
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3 marzo 1991
Art. 4. Localizzazione degli interventi. Espropri 1. Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonche' di tutte le opere edilizie di interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
2. Quanto previsto al comma 1 e' applicabile anche alle procedure non definite al momento della data di entrata in vigore della presente legge, relative agli interventi compresi nel programma di cui all' articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 .
3. Sono abrogati i commi primo , secondo e quarto dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 , e l' articolo 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 .
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 , recante attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente:
"Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all' art. 3 della legge n. 382 del 1975 , delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all' art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1983, n. 880 , concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393 , relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 , per le servitu' militari".
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge n. 39/1982 (per l'argomento si veda in nota all'art. 1):
"Art. 1 (Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15 , e dalla legge 7 giugno 1975, n. 277 , l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987".
- Si riporta il testo dell' art. 8, commi primo , secondo e quarto, della legge n. 15/1974 e dell' art. 10 della legge n. 39/1982 (per il titolo di entrambe si veda in nota all'art. 1), abrogati dall'art. 4 del decreto qui pubblicato:
" Art. 8, commi primo , secondo e quarto, legge n. 15/1974 . - Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1› giugno 1971, n. 291, ed eventuali successive modifiche si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonche' di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, e' adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessita' postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario delegato dal presidente della regione.
(Omissis).
Alla commissione di cui al secondo comma del presente articolo e' affidato anche il compito di esprimere il proprio parere sulla idoneita' delle ubicazioni degli immobili da acquistare in attuazione del programma di cui all'art. 1".
"Art. 10 (Accelerazione dei programmi), legge n. 39/1982 . - Le disposizioni dell'art. 3 della legge 1› giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonche' di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con esclusione di quelle indicate nel precedente art. 8.
La deliberazione del consiglio comunale, di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 1› giugno 1971, n. 291, e' adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessita' postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica.
Le opere e gli interventi previsti dal primo comma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti e indifferibili; ad essi possono applicarsi anche le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvedera', con proprio decreto, a nominare una commissione cui sara' demandato il compito di promuovere e coordinare le iniziative necessarie per conseguire la disponibilita' dei suoli edificatori, o di edifici esistenti da ristrutturare, necessari per la realizzazione delle opere edilizie previste dal programma di interventi straordinari con riguardo al settore di cui al punto 6) del precedente art. 2.
La commissione ha, inoltre, il compito di verificare i tempi tecnici di realizzazione dei programmi stessi.
La commissione sara' composta da un sottosegretario di Stato alle poste e telecomunicazioni, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un sostituto avvocato generale dello Stato, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero dei lavori pubblici nonche' da un dirigente rappresentante il Ministro per gli affari regionali, da quest'ultimo a cio' delegato.
Della commissione sono chiamati a far parte un rappresentante della regione e del comune di volta in volta interessati.
Agli oneri relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della commissione, se dovuti, si fara' fronte con i normali stanziamenti iscritti a tale titolo nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Agli ispettori generali per i compartimenti, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, e' affidato il coordinamento delle attivita' inerenti la realizzazione dei programmi straordinari di interventi di cui ai punti 7) e 8) del precedente art. 2, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza".
Entrata in vigore il 3 marzo 1991