Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1994, n. 115
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 febbraio 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo B, comma 2, dell'atto stesso.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994