Sentenza breve 28 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 28/02/2022, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 00350/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2022, proposto da
Gruppo Simone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellaneta, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento 24/11/2021 n. 29 (notificato il 25/11/2021) con il quale il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Castellaneta, con riguardo ad immobile sito nell’abitato comunale di proprietà della ricorrente, ha disposto il “diniego definitivo della SCIA alternativa al P.diC. art. 23 D.P.R. 380/2001”, inerente il cambio di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale senza opere edili; di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale tra cui il parere dell’Ufficio Urbanistica 23/11/2021 prot. n. 003593 fatto proprio dal provvedimento e il preavviso ex art. 10 bis della legge 241/90 datato 29/09/2021 prot. n. 0024208
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Gruppo Simone S.r.l. è proprietaria, nel Comune di Castellaneta, di un immobile destinato a struttura ricettiva/alberghiera (denominato BlanK 2 Hotel) ed ubicato in Castellaneta Marina, in catasto al foglio di mappa n. 125 p.lla 3306.
L’area sulla quale insiste l’immobile: a) era originariamente di proprietà del Comune di Castellaneta con destinazione urbanistica E11 del vecchio programma di fabbricazione, con un indice fondiario di 0,5 mc/mq e con un numero di piani fuori terra di 2; b) con delibera di Consiglio Comunale 28 maggio 2010 n. 18 è stata inserita, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 133/2009 di conversione del DL n. 112/2008, nel “ piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio comunale ”, assegnando destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti produttivi e precisamente ai fini della autorizzazione alla costruzione di un albergo con stabiliti indici e parametri (in particolare con indice di fabbricabilità fondiario massimo pari 2,5 mc/mq). Ed infatti ai sensi del richiamato art. 58 “ la deliberazione del consiglio comunale ... del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili ”; c) con bando pubblico 24/03/2011 il Comune ha quindi disposto l’alienazione della suddetta area che è stata aggiudicata alla Società Vele al Vento S.r.l. che lo ha poi trasferito alla Edil Projiect Simone S.r.l. successivamente fusa per incorporazione con la odierna ricorrente che è pertanto l’attuale proprietaria; d) conformemente alla destinazione urbanistica impressa con la richiamata deliberazione C.C. n. 18/2010, è stato rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzativo 28/11/2014 n. 1 e successiva variante 30/03/2017. Corrisposti gli oneri concessori pari ad € 485.926,84, anche mediante scomputo di determinate opere di urbanizzazione ed ultimata la struttura ricettiva in tal modo assentita, è stata rilasciata SCIA di agibilità 25 maggio 2017 prot. n. 12141 ad uso “ turistico-ricettivo con locali destinati CAMERE – RECEPTION AUTORIMESSA ”.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6 agosto 2018, il Comune di Castellaneta ha approvato il nuovo Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) e, per quello che qui interessa, ha variato la destinazione urbanistica dell’area dove insiste l’albergo della ricorrente che si trova nell’ambito di una più vasta area inserita dal P.U.G. nel CM.TRR “ contesto turistico residenziali di rigenerazione e/o rifunzionalizzazione ”.
La società ricorrente, avendo preso atto della nuova disciplina urbanistica (come da Certificato rilasciato dal Comune di Castellaneta con atto 03/05/2021), ha deciso di operare un parziale mutamento della destinazione d’uso dell’immobile sicché, con Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire 30/06/2021 prot. n. 92123, ha chiesto al Comune di Castellaneta, per una parte del realizzato, il cambio di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale senza opere edili.
Sulla predetta pratica si è espresso l’Ufficio Urbanistica con parere favorevole 6 agosto 2021, attestando la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia della zona.
Con pec del 4 ottobre 2021 il SUAP del Comune di Castellaneta ha trasmesso la nota 27/09/2021 con la quale l’Ufficio Urbanistica ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla “ revoca in autotutela del parere urbanistico edilizio emesso in data 06/08/2021 prot. n. 19558 ”, in quanto l’intervento proposto sarebbe incompatibile con le norme vigenti in tale area. Il Comune, pur dando atto che la destinazione residenziale è compatibile con la destinazione di zona impressa dal nuovo P.U.G., e pur trattandosi di un immobile preesistente, in quanto costruito prima dell’entrata in vigore del nuovo P.U.G., sostiene che il mutamento della destinazione d’uso non sarebbe assentibile in quanto non sarebbe rispettato “ l’indice fondiario ” previsto nel P.U.G. per la realizzazione di residenze.
