CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Adriana Cassano Cicuto Presidente dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1347/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL Parte_1 P.IVA_1
CORSO, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PATRON PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FANTINI ELISABETTA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA TORINO Controparte_1 P.IVA_2
151/A 30172 VENEZIA MESTRE presso lo studio dell'avv. TOSI LORIS, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Somministrazione – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8388/23 pubblicata il 26.10.2023. Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del Consigliere istruttore in data 18.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.3.2025 sulle seguenti conclusioni, come precisate dalle parti con note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 10 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di qui innanzi anche solo ) ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Pt_1
sopra rubricata con la quale il Tribunale di Milano l'ha condannata al pagamento, ex art. 2033 c.c., a favore di (di qui innanzi anche solo ), della somma di € Controparte_1 Controparte_1
45.012,00 (IVA inclusa) oltre interessi al tasso di mora di cui all'art. 1284 c.c. comma 1 dal 12.4.2020 alla data del deposito della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284 c.c. 4° comma dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Oggetto di causa è l'annosa questione inerente alla richiesta di restituzione da parte degli utenti di forniture di energia elettrica delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise.
si è costituita nel giudizio di appello resistendo all'avversa pretesa, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello si articola in due motivi di doglianza.
Il primo concerne la questione tuttora controversa dell'inapplicabilità delle Direttive Europee nei rapporti tra privati, mentre il secondo attiene alla debenza degli interessi moratori.
Prima di affrontare il merito dell'impugnazione, è utile dare conto del quadro normativo nel quale si inserisce la pretesa avanzata in primo grado dalla società appellata valutata positivamente dal Tribunale con la sentenza qui impugnata da . Pt_1
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988.
Il versamento di tale addizionale è stato posto a carico dei fornitori di energia elettrica, con diritto di rivalsa sui consumatori finali a norma dell'art. 56 del D.L.vo n. 504/1995 (T.U.A. -Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario.
Con la direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le disposizioni della direttiva 92/12/CEE; è quindi divenuto applicabile all'energia elettrica il disposto di cui all'art. 3 della direttiva 91/12/CEE, a norma del quale “i prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini pagina 2 di 10 delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte dirette aventi finalità specifiche” è stata ribadita nella successiva direttiva 2008/118/CE (con una disposizione in parte sovrapponibile a quella del febbraio 1992), che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.L.vo n. 48/2010, senza però intervenire sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.l.vo
26/2007.
Proprio in ragione del mantenimento invariato del testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel corso del
2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista da tale norma in contrasto con la
Direttiva 2008/118/CE.
L'addizionale è stata infine abrogata con i D.L.vi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con il D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
La domanda di ripetizione formulata da riguarda le somme versate a titolo di Controparte_1 addizionale all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Più specificamente concerne le somme versate dall'odierna appellata ad nel biennio 20120 – 2011. Pt_1
Non è in discussione che le somme richieste in ripetizione da parte dell'appellante siano state pagate a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica. Il tema controverso riguarda invece l'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto di di ottenere il rimborso delle suddette somme Controparte_1
in ragione della illegittimità dell'imposta per la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale.
Come si è già sopra accennato, ha censurato la decisione di primo grado per non avere Parte_1 dato rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamente alla direttiva
2008/118/CE – inapplicabile, poiché non correttamente trasposta, ai rapporti tra privati – quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-103/2017.
Sotto altro profilo, l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte
d'Appello, ha evidenziato come la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque pagina 3 di 10 esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte. Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema della applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato incidentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di verificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Innanzitutto, va verificato se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988
(abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE.
A questo riguardo, le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17 hanno chiarito che:
- i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della Direttiva 2008/118/CE “possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (causa C-553/2013);
- affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Causa C-
103/2017).
Alla luce dei suddetti principi interpretativi, immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, la
Corte di Cassazione ha ravvisato la incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con il diritto unionale in ragione della assenza di indicazioni in ordine alle specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare (v. Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n.
16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ.
pagina 4 di 10 sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo
Stato, nei quali all'accertamento della incompatibilità della norma nazionale con la Direttiva
2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale).
La riscossione delle addizionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è dunque avvenuta in contrasto con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE.
Resta da accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva
2008/118/CE non è stata trasposta correttamente nell'ordinamento italiano (non essendo il D. L.vo n.
482010 intervenuto sull'art. 6 del D.L. n. 511/1988).
