Ordinanza collegiale 16 settembre 2024
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00876/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti registro ufficiale -OMISSIS- del 2 maggio 2019 avente ad oggetto “ Ing. -OMISSIS- – Richiesta rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con modif. dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, relative al giudizio di responsabilità amministrativa n. -OMISSIS-, promosso dalla Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto con atto di citazione depositato il 12.12.2012, concluso con Sentenza della Corte dei Conti – sez. Giurisdizionale per il Veneto n. -OMISSIS- del 13.06.2013, che non ha ravvisato danno erariale – Sentenza della Corte dei Conti – terza sez. Giurisdizionale Centrale di Appello n. -OMISSIS- del 24.01.2018 che riformando la sentenza -OMISSIS- assolve -OMISSIS- per mancanza di prova del danno imputato – Richiesta rinnovazione parere congruità” ; per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 5 novembre 2018 della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 29 agosto 2019, l’ing. -OMISSIS-, Presidente Provveditore del Magistrato alle Acque di Venezia dal luglio 2001 all’agosto 2008, ha impugnato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 maggio 2019 n. -OMISSIS- avente ad oggetto “ Ing. -OMISSIS- – Richiesta rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con modif. dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, relative al giudizio di responsabilità amministrativa n. -OMISSIS-, promosso dalla Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto con atto di citazione depositato il 12.12.2012, concluso con Sentenza della Corte dei Conti – sez. Giurisdizionale per il Veneto n. -OMISSIS- del 13.06.2013, che non ha ravvisato danno erariale – Sentenza della Corte dei Conti – terza sez. Giurisdizionale Centrale di Appello n. -OMISSIS- del 24.01.2018 che riformando la sentenza -OMISSIS- assolve -OMISSIS- per mancanza di prova del danno imputato – Richiesta rinnovazione parere congruità” .
L’ing. -OMISSIS- ha impugnato anche il sotteso parere di congruità rilasciato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con nota 5 novembre 2018 prot. n. -OMISSIS-.
A seguito dell’opposizione del Ministero, l’ing. -OMISSIS- ha trasposto il ricorso davanti al T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971, con atto notificato il 7 novembre 2019 e in pari data depositato.
In estrema sintesi, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione datrice di lavoro le avrebbe riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti in una misura largamente inferiore agli oneri effettivamente sostenuti a tale scopo, che sostiene le debbano essere integralmente rifusi.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resistendo al ricorso.
3. Il Tribunale, all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 settembre 2024, ha assunto l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- con la quale ha disposto l’acquisizione del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia 5 novembre 2018 prot. -OMISSIS-, richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato.
Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, assunta all’esito dell’udienza pubblica del 9 gennaio 2025, il Tribunale, ritenuto necessario indagare, ai fini della verifica dell’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della giurisdizione, se il rapporto di servizio intercorso tra la ricorrente e l’Ufficio del Magistrato alle Acque di Venezia ricadesse nell’ambito del lavoro in regime di diritto pubblico o comunque in un’altra fattispecie soggetta alla cognizione del Giudice Amministrativo, ha onerato le parti di produrre documentazione idonea allo scopo corredata da una memoria vertente sulla questione sollevata d’ufficio.
Le parti hanno dato corso a quanto statuito nell’ordinanza n. -OMISSIS-.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 22 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione come da separato verbale.
5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto della giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo piuttosto la giurisdizione del Giudice Ordinario.
6.1. Premette al riguardo il Collegio che l’art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 devolve alla giurisdizione del giudice ordinario “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.
Ai sensi del successivo comma 4, “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”
6.2. Va altresì considerato che la questione del rimborso del maggior importo delle spese defensionali sostenute nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (cfr. di recente Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 dicembre 2024, n. 31137)
7. Fatte queste premesse, dalla documentazione prodotta dal Ministero in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- emerge inequivocabilmente che l’incarico di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia è stato conferito all’ing. -OMISSIS- tramite un contratto di diritto privato, soggetto all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell’Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001 (cfr. l’art. 7 del contratto di lavoro depositato dal Ministero il 17 marzo 2025 e lo stato matricolare, nel quale l’ing. -OMISSIS- risulta inquadrata quale dirigente di prima fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
8. Alla luce di tali evidenze fattuali documentalmente provate, la ricorrente non rientra in nessuna delle categorie di “personale in regime di diritto pubblico” individuate dall’art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la conseguenza che il rapporto di lavoro che la legava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricadeva nell’ambito di applicazione dell’art. 2, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, in tema di pubblico impiego “contrattualizzato”.
Escluso quindi che venga in rilievo un rapporto di lavoro di diritto pubblico affidato alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, si rileva che la controversia non investe i profili propri dell’attività autoritativa-provvedimentale, neanche a carattere generale od organizzativo.
Vale a dire che la posizione giuridica soggettiva della ricorrente non è qualificabile alla stregua di interesse legittimo, quanto piuttosto di diritto soggettivo, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario.
9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di vertenza relativa a diritti per cui è competente il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo.
Le spese possono essere compensate avuto riguardo alla natura della controversia e agli interessi ad essa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO