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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi
Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1476 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: restituzione somme
T R A
, nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Napoli alla Via Santa Lucia n. 173, presso lo studio degli Avv. Giovanni Acone e Marisa Palmieri che lo rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione -attore-
E
, nato a [...] il 16.101948 Parte_2 ed elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Sant' Andre della
Valle n.3, presso lo studio dell'Avv. Massimo Mellaro che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta - convenuto-
Conclusioni delle parti: come da atti di causa
Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ.
19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.).
Orbene, ed in via preliminare, deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dal convenuto, di carenza di legittimazione attiva e passiva.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Appare quindi evidente che l'eccezione del convenuto si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore che avrebbe dovuto essere azionato nei confronti della Controparte_1 mentre la legittimazione passiva del convenuto, per quanto prospettato in citazione, sussiste, assumendo l'attore di aver trasferito somme di denaro nelle mani di . Parte_2
In secondo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta.
Invero, secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (in tale senso cfr. Cass. n.
11751/2013).
In altre parole, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Nella fattispecie in esame in considerazione "dell'intero contesto dell'atto" non è ravvisabile la dedotta genericità dell'atto di citazione, né risulta dimostrato (ed in realtà nemmeno chiaramente dedotto) il pregiudizio e/o difficoltà che il convenuto, nell'apprestare la propria difesa nei confronti del chiamante, abbia subito a causa della presunta genericità dell'atto.
Ed invero, la domanda formulata in atto di citazione è chiaramente volta ad ottenere la restituzione delle somme di denaro che l'attore aveva affidato al convenuto senza tuttavia mai ricevere i rendimenti annui che gli erano stati da questo promessi.
Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis
Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N°
3564 del 1995).
Nel caso di specie, parte attrice fonda la propria pretesa restitutoria su una asserita ricognizione del debito da parte del Parte_2 risultante da n. 2 documenti depositati unitamente all'atto di citazione che sarebbero stati da questi siglati e da n. 33 documenti che asseriva essere stati redatti per mano del Parte_2
Rispetto a detta circostanza, tuttavia, parte convenuta proponeva disconoscimento formale, in modo specifico e puntuale, negando di aver siglato ovvero redatto la depositata documentazione.
Sicché sarebbe stato onere della controparte, al fine di contraddire tale disconoscimento, formulare un'istanza di verificazione dell'autenticità delle firme apposte sulle scritture private depositate.
Invero, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7433 del 16/12/1983). Inoltre, l'istanza di verificazione deve essere adeguatamente articolata e non può essere generica in forza del costante orientamento in base al quale la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, e a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di chi intenda valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione.
(Cassazione civile sez. II, 17/10/2014, n.22078).
Ebbene, nel caso di specie l' ha prodotto i mezzi di prova Pt_1 imprescindibili per la corretta proposizione della istanza di verificazione solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tardivamente depositata e pertanto non utilizzabile.
Sulla inutilizzabilità della seconda memoria, deve darsi seguito all'orientamento giurisprudenziale che ha sostenuto il seguente principio di diritto: "le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci" (cfr. Trib. Arezzo, 17.7.2019, n. 627; Cass.,
Sez. 3 -, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018).
In sostanza, il regime delle preclusioni dei poteri processuali delle parti nella fase di trattazione è quello del rilievo d'ufficio in quanto il sistema delle preclusioni risponde a esigenze di ordine pubblico processuale, con la conseguenza che sono rilevabili d'ufficio le decadenze maturate dalle parti in ordine alle domande nuove inammissibili nonché alle eccezioni e alle richieste istruttorie e alle produzioni documentali tardive, senza -si ribadisce- che rilevi l'eventuale comportamento di accettazione della controparte (cfr., da ultimo, Cass. n. 108/2024: “le cadenze processuali introdotte dalla L. 353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del DL. 273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini”). Parte attrice ha proposto tardivamente l'istanza di verificazione e pertanto la stessa è inammissibile.
Ciò posto, la domanda va rigettata perché alcuna prova è stata fornita dall'attore né in merito al rapporto negozia, né all'esistenza effettiva del credito vantato.
Le competenze e spese di lite, anche stragiudiziali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e della nota spese, (scaglione di riferimento da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00), applicando i valori minimi.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle competenze e spese di lite che si liquidano nella Parte_2 somma di euro 14.598,00, oltre Iva e Cpa se dovute per legge.
Torre Annunziata, 31 marzo 2025.