In quest'ottica, non sono risolutive né le pronunce della Corte di Giustizia né quelle della Corte di
Cassazione sopra menzionate, in quanto emesse nell'ambito di procedimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello Stato e quindi non involgenti il tema della efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
È invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla CGUE con la sentenza pronunciata l'11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 (proprio in merito alle addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988), secondo il quale “ai sensi dell'articolo
288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da . Controparte_1
In conformità a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la disapplicazione della Direttiva
2008/118/CE in via meramente incidentale, secondo il ragionamento proposto dall'appellante di cui si è sopra dato sinteticamente conto, risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 363/2025, n.93/2025, n. 3258/2024 e n. 3238/2024 di questa Corte d'Appello, la sentenza n. 473/2025 della Corte d'Appello di Firenze, e le sentenze n. 2409/2025 e n. 1688/2025 del Tribunale di Milano).
pagina 5 di 10 In particolare, assume rilievo l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'IVA, secondo il quale “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario”(Cass. S.U. n. 15032/2009; conf.: Cass. civ.
SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del
12.11.2020 n. 25519).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti
(l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo).
Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poiché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
In via di principio, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti.
Se viene meno l'obbligo, gravante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato,
l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso, tuttavia, produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico.
Una volta chiarito che la rivalsa non ha per oggetto l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la rilevanza diretta della Direttiva 2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
pagina 6 di 10 La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta direttiva investe necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale (Stato\privato) e non orizzontale (privato\privato) del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di IVA, il giudice ordinario può dunque sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica.
E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazione tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
La sentenza della CGUE pronunciata nella causa C-316/2022 ha chiarito che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
In altre parole, ferma l'inefficacia delle direttive inattuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli Stati membri.
La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva
2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla CGUE. Infatti,
l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica.
A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
Le sentenze n. 21154/2024 e n. 24373/2024 della Corte di Cassazione, successive alla pronuncia della
CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamate dall'appellante. a sostegno delle proprie deduzioni, non hanno pagina 7 di 10 valorizzato la possibilità di superare, nei giudizi fra privati, l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerarchia delle fonti.
Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto della impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive inattuate.
Nella fattispecie di causa, il suddetto presupposto è stato valorizzato, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/Ce nei rapporti fra privati in forza delle disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giuridica delle argomentazioni sin qui svolte.
Analogamente, sono prive di rilievo le considerazioni espresse da sulla eccessiva gravosità, per Pt_1
i soggetti tenuti al pagamento delle accise, della procedura di recupero delineata dall'art. 14, comma 4,
T.U.A.
La procedura di recupero dell'accisa stabilita dall'art. 14 comma 4 del T.U.A. per l'ipotesi di condanna alla restituzione a terzi delle somme incassate a titolo di rivalsa dell'accisa, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe eccessivamente onerosa, in quanto precluderebbe la possibilità di valutare soluzioni transattive (costituendo condizione dell'azione la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato) ed esporrebbe il fornitore dell'energia al rischio di diniego del rimborso da parte dello Stato.
Al riguardo, si fa rilevare come tale procedura sia correlata alla scelta del fornitore dell'energia elettrica di valersi della possibilità di ribaltare sul consumatore finale il peso economico dell'accisa ai sensi dell'art. 56 del T.U.A. Diversamente, il fornitore dell'energia elettrica avrebbe potuto ottenere direttamente dallo Stato, attivandosi nel termine di decadenza stabilito dallo stesso art. 14 T.U.A. al comma 2, il rimborso dell'accisa indebitamente versata (v. Cass. n. 22345/2020).
In questo contesto, la maggiore gravosità per il fornitore dell'energia elettrica della procedura volta ad ottenere il rimborso a seguito dell'iniziativa del consumatore finale, poiché si inserisce in un impianto coerente di rimedi concepiti e modulati diversamente per ciascuna delle diverse evenienze configurabili, non può valere a paralizzare l'efficacia dell'azione che il consumatore finale abbia intrapreso a termini di legge.
pagina 8 di 10 La disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1998 in via incidentale, giacché non presuppone l'applicazione orizzontale della Direttiva 2008/118/CE in contrasto con i principi del diritto unionale, vale ad escludere la necessità di rinviare la decisione della controversia in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale sulla questione prospettata dal Tribunale di Udine.
Sussiste quindi il diritto di di ottenere il rimborso della somma di euro Controparte_1
45.012,00 (IVA inclusa), versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011.
Solo a margine va rilevato che non è stata proposta impugnazione incidentale avverso la statuizione con la quale il Tribunale ha ridotto l'iniziale pretesa di dai richiesti € 51.150,00 (IVA Controparte_1
Inclusa) alla cifra di cui sopra, per intervenuta prescrizione di parte del credito oggetto di domanda restitutoria ex art. 2033 c.c.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle deduzioni di che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., Controparte_2
individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n.
61/2023).