Con provvedimento 24/11/2021 n. 29 il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Castellaneta, richiamando il parere 23/11/2021 prot. n. 30593 espresso dall’Ufficio Urbanistica, nonché un parere legale acquisito dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistico come supporto al RUP, ha comunicato il “ diniego definitivo della SCIA alternativa al P.d.C ”. Alla base del diniego viene posto l’art. 39.7/S- CM.TRR, Contesto turistico residenziale di rigenerazione e/o rifunzionalizzazione, a mente del quale (punto 3) “ sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con cambio di destinazione d’uso per l’insediamento di piccole strutture alberghiere e di attrezzature di supporto per le attività turistiche (negozi, servizi civili, pubblici esercizi, attrezzature per lo spettacolo, ecc.) … ”: tale disposizione non prevede il cambio di destinazione da strutture alberghiere a residenze. Viene richiamato anche il punto 4 del citato art. 39.7/S- CM.TRR nella parte in cui fornisce gli indici volumetrici per gli interventi edilizi: in particolare, “ Iff - indice di fabbricabilità fondiario massimo = 3,00 mc/mq o riveniente dalla volumetria esistente per la realizzazione di strutture alberghiere e di servizi ed attrezzature di supporto ” e “ Iff - indice di fabbricabilità fondiario massimo = 0,50 mc/mq o riveniente dalla volumetria esistente per gli interventi turistico residenziali ”. Tale ultimo punto non menziona in alcun modo i cambi di destinazione d’uso. Da ultimo, è stata addotta un’ulteriore motivazione al fine di corroborare il diniego: a opinare diversamente, “ sarebbe sufficiente edificare scontando tra le categorie funzionali considerate … l’indice più favorevole, per, poi, ricorrere a un cambio di destinazione d’uso esterno e ritrovarsi, in questo modo, un manufatto, “ab origine” non assentibile. Di fatto, si costituirebbe, così, un non consentito beneficio, in termini di implemento superficiario e volumetrico …”.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. di Castellaneta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 48/2017. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Irrazionalità ed erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione art. 3 del DPR n. 380 del 2001. II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Il Collegio ritiene che la questione posta debba essere vagliata muovendo dall’esame dell’art. 4, comma 5, della L.R. Puglia n. 48/2017 a mente del quale “ Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono limitazioni ai mutamenti della destinazione d’uso, qualora sussistano esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico ”. La scelta del legislatore è chiara nel senso di ammettere i mutamenti di destinazione d’uso, tanto più laddove non prevedano opere, salvo espresse limitazioni operate dagli strumenti urbanistici comunali verso i quali il legislatore opera un rinvio condizionato al ricorrere di determinati presupposti.
Orbene, il richiamo effettuato dal provvedimento gravato all’art. 39.7/S- CM.TRR, punto 3, quale fattore ostativo al mutamento di destinazione d’uso senza opere, risulta inconferente e fuorviante, in quanto tale disposizione presuppone “ interventi di sostituzione edilizia ” con cambio di destinazione d’uso, vale a dire opere comportanti una demolizione e ricostruzione con le quali vengono apportate modifiche all’edificio, mentre nel caso in esame si è in presenza di un mutamento di destinazione d’uso in difetto di opere.
In secondo luogo il Collegio osserva che la disciplina comunale dianzi menzionata al punto 4 fa riferimento all’indice di fabbricabilità fondiario massimo soltanto con riferimento alle nuove costruzioni. Del resto, per costante giurisprudenza, il limite volumetrico “ non può ritenersi applicabile qualora non si tratti di nuove opere ma solo di frazionamento e cambio di destinazione d’uso di opere precedenti ” (Cons. Stato, Sez. VI, 06/08/2018, n. 4844; Cons. Stato, Sez. IV, 26/01/2009, n. 400 e 30/12/2008, n. 6619; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater , 01/04/2016, n. 4007; Tar Campania, Salerno, Sez. II, 27/02/2015, n. 457). Pertanto, il limite volumetrico rileva solo per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti, non per interventi edilizi consistenti, come quello di specie, nel solo mutamento di destinazione d’uso, senza opere e senza alcuna alterazione dell'aspetto esteriore e dell'originaria superficie del fabbricato. Tale precisa scelta del pianificatore si evince, oltre che dalla lettura del già richiamato art. 39 delle NTA, anche dalla lettura dell’art. 12.2 punto 8 delle NTA del P.U.G. che definisce l’indice di fabbricabilità fondiaria (iff) come il “ il rapporto tra il volume massimo costruibile (espresso in mc) e la superficie fondiaria (espressa in mq) ”, nonché dall’art. 12.2 punto 18 delle Norme Tecniche di Attuazione, laddove è chiaramente esplicitata la “ applicabilità degli indici edilizi ”, specificando che “ l’indice di fabbricabilità fondiario si applica per l’edificazione dei singoli lotti sia nel caso di attuazione di PUE sia nel caso di edificazione in zone che non richiedano il PUE ”.
In definitiva, si ritiene che l’art. 39.7/S- CM.TRR non rientri nel novero delle disposizioni comunali che pongono limitazioni ai mutamenti della destinazione d’uso in base all’art. 4, comma 5, della L.R. Puglia n. 48/2017.
Né a destituire di fondatezza il ricorso può valere quanto riportato nella relazione dell’Ufficio Urbanistica 23/11/2021 prot. n. 30593, laddove si afferma che “ se così non fosse, sarebbe sufficiente edificare scontando, tra le categorie funzionali considerate (in termini planovolumetrici) l’indice più favorevole, per, poi, ricorrere a un cambio di destinazione d’uso…e ritrovarsi un manufatto ab origine non assentibile. Di fatto, si costituirebbe, così, un non consentito beneficio, in termini di implemento superficiario e volumetrico, relativo circa la categoria funzionale di riferimento finale, attraverso la deviante schermatura della permanenza dei valori assoluti, inerenti la diversa categoria funzionale ”.
Nel caso di specie l’immobile del quale è proposto il mutamento di destinazione d’uso risale ad epoca precedente il P.U.G. approvato nel 2018, sicché, anche sotto tale profilo, l’ipotesi di elusione, di cui al parere legale, fatta proprio dall’ufficio, non è in concreto configurabile.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
Sussistono i presupposti di legge per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO