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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 517/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza in data 25. 3. 2025 e vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ), nata a Parte_2 C.F._2
Campione d'Italia (CO) il 14/10/48, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via di Porta Pinciana, 4, presso lo studio degli Avvocati Prof. Prof.
Mario Santaroni (C.F. - PEC: C.F._3
, Fabrizio Imbardelli (C.F.: Email_1
- PEC: ed C.F._4 Email_2
Andrea Maisani (C.F.: – PEC: C.F._5
, che li rappresentano e difendono in Email_3 virtù di procura stesa su foglio separato unito in calce all'atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica al quale andranno effettuate tutte le notificazioni e/o comunicazioni relative al presente giudizio:
Email_1
Appellanti
E
, in persona del curatore Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione I Civile, n. 10017/2023, pubblicata in data 23/6/2023 IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe.
All'udienza del 28. 1. 2025 nessuna parte era comparsa e la causa veniva rinviata alla nuova udienza del 25. 3. 2025 alla quale nessuna parte compariva, previa regolare comunicazione effettuata dalla cancelleria.
Per tale motivo, premesso che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2018), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando: Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto dagli odierni appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione I Civile, n. 10017/2023, pubblicata in data 23/6/2023. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dr. Biagio Roberto Cimini
Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. 2