Quanto alle spese di lite del presente grado, in considerazione della complessità delle questioni trattate, della peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
[...] Controparte_1
pagina 9 di 10 8388/2023, pubblicata il 26.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Carla Rossi
Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Adriana Cassano Cicuto Presidente dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1347/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL Parte_1 P.IVA_1
CORSO, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PATRON PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FANTINI ELISABETTA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA TORINO Controparte_1 P.IVA_2
151/A 30172 VENEZIA MESTRE presso lo studio dell'avv. TOSI LORIS, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Somministrazione – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8388/23 pubblicata il 26.10.2023. Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del Consigliere istruttore in data 18.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.3.2025 sulle seguenti conclusioni, come precisate dalle parti con note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 10 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di qui innanzi anche solo ) ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Pt_1
sopra rubricata con la quale il Tribunale di Milano l'ha condannata al pagamento, ex art. 2033 c.c., a favore di (di qui innanzi anche solo ), della somma di € Controparte_1 Controparte_1
45.012,00 (IVA inclusa) oltre interessi al tasso di mora di cui all'art. 1284 c.c. comma 1 dal 12.4.2020 alla data del deposito della domanda giudiziale, ed al tasso di cui all'art. 1284 c.c. 4° comma dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Oggetto di causa è l'annosa questione inerente alla richiesta di restituzione da parte degli utenti di forniture di energia elettrica delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise.
si è costituita nel giudizio di appello resistendo all'avversa pretesa, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello si articola in due motivi di doglianza.
Il primo concerne la questione tuttora controversa dell'inapplicabilità delle Direttive Europee nei rapporti tra privati, mentre il secondo attiene alla debenza degli interessi moratori.
Prima di affrontare il merito dell'impugnazione, è utile dare conto del quadro normativo nel quale si inserisce la pretesa avanzata in primo grado dalla società appellata valutata positivamente dal Tribunale con la sentenza qui impugnata da . Pt_1
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988.
Il versamento di tale addizionale è stato posto a carico dei fornitori di energia elettrica, con diritto di rivalsa sui consumatori finali a norma dell'art. 56 del D.L.vo n. 504/1995 (T.U.A. -Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario.
Con la direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le disposizioni della direttiva 92/12/CEE; è quindi divenuto applicabile all'energia elettrica il disposto di cui all'art. 3 della direttiva 91/12/CEE, a norma del quale “i prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini pagina 2 di 10 delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte dirette aventi finalità specifiche” è stata ribadita nella successiva direttiva 2008/118/CE (con una disposizione in parte sovrapponibile a quella del febbraio 1992), che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.L.vo n. 48/2010, senza però intervenire sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.l.vo
26/2007.
Proprio in ragione del mantenimento invariato del testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel corso del
2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista da tale norma in contrasto con la
Direttiva 2008/118/CE.
L'addizionale è stata infine abrogata con i D.L.vi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con il D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
La domanda di ripetizione formulata da riguarda le somme versate a titolo di Controparte_1 addizionale all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Più specificamente concerne le somme versate dall'odierna appellata ad nel biennio 20120 – 2011. Pt_1
Non è in discussione che le somme richieste in ripetizione da parte dell'appellante siano state pagate a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica. Il tema controverso riguarda invece l'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto di di ottenere il rimborso delle suddette somme Controparte_1
in ragione della illegittimità dell'imposta per la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale.
Come si è già sopra accennato, ha censurato la decisione di primo grado per non avere Parte_1 dato rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamente alla direttiva
2008/118/CE – inapplicabile, poiché non correttamente trasposta, ai rapporti tra privati – quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-103/2017.
Sotto altro profilo, l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte
d'Appello, ha evidenziato come la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque pagina 3 di 10 esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte. Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema della applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato incidentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di verificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Innanzitutto, va verificato se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988
(abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE.
A questo riguardo, le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17 hanno chiarito che:
- i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della Direttiva 2008/118/CE “possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (causa C-553/2013);
- affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Causa C-
103/2017).
Alla luce dei suddetti principi interpretativi, immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, la
Corte di Cassazione ha ravvisato la incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con il diritto unionale in ragione della assenza di indicazioni in ordine alle specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare (v. Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n.
16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ.
pagina 4 di 10 sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo
Stato, nei quali all'accertamento della incompatibilità della norma nazionale con la Direttiva
2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale).
La riscossione delle addizionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è dunque avvenuta in contrasto con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE.
Resta da accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva
2008/118/CE non è stata trasposta correttamente nell'ordinamento italiano (non essendo il D. L.vo n.
482010 intervenuto sull'art. 6 del D.L. n. 511/1988).
In quest'ottica, non sono risolutive né le pronunce della Corte di Giustizia né quelle della Corte di
Cassazione sopra menzionate, in quanto emesse nell'ambito di procedimenti instaurati dal fornitore dell'energia elettrica nei confronti dello Stato e quindi non involgenti il tema della efficacia orizzontale delle direttive inattuate.