Il Giudice Onorario di Pace dott. Luigi Ambrosino
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi
Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1476 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: restituzione somme
T R A
, nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Napoli alla Via Santa Lucia n. 173, presso lo studio degli Avv. Giovanni Acone e Marisa Palmieri che lo rappresentano e difendono in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione -attore-
E
, nato a [...] il 16.101948 Parte_2 ed elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Sant' Andre della
Valle n.3, presso lo studio dell'Avv. Massimo Mellaro che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta - convenuto-
Conclusioni delle parti: come da atti di causa
Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ.
19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.).
Orbene, ed in via preliminare, deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dal convenuto, di carenza di legittimazione attiva e passiva.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Appare quindi evidente che l'eccezione del convenuto si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore che avrebbe dovuto essere azionato nei confronti della Controparte_1 mentre la legittimazione passiva del convenuto, per quanto prospettato in citazione, sussiste, assumendo l'attore di aver trasferito somme di denaro nelle mani di . Parte_2
In secondo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta.
Invero, secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (in tale senso cfr. Cass. n.
11751/2013).
In altre parole, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Nella fattispecie in esame in considerazione "dell'intero contesto dell'atto" non è ravvisabile la dedotta genericità dell'atto di citazione, né risulta dimostrato (ed in realtà nemmeno chiaramente dedotto) il pregiudizio e/o difficoltà che il convenuto, nell'apprestare la propria difesa nei confronti del chiamante, abbia subito a causa della presunta genericità dell'atto.
Ed invero, la domanda formulata in atto di citazione è chiaramente volta ad ottenere la restituzione delle somme di denaro che l'attore aveva affidato al convenuto senza tuttavia mai ricevere i rendimenti annui che gli erano stati da questo promessi.
Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis
Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N°
3564 del 1995).
Nel caso di specie, parte attrice fonda la propria pretesa restitutoria su una asserita ricognizione del debito da parte del Parte_2 risultante da n. 2 documenti depositati unitamente all'atto di citazione che sarebbero stati da questi siglati e da n. 33 documenti che asseriva essere stati redatti per mano del Parte_2
Rispetto a detta circostanza, tuttavia, parte convenuta proponeva disconoscimento formale, in modo specifico e puntuale, negando di aver siglato ovvero redatto la depositata documentazione.
Sicché sarebbe stato onere della controparte, al fine di contraddire tale disconoscimento, formulare un'istanza di verificazione dell'autenticità delle firme apposte sulle scritture private depositate.
Invero, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7433 del 16/12/1983). Inoltre, l'istanza di verificazione deve essere adeguatamente articolata e non può essere generica in forza del costante orientamento in base al quale la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, e a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di chi intenda valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione.
(Cassazione civile sez. II, 17/10/2014, n.22078).
Ebbene, nel caso di specie l' ha prodotto i mezzi di prova Pt_1 imprescindibili per la corretta proposizione della istanza di verificazione solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tardivamente depositata e pertanto non utilizzabile.
Sulla inutilizzabilità della seconda memoria, deve darsi seguito all'orientamento giurisprudenziale che ha sostenuto il seguente principio di diritto: "le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci" (cfr. Trib. Arezzo, 17.7.2019, n. 627; Cass.,
Sez. 3 -, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018).
In sostanza, il regime delle preclusioni dei poteri processuali delle parti nella fase di trattazione è quello del rilievo d'ufficio in quanto il sistema delle preclusioni risponde a esigenze di ordine pubblico processuale, con la conseguenza che sono rilevabili d'ufficio le decadenze maturate dalle parti in ordine alle domande nuove inammissibili nonché alle eccezioni e alle richieste istruttorie e alle produzioni documentali tardive, senza -si ribadisce- che rilevi l'eventuale comportamento di accettazione della controparte (cfr., da ultimo, Cass. n. 108/2024: “le cadenze processuali introdotte dalla L. 353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del DL. 273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini”). Parte attrice ha proposto tardivamente l'istanza di verificazione e pertanto la stessa è inammissibile.
Ciò posto, la domanda va rigettata perché alcuna prova è stata fornita dall'attore né in merito al rapporto negozia, né all'esistenza effettiva del credito vantato.
Le competenze e spese di lite, anche stragiudiziali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e della nota spese, (scaglione di riferimento da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00), applicando i valori minimi.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle competenze e spese di lite che si liquidano nella Parte_2 somma di euro 14.598,00, oltre Iva e Cpa se dovute per legge.
Torre Annunziata, 31 marzo 2025.
Il Giudice Onorario di Pace dott. Luigi Ambrosino