È invece imprescindibile il richiamo del principio da ultimo ribadito dalla CGUE con la sentenza pronunciata l'11 aprile 2024 nella causa C-316/2022 (proprio in merito alle addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988), secondo il quale “ai sensi dell'articolo
288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da . Controparte_1
In conformità a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la disapplicazione della Direttiva
2008/118/CE in via meramente incidentale, secondo il ragionamento proposto dall'appellante di cui si è sopra dato sinteticamente conto, risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 363/2025, n.93/2025, n. 3258/2024 e n. 3238/2024 di questa Corte d'Appello, la sentenza n. 473/2025 della Corte d'Appello di Firenze, e le sentenze n. 2409/2025 e n. 1688/2025 del Tribunale di Milano).
pagina 5 di 10 In particolare, assume rilievo l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'IVA, secondo il quale “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario”(Cass. S.U. n. 15032/2009; conf.: Cass. civ.
SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del
12.11.2020 n. 25519).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti
(l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non è parte del primo).
Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poiché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
In via di principio, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti.
Se viene meno l'obbligo, gravante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato,
l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso, tuttavia, produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico.
Una volta chiarito che la rivalsa non ha per oggetto l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la rilevanza diretta della Direttiva 2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
pagina 6 di 10 La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta direttiva investe necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale (Stato\privato) e non orizzontale (privato\privato) del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di IVA, il giudice ordinario può dunque sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica.
E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazione tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
La sentenza della CGUE pronunciata nella causa C-316/2022 ha chiarito che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
In altre parole, ferma l'inefficacia delle direttive inattuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli Stati membri.
La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva
2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla CGUE. Infatti,
l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica.
A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
Le sentenze n. 21154/2024 e n. 24373/2024 della Corte di Cassazione, successive alla pronuncia della
CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamate dall'appellante. a sostegno delle proprie deduzioni, non hanno pagina 7 di 10 valorizzato la possibilità di superare, nei giudizi fra privati, l'inefficacia della direttiva 2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerarchia delle fonti.
Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto della impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive inattuate.
Nella fattispecie di causa, il suddetto presupposto è stato valorizzato, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/Ce nei rapporti fra privati in forza delle disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giuridica delle argomentazioni sin qui svolte.
Analogamente, sono prive di rilievo le considerazioni espresse da sulla eccessiva gravosità, per Pt_1
i soggetti tenuti al pagamento delle accise, della procedura di recupero delineata dall'art. 14, comma 4,
T.U.A.
La procedura di recupero dell'accisa stabilita dall'art. 14 comma 4 del T.U.A. per l'ipotesi di condanna alla restituzione a terzi delle somme incassate a titolo di rivalsa dell'accisa, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe eccessivamente onerosa, in quanto precluderebbe la possibilità di valutare soluzioni transattive (costituendo condizione dell'azione la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato) ed esporrebbe il fornitore dell'energia al rischio di diniego del rimborso da parte dello Stato.
Al riguardo, si fa rilevare come tale procedura sia correlata alla scelta del fornitore dell'energia elettrica di valersi della possibilità di ribaltare sul consumatore finale il peso economico dell'accisa ai sensi dell'art. 56 del T.U.A. Diversamente, il fornitore dell'energia elettrica avrebbe potuto ottenere direttamente dallo Stato, attivandosi nel termine di decadenza stabilito dallo stesso art. 14 T.U.A. al comma 2, il rimborso dell'accisa indebitamente versata (v. Cass. n. 22345/2020).
In questo contesto, la maggiore gravosità per il fornitore dell'energia elettrica della procedura volta ad ottenere il rimborso a seguito dell'iniziativa del consumatore finale, poiché si inserisce in un impianto coerente di rimedi concepiti e modulati diversamente per ciascuna delle diverse evenienze configurabili, non può valere a paralizzare l'efficacia dell'azione che il consumatore finale abbia intrapreso a termini di legge.
pagina 8 di 10 La disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1998 in via incidentale, giacché non presuppone l'applicazione orizzontale della Direttiva 2008/118/CE in contrasto con i principi del diritto unionale, vale ad escludere la necessità di rinviare la decisione della controversia in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale sulla questione prospettata dal Tribunale di Udine.
Sussiste quindi il diritto di di ottenere il rimborso della somma di euro Controparte_1
45.012,00 (IVA inclusa), versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011.
Solo a margine va rilevato che non è stata proposta impugnazione incidentale avverso la statuizione con la quale il Tribunale ha ridotto l'iniziale pretesa di dai richiesti € 51.150,00 (IVA Controparte_1
Inclusa) alla cifra di cui sopra, per intervenuta prescrizione di parte del credito oggetto di domanda restitutoria ex art. 2033 c.c.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle deduzioni di che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., Controparte_2
individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n.
61/2023).
Quanto alle spese di lite del presente grado, in considerazione della complessità delle questioni trattate, della peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
[...] Controparte_1
pagina 9 di 10 8388/2023, pubblicata il 26.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Carla Rossi
Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 10 di